Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 (BUR n. 100/2012) (Novellazione)
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1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
13/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 9/2013) limitatamente
all’articolo 7, il quale modifica il comma 8 ter
dell’articolo 13 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
. Secondo il Governo, la disposizione censurata, nella misura in cui
disponeva che l’incarico di direttore generale ha durata pari a
quella della legislatura regionale e che il relativo mandato sarebbe
scaduto decorsi 180 giorni dall’insediamento della nuova
legislatura, appariva in contrasto sia con l’articolo 3-bis, comma
8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante principi
fondamentali in materia di tutela della salute, il quale stabilisce che
l’incarico di direttore generale ha durata non inferiore a tre e
non superiore a cinque anni, che con il principio di imparzialità e
buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo
97 della Costituzione. Con ordinanza n.240/2013 (G.U. 1ª serie
speciale n. 42/2013) la Corte ha dichiarato estinto il processo a seguito
della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al
ricorso, e della relativa accettazione da parte della Regione del Veneto,
in considerazione delle modifiche introdotte dalla legge della Regione
Veneto 19 marzo 2013, n. 2 , ed in particolare dall’articolo 10 che
ha abrogato la disposizione censurata ed ha disposto, in riferimento ai
contratti nel settore socio-sanitario, la durata massima pari a sessanta
mesi in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.