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Legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (BUR n. 57/1977)
Legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (BUR n. 57/1977) - Testo storico
[sommario] [RTF][Testo da BUR]
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 335.
TITOLO I
LA PROGRAMMAZIONE
Art. 1- Il programma regionale di
sviluppo
In armonia a quanto stabilito dall'art. 5 dello Statuto e per le
finalità di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso, nonchè in
conformità al disposto dell'art. 11 del DPR 24 luglio 1977 n. 616,
l'attività della Regione Veneto si attua mediante programmi regionali
di sviluppo, ciascuno dei quali interessante un periodo di tempo non
superiore ad anni cinque, le cui procedure sono stabilite dalla presente
legge e dalle leggi di approvazione dei programmi regionali.
Art. 2 – I soggetti della
programmazione
Sono soggetti della programmazione la Regione, i Comprensori e gli enti
locali territoriali.
Partecipano al processo di programmazione gli enti ed organismi economico -
sociali, le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle
imprenditoriali.
Art. 3 – Documenti
fondamentali del processo di programmazione
Il processo di programmazione è fondato sul programma regionale di
sviluppo i cui contenuti sono precisati nel successivo art. 4.
Il programma regionale di sviluppo tiene conto nella sua elaborazione degli
studi e dei dati acquisiti nel corso degli atti preparatori, in particolare
di quelli elaborati dai soggetti di cui al precedente art. 2, nonchè
dei risultati derivanti dalla precedente attività di programmazione
della Regione.
Il programma regionale di sviluppo costituisce il termine di riferimento
del sistema dei bilanci previsto dalla legge 19 maggio 1976, n. 335,
secondo l'ordinamento fissato nel titolo II della presente legge,
nonchè per il piano territoriale regionale di coordinamento e le sue
varianti generali.
Il programma regionale di sviluppo ha efficacia di prescrizione vincolante
per i programmi e l'attività degli enti, aziende ed agenzie regionali.
Esso ha funzione di indirizzo e di coordinamento per gli Enti locali,
relativamente alle materie ad essi delegate dalla Regione.
Art. 4 – I contenuti del
programma regionale di sviluppo
Il programma regionale di sviluppo, previo l'accertamento del quadro
generale delle risorse, deve comunque indicare:
a) le finalità generali - economiche, sociali e territoriali -
dell'azione regionale;
b) gli obiettivi specifici ed intermedi perseguibili nel periodo di tempo
cui il programma regionale si riferisce e le loro localizzazioni
territoriali;
c) i progetti di cui al successivo art. 5;
d) i soggetti e gli strumenti necessari per l'efficace perseguimento delle
finalità e degli obiettivi del programma.
Il programma regionale di sviluppo deve essere redatto tenendo conto della
struttura comprensoriale.
Art. 5 – I progetti
I progetti consistono nella definizione delle azioni della Regione e delle
altre amministrazioni che è necessario coordinare per il perseguimento
di un obiettivo specifico o intermedio, con riferimento anche alle
procedure ed ai mezzi finanziari necessari alla loro realizzazione,
articolati per fasi temporali e delimitate di cui ognuna non può
superare il quinquennio.
Nei progetti sono individuati, oltre gli interventi di competenza
regionale, le indicazioni per l'esercizio da parte degli enti locali delle
funzioni proprie o delegate e le eventuali proposte per gli interventi
legislativi o amministrativi dello Stato.
Per la realizzazione di ciascun progetto può essere prevista una
specifica organizzazione con modalità anche diverse da quelle
stabilite al successivo art. 9.
Art. 6 – Procedure di
formazione ed approvazione del P.R.S.
Il Consiglio regionale determina con propria deliberazione le scelte
fondamentali della programmazione regionale e ne stabilisce gli indirizzi.
La Giunta, sulla base degli indirizzi di cui al precedente comma ed a norma
della lettera c) dell'art. 32 dello Statuto, predispone ed invia
direttamente i documenti del programma regionale di sviluppo concernente i
contenuti di cui al precedente art. 4 al Presidente del Consiglio regionale
che provvede al loro inoltro presso la competente Commissione consiliare.
Tali documenti sono contemporaneamente inviati dal Presidente della Giunta
al Presidente di ogni comprensorio ed agli enti locali territoriali, che
nel termine non superiore a 60 giorni, devono far pervenire il parere dei
rispettivi consigli in duplice copia, con particolare riferimento ai
problemi interessanti il proprio territorio, al Presidente del Consiglio ed
al Presidente della Giunta.
Tali documenti sono altresì sottoposti, con la stessa procedura, al
parere delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli
imprenditori.
La proposta finale del programma regionale di sviluppo viene inviata dalla
Giunta al Consiglio regionale.
Il programma regionale di sviluppo e relativi progetti sono approvati con
legge.
La medesima procedura seguono le modifiche da apportarsi al programma
regionale di sviluppo.
Art. 7 – Stato di
attuazione della programmazione
Per l'esame dello stato della programmazione è convocata l'Assemblea
consultiva degli Enti locali, di cui all'art. 59 dello Statuto secondo le
modalità stabilite dalla legge regionale 1 agosto 1972, n.
10 .
L'Assemblea è così composta:
a) da 3 membri di ciascun Consiglio Provinciale, di cui uno in
rappresentanza delle minoranze;
b) dal Sindaco, delle città capoluogo di comprensorio;
c) da 5 membri di ciascun Consiglio di comprensorio o di comunità
montana, di cui 2 in rappresentanza delle minoranze.
A tale fine sono abrogati gli artt. 2 e 3 della legge regionale 1 agosto 1972, n.
10 .
Art. 8 – Gli atti
regionali
Al fine di assicurare la conformità degli atti regionali con la
programmazione regionale:
a) gli atti amministrativi, a norma dell'art. 53 dello Statuto, devono
essere motivati in rapporto ai progetti o ai piani cui si riferiscono;
b) i disegni di legge sono adottati dalla Giunta, con delibera
espressamente motivata in rapporto ai documenti del programma regionale di
sviluppo.
Art. 9 – Attuazione dei
progetti
Al fine di accelerare le procedure e l' operatività dei progetti
contenuti nel programma regionale di sviluppo, la Giunta regionale può
affidare responsabilità e compiti di istruzione di ciascun progetto ad
un membro della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio.
In relazione alle specifiche esigenze di funzionalità e di
organizzazione relative all'attuazione dei progetti possono essere
costituiti gruppi operativi con personale di diversi uffici regionali
diretti ciascuno da un coordinatore.
Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 novembre 1973, n.
25 , il controllo e il coordinamento delle attività di cui al
precedente comma sono affidati alla Segreteria Generale della
Programmazione.
TITOLO II
L’ORDINAMENTO CONTABILE
SEZIONE I
Il sistema dei bilanci
Art. 10 – Il bilancio
pluriennale e il bilancio annuale
L'ordinamento contabile della Regione si articola nel bilancio pluriennale
e nel bilancio di previsione annuale.
Il bilancio pluriennale riflette gli obiettivi indicati dal programma
regionale di sviluppo.
Art. 11 – Il bilancio
pluriennale
Il bilancio pluriennale ha una durata minima di tre anni finanziari ed una
durata massima di cinque anni finanziari.
Esso indica, per ognuno degli anni finanziari considerati, le risorse che
si prevede di acquisire ed impiegare, ai fini, in particolare, del
riscontro della copertura finanziaria delle spese stabilite da leggi
regionali a carico di esercizi futuri.
L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a
riscuotere le entrate, nè ad eseguire le spese in esso contemplate.
Le entrate e le spese nel bilancio pluriennale sono ripartite in titoli e
categorie, secondo i criteri indicati dai successivi articoli 14 e 15; esse
sono riassunte per titoli.
Fermo restando il disposto del primo comma, il bilancio pluriennale viene
aggiornato annualmente.
Il bilancio pluriennale aggiornato viene allegato al bilancio di previsione
annuale ed è approvato con apposito articolo della legge di
approvazione del bilancio annuale.
Art. 12 – Il bilancio
annuale
Entro il 30 settembre il Presidente della Giunta presenta al Consiglio il
bilancio di previsione per l' anno finanziario che inizia il 1°
gennaio successivo, con un' allegata relazione illustrativa del rapporto
tra le previsioni dei bilanci pluriennale ed annuale e lo stato di
attuazione del programma regionale di sviluppo. Il bilancio di previsione
è approvato con legge regionale entro il 21 dicembre.
L'anno finanziario comincia il I gennaio e termina il 31 dicembre dello
stesso anno.
Le previsioni di bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e
in termini di cassa.
Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:
1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di
cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di
cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra
riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.
Gli stanziamenti di spesa di cui al n. 2 del precedente comma sono iscritti
in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle
attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in
conformità ai programmi della Regione daranno luogo, nell'esercizio
cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma del successivo
art. 52.
Tra le entrate e le spese di cui al n. 2 del precedente quarto comma,
è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo,
presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al n.
3 è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa
all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Art. 13 – Struttura del
bilancio e quadro riassuntivo
Il bilancio di previsione annuale è costituito dallo stato di
previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e da un
quadro generale riassuntivo, da approvarsi con distinti articoli della
legge di bilancio.
Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per
titoli, i totali delle entrate e delle spese.
Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:
a) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per
capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate, in base
all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da assegnazioni in
corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'art. 118,
secondo comma, della Costituzione, con l'indicazione della rispettiva
destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di
assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anche esse per capitoli,
aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli
stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere
inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di
competenza, salvo quanto disposto dai successivi articoli 23 e 24;
b) un prospetto il quale espone distintamente:
1) gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per
l'adempimento delle funzioni normali della Regione;
2) gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli,
relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della
Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali,
ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito.
Art. 14 – Classificazione
delle entrate
Nel bilancio di previsione annuale le entrate della Regione sono ripartite
nei seguenti titoli:
Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di
tributi erariali o di quote del fondo comune di cui all'art. 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni;
Titolo II: entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed
in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
Titolo III: entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o
aziende regionali;
Titolo IV: entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da
trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni
creditizie;
Titolo VI: entrate per contabilità speciali.
Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in categorie
secondo la loro natura e in capitoli secondo il loro oggetto. I capitoli
costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle
entrate.
Il bilancio contiene, per l' entrata, un riassunto delle categorie per
titoli e un riepilogo dei titoli.
Art. 15 –
Classificazione delle spese
Nel bilancio di previsione annuale le spese della Regione sono ripartite:
- in titoli, secondo i progetti previsti dal precedente articolo 5, o
comunque secondo le finalità individuate dal programma regionale di
sviluppo;
- in categorie, secondo sub - progetti, o comunque secondo gli obiettivi
specifici o intermedi indicati nel programma regionale di sviluppo;
- in capitoli, secondo l'oggetto.
Nell'ambito di ciascuna categoria, le spese possono essere all'occorrenza
ulteriormente ripartite in sezioni, secondo azioni programmatiche
elementari.
In apposito titolo devono avere rappresentazione le spese delle
contabilità speciali, in corrispondenza al titolo VI dell'entrata.
Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione
delle spese.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti
strettamente collegati e deve recare il riferimento al bilancio poliennale,
nonchè l' ammontare per esso previsto in termini di competenza e di
cassa.
Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso
di mutui e prestiti;
b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per
il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a
funzioni delegate dallo Stato;
d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di
finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione
dell'entrata, ed altre spese.
Il bilancio contiene, per la spesa, un riepilogo delle categorie e delle
sezioni per titolo, il riepilogo delle contabilità speciali,
nonchè il riepilogo dei titoli.
In allegato al bilancio, le spese sono riclassificate in titoli secondo che
si tratti di spese correnti, di investimento o attinenti al rimborso di
mutui e prestiti; in sezioni secondo l'analisi funzionale; in categorie
secondo l'analisi economica, e in rubriche secondo che si tratti di
interventi diretti della Regione o di funzioni amministrative delegate ai
sensi dell'art. 48 dello Statuto. L'allegato contiene, inoltre, per la
spesa, un riassunto delle rubriche, delle sezioni e delle categorie per
titoli.
Art. 16 – Fondo di
riserva spese obbligatorie e d’ordine
Nello stato di previsione della spesa è istituito un “Fondo di
riserva per le spese obbligatorie e d'ordine”.
Con deliberazioni della Giunta da comunicarsi trimestralmente al Consiglio
possono essere prelevate da detto fondo ed iscritte ai competenti capitoli
le somme occorrenti:
1) per pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, ai sensi del successivo articolo 83, in caso di
richiesta da parte degli aventi diritto;
2) per aumento di stanziamento a capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio ed in connessione con l'accertamento e la riscossione delle
entrate.
Allo stato di previsione della spesa va allegato l'elenco dei capitoli di
cui al precedente numero 2), da approvarsi con apposito articolo della
legge di bilancio.
Art. 17 – Fondo di
riserva spese impreviste
Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,
che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 16, è
iscritto, nello stato di previsione della spesa, un “Fondo di riserva
per le spese impreviste”.
Tale fondo può essere utilizzato con deliberazioni della Giunta da
comunicarsi al Consiglio entro 15 giorni, per esigenze di urgente
necessità e che non costituiscano un principio di spesa continuativa.
Art. 18 – Fondo di
riserva di cassa
Nel bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva, nella misura
massima di un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare ivi
disposta, i cui prelievi e relative destinazioni ad integrazione od
istituzione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti
con deliberazioni del Consiglio non soggette a controllo.
Art. 19 – Fondi
globali
Nel bilancio possono essere iscritti uno o più fondi globali,
destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi
regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
I fondi di cui al primo comma non sono utilizzabili per l'imputazione di
atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in
aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o in nuovi
capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
autorizzino le spese medesime.
I fondi di cui al primo comma debbono essere tenuti distinti, a seconda che
siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni
normali della Regione, o di spese per il finanziamento di ulteriori
programmi di sviluppo, nonchè a seconda che siano destinati al
finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
Le quote dei fondi globali, non utilizzate al termine dell'esercizio nel
modo di cui al secondo comma, costituiscono economie di spesa.
Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti
legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo,
può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di
detto esercizio, purchè tali provvedimenti siano approvati prima del
rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio
immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli
stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono
iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel
corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
Nei casi di cui al comma precedente, allo stanziamento della nuova o
maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui
risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali
dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di
tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai
fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 22, secondo
comma.
Art. 20 – Variazioni di
bilancio
Le nuove e maggiori spese, alle quali non possa provvedersi nella forma
indicata negli articoli precedenti, devono essere autorizzate con legge
regionale.
La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare
variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio
mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli
di entrata, per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello
Stato vincolate a scopi specifici, nonchè per l'iscrizione delle
relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi
statali o regionali.
Nessuna variazione al bilancio, salvo quelle di cui al comma precedente,
può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio
stesso si riferisce.
Art. 21 – Assestamento
del bilancio
Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere approvato con legge
l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede
all'aggiornamento degli elementi di cui al numero 1) del quarto comma e al
sesto comma del precedente art. 12 nonchè alle variazioni che si
ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui al successivo art. 22.
Art. 22 – Equilibrio del
bilancio
In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non
può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la
riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di
competenza) può essere superiore al totale delle entrate che si
prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo
disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la
legge di approvazione del bilancio, nei limiti e con i criteri di cui al
successivo articolo 26.
Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle
funzioni normali della Regione, risultanti dal prospetto di cui al
precedente art. 13, terzo comma, lett. b), non può , in ciascun
bilancio, essere superiore al totale delle entrate che si prevede di
accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e
quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati
al finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui al
precedente art. 13, terzo comma, lett. a).
Art. 23 – Il preventivo
finanziario di cassa
Entro il mese di dicembre il Dipartimento per le finanze, i tributi e la
ragioneria redige il preventivo di cassa dell'esercizio finanziario
successivo, ripartito in periodi quadrimestrali. Il preventivo, oltre il
presunto fondo di cassa iniziale, comprende gli incassi e i pagamenti di
cui è prevista la realizzazione, sia in conto della gestione del
bilancio, per competenza e residui, sia in conto dei debiti e crediti di
tesoreria. Alla fine di ciascun quadrimestre il preventivo suddetto è
riveduto per tener conto degli elementi che determinino variazioni nelle
previsioni già effettuate.
Il suddetto preventivo, con gli aggiornamenti quadrimestrali, viene
sottoposto all'esame della Giunta e trasmesso al Consiglio entro 15 giorni
dall'inizio del quadrimestre di riferimento.
Art. 24 – Assegnazioni
statali
Nei casi di assegnazioni statali relative a delega di funzioni
amministrative e al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo,
qualora in un esercizio siano state erogate somme eccedenti quelle
assegnate dallo Stato, le maggiori spese possono essere compensate con
minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente
successivi.
In caso di tardiva assegnazione dei fondi di cui al comma precedente, le
relative spese possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio
immediatamente successivo, allorchè non sia possibile far luogo
all'impegno delle spese stesse a norma del successivo articolo 52, entro il
termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l' assegnazione.
Art. 25 – Divieto di
storni
Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 16, 17 e 18 e dal secondo
comma dell'articolo 19 è vietato il trasporto, con atto
amministrativo, di somme da un capitolo all'altro del bilancio, sia per
quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli
stanziamenti di cassa.
Art. 26 – Mutui e
prestiti
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, nei limiti
di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, se
non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto
dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi
mutui si riferiscono.
L'autorizzazione alla contrazione di mutui, concessa con la legge di
approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo cessa di
aver vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
La legge di autorizzazione alla contrazione dei mutui deve specificare
l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento,
nonchè l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli
esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del
bilancio annuale e pluriennale.
Le entrate da mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non
riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.
Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a
mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio,
costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni; del pari
costituiscono economia le correlative spese.
Art. 27 – Garanzie
prestate dalla Regione
In allegato al bilancio preventivo della Regione devono essere elencate le
garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e
di altri soggetti.
Art. 28 – Divieto di
compensazioni e di gestioni fuori bilancio
Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo
delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente,
senza essere ridotte delle entrate correlative.
Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e
dei bilanci di cui al successivo articolo 31, primo comma.
Art. 29 – Esercizio
suppletivo
Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti
delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è
protratta al 31 gennaio successivo.
Art. 30 – Esercizio
provvisorio del bilancio
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non
per legge e per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione
delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del
bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma, nell'ambito dello
stanziamento di bilancio.
La legge può , peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione delle
spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti
utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo
può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della
legge di bilancio.
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione
all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale entro
il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce,
in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione,
la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio
medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun
capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti
di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al
Consiglio regionale a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero
nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di
legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo
articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il
bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel
rinvio o nell'impugnativa, ovvero, nel caso che il rinvio o l'impugnativa
investano l' intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa
prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o
nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese
obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di
impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
Art. 31 – Bilanci degli
enti dipendenti dalla Regione e spese degli enti locali delegati
I bilanci degli enti, aziende e agenzie regionali devono essere presentati
al Consiglio regionale entro il 30 settembre ed approvati entro il 21
dicembre, con distinti articoli della legge di bilancio della Regione.
Per essi valgono i criteri di classificazione delle spese stabiliti dal
precedente art. 15.
Le somme attribuite agli enti locali per l'esercizio di funzioni ad essi
delegate sono classificate, nei bilanci degli enti stessi, fra le
contabilità speciali. Le leggi regionali che dispongono le deleghe
devono indicare la denominazione dei capitoli da istituire nei suddetti
bilanci, secondo criteri tali da assicurare l' omogeneità con la
classificazione del bilancio regionale, nonchè recare norme dirette ad
assicurare il controllo sulla destinazione dei fondi.
Art. 32 – Leggi di
spesa
Le leggi di spesa che prevedono attività o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la
determinazione dell'entità della relativa spesa. In tal caso si
può dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge,
con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo
dell'amministrazione di assumere impegni a norma del successivo articolo
52.
Le leggi che dispongano spese a carattere pluriennale possono indicare
l'ammontare complessivo, nonchè la quota eventualmente a carico del
bilancio in corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai
successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a
gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi
in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la
continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel
tempo assume un interesse preminente.
Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga
per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o
comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti
dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno
sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 52,
soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere
nel corso del relativo esercizio.
SEZIONE II
La gestione delle entrate
Art. 33 – Entrate di
pertinenza della Regione
Le entrate della Regione sono costituite da tutti i proventi di qualsiasi
natura che la Regione ha il diritto di esigere in virtù di leggi,
regolamenti o di qualsiasi altro titolo.
Tutte le entrate della Regione devono essere iscritte nel bilancio di
previsione. Tuttavia, anche per quelle non previste, rimane impregiudicato
il diritto della Regione ad esigerle e resta fermo l'obbligo, da parte di
chi di dovere, di curarne l'accertamento e la riscossione.
Art. 34 – Competenze in
ordine alla realizzazione delle entrate
Il Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria cura
l'accertamento e la riscossione e la regolare iscrizione delle entrate.
Tutti i dipartimenti, servizi e uffici della Regione comunicano al predetto
Dipartimento ogni atto o elemento di cui vengano in possesso o di cui siano
comunque a conoscenza, dal quale derivi o possa derivare un'entrata per la
Regione. Il Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria prenota
nelle proprie scritture i dati occorrenti per conseguire tali entrate.
E' compito dello stesso Dipartimento promuovere le azioni e procedure
speciali che si rendessero necessarie per la riscossione delle entrate
spettanti alla Regione.
Art. 35 – Stadi delle
entrate
Tutte le entrate previste nel bilancio della Regione passano per i seguenti
stadi:
- accertamento;
- riscossione;
- versamento.
Tali stadi possono essere simultanei
Art. 36 –
L’accertamento delle entrate
L'entrata è accertata quando sono appurate le ragioni del credito
della Regione e la persona che ne è debitrice. In base a tali
elementi, l'entrata è contabilmente iscritta negli accertamenti per
l'ammontare del credito che viene a scadenza nell'esercizio finanziario.
L'accertamento si compie:
a) per le imposte dirette e per le altre entrate tributarie a scadenza
determinata, mediante ruoli emessi dai competenti uffici statali o
provinciali per la quota spettante alla Regione;
b) per gli affitti, canoni e per ogni altra prestazione periodica, mediante
liste di carico che, in base a contratti o ad altri titoli, il Dipartimento
per le finanze, i tributi e la ragioneria forma e trasmette al Tesoriere
regionale, o all'agente incaricato della riscossione;
c) per la partecipazione al gettito di imposte erariali, in base al
provvedimento di riparto del competente Ministero;
d) per la tassa di circolazione, per quella sulle concessioni regionali e
per gli altri proventi di natura variabile, e che sono accertabili all'atto
stesso della riscossione, o liquidabili entro l'esercizio finanziario,
mediante continua e diligente vigilanza da parte del Dipartimento per le
finanze, i tributi e la ragioneria;
e) per tutte le altre entrate, in base alle risultanze delle prenotazioni
esistenti nelle scritture del Dipartimento per le finanze, i tributi e la
ragioneria.
Art. 37 – Ordinativo di
incasso
Di regola, qualunque versamento in Tesoreria è preceduto o
accompagnato dall'ordine di introito. Questo è emesso in duplice
esemplare dal dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, a
firma del Direttore, e contiene le seguenti indicazioni:
- numero d'ordine progressivo per esercizio;
- esercizio finanziario e capitolo in cui va iscritta l'entrata;
- cognome e nome e qualità della persona o denominazione dell'ente per
conto del quale è effettuato il versamento;
- somma da riscuotere in lettere ed in cifre;
- oggetto e causale dell'entrata, con eventuale riferimento agli atti da
cui proviene;
- data dell'emissione.
L'ordine di introito può riguardare più debitori e più
capitoli dello stesso esercizio; in questo caso deve recare le necessarie
specificazioni.
Gli ordini di introito sono trasmessi al Tesoriere con elenco in duplice
copia, firmato dal Direttore del Dipartimento per le finanze, i tributi e
la ragioneria. Il Tesoriere restituisce un esemplare dell'elenco
debitamente sottoscritto in segno di ricevuta.
Art. 38 – Riscossione
delle entrate
Qualsiasi entrata di pertinenza della Regione deve essere versata
integralmente nella Tesoreria regionale.
Dei versamenti effettuati deve essere data comunicazione al Dipartimento
per le finanze, i tributi e la ragioneria, il quale emette il relativo
ordine d'introito.
Tutte le altre entrate, con le sole eccezioni di cui al penultimo comma del
presente articolo, sono riscosse direttamente dal Tesoriere regionale in
conformità agli ordini d'introito emessi dal Dipartimento per le
finanze, i tributi e la ragioneria.
In ogni caso il Tesoriere non può ricusare la riscossione delle somme
che, anche in mancanza di ordine di introito, vengono pagate in favore
della Regione. Dette somme sono tenute in deposito fino alla conferma da
parte della Regione, con la conseguente emissione dell'ordine d'introito.
Particolari diritti e proventi, per i quali mal si presta il versamento
diretto in Tesoreria, possono essere riscossi da dipendenti incaricati, nei
casi e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti speciali,
con l' obbligo di periodici rendiconti e versamenti nella Tesoreria.
Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi
pubblici si applicano le disposizioni della legge speciale, di cui al TU 14
aprile 1910, n. 639.
Art. 39 – La
quietanza
Il Tesoriere deve rilasciare, per le somme che riscuote, quietanza da
staccarsi da un bollettario a madre e figlia, contrassegnata con numero
continuativo per ogni esercizio.
Le quietanze sottoscritte dal Tesoriere devono recare:
- il nominativo di chi paga o la denominazione dell'Ente per conto del
quale viene fatto il versamento;
- la somma riscossa - in lettere ed in cifre;
- la causale del debito e la data di rilascio.
Qualora le modalità tecniche adottate dal Tesoriere nella gestione del
servizio siano incompatibili con le norme previste dal presente articolo e
dai successivi artt. 40, 41, 42 e 43, la Giunta è autorizzata a
concordare con il Tesoriere una speciale regolamentazione della quietanza.
Art. 40 – Correzioni ed
annullamenti della quietanza
Nelle quietanze non devono farsi cancellazioni, sostituzione di parole,
nè alterazioni di sorta.
In caso di errore, si provvede alla correzione mediante annotazione firmata
dal Tesoriere, sia sulla quietanza che sulla matrice. Quando non sia
possibile eseguire le correzioni, il Tesoriere ne effettua l'annullamento
mediante apposita annotazione sottoscritta. La quietanza annullata viene
unita alla relativa matrice, a tergo della quale si indica il motivo
dell’annullamento.
Art. 41 – Smarrimento
della quietanza
In nessun caso è consentito rilasciare copia delle quietanze.
Qualora accada che la quietanza sia andata smarrita o distrutta, si
supplisce, in caso di necessità , con certificazione del Tesoriere
desunta dalla relativa matrice. Se la matrice trovasi, col rendiconto
generale, presso gli uffici della Regione, alla certificazione provvede il
Direttore del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria; del
rilascio del certificato si fa annotazione sulla matrice della quietanza.
Art. 42 – Consegna dei
bollettari di riscossione
All'inizio di ogni esercizio, si procede alla consegna al Tesoriere dei
bollettari di riscossione, mediante apposito verbale in duplice esemplare,
sottoscritto dal Presidente della Giunta, dal Direttore del Dipartimento
per le finanze, i tributi e la ragioneria e dal Tesoriere, dal quale deve
risultare il numero dei bollettari consegnati, il numero di bollette di
ciascun bollettario, nonchè il numero d'ordine della prima e
dell'ultima bolletta.
Alla fine dell'esercizio le bollette non usate sono lasciate unite ai
bollettari e vengono annullate.
I bollettari, prima della consegna al Tesoriere, devono essere vidimati dal
Presidente della Giunta e dal Direttore del Dipartimento per le finanze i
tributi e la ragioneria.
Art. 43 – Bollettari di
riscossione
Nel mese di gennaio il Tesoriere ed i riscuotitori speciali tengono in uso,
per le riscossioni riferibili alle entrate accertate nell'esercizio scaduto
e in quelli precedenti, i bollettari avuti in carico dal I gennaio
dell'anno precedente, proseguendo la numerazione delle quietanze con
l'indicazione dell'esercizio scaduto.
Per le riscossioni di competenza del nuovo esercizio si servono di altri
bollettari con distinta numerazione.
A partire dal I febbraio questi ultimi bollettari valgono anche per la
riscossione delle entrate in conto residui degli esercizi precedenti.
Art. 44 – Riscuotitori
speciali
Entro il 31 gennaio i riscuotitori speciali devono versare in tesoreria le
entrate riscosse durante lo stesso mese di gennaio in conto dell'esercizio
scaduto. Entro il 5 febbraio sono tenuti a presentare al Dipartimento per
le finanze, i tributi e la ragioneria, il conto definitivo delle
riscossioni complessive dell'intero esercizio e dei versamenti effettuati
in Tesoreria.
Art. 45 – Riscontro
delle operazioni di Tesoreria
Il Direttore del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria,
esercita il riscontro su tutte le operazioni della Tesoreria e dei
dipendenti regionali incaricati come riscuotitori speciali e ne controfirma
le situazioni e i rendiconti periodici.
Quando rilevi irregolarità e infrazioni alle disposizioni vigenti ne
informa la Giunta regionale.
Art. 46 – Residui
attivi
Le entrate accertate in conformità a quanto stabilito dall'articolo 36
e non riscosse e versate nel termine ultimo di cui al precedente articolo
29 costituiscono i residui attivi.
Art. 47 –
Amministrazione dei residui attivi
Il Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, sulla scorta
delle risultanze delle proprie scritture, predispone l'elenco delle somme
da conservare a residui attivi, con le indicazioni sullo stato di
esigibilità delle singole partite.
Qualora dagli elementi in possesso, comunque ricavati o desunti, il
Dipartimento accerti, ai fini anche della determinazione delle reali
risultanze di amministrazione, l'esistenza di partite di dubbia
esigibilità , inesigibili o insussistenti, il Direttore formula, con
adeguate motivazioni, concrete proposte in ordine alla eventuale
eliminazione delle partite dalla contabilità .
Nel contempo, il Direttore propone le azioni da promuovere per evitare
eventuali prescrizioni dei crediti e per assicurare la regolare riscossione
delle entrate.
L'elenco e le proposte, di cui ai precedenti commi, accompagnati da una
relazione illustrativa, sono sottoposti alla Giunta per le determinazioni
di competenza.
Art. 48 – Eliminazione
dei residui attivi
I residui attivi, di cui sia accertata l'insussistenza per indebito o per
erronea liquidazione, o di cui sia riconosciuta l'assoluta
inesigibilità , sono eliminati dalla contabilità e annullati con
apposito atto deliberativo in sede di determinazione del rendiconto
generale da parte della Giunta.
Art. 49 – Provvedimento
per l’eliminazione dei residui attivi
I crediti che, malgrado le azioni amministrative promosse, non si siano
potuti riscuotere, e dei quali permanga il diritto alla riscossione, sono
eliminati dalla contabilità finanziaria con provvedimento della Giunta
da prendere in sede di determinazione del rendiconto generale ma con atto
distinto, e iscritti dal Dipartimento per le finanze, i tributi e la
ragioneria in apposito registro.
Di tali crediti, quelli di importo non superiore alle lire 100.000, e non
potuti riscuotere nonostante l'ulteriore impiego dei previsti mezzi
amministrativi, sono annullati con provvedimento della Giunta su proposta
del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria. Per quelli di
importo fino a lire 1.000.000 l'annullamento è disposto su conforme
parere legale, e quelli di importo superiore a lire 1.000.000 sono
annullati dopo che sia stata esperita inutilmente l'azione giudiziaria.
SEZIONE III
La gestione delle spese
Art. 50 – Stadi delle
spese
Tutte le spese previste nel bilancio della Regione passano i seguenti
stadi:
- impegno;
- liquidazione;
- ordinazione e pagamento.
Art. 51 – Esecuzione
degli atti di spesa
La Segreteria competente per funzione o materia dispone che, a cura dei
dipartimenti, servizi e uffici dipendenti, sia dato corso alle
deliberazioni prese dal Consiglio o dalla Giunta, rese esecutive ai sensi
di legge.
Il Segretario controlla i tempi di effettuazione delle spese secondo gli
impegni assunti e la congruità e proficuità delle medesime, in
relazione agli scopi da conseguire con le somme impegnate. In tale compito
si avvale del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.
Qualora i deliberati riguardino materie di competenza di più
Segreterie, le attribuzioni di cui al comma precedente sono coordinate
dalla Segreteria generale della programmazione.
Art. 52 –
L’impegno
La Giunta regionale assume gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme
dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a
creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione
venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione
sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma del precedente
articolo 32, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia
indispensabile, per assicurare la continuità dei servizi, formano
impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a
scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
Art. 53 – Deleghe
nell’assunzione di impegni
La Giunta può delegare la facoltà di assumere impegni a
funzionari dipendenti nei limiti e con le modalità stabilite con
propria deliberazione.
Art. 54 – Riscontro
negli atti di spesa
Gli atti preliminari delle deliberazioni della Giunta, da cui possono
derivare impegni di spesa, devono essere previamente comunicati al
Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, con l'indicazione
dell'ammontare della spesa presunta e degli elementi necessari per
stabilire l'imputazione della medesima.
Il dipartimento suddetto prenota in sede separata tali impegni in corso di
formazione, sempre che la spesa possa trovare regolare copertura. In caso
contrario, il Direttore rinvia gli atti all'ufficio competente, con le
proprie osservazioni, suggerendo, ove possibile, le eventuali operazioni
contabili da promuovere.
Le deliberazioni e gli atti recanti impegni di spesa devono essere
comunicati al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per la
registrazione del corrispondente definitivo impegno contabile. Il
dipartimento esegue la registrazione dopo aver verificato la legalità
della spesa, la regolarità della documentazione, la giusta imputazione
della spesa stessa e l'esistenza del fondo disponibile nel relativo
capitolo.
Il Direttore appone sull'atto il visto per l'avvenuta assunzione
dell'impegno contabile di spesa.
Gli estremi di tale impegno devono risultare anche sulla copia della
deliberazione da inviare alla Commissione di Controllo.
Art. 55 –
Irregolarità nell’assunzione degli impegni
Qualora, per qualsiasi motivo di irregolarità , il Direttore del
Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria non ritenga di poter
apporre il suo visto nell'atto di impegno, ne comunica le ragioni al
Presidente della Giunta.
Quando la Giunta giudichi che, ciò nonostante, l'atto di impegno debba
aver corso ugualmente, il Presidente dà ordine scritto in tal senso al
Direttore dello stesso Dipartimento, il quale deve eseguirlo.
Tale ordine scritto viene conservato tra gli atti da sottoporre ai revisori
del conto.
L'ordine, però , non può essere dato, e comunque non deve essere
eseguito, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel
relativo capitolo di bilancio, o alla quale si voglia dare una imputazione
irregolare.
Art. 56 – Forme speciali
per l’assunzione degli impegni
Per le spese continuative o ricorrenti da pagare a scadenza fissa, quali
gli stipendi ed assegni al personale con relativi oneri riflessi, le
indennità al Presidente e agli altri componenti della Giunta ed altre
similari dovute in forza di leggi organiche e generali, nonchè per
qualsiasi altra spesa da pagare a scadenza prestabilita entro l'anno,
l'impegno è effettuato per l'intero anno sulla scorta dell'ammontare
dei ruoli di pagamento iniziali o dei corrispondenti titoli validi.
Gli impegni così assunti sono rettificati nel corso dell'anno in base
alle variazioni che si verifichino dopo l'inizio dell'esercizio, di tali
rettifiche l'ufficio competente è tenuto a dare immediata
comunicazione al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.
Per le anticipazioni effettuate ai capi degli Uffici periferici regionali
ed agli economi regionali perchè provvedano, in conformità ai
rispettivi regolamenti speciali, alle spese correnti variabili,
indispensabili ad assicurare i normali servizi istituzionali, gli impegni
sono provvisoriamente registrati per le somme via via anticipate nel corso
dell'anno e sono successivamente resi definitivi sulla base dei periodici
rendiconti ammessi a discarico.
Sono del pari considerate interamente impegnate le somme erogate ad enti
per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione nonchè l'intero
importo degli ordini di accreditamento mediante i quali si effettuano
aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento di
spese di natura operativa ai sensi del successivo articolo 86.
Art. 57 – Stati degli
impegni
Il Direttore del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria
riferisce alla Giunta sull'andamento degli impegni, affinchè possano
essere adottati tempestivamente i provvedimenti atti ad evitare eccedenze
di spese in confronto agli stanziamenti autorizzati.
A tal fine formula opportune proposte.
Dello stato degli impegni la Giunta dà comunicazione al Consiglio alla
fine di ogni quadrimestre.
Art. 58 – Liquidazione
delle spese
Il Dipartimento, servizio e ufficio competente per funzione o materia
predispone gli atti occorrenti per la liquidazione della spesa in base ai
titoli e documenti comprovanti il diritto al pagamento acquisito dai
creditori della Regione.
In ogni caso i titoli di spesa devono recare gli elementi dai quali risulti
che si sono verificate le condizioni necessarie per dar luogo al pagamento
delle somme impegnate.
Le fatture o note dei fornitori di materiale mobile vanno unite al
provvedimento di liquidazione, corredate da una dichiarazione del
consegnatario attestante l'avvenuto ricevimento del materiale e l'eventuale
iscrizione di esso nel relativo inventario.
Per i lavori, la spesa è da liquidare secondo le norme particolari
prescritte per l'esecuzione delle opere pubbliche regionali.
Per ogni altra cessione o prestazione, il titolo di spesa sul quale si basa
la liquidazione deve essere munito dell'attestazione del funzionario o
agente competente che l'esecuzione abbia rispettato, qualitativamente e
quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti.
Art. 59 – I visti di
liquidazione
Verificate la causa legale e la regolare documentazione e liquidazione
della spesa, ed accertata l'esatta imputazione, il Direttore del
Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, qualora null'altro
abbia da osservare, appone il visto sul titolo di spesa. Qualora, per
qualsiasi motivo di irregolarità , non ritenga di poter apporre il suo
visto, procede secondo quanto disposto dal precedente articolo 54.
Art. 60 – il pagamento
delle spese liquidate
Liquidata la spesa, il Dipartimento per le finanze, i tributi e la
ragioneria, provvede ai pagamenti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di
cassa del bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si
tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.
Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti alle
deliberazioni o agli atti della Giunta regionale, con i quali sono assunti
i relativi impegni, se tali deliberazioni o atti non siano divenuti
esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
Art. 61 –
L’ordinativo
L'ordinativo di pagamento deve recare:
- cognome e nome del creditore o dei creditori o di chi per loro sia
legalmente autorizzato a dar quietanza;
- somma da pagare, scritta in lettere ed in cifre;
- causale del pagamento;
- indicazione dell'esercizio finanziario;
- numero e denominazione del capitolo di bilancio cui va imputata la spesa;
- estremi della deliberazione - con l'indicazione della esecutività
della medesima - o di altro titolo valido in forza del quale l'ordinativo
è emesso;
- numero d'ordine progressivo e data d'emissione;
- luogo dove il pagamento è da eseguire.
Per gli stipendi ed assegni fissi al personale ed ogni altra spesa fissa da
pagare in base a ruoli, in luogo degli estremi della deliberazione è
fatta l'annotazione di “spesa fissa” con richiamo al ruolo.
L'ordinativo può comprendere più somme da pagarsi ripartitamente
a più creditori; per gli assegni al personale ed i relativi contributi
previdenziali ed assistenziali può anche riferirsi a più
capitoli. In quest'ultimo caso, l'ordinativo deve recare la distinta dei
vari capitoli e delle somme parziali ad ognuno d'essi imputate.
L'ordinativo è firmato dal Presidente e controfirmato dal Direttore
del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.
Art. 62 – Ordinativi a
favore di componenti del consiglio e della Giunta
Quando l'ordinativo di pagamento sia intestato a componenti del Consiglio o
della Giunta o a funzionari della Regione, non per crediti personali, ma
per spese inerenti a servizi regionali, nell'ordinativo il nominativo del
titolare deve essere preceduto dalla qualità ufficiale.
Art. 63 – Documentazione
allegata all’ordinativo di pagamento
Di ogni ordinativo emesso deve essere fatta copia, cui va allegato il
provvedimento di liquidazione con la documentazione giustificativa.
Art. 64 – Trasmissione
al Tesoriere degli ordinativi di pagamento
Gli ordinativi di pagamento sono trasmessi al Tesoriere con elenco in
duplice copia, firmato dal Direttore del Dipartimento per le finanze, i
tributi e la ragioneria.
Il Tesoriere restituisce un esemplare dell'elenco, debitamente sottoscritto
in segno di ricevuta.
Art. 65 – Modalità
per la correzione degli ordinativi di pagamento
Il Tesoriere confronta con gli elenchi i titoli ricevuti e si accerta della
loro regolarità; rilevando un qualsiasi errore, si astiene dal dar
corso al pagamento, informandone subito il Dipartimento per le finanze, i
tributi e la ragioneria. Questo provvede, se necessario e possibile, alle
eventuali correzioni e rettifiche.
Per quanto riguarda le correzioni e le rettifiche dei titoli, si osservano
le disposizioni di cui al precedente articolo 40.
Le correzioni e le rettifiche sono firmate nello stesso modo in cui devono
essere sottoscritti i titoli.
Il Tesoriere risponde del pagamento degli ordinativi che non contengono
tutti gli elementi indicati nel precedente articolo 61.
Art. 66 – Il pagamento
degli ordinativi di pagamento
Il Tesoriere deve pagare gli ordinativi agli intestatari o a loro legali
rappresentanti ed è responsabile della regolarità dei pagamenti
eseguiti.
Art. 67 – Estinzione
degli ordinativi di pagamento
Salvo le particolari indicazioni delle persone autorizzate a riscuotere,
risultanti dai contratti, la costituzione di procuratore per dar quietanza
e riscuotere somme dovute dalla Regione, si prova mediante la produzione al
Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, prima
dell'emissione dell'ordinativo, dell'atto di procura o della copia
autentica di esso.
Nella procura per atto privato le sottoscrizioni devono essere autenticate
da un notaio.
Gli estremi degli atti di procura devono essere indicati nell'ordinativo.
La rappresentanza legale degli enti e società soggetti all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese, o nel pubblico registro delle
persone giuridiche, può risultare dalla certificazione,
rispettivamente, dell'Ufficio del registro delle imprese, e dall'Ufficio
del registro delle persone giuridiche. Sino a quando non entrino in
funzione gli uffici del registro delle imprese, la suddetta certificazione
potrà essere sostituita da certificati rilasciati dalla cancelleria
del Tribunale in base agli atti in vigore, depositati, trascritti e
pubblicati.
Per le società di fatto, per le società semplici e per le ditte
individuali la rappresentanza legale può essere comprovata mediante
certificati delle Camere di Commercio.
E' in facoltà del Dipartimento per le finanze, i tributi e la
ragioneria consentire che gli enti, società e ditte di cui ai due
commi precedenti esibiscano una volta tanto le certificazioni suddette con
efficacia per tutti i pagamenti dovuti dalla Regione; in tal caso i
predetti enti, società e ditte hanno l'obbligo di notificare
tempestivamente le variazioni sopravvenute, sollevando la Regione da
qualsiasi responsabilità in ordine alla tempestività e
all'esattezza della notifica.
Nel caso di procura per atto pubblico, il pagamento può essere fatto
al procuratore quantunque non sia nominato nell'ordinativo.
Art. 68 – Ordinativi di
pagamento a favore di minori, di interdetti e di inabilitati
Nei casi d'assenza, minore età , interdizione, inabilitazione,
fallimento o morte di un creditore, gli ordinativi devono essere intestati
al rappresentante, tutore, curatore o agli eredi.
Alla documentazione giustificativa del titolo di pagamento deve essere
unito l'atto che provi la qualità di rappresentante, tutore, curatore
o erede del creditore. L'atto viene richiamato nei titoli successivi.
Quando siano trascorsi i termini per la denuncia di successione o del
pagamento della relativa imposta, gli eredi per riscuotere i crediti loro
spettanti devono fornire la prova di avere fatto la denuncia e pagata
l'imposta, con attestato del competente ufficio del registro.
Art. 69 – La quietanza
sui titoli di spesa
I creditori devono, alla presenza di chi paga, stendere la quietanza sui
titoli di spesa, apponendovi il proprio nome e cognome.
Se coloro che devono quietanzare non possono o non sanno scrivere, la
quietanza può risultare da un segno di croce fatto alla presenza di
due testimoni conosciuti dal Tesoriere e che si sottoscrivono.
Il Tesoriere può accettare, sotto la sua responsabilità ,
quietanze o ricevute stese su foglio a parte, in cui siano dichiarati la
riscossione della somma, indicata in lettere ed in cifre, la causale del
pagamento, la data e gli estremi dell'ordinativo in base al quale è
eseguito. Di tale quietanza deve essere fatta menzione nell'ordinativo.
Nel caso di pagamenti effettuati a mezzo di conto corrente postale, vaglia
postale, accredito in conto corrente bancario, bonifico bancario, assegno
circolare o bancario non trasferibile, il Tesoriere allegherà a
comprova dei pagamenti effettuati la ricevuta rilasciata
dall'Amministrazione Postale, le ricevute dei bonifici bancari e, per i
pagamenti effettuati mediante assegni circolari o bancari, il talloncino
promemoria o altra evidenza dell'assegno stesso, compilato e firmato dalla
banca emittente, che in tal caso avranno tutti valore liberatorio ad ogni
effetto.
Art. 70 – Ordinativi di
pagamento a favore di più persone
All'atto del pagamento il Tesoriere deve apporre sull'ordinativo il timbro
a calendario con la dizione “pagato”.
Negli ordinativi di pagamento di somme indivise a favore di più
persone, ognuna di questa è tenuta a dar quietanza con la formula:
“vale come quietanza per la parte spettantemi sulla somma di
lire.....”.
Art. 71 – Divieto di
rilascio di quietanza condizionata
La quietanza deve essere data incondizionatamente e senza riserva alcuna.
Art. 72 – I ruoli degli
stipendi
Il Dipartimento del personale compila mensilmente i ruoli degli stipendi ed
assegni sulla base dei dati contenuti nel registro relativo alla posizione
giuridica ed al trattamento economico di ogni dipendente.
Il ruolo, firmato dal responsabile del Dipartimento del personale, è
trasmesso al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, per il
controllo e per i provvedimenti di pagamento.
Nel ruolo devono essere annotati gli estremi dei provvedimenti comportanti
variazioni in confronto al ruolo immediatamente precedente. Il ruolo deve
portare un numero progressivo per ciascun capitolo ed indicare per ogni
partita la somma lorda dovuta, le ritenute per contributi assistenziali e
previdenziali, per imposte o per qualsiasi altra causale, e la somma netta
da pagare.
Art. 73 – Aumenti
periodici di stipendi
Gli aumenti periodici di stipendio maturati per anzianità di servizio,
o anticipati per la nascita di figli, nonchè le quote di aggiunta di
famiglia per la moglie ed i figli a carico, sono attribuiti con
provvedimento del responsabile del dipartimento del personale, in base agli
atti d'ufficio od ai documenti prodotti dal dipendente interessato, senza
alcun altro provvedimento formale.
Delle attribuzioni suddette viene data periodica comunicazione alla Giunta.
Art. 74 – Deleghe per la
riscossione degli stipendi
I dipendenti di un medesimo ufficio, di ruolo e non di ruolo, possono, con
loro dichiarazione, autenticata dal responsabile del Dipartimento, delegare
uno di essi a riscuotere e a dare quietanza dei loro stipendi, assegni
fissi e variabili a carattere collettivo.
L'atto di delega è conservato dal Dipartimento del personale per le
annotazioni conseguenti nel ruolo e negli ordinativi di pagamento.
Fino a quando dura la delega soltanto la persona incaricata può dare
quietanza per tutti coloro dai quali è stata delegata.
Nel caso però d’accertata assenza od impedimento i titolari
possono riscuotere direttamente.
Art. 75 – Ordinativi di
pagamento degli stipendi
Gli ordinativi di pagamento degli stipendi ed assegni spettanti ai
dipendenti sono emessi per l'importo al lordo delle ritenute, e sono
quietanzati per la somma netta dovuta.
Per l'importo delle ritenute sono emessi corrispondenti ordini d'introito.
Art. 76 – Ruoli spese
fisse
Il ruolo delle altre spese fisse per canoni, fitti e simili è
compilato a cura dell'ufficio competente sulla scorta dei dati contenuti
nell'apposito registro in cui sono annotati gli atti da cui derivano le
spese, gli importi e le scadenze, nonchè tutte le variazioni che per
qualsiasi causa intervengano.
Art. 77 – Economia di
spesa
Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può
essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
La differenza fra la somma stanziata nei rispettivi capitoli del bilancio e
la somma impegnata deve essere portata in economia.
Art. 78 – Gli
ordinamenti di pagamenti e l’esercizio suppletivo
Fino al 20 gennaio possono essere emessi ordinativi di pagamento
individuali di spese impegnate nell'esercizio scaduto ed in quelli
precedenti, con imputazione ai capitoli, rispettivamente, della competenza
e dei residui dell'esercizio scaduto, proseguendone la numerazione
progressiva.
Dopo il 31 dicembre non possono essere emessi ordinativi di pagamento
collettivi in conto dell'esercizio scaduto, eccezion fatta per quelli
riguardanti il pagamento degli assegni al personale.
Durante il mese di gennaio continua il pagamento degli ordinativi relativi
all'esercizio scaduto.
Gli ordinativi emessi sulla competenza dell'esercizio scaduto e inestinti
al 31 gennaio vanno trasferiti nel nuovo esercizio, variandone l'
imputazione dalla competenza ai residui.
Tale trasferimento riguarda anche gli ordinativi emessi in conto residui
dello stesso esercizio scaduto, purchè il credito non risulti
prescritto o perente agli effetti amministrativi.
Gli ordinativi collettivi estinti solo in parte al 31 gennaio sono ridotti
all'importo pagato. Per la parte non pagata si emette altro ordinativo,
semprechè non ricorrano le condizioni di prescrizione o di perenzione.
Art. 79 – Trasferimento
degli ordinativi di pagamento
Gli ordinativi trasferiti nell'esercizio successivo e quelli riemessi
devono recare l' annotazione “non ulteriormente trasferibile”.
Qualora tali ordinativi non siano pagati nell'esercizio successivo alla
loro emissione, sono annullati.
Al trasferimento, alla riduzione e all'annullamento provvede il Direttore
del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.
Art. 80 – Gli ordinativi
di pagamento in conto residui
In pendenza dell'approvazione del rendiconto generale e della formale
determinazione della Giunta in ordine al mantenimento delle somme a
residui, possono essere emessi, dopo il I febbraio, ordinativi di pagamento
sugli impegni rimasti insoddisfatti nel precedente esercizio, purchè
le somme da pagare rientrino negli importi che il Dipartimento per le
finanze, i tributi e la ragioneria deve indicare alla Giunta ai sensi del
successivo articolo 82, e purchè gli ordinativi stessi siano
registrati nell'esercizio nuovo con imputazioni al conto dei residui e con
indicazione del capitolo di provenienza dell'esercizio scaduto.
Art. 81 – Residui
passivi
Le spese impegnate durante l'esercizio finanziario, ai sensi dei precedenti
articoli 52 e 53 e non pagate entro la definitiva chiusura dei conti al 31
gennaio successivo, costituiscono i residui passivi.
Agli effetti del comma precedente, costituiscono, altresì , impegni:
a) le spese permanenti e d'indole generale che sono annualmente dovute in
virtù di leggi organiche e generali;
b) le spese disposte con legge o con altri provvedimenti consiliari che
autorizzino pagamenti e rechino la specificazione dei destinatari e delle
somme da erogare;
c) le spese conseguenti a sentenze passate in giudicato, o comunque dovute
in forza di titoli esecutivi;
d) le spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e di
somme comunque percette per conto di terzi.
Art. 82 – Accertamento
dei residui passivi
Il dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria indica, per la
successiva determinazione della Giunta, le somme da mantenere a residui
passivi nel rendiconto generale, dando, con riferimento alle proprie
scritture ed a qualsiasi altro elemento, la debita dimostrazione del nome
dei creditori, dell'oggetto della spesa e della somma dovuta.
Per le spese impegnate e non ancora liquidate, deve essere accertata la
reale necessità del mantenimento a residui.
Art. 83 – Eliminazione
di residui passivi
I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello
cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi.
Le somme eliminate ai sensi del presente comma debbono essere riprodotte in
speciali capitoli dei bilanci degli esercizi successivi, se reclamate dai
creditori, salvo che non sia sopravvenuta la prescrizione del debito.
In caso di accertata insussistenza i residui vanno comunque eliminati,
anche se non sia compiuto il termine di perenzione.
Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale non
impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio nel solo
esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento;
tuttavia, la necessità del mantenimento a residui deve risultare da
adeguata dimostrazione da parte del dipartimento cui è affidata
l'esecuzione della spesa.
La Giunta delibera sul mantenimento a residui di tali somme e ne dà
giustificazione al Consiglio nella relazione di cui all'ultimo comma del
successivo articolo 103.
Art. 84 – La gestione
dei residui passivi
Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in
modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi
della competenza e viceversa.
Le somme dei residui attivi e passivi determinati dalla Giunta sono
trasferite nell'esercizio nuovo con la numerazione dei capitoli
corrispondenti della competenza. Qualora non esistano nel bilancio di
competenza i capitoli corrispondenti, si istituiscono per i residui dei
capitoli aggiunti.
SEZIONE V
I Funzionari delegati
Art. 85 – Apertura di
credito a favore di funzionari delegati
Qualora si renda necessario dar corso sollecitamente al pagamento di spese
di natura operativa, la Giunta può autorizzare aperture di credito
presso il Tesoriere a favore di funzionari regionali.
Il limite d'importo per ogni apertura di credito è stabilito nel
provvedimento d'autorizzazione della Giunta.
Art. 86 – Gli elementi
degli ordini di accreditamento
Gli ordini di accreditamento con i quali viene dato corso alle aperture di
credito devono recare:
- esercizio, numero, denominazione del capitolo di bilancio cui si
riferisce l'ordine;
- luogo nel quale il Tesoriere deve eseguire l' accreditamento ed ammontare
del credito aperto;
- nome, cognome e qualifica del funzionario delegato ed oggetto delle spese
da pagare.
Art. 87 –
Amministrazione delle aperture di credito
Il Tesoriere tiene apposito conto per ogni apertura di credito autorizzata
a favore del funzionario delegato.
Agli effetti della situazione di cassa della Regione valgono soltanto i
pagamenti effettivamente eseguiti sull'apertura di credito.
I pagamenti sono disposti mediante l' emissione di ordinativi firmati dal
funzionario delegato nei limiti delle aperture di credito autorizzate.
I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi
ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti.
Art. 88 – Ordinativi di
pagamento emessi da funzionari delegati
Il funzionario delegato compila giornalmente, in tre esemplari, l'elenco
degli ordinativi emessi su ciascun accreditamento, con l'indicazione del
numero progressivo e dell'importo di ogni ordinativo.
Due degli esemplari, unitamente agli ordinativi sono trasmessi al Tesoriere
che ne restituisce uno per ricevuta.
Il terzo esemplare viene inviato al Dipartimento per le finanze, i tributi
e la ragioneria.
Art. 89 – Norme per la
liquidazione e il pagamento delle spese a cura di funzionari delegati
Nella liquidazione della spesa, nell'emissione degli ordinativi di
pagamento e nell'estinzione dei medesimi vanno osservate le disposizioni
degli articoli 58, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e del primo comma
dell'articolo 78 della presente legge.
Art. 90 – Registro degli
ordinativi di pagamento
Il funzionario delegato tiene, in apposito registro, il conto degli
ordinativi emessi e di quelli estinti per ogni accreditamento.
Art. 91 – Ordinativi di
pagamento
Mensilmente il Tesoriere trasmette, con l'elenco in triplice esemplare, gli
ordinativi estinti al funzionario delegato.
Questi, effettuato il riscontro con le proprie scritture, sottoscrive
l'elenco e lo restituisce al Tesoriere.
Un esemplare dell'elenco viene inviato al Dipartimento per le finanze, i
tributi e la ragioneria.
Alla fine dell'esercizio, il Tesoriere trasmette anche gli ordinativi
rimasti interamente o in parte inestinti.
Art. 92 – Il
rendiconto
I funzionari delegati rendono il conto dei pagamenti eseguiti nel corso di
ogni semestre o non appena esaurita l'apertura di credito o non appena
avvenuto il completo pagamento delle forniture, lavori o prestazioni per il
quale l'apertura di credito è stata autorizzata. In ogni caso, il
rendiconto è reso al termine dell'esercizio e allorquando un
funzionario subentri ad un altro al quale era stata autorizzata l'apertura
di credito.
Il rendiconto, corredato degli ordinativi estinti e dei documenti necessari
a giustificare la regolarità delle erogazioni, deve essere presentato
entro i 25 giorni successivi al periodo di tempo cui si riferisce.
Il conto è reso per ogni accreditamento o per più accreditamenti
emessi sullo stesso capitolo, distintamente per competenza e residui, e va
trasmesso al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, per il
riscontro contabile. Un esemplare del rendiconto va inviato anche al
Dipartimento amministrativo cui appartiene il funzionario delegato per il
riscontro di competenza.
Ove venissero rilevate irregolarità , il rendiconto viene sottoposto
alla Giunta per i conseguenti provvedimenti.
In base alle risultanze dei rendiconti il Dipartimento per le finanze, i
tributi e la ragioneria, apporta le eventuali riduzioni agli ordini di
accreditamento.
Nel rendiconto di fine esercizio sono compresi anche gli ordinativi pagati
nel mese di gennaio con imputazione all'esercizio scaduto a norma del I
comma dell'art. 78. Il termine di 25 giorni per la presentazione di tale
rendiconto decorre dal 31 gennaio. Nello stesso rendiconto sono da porre in
evidenza anche gli eventuali ordinativi emessi e rimasti in tutto o in
parte inestinti alla data del 31 gennaio i quali devono essere ridotti o
annullati a cura dello stesso funzionario delegato.
Art. 93 – Trasferimento
di ordinativi di pagamento
Entro i limiti ed alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 83
della presente legge, il Presidente della Giunta, su richiesta del
funzionario delegato, può disporre che gli ordini di accreditamento
riguardanti spese in conto capitale rimasti in tutto o in parte inestinti
alla chiusura dell'esercizio, siano trasportati interamente o per la parte
inestinta all'esercizio successivo.
Art. 94 – Servizio
ispettivo
La Giunta dispone l'istituzione di apposito servizio ispettivo per
accertare la regolarità dei pagamenti e della tenuta dei registri da
parte dei funzionari delegati.
Art. 95 –
responsabilità dei funzionari delegati in ordine alla ritardata
presentazione dei rendiconti
Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dall'art. 92
e ciò non dipenda da causa di forza maggiore, al funzionario delegato,
indipendentemente dai provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte
dei Conti a norma dell'art. 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335, può
essere applicata dalla Giunta una pena pecuniaria non superiore a L.
300.000.
Quanto previsto dal comma precedente si applica anche all'economo degli
uffici centrali ed ai capi degli uffici periferici che, a norma dei
regolamenti speciali, sono tenuti a rendere conto dei pagamenti effettuati
su anticipazioni.
SEZIONE V
Il servizio di tesoreria
Art. 96 – Norme
richiamate
Il servizio di Tesoreria è disciplinato dalla legge regionale 2 marzo 1972, n.
8 e dal provvedimento del Consiglio regionale 6 aprile 1972, n. 26,
nonchè dalle disposizioni dei successivi articoli 97, 98, 99, 100 e
101 della presente legge.
Art. 97 – La vigilanza
sulla gestione del servizio di tesoreria
La vigilanza sulla gestione del servizio di tesoreria viene esercitata
dalla Giunta regionale per il tramite del Presidente della Giunta o di un
suo delegato e del Direttore di Ragioneria.
A tal fine, almeno due volte all'anno il Presidente della Giunta o un suo
delegato e il Direttore di Ragioneria devono effettuare la verifica della
contabilità relativa alla Regione tenuta dal Tesoriere per accertare
la regolarità del funzionamento del servizio.
Possono anche essere effettuate verifiche straordinarie ogni qualvolta la
Giunta lo ritenga opportuno.
Di ogni verifica viene redatto apposito verbale in duplice esemplare.
Art. 98 – La situazione
di tesoreria
Il Tesoriere è tenuto ad inviare alla Giunta regionale la situazione
di tesoreria ogni qualvolta ne sia richiesto, oltrechè alle scadenze
fisse stabilite dall'articolo 13 del provvedimento del Consiglio regionale
6 aprile 1972, n. 26.
Art. 99 – Anticipazione
di cassa
Il Tesoriere è tenuto, a richiesta, a concedere anticipazioni nei
limiti stabiliti dal IV comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970,
n. 281.
Le anticipazioni per pagamenti relativi agli stipendi ed assegni al
personale, ai contributi assistenziali e previdenziali, all'estinzione di
mutui passivi e per ogni altro pagamento a scadenza fissa in base a
disposizioni di legge o contrattuali, sono effettuate dal Tesoriere su
decreto del Presidente della Giunta, senza alcuna altra formalità.
Le anticipazioni per pagamenti diversi da quelli di cui al comma precedente
sono effettuate su deliberazione della Giunta regionale, che ne fissa i
limiti di somma e di durata.
Art. 100 – Il
rendiconto
Entro i tre mesi successivi alla chiusura definitiva dell'esercizio il
Tesoriere deve rendere il conto della gestione di cassa.
Il conto deve recare:
a) l'eventuale fondo o deficit di cassa risultante alla chiusura
dell'esercizio precedente;
b) le somme riscosse in conto dei residui, distinti per ogni residuo
attivo;
c) le somme riscosse in conto della competenza, distinte per ogni capitolo
di bilancio;
d) le somme pagate in conto dei residui, distinte per ogni residuo passivo;
e) le somme pagate in conto della competenza, distinte per ogni capitolo di
bilancio;
f) la situazione riassuntiva da cui risulti la differenza da trasferire a
credito o a debito dell'esercizio successivo.
Il conto deve essere integrato dalla situazione dimostrativa del movimento
dei depositi in titoli e valori, sia cauzionali che di proprietà della
Regione.
Art. 101 – Il riscontro
sulla tesoreria
l Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria riscontra il conto
del Tesoriere con le proprie scritture e nel caso di accertate
irregolarità sostanziali ne informa immediatamente il Presidente della
Giunta, il quale provvede a contestare gli addebiti al Tesoriere.
SEZIONE VI
Il rendiconto generale
Art. 102 – Il
rendiconto
Entro il 30 giugno il Presidente della Giunta regionale presenta al
Consiglio il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31
dicembre precedente, comprensivo dei conti degli enti, aziende e agenzie
dipendenti dalla Regione.
Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il 21
dicembre. I conti degli enti, aziende e agenzie della Regione vanno
approvati con distinti articoli della medesima legge.
In allegato al conto consuntivo della Regione è esposto un rendiconto
riassuntivo delle spese degli enti, aziende e agenzie di cui al comma
precedente, nonchè delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli
enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.
Si applica ai rendiconti degli enti locali il disposto dell'articolo 31,
terzo comma.
Al rendiconto generale della Regione è allegato altresì l'ultimo
bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia
partecipazione finanziaria.
Il rendiconto generale riassume e dimostra i risultati della gestione
dell'esercizio finanziario ed è composto:
a) dal conto finanziario;
b) dal conto generale del patrimonio.
Art. 103 – Il conto
finanziario
Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo, di entrata
del bilancio:
1. l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui
il conto si riferisce;
2. le previsioni finali di competenza;
3. le previsioni finali di cassa;
4. l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
5. l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
6. l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
7. l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
8. l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle
previsioni di competenza;
9. le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto
alle previsioni di cassa;
10. l’ammontare dei riaccertamenti in più e in meno dei residui
attivi;
11. l’ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi
precedenti, rideterminati in base ai riaccertamenti da riportare al nuovo
esercizio;
12. l'ammontare dei residui attivi formati nel corso dell'esercizio;
13. l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.
Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del
bilancio:
1. l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui
il conto si riferisce;
2. le previsioni finali di competenza;
3. le previsioni finali di cassa;
4. l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
5. l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6. l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
7. l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
8. le economie o le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di
competenza;
9. le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di
cassa;
10. 'ammontare dei riaccertamenti in meno dei residui passivi;
11. l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti,
al netto dei riaccertamenti, da riportare al nuovo esercizio;
12. l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
13. l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.
Al rendiconto è altresì allegata una illustrazione dei dati
consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico
delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare
evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun programma
in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma economico
regionale.
Art. 104 – Il conto del
patrimonio
Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori
aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili ed immobili;
c) ogni altra attività e passività , nonchè le poste
rettificative.
Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti
di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del
patrimonio.
Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni
appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle
rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.
SEZIONE VII
Consiglio regionale
Art. 105 – Autonomia
contabile del Consiglio regionale
L'autonomia contabile del Consiglio regionale è assicurata in
conformità a quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 e
alle norme contenute nel provvedimento del Consiglio regionale 1 marzo
1973, n. 2.
SEZIONE VIII
Norme transitorie e finali
Art. 106
Le nuove disposizioni sul rendiconto generale della Regione, di cui ai
precedenti artt. 102, 103, 104 e quelle sulla eliminazione dei residui
attivi e passivi, di cui ai precedenti artt. 48 e 83, si applicano a
decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1978.
Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono effettuate
sulla base della vigente normativa di contabilità di Stato.
Art. 107
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa rinvio
alla legge 19 maggio 1976, n. 335.
SOMMARIO
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