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Legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 (BUR n. 12/1973)
Legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 (BUR n. 12/1973) - Testo storico
[sommario] [RTF][Testo da BUR]
FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE
Art. 1
La presente legge disciplina l'attività delle Comunità Montane
del territorio della Regione Veneta secondo i principi fissati dalla legge
3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della
montagna.
Art. 2
La Comunità Montana è retta da uno Statuto che dovrà
stabilire fra l'altro:
a) le funzioni della Comunità in relazione alla legge 3 dicembre 1971,
n. 1102, nonché quelle perseguibili in applicazione di altre leggi
comunque interessanti lo sviluppo economico e sociale del territorio
montano;
b) la sede e la denominazione della Comunità;
c) la ripartizione delle attribuzioni fra il Consiglio, Giunta e Presidente
quali organi della Comunità e la loro durata in carica;
d) il numero dei componenti la Giunta, oltre al Presidente;
e) i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e i modi
di sostituzione dei componenti gli organi della Comunità;
f) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il
funzionamento della Comunità nonché le norme per la disciplina
dell'uso dei beni di cui all'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e
le altre norme di carattere finanziario e la nomina del tesoriere;
g) il numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti da
scegliersi in seno al Consiglio e le modalità per la loro elezione;
h) le norme e i termini per la compilazione ed approvazione del preventivo
e del consuntivo annuale di gestione;
i) le norme generali da osservare nella redazione e approvazione dei
Regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della
Comunità;
l) le norme intese a promuovere la partecipazione dei cittadini, di enti ed
organizzazioni operanti nel territorio della Comunità.
La Comunità Montana può essere soggetto di delega amministrativa.
Art. 3
Lo Statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio della Comunità, entro sei mesi dalla data di costituzione
della Comunità stessa.
Entro otto giorni dalla adozione, la delibera è pubblicata per 15
giorni consecutivi all'albo di ogni Comune appartenente alla Comunità.
Non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della
pubblicazione, ciascun cittadino iscritto alle liste elettorali dei Comuni
ricadenti nel territorio della Comunità può formulare
osservazioni o proposte.
Il Consiglio della Comunità si pronuncia in merito.
Lo statuto è approvato, entro sessanta giorni dal suo ricevimento con
decreto del Presidente della Giunta su conforme parere del Consiglio
Regionale.
Ogni successiva modificazione dello Statuto è deliberata con
l'osservanza delle predette modalità.
Art. 4
Il Consiglio della Comunità montana è composto da tre
rappresentanti per Comune, di cui due della maggioranza ed uno della
minoranza, eletti da ciascun Consiglio Comunale fra i Consiglieri
designati, rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza.
I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica fino alla
nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli Comunali.
La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità Montana. La Giunta
ed il Presidente sono eletti dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio
segreto ed a maggioranza assoluta di voti.
Art. 5
Ciascuna Comunità Montana programma i propri interventi mediante la
adozione di un piano generale di sviluppo e di programmi annuali in base
alle indicazioni del piano regionale.
In armonia con l'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il piano
generale di sviluppo deve contenere:
a) gli obiettivi fondamentali, che la Comunità intende perseguire;
b) la individuazione, per ogni settore, del tipo di interventi, del
presumibile costo degli investimenti, della misura degli eventuali
incentivi a favore degli operatori pubblici e privati;
c) il piano territoriale di coordinamento, nel quale siano stabilite le
direttive da seguire nel territorio della comunità in rapporto:
1. alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a
speciali vincoli o limitazioni di legge;
2. alle località da scegliere come le sedi di nuovi nuclei edilizi o
di impianti di particolare natura ed importanza;
3. alla rete delle principali linee di comunicazione esistenti ed in
programma.
Le localizzazioni degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b)
devono essere contenute nello stesso piano territoriale di coordinamento.
Il piano territoriale di coordinamento deve essere riprodotto in scala non
inferiore a 1:25.000 e, per le aree interessate dagli interventi, in scala
non inferiore a 1:5.000.
Il piano generale di sviluppo redatto dalla Comunità Montana può
riguardare l'intero territorio dei Comuni ancorchè parzialmente
classificati montani.
Sulla base del piano generale di sviluppo, il Consiglio della Comunità
Montana adotta ogni anno un programma annuale contenente le opere da
eseguirsi e gli interventi, nonché i relativi oneri di spesa.
Il programma annuale viene trasmesso alla Regione per l'approvazione entro
il 30 settembre di ogni anno.
Art. 6
Gli enti operanti nel territorio di ciascuna Comunità che per legge
hanno competenza sulle materie formanti oggetto del piano generale di
sviluppo, ai fini della formazione dello stesso, sono tenuti a far
pervenire alle Comunità i piani e i programmi in corso di elaborazione
e quelli già approvati.
Il piano generale di sviluppo e i programmi annuali sono formati, adottati
e pubblicati a norma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e,
entro il termine di cui al IV comma dello stesso art. 5, sono approvati dal
Consiglio Regionale.
Durante l'esame per l'approvazione, il Consiglio Regionale, previa
interruzione del termine di cui al precedente comma, può inviare il
Consiglio della Comunità ad introdurre le modifiche eventualmente
necessarie per adeguare le previsioni del piano generale di sviluppo della
Comunità alle previsioni del piano regionale. La nuova decorrenza del
termine ha luogo dal ricevimento delle controdeduzioni del Consiglio della
Comunità.
Il piano generale di sviluppo è attuato ai sensi e per gli effetti, di
cui agli artt. 6 e 8 della legge 3 dicembre 1971, 1102.
Nell'attuazione dei programmi annuali di intervento le Comunità
Montane possono delegare agli enti pubblici operanti nel territorio le
realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della
rispettiva competenza territoriale.
Art. 7
Ogni Comune della Comunità, quando trattasi di adeguamento degli
strumenti urbanistici vigenti, procede alla adozione delle conseguenti
varianti senza l'obbligo della preventiva autorizzazione, di cui all'art.
10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Art. 8
Dalla data di adozione del piano generale di sviluppo da parte del
Consiglio della Comunità e fino all'adozione degli strumenti
urbanistici comunali e delle loro varianti in conformità allo stesso
piano approvato, e comunque non oltre due anni dall'adozione del piano, il
Sindaco di ogni Comune è tenuto a sospendere, con provvedimento
notificato alla parte richiedente, ogni determinazione sulla domanda di
licenza di costruzione in contrasto con le localizzazioni contenute nel
piano di cui all'art. 5.
Eventuali varianti del piano, adottate dalla Comunità sono approvate
dal Consiglio Regionale.
Art. 9
Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, ripartisce tra le
Comunità Montane i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, o altrimenti disponibili, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) quindici per cento in rapporto alla superficie del territorio dichiarato
montano;
b) quindici per cento in rapporto alla popolazione residente nei territori
montani;
c) quaranta per cento in rapporto alle condizioni economico-sociali delle
popolazioni, determinate con riguardo a:
- tasso di emigrazione e tasso di variazione della popolazione;
- nuove costruzioni edilizie;
- nuovi impianti produttivi;
- distribuzione della popolazione sul territorio;
d) dieci per cento in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico.
Il restante venti per cento verrà destinato ad interventi per la
realizzazione di opere che presentino carattere di priorità.
In sede di prima applicazione, la ripartizione dei fondi verrà
effettuata entro sei mesi dalla data di costituzione delle Comunità
Montane; successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 10
Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, dalla presente legge o
dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si applicano, in quanto compatibili,
le norme vigenti per i Comuni e loro Consorzi.
Art. 11
Le funzioni amministrative di vigilanza e tutela sulle Comunità
Montane spettano alla Regione a norma del combinato disposto dagli artt. 1e
2 del D.P.R. 15 - 01 - 1972, n. 11.
In particolare, il controllo sugli atti delle singole Comunità è
esercitato dalla Sezione del Comitato di Controllo competente sul
territorio ove ha sede la Comunità stessa.
Art. 12
In sede di prima applicazione, ogni Comune della Comunità Montana
provvede ad eleggere i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data
di costituzione della Comunità stessa.
Nei Comuni retti da Commissario, questi provvede alla nomina dei tre
rappresentanti, i quali durano in carica fino a che il ricostituito
Consiglio Comunale non avrà provveduto ai sensi della presente legge.
Il Consiglio della Comunità si riunirà entro sessanta giorni
dalla data di costituzione della Comunità stessa, su convocazione del
Presidente della Giunta Regionale, che dovrà contenere la data,
l'ordine del giorno e l'indicazione della sede di riunione.
La riunione del Consiglio sarà valida con la presenza di almeno due
terzi dei suoi componenti; in seconda convocazione, che avrà luogo
entro dieci giorni dalla prima, è sufficiente la presenza della
metà dei consiglieri assegnati alla Comunità.
Il Consiglio, dopo la nomina del Presidente e del Segretario provvisori,
redigerà ed approverà lo Statuto.
Non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, il
Consiglio si riunirà nel Comune sede della Comunità, su
convocazione del Presidente provvisorio, per l'elezione degli organi
esecutivi della Comunità Montana.
Art. 13
Fino alla redazione del piano generale di sviluppo, gli organi della
Comunità Montana elaborano ed adottano i programmi di spesa e di
interventi con le stesse modalità previste per il piano predetto.
I programmi sono trasmessi alla Regione per l'approvazione.
Art. 14
Al finanziamento delle Comunità montane per l'anno 1973, si fa fronte
mediante l'utilizzo dell'apposito fondo di L. 2.100.000.000 assegnato alla
Regione a norma dell'art. 15 della legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102
ed iscritto al Cap.232 dello stato di previsione della spesa per
l'esercizio 1973 del Bilancio della Regione.
Per gli esercizi successivi, gli oneri graveranno sui corrispondenti
capitoli di spesa dei rispettivi esercizi.
Art. 15
Le disposizioni della presente legge sono integrative di quelle contenute
nelle leggi dello Stato attualmente in vigore per la montagna.
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