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Legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 (BUR n. 36/1980)
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 (BUR n. 36/1980) - Testo storico
[sommario] [RTF][Testo da BUR]
ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA
VETERINARIA E RIORDINAMENTO DEI SERVIZI VETERINARI NELLE UNITA’
SANITARIE LOCALI.
Capo I
Funzioni amministrative, attribuzioni dell’Unità sanitaria
locale, del Comune, del Sindaco, della Regione
Art. 1 - Attribuzione ed
esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità
pubblica veterinaria e di polizia veterinaria
Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di
polizia veterinaria non espressamente riservate allo stato e alla regione,
ivi comprese le funzioni già demandate all'ufficio del veterinario
provinciale, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante le
unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun
sindaco quale autorità sanitaria locale.
Tali funzioni comprendono in particolare quelle concernenti:
1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la
profilassi delle zoonosi;
2) la promozione e il coordinamento di indagini epizootologiche su base
locale;
3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e
sanità pubblica veterinaria;
4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di
animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla
raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione
artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli
animali e sulle attività esecutive di dette strutture;
6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi
animali, nonchè sullo spostamento degli animali per ragioni di
pascolo;
7) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali,
delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente
normativa;
8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni
diagnostiche;
9) la tutela igienico - sanitaria dei mangimi per l'alimentazione
zootecnica;
10) la tutela igienico - sanitaria degli allevamenti;
11) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come
fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui
carni e i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;
12) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie
degli animali gestiti da associazioni o enti privati;
13) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica e la vigilanza sulla
somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;
14) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la
produzione opoterapica;
15) la vigilanza sull' utilizzazione degli animali da esperimento;
16) la tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale e dei
loro derivanti nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito,
trasporto, distribuzione e somministrazione.
Alle funzioni di cui al comma precedente sono da aggiungere le funzioni
indicate nell'art. 7, lett. b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
delegate dallo stato alla regione e da questa subdelegate ai comuni,
nonchè ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai comuni
dalle leggi dello stato e della regione.
Art. 2 - Attribuzioni del
settore veterinario
L'attività istruttoria di vigilanza e controllo nelle materie indicate
nell'articolo precedente è attribuita al settore veterinario
dell'unità sanitaria locale.
L'unità sanitaria locale, attraverso il proprio regolamento, assicura
le idonee modalità di coordinamento con gli altri settori, presidi e
servizi.
Il veterinario responsabile del settore in particolare:
a) propone al sindaco competente per territorio l'adozione dei
provvedimenti di cui al successivo art. 3 e, in caso di urgenza, procede a
interventi temporanei di ordine tecnico - professionale;
b) organizza le attività veterinarie di primo livello e di pronto
intervento;
c) informa gli altri responsabili di settore sull'andamento delle zoonosi e
su quanto altro rilevato nell'esercizio delle proprie funzioni possa
interessare gli altri settori dell'unità sanitaria locale;
d) informa il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria
locale delle attività istruttorie espletate a norma dei successivi
artt. 3 e 4.
Art. 3 - Attribuzioni del
sindaco
In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia
veterinaria il sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi o prescrittivi,
ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale e al
veterinario comunale o consorziale, ed emana le ordinanze contingibili e
urgenti a norma del testo unico della legge comunale e provinciale.
La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è
espletata dal settore veterinario.
Art. 4 - Attribuzioni del
Presidente della Giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e
urgenti
Al Presidente della Giunta regionale spetta l’emanazione di ordinanze
contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il
territorio di più comuni.
La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è
espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della
collaborazione dei settori, presidi e servizi delle unità sanitarie
locali interessate.
Art. 5 - Attività
ispettiva, di vigilanza e controllo
L’attività ispettiva di vigilanza e controllo è diretta dal
responsabile del settore veterinario, che può avvalersi di personale
posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con
qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Nell’ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e
limitatamente all’esercizio delle relative funzioni, il personale
incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo
svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Art. 6 - Sostituzione del
veterinario provinciale e del veterinario comunale o consorziale nelle
commissioni, collegi e comitati
Il veterinario provinciale e il veterinario comunale o consorziale,
presidenti o componenti di commissioni, collegi e comitati, sono sostituiti
dal responsabile del settore veterinario dell'unità sanitaria locale,
o, per sua delega, da altro veterinario del settore.
Capo II
Riordino dei servizi veterinari
Art. 7 - Organizzazione del
settore veterinario
L'unità sanitaria locale organizza il settore veterinario tenendo
conto dei sottoelencati ambiti di attività e sulla base dei parametri
indicati nell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
a) sanità animale: per la profilassi delle zoonosi e delle altre
malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia
veterinaria per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle
malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario; relativi servizi
diagnostici, accertamenti e certificazioni;
b) controllo igienico - sanitario sulla produzione e commercializzazione
degli alimenti di origine animale: per la ispezione e la vigilanza
veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del
miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione,
deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti
e certificazioni;
c) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali: per la vigilanza
preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali sugli
impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei
sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale; per l'igiene dei
ricoveri animali anche in relazione all'ambiente; per il controllo e la
vigilanza sulla riproduzione animale; per la vigilanza sulla produzione,
sulla distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori; per
l'ispezione, la vigilanza e il controllo sulla somministrazione dei farmaci
per uso veterinario; per la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da
esperimento; per l'educazione e la propaganda veterinaria; per la vigilanza
sull'assistenza zooiatrica; relativi accertamenti e certificazioni.
L'unità sanitaria locale nel proprio regolamento stabilisce norme atte
a garantire l'autonomia delle attività di cui al comma precedente
rispetto alle altre attività , tenendo conto che ai veterinari addetti
a ciascuna di tali attività , a qualsiasi livello essi operino, non
possono essere, di massima, attribuite funzioni diverse da quelle di
competenza del proprio ambito di attività . Per motivate ragioni
operative, possono essere attribuite a detti veterinari,
contemporaneamente, le funzioni di cui alle lett. a) e c) del precedente
comma.
Art. 8 - Distretti veterinari di
base
Nell'ambito dell'unità sanitaria locale il servizio veterinario di
base è articolato in distretti veterinari di base, nei quali vengono
svolte le seguenti attività :
a) esecuzione dei trattamenti immunizzanti, delle prove diagnostiche e del
prelevamento dei campioni in relazione ai piani di profilassi delle
malattie infettive e diffusive degli animali;
b) accertamenti sullo stato sanitario degli allevamenti e dei singoli
animali in relazione alle forme morbose indicate dall'art. 1 del DPR 8
febbraio 1954, n. 320, e successive aggiunte e modificazioni;
c) applicazione dei provvedimenti di veterinaria previsti dalla normativa
vigente;
d) ispezione, vigilanza, controllo e prelievo di campioni di alimenti di
origine animale nei luoghi di produzione, preparazione, trasformazione,
deposito, commercio, distribuzione e somministrazione;
e) vigilanza sull'alimentazione degli animali, sui mangimi e integratori e
sull'impiego dei farmaci per uso veterinario e prelievo di campioni;
f) vigilanza sulla riproduzione animale.
Il regolamento dell'unità sanitaria locale stabilisce l'ambito
territoriale dei distretti veterinari di base tenendo conto dei parametri
indicati dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal piano
sanitario regionale.
Il veterinario responsabile del distretto veterinario di base fa capo,
sotto il profilo tecnico - funzionale e organizzativo, al responsabile del
settore veterinario dell'unità sanitaria locale.
Art. 9 - Attività operative
in materia di profilassi obbligatorie e volontarie
Per assicurare il servizio per l’esecuzione delle profilassi
obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle
profilassi a carattere volontario, ciascuna unità sanitaria locale,
nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, stipula apposite
convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio
professionale e iscritti a un albo professionale.
Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in
conformità a quanto disposto dall’art. 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
L’attività dei veterinari convenzionati di cui al presente
articolo è programmata e coordinata dal settore veterinario
dell’unità sanitaria locale.
Art. 10 - Il presidio
veterinario multizonale
Sono servizi veterinari multizonali:
a) il servizio di ispezione, di vigilanza e di controllo dei macelli
pubblici e privati e nei laboratori di sezionamento e di preparazione degli
alimenti di origine animale iscritti negli speciali elenchi del ministero
della sanità per l'esportazione di carni e di prodotti carnei
all'estero;
b) il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione già
gestito dalle amministrazioni provinciali e dai consorzi provinciali per la
profilassi e la polizia veterinaria;
c) il servizio per la profilassi antirabbica e le relative strutture.
I responsabili dei servizi veterinari multizonali fanno parte dell'organo
di consultazione tecnica del settore veterinario di ciascuna unità
sanitaria locale compresa nel territorio di competenza dei servizi stessi.
Art. 11 - Servizio multizonale
di ispezione, vigilanza e controllo nei macelli e nei laboratori di
sezionamento e preparazione delle carni e prodotti carnei abilitati
all'esportazione
Al servizio multizonale di cui alla lett. a) dell'articolo precedente
è preposto un veterinario dirigente che abbia requisiti di particolare
competenza in materia di ispezione degli alimenti di origine animale.
E' fatto obbligo alle unità sanitarie locali di provvedere perchè
venga garantita la presenza continuativa di almeno un veterinario durante
l'attività di ciascun macello pubblico o privato iscritto nello
speciale elenco del ministero della sanità per l'esportazione di carni
o prodotti carnei all'estero.
Art. 12 - Servizi multizonali di
disinfezione, disinfenstazione, derattizzazione e di profilassi
antirabbica
Ai servizi multizonali di cui alle lett. b) e c) del primo comma del
precedente art. 10 è proposto un veterinario dirigente che abbia
requisiti di competenza particolare in materia di malattie infettive e
diffusive degli animali e di polizia veterinaria.
Il servizio antirabbico deve disporre almeno di un canile attrezzato per la
custodia e il mantenimento dei cani e dei gatti sotto osservazione e per
l'eventuale eliminazione eutanasica degli animali a norma delle vigenti
disposizioni di legge, nonchè delle attrezzature occorrenti, atte a
garantire l'incolumità del personale e il corretto trasporto degli
animali al canile.
Il predetto personale è assicurato dall'unità sanitaria locale
contro i rischi connessi con l' esercizio delle mansioni espletate e,
nell'ambito delle proprie attribuzioni conferite dalla legge, svolge le
funzioni di agente di polizia giudiziaria.
Il servizio veterinario multizonale per la profilassi antirabbica è
incaricato dell'organizzazione di attività di osservazione
epizootologica sulla rabbia, della programmazione territoriale di ogni
forma di lotta contro la rabbia e contro il randagismo degli animali.
Il trattamento immunizzante antirabbico obbligatorio degli animali è
programmato dal servizio multizonale per la profilassi antirabbica, in
stretta collaborazione con i settori veterinari delle unità sanitarie
locali interessate.
L'esecuzione della profilassi vaccinale è demandata alle strutture
veterinarie di base delle relative unità sanitarie locali.
Art. 13 - L'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie
L'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie è struttura
pluriregionale al servizio anche della Regione Veneto e delle sue
unità sanitarie locali.
Detto istituto conserva la propria natura giuridica in conformità a
quanto disposto con legge regionale 22 gennaio 1980, n.
3 .
L'istituto zooprofilattico sperimentale, ivi comprese le sue sezioni
diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione ai settori
veterinari delle unità sanitarie locali, ai servizi veterinari
multizonali e, se del caso, ai settori per l'igiene pubblica e per la
prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle unità
sanitarie locali, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle
malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi,
nonchè per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi
per la zootecnia.
Le sezioni diagnostiche provinciali dell'istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie fanno parte integrante dell'istituto stesso e
non possono essere assorbite, dirette o gestite dalle unità sanitarie
locali.
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