La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4
dello Statuto e dal Programma regionale di sviluppo promuove lo sviluppo
della montagna attraverso il recupero e il potenziamento delle risorse
economiche e il risanamento e la salvaguardia del territorio.
A tal fine, richiamate le competenze dei comuni e delle province, riconosce
nelle comunità montane gli enti dotati di specifica competenza per la
programmazione e l’attuazione degli interventi per lo sviluppo della
montagna nello spirito della legge 2 dicembre 1971, n. 1102.
E' approvato il “ documento delle direttive ” allegato alla
presente legge, della quale forma parte integrante; le direttive contenute
nel “ documento ” hanno efficacia vincolante per
l’attività della Regione, degli enti e aziende dipendenti dalla
Regione e con funzioni di indirizzo e di coordinamento per gli enti locali
relativamente alle funzioni a essi delegate dalla Regione, e in particolare
per le comunità montane nella formazione dei piani di sviluppo.
E' approvato il piano degli interventi straordinari, secondo l’elenco
di cui al paragrafo 2.2 del “ documento delle direttive ”
allegato alla presente legge, per formare parte integrante e sostanziale.
E' istituita la conferenza permanente per la programmazione nelle aree
montane. La conferenza è formata dai Presidenti delle comunità
montane del Veneto, dai Presidenti delle province di Belluno, Treviso,
Vicenza e Verona, da tre Sindaci di comuni montani designati dall'Anci, ed
è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore
regionale da lui delegato.
La conferenza è tenuta a presentare alla Regione, entro il mese di
agosto di ciascun anno, il documento sullo stato di attuazione della
programmazione nelle aree montane che sarà allegato alla relazione
annuale che la Giunta è tenuta a presentare al Consiglio ai sensi
dello art. 59 dello Statuto; la conferenza procede altresì alla
verifica quadrimestrale sullo stato di attuazione dei programmi e sull'
andamento della spesa e formula raccomandazioni alle comunità montane,
agli enti locali e alla Regione su tali temi e su ogni altra questione
attinente allo sviluppo delle aree montane.
La conferenza ha inoltre compiti di indirizzo, di direttiva e di
coordinamento dell' attività del << Comitato scientifico
>> e del << Centro studi per la cultura e la tecnologia delle
aree montane >>, propone alla Giunta regionale i nominativi dei
componenti del << Comitato scientifico >> ed esprime il proprio
parere in ordine agli studi prodotti.
La prima riunione della conferenza è indetta entro tre mesi dalla data
di approvazione della presente legge.
Il costo complessivo degli interventi è previsto in L.128.102.000.000
per il triennio 1983- 1985 e ha valore programmatico.
Esso troverà copertura nell’ambito del bilancio pluriennale
1983- 1986 approvato con legge 31 gennaio 1983, n. 7 relativa al bilancio
per l’esercizio finanziario 1983 e nelle successive leggi di
variazione e modifica dello stesso.
Le leggi finanziarie da approvare contestualmente alla legge di bilancio
per l’esercizio finanziario 1983 e alle sue successive variazioni, a
norma dell’articolo 32/bis della legge regionale di contabilità
n. 72/1977 provvederà alle autorizzazioni di spesa distribuendo le
stesse nei diversi esercizi di validità del bilancio pluriennale,
tenuto conto della disponibilità delle risorse nonchè dei
prevedibili tempi tecnico - amministrativi di attuazione delle singole
componenti del progetto e con riferimento alle procedure e modalità
operative previste dalla legislazione regionale in vigore nelle singole
materie, fatto salvo a questo ultimo riguardo, quanto stabilito dal terzo
comma dell’articolo 4.
- sarà operato un ulteriore sviluppo e potenziamento dei vivai
regionali al fine della produzione del materiale forestale di propagazione
più idoneo per l'esecuzione degli interventi a carattere estensivo,
riguardanti il miglioramento dei boschi esistenti e il rimboschimento
soprattutto volto alla tutela dei terreni nudi contro la degradazione.
La Giunta regionale, in attuazione della L.R. n. 52 del 1978 ha individuato
e delimitato i bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale studi,
ricerche e interventi particolari al fine di determinare i criteri
tecnico-economici più idonei per conseguire gli scopi della difesa
idrogeologica.
In essi si opera con programma di ricerca finalizzati, nell'ambito dei
quali si dà corso alle misurazioni necessarie per la determinazione
dei flussi, delle portate, delle caratteristiche meteorologiche dei bacini;
da tutte queste valutazioni, unite all'esperienza già acquisita
nell'ambito della difesa idrogeologica, prendono spunto le indicazioni
necessarie per realizzare opere e interventi più funzionali, ma anche,
ove possibile, più economici.
Infine la L.R. n. 52 del 1978 prevede, all'articolo 11, che la Giunta
regionale curi il servizio di rilevamento al fine della previsione delle
valanghe.
Questo servizio funziona dall'inverno 1978-79, opera mediante 24 stazioni
di rilevamento organizzate in 5 zone, coordinate dal dipartimento
forestale. Esso fornisce valutazioni sul grado di pericolosità della
neve, realizza studi e ricerche nel settore specifico ed è, oggi,
all'avanguardia in Italia e nel mondo per la sua funzionalità ed
efficienza.
Da quanto detto si comprende il motivo per il quale la Regione ha
provveduto alla costruzione del Centro sperimentale per lo studio della
neve, delle valanghe, delle sistemazioni idraulico-forestali e della
meteorologia alpina in Arabba di Livinallongo del Col di Lana (BL) e il
motivo per il quale ci si propone di potenziarlo via via dotandolo dei
mezzi e attrezzature tecnicamente all'avanguardia.
Tale centro ha pertanto la funzione operativa di studio, di analisi e di
sperimentazione nei settori specifici, basandosi anche su di un confronto
in campo nazionale e internazionale con gli altri enti o organismi che si
interessano alle problematiche relative alla difesa dei territori montani.
3.4.
Direttive per il turismo
Il turismo, nella sua funzione di fattore di produzione e di reddito per la
popolazione della montagna è, tra le diverse materie, quella che
maggiormente dipende da una efficace programmazione in settori di
intervento collegati.
La sensibile flessione del movimento turistico estivo e la difficile
ripresa di quello invernale dopo le carenze di innevamento della stagione
1980-81, hanno accelerato una tendenza in atto da tempo: quella del
progressivo abbandono nei centri minori della grossa struttura ricettiva,
dove il costo di produzione dei servizi è più alto e dove si
verifica il più alto indice di sottoutilizzazione, e la concomitante e
pure progressiva propensione, da parte dell'operatore turistico, di
assicurare maggiormente i propri interessi mediante interventi su più
settori tra di loro integrati (esempio: albergo più impianto di
risalita).
La difesa dei valori ambientali e socioculturali del territorio, che
rappresenta la materia prima su cui si fonda l'attività del turismo,
la realizzazione e il mantenimento di adeguate comunicazioni, la
disponibilità di imprenditori e di manodopera locale preparata e la
possibilità di utilizzare di adeguati servizi sono elementi
indispensabili per lo sviluppo del turismo.
Nell'attuale prima fase del progetto montagna ci si limita a delineare il
quadro per la valorizzazione dei settori produttivi prioritari.
Si ritiene tuttavia di dover fin d'ora, in relazione alla funzione di
direttiva del presente progetto, indicare di seguito alcuni interventi che
già rientrano in altri documenti di programmazione che sono di
particolare importanza per lo sviluppo del turismo:
- tutela ambientale: è prioritaria l'istituzione del parco delle
“Dolomiti Ampezzane”, comprendente l'area di preminente
interesse naturalistico di Fanes-Senes, e il parco delle Valli di Gares e
S. Lucano. Con funzione anche di riserva naturale si individua l'area delle
“Dolomiti Bellunesi e Feltrine”. Nella fascia prealpina e
collinare le aree di tutela ambientate sono individuale nella catena
prealpina del Monte Baldo, della Lessinia, che ha in Bolca il suo
riferimento più prestigioso, del Pasubio, con le Piccole Dolomiti e
del Bosco del Cansiglio;
- vie di comunicazione: il miglioramento dei servizi ferroviari ha
importanza preminente soprattutto per la montagna Bellunese, in tale
prospettiva si ritiene anche importante avviare, a livello locale, uno
studio preliminare di affidabilità di un collegamento ferroviario
Calalzo-Dobbiaco. I collegamenti su strada, rimangono, allo stato attuale,
fondamentali per lo sviluppo turistico dell'area montana veneta per cui
occorre ribadire l'impegno, assunto con il P.R.S., per realizzare le vie di
penetrazione e per migliorare la rete esistente dei collegamenti
intervallivi. Su questo settore occorre anche aumentare le
disponibilità per interventi di sostegno a favore degli enti locali
per la manutenzione delle strade, in particolare durante la stagione
invernale;
- turismo alternativo: per le comunità dell'area pedemontana e delle
prealpi andranno incentivate forme di turismo diverse da quelle
tradizionali puntando, in particolare, sul turismo per la terza età e
sul turismo di fine settimana.
Non solo, ma dovrà in queste aree essere anche ricercata, ai fini di
una loro rivitalizzazione estiva, la possibilità di espandere alcune
forme del cosiddetto “turismo verde”, le stesse che i più
recenti studi in materia di agriturismo hanno indicato come suscettibili di
attecchimento anche in zone collinari e prealpine.
Ciò posto si definiscono nel seguito le direttive specificandole nei
due sottocapitoli dello “sviluppo del turismo” e del
“piano per gli impianti sportivi”.
a) Lo sviluppo del turismo
L'attività nel settore del turismo può essere sintetizzata nelle
seguenti categorie di intervento: attività promozionali, turismo
sociale, attrezzature ricettive, piccolo credito turistico e infine
sentieri e rifugi alpini.
L'attività promozionale acquista un particolare significato
all'attuale fase in cui, alla ormai strutturale crisi che subisce la
stagione estiva per la concorrenza di alternative a livello mondiale, si
è sovrapposta una caduta di domanda anche nella stagione invernale.
Si rende pertanto indispensabile una efficace azione di recupero per dar
corso a un piano specifico di attività promozionale da attuarsi con il
rifinanziamento della legislazione regionale in materia in favore degli
enti turistici intermedi della montagna.
Analogamente è urgente rifinanziare le leggi regionali per il turismo
sociale prevedendo adeguati stanziamenti in favore delle Comunità
montane e a sostegno delle iniziative delle varie sezioni del C.A.I.
Nell'ambito degli interventi che vengono operati in favore della
riqualificazione e del potenziamento delle strutture ricettive, occorre
accentuare la priorità in favore delle località montane; occorre
altresì aumentare gli stanziamenti e privilegiare il meccanismo
dell'“una tantum” di cui alla
L.R. 27 aprile 1979, n. 28 ;
istituzionalizzando altresì, per motivi di coordinamento, il parere
delle Comunità montane competenti per territorio.
Per quanto riguarda il “piccolo credito turistico” si riconosce
che tale tipo di intervento è particolarmente sentito nei territori di
montagna dove la figura del piccolo imprenditore turistico è a sai
diffusa e dove le iniziative sono conseguentemente modeste e numerose.
Stanti le passate esperienze, si afferma l'opportunità di coinvolgere
in tale settore le Comunità montane al fine di garantire
l'omogeneità degli interventi e il coordinamento dei medesimi con
quelli operanti negli altri settori.
Oltre che tramite la L.R. n. 28 del 1979 opportunamente rifinanziata,
occorre intervenire con uno stanziamento in favore del recupero e detta
valorizzazione dei sentieri alpini. Per lo sviluppo del turismo, in
particolare nelle aree che, pur dotate di potenzialità, non sono state
oggetto di adeguata valorizzazione, il presente piano prevede uno specifico
intervento straordinario per la partecipazione della Regione a società
di promozione turistica: tali società saranno, in via prioritaria, a
capitale prevalentemente pubblico, salva la possibilità di
partecipazione azionaria da parte dei cittadini residenti nel territorio
montano.
Al fine di migliorare l'offerta nel settore del turismo-termale, la Regione
è impegnata a realizzare a Recoaro Terme interventi di
ristrutturazione e adeguamento della struttura allorché la struttura
stessa sarà ricondotta nell'ambito regionale.
b) Il piano per gli impianti sportivi
Nel riconoscere l'importanza del settore turistico quale fattore produttivo
per lo sviluppo della montagna la Regione indica il “piano per gli
impianti sportivi” come uno strumento tramite il quale provvedere a
una razionale dotazione di strutture sportive capaci di rispondere,
innanzitutto, alle esigenze delle popolazioni residenti nella montagna
veneta e di costituire un efficace motivo di espansione detta domanda
turistica.
La necessità di un piano è particolarmente evidente per quanto
riguarda gli impianti per l'attività sportiva invernale essendo tale
attività più di ogni altra dipendente dalle condizioni
morfologiche del terreno, dalle condizioni climatiche e di esposizione e
dalle preesistenze di carattere ambientale.
La Giunta regionale ha demandato a un apposito gruppo di lavoro
intersettoriale la formulazione di una proposta complessiva per
l'individuazione degli impianti sportivi nella montagna veneta, con
particolare riferimento a quelli per l'attività invernale. Tale
proposta, che deriverà dallo studio delle specifiche realtà
locali, trova nel presente “progetto montagna” una sua prima
fase di definizione mediante due elementi, e cioè la fissazione delle
direttive per la formulazione del piano e l'individuazione di un primo
insieme di interventi da realizzare nel breve periodo. Vengono di seguito
assunte le direttive per la formazione del piano di lungo periodo e
determinato il piano degli interventi di breve termine; sia le direttive
che gli interventi, al fine dell'attuazione, sono subordinati al
recepimento nei piani generali di sviluppo e degli strumenti urbanistici
comunali.
b1) le direttive per il piano di lungo periodo
Le presenti direttive costituiscono il riferimento al quale rapportare le
scelte del piano degli impianti sportivi per la montagna veneta e dei piani
generati di sviluppo che sono predisposti dalle Comunità montane; alle
direttive dovranno inoltre attenersi gli uffici nell'attività
amministrativa e, in particolare, in quella per il rilascio delle
autorizzazioni.
Le direttive sono così specificate:
- la finalità degli interventi proposti deve essere quella di creare
nuove fonti di reddito sostitutive e integrative per i montanari residenti,
garantendo uno sviluppo economico multisettoriale in ogni comunità
montana, soprattutto riferito alla valorizzazione della stagione invernale.
Priorità assoluta netta realizzazione degli impianti sarà data
alle iniziative che mobilitano le risorse e capacità locali, fermo
restando che occorrerà pertanto verificare l'effettiva
disponibilità di popolazione attiva residente da spostare al settore
terziario;
- nelle valutazioni per l'individuazione di nuove aree sciabili, o per la
razionalizzazione delle esistenti, è necessario tenere conto della
redditività specifica, e dell'ammontare dei rapporti tra costi e
ricavi, in termini monetari e soprattutto in termini di costi ambientali;
- nelle zone a prevalente attività turistica si dovrà instaurare
un sostanziale equilibrio fra la ricettività dell'area sciabile
(numero di sciatori che possono essere ospitati in un giorno) e
ricettività di fondo valle (numero di ospiti che possono pernottare);
per quanto riguarda la ricettività di fondo valle questa non
dovrà superare le effettive possibilità di prestazione di servizi
da parte della popolazione residente. Pertanto si verificherà a che il
massimo numero di turisti ospitabili contemporaneamente sia congruente con
la capacità di svolgere i necessari servizi da parte della
popolazione;
- nelle zone ove esiste attività turistica si dovranno determinare i
coefficienti di utilizzazione delle attrezzature, sia quelle attinenti alla
ricettività di fondo valle sia quelle riguardanti l'area sciabile;
questi coefficienti di utilizzazione sono indicatori utili per determinare
l'opportunità dell'intervento in ordine all'espansione
dell'attività terziaria. Essi sono pertanto degli indicatori per
l'orientamento delle scelte;- per razionalizzare o introdurre il turismo
invernale andrà tenuto conto non soltanto dell'attività connessa
alla pratica dello sci alpino ma anche di quella connessa alla pratica
dello sci nordico; pertanto nella ricerca dell'equilibrio tra le
ricettività di fondo valle e di quelle dell'area sciabile si
dovrà tener conto del contributo che in ogni caso non dovrà mai
mancare, dello sci da fondo;
- in considerazione del fatto che la pratica turistica sportiva invernale
comporta sacrifici ambientali va accuratamente verificato che le condizioni
climatiche e morfologiche del territorio si prestino effettivamente alla
pratica di detto sport;
- in considerazione che l'appetibilità e la redditività specifica
dell'area sciabile è una funzione diretta della sua dimensione
andrà
fatto ogni sforzo per attuare collegamenti fra aree esistenti al fine di
ottenere sistemi i più grandi possibili, capaci di aumentare i
coefficienti di utilizzazione delle strutture;
- considerata la diffusione dello sport invernale su tutta la catena alpina
andrà tenuto presente il fatto che questa attività è
soggetta alla libera concorrenza sia nazionale che internazionale e che
pertanto debbono sussistere le condizioni di base, o comunque debbono
esserci prospettive di impianto, affinché la qualità dei servizi
possa effettivamente essere collocabile sul mercato turistico.
In questa analisi si deve tenere presente che sistemi di piste e di
impianti eccessivamente ridotti non permettono un ventaglio
sufficientemente diversificato di servizi complementari. Sono pertanto da
evitare micro aree sciabili che comportino consumi ambientali privi di
giustificazione economica;
- non andranno accolte iniziative aventi finalità di sostegno a
operazioni speculative sul territorio attraverso la produzione, la vendita
o il sostegno di prezzo della seconda casa;
- la pianificazione regionale per l'attività turistica sportiva alpina
avrà per fine il miglioramento del tenore di vita dell'alpigiano
ottenendo, con il mantenimento della popolazione in montagna, lo scopo di
una migliore manutenzione ambientale; in conseguenza del fatto che le
scelte di piano avranno fini di utilità pubblica e generale, le
stesse, saranno vincolanti per i vari servizi regionali;
- un aspetto particolare, connesso con lo sviluppo del turismo invernale,
riguarda la regolamentazione dello sci nordico e in particolare la
necessità di stabilire con normativa regionale le modalità e le
procedure per la costituzione e l'esercizio di stadi destinati alla pratica
non agonistica detto sci da fondo.
b-2) Il piano degli interventi a breve termine
Allo scopo di permettere la realizzazione immediata di un primo complesso
di impianti per l'attività sportiva invernale, come premessa al piano
di lungo periodo, sono di seguito individuati i sistemi e gli ambiti
sciabili esistenti nella montagna veneta. Mentre i sistemi sciabili
comprendono una pluralità di aree tra loro contigue, collegate o da
collegare, gli ambiti sono costituiti da singoli territori isolati. Tali
aree sono di seguito individuate:
a) Sistema delle Dolomiti Bellunesi
a1) Cortina, Misurina, S. Vito
a2) Arabba, Marmolada
a3) Monte Fernazza (Alleghe, Zoldo, Selva)
a4) Falcade, S. Pellegrino
b) Altri sistemi
b1) Sistema Sappada e Comelico
b2) Sistema di Auronzo, Centro Cadore
b3) Sistema dell'altopiano dei Sette Comuni
b4) Sistema della Lessinia e Piccole Dolomiti
c) Ambiti sciabili
c1) Alpago
c2) Cansiglio
c3) Basso Agordino
c4) Nevegal
c5) Monte Avena
c6) Monte Grappa
c7) Monte Cesen
c8) Pian dei Fiorentini
c9) Monte Baldo
c10) Recoaro Mille
c11) Medio Zoldano
Il piano a breve termine prende origine dai seguenti presupposti, che
risultano in coerenza con le direttive di cui al paragrafo precedente:
- laddove già esiste un'attività turistica invernale sussistono
anche le condizioni sia climatiche che territoriali-urbanistiche per
mantenere tale attività;
- la redditività delle aree sciabili è tanto maggiore quanto
maggiore è l'estensione dell'area stessa;
- i dati relativi al grado di utilizzazione delle attrezzature ricettive e
degli impianti dimostrano che, in generale, si è ancora distanti dalla
saturazione.
Pertanto il piano a breve termine si pone come obiettivo quello della
razionalizzazione e ottimizzazione delle attrezzature esistenti mediante la
realizzazione dei collegamenti mancanti tra i sottosistemi e all'interno di
questi. Si realizzeranno in tal modo sistemi di aree sciabili molto vasti
tenendo conto anche delle aree che sono al di là del confine della
Regione del Veneto.
Una realtà di cui si deve tener conto, in particolare per quanto
riguarda la provincia di Belluno, è l'esistenza della grossa catena
del Superski. Dolomiti. Questa catena ha il suo punto focale intorno ai
passi Pordoi, Sella e Gardena.
Gli interventi di collegamento proposti sono di seguito elencati in ordine
di priorità:
A) Sistema delle Dolomiti Bellunesi
A2) Arabba, Marmolada e A3) Monte Fernazza.
Poiché le aree sciabili della Marmolada e di Cortina risultano non
collegate direttamente con impianti a fune con la zona centrale delle
Dolomiti a cui convergono le valli di Badia, di Gardena e di Fassa, si
indicano come obiettivi primari di razionalizzazione del collegamento
dell'area di Rocca Pietore-Marmolada con l'area di Arabba e il collegamento
di quest'ultima con il passo Pordoi.
Con questo primario collegamento è possibile inserire tutta l'alta
valle Agordina nel grande sistema scioviario delle Dolomiti.
Per ottenere rapidamente il collegamento dell'esistente area del Monte
Fernazza, che serve i tre comuni turistici di Alleghe, di Selva di Cadore e
quelli dello Zoldano, si prospetta l'opportunità di un collegamento
stradale tra Alleghe (Caprile) e Malga Ciapela mediante un sistema di
piccoli autobus denominati “skibus”. Questo collegamento skibus
va integrato con la costruzione di una pista da sci dalla vetta del Monte
Fernazza.
Va aggiunta la razionalizzazione degli intercollegamenti tra il Fernazza e
l'area di Zoldo Alto che si spinge fino all'Agnellezza.
A3) Cortina, Misurina, S. Vito.
La seconda indicazione di razionalizzazione consiste nel collegare
l'importante area sciabile di Cortina con il Passo di Campolongo.
Inoltre il collegamento Misurina-Val Marzon (Auronzo) attraverso Val
Campedelle rappresenta una priorità.
Necessita anche l'inserimento del collegamento, seppur a tempi più
lunghi, della Valle del Boite col circuito di Cortina e Giau; questo si
ottiene partendo da S. Vito di Cadore-Borea attraverso tabià I
Frattes, Casera Prandera, Col Duro, Corvo Alto, Forcella Giau ex Capanna
Ravà, Passo Giau per collegarlo infine anche con Passo Falzarego da
Cason di Cinque Torri alla Forcella Ovest dell'Averau.
Si indica inoltre l'opportunità che nell'area di Misurina sia
realizzato uno stadio per lo sci da fondo.
A4) Falcade - S. Pellegrino.
Ulteriore collegamento che si considera di immediata realizzazione, è
quello destinato a inserire l'area sciabile di Falcade a quella del S.
Pellegrino.
Infine si tracciano i collegamenti a tempi più lunghi:
a) collegamento S. Pellegrino - Malga Ciapela;
b) collegamento Selva (Pescul) col Passo Giau passando per il Corvo Alto o
il Col Duro.
B) Altri sistemi
Per il sistema B1) oltre alla razionalizzazione in particolare per Sappada
va sottolineato l'indispensabilità della costruzione degli impianti
per i laghi d'Olbe e il collegamento fra gli esistenti impianti.
Per il sistema B2) di Auronzo - Centro Cadore è da prevedere il
miglioramento dell'accesso e, in particolare, dell'utilizzazione dell'area
di Monte Agudo, di Pian dei Buoi, di Cibiana e del Pelmo.
Per i sistemi B3) Altopiano dei Sette Comuni e B4) della Lessinia, di
dovrà prioritariamente puntare alla valorizzazione delle attrezzature
e impianti esistenti con particolare riferimento al percorso di fondo della
Translessinia, sia attraverso indispensabili collegamenti ed eventuali
piccoli ampliamenti sia mediante l'introduzione del sistema
“Skipass”.
C) Ambiti sciabili
Si indicano le seguenti realizzazioni a completamento o per lo sviluppo
degli ambiti sciabili:
C1) Alpago: collegamento con l'area sciabile di Piancavallo;
C2) Cansiglio: impianti per il fondo nel piano e per la discesa della zona
sud;
C3) Basso Agordino: valorizzazione dell'area esistente e realizzazione di
uno stadio per il fondo tra Frassenè e Rivamonte e impianti per lo sci
nordico;
C4) Nevegal: miglioramento e potenziamento dello inter-collegamento
dell'esistente;
C5) Monte Avena - Feltre: razionalizzazione degli impianti dell'area
esistente;
C6) Monte Grappa: sviluppo del fondo; inoltre sono necessari interventi di
razionalizzazione degli impianti esistenti negli ambiti;
C7) Monte Cesen; C8) Pian dei Fiorentini; C9) Monte Baldo; C10) Recoaro
Mille;
C11) Medio Zoldano; realizzazione di stadi per il fondo.
Fra gli interventi a breve termine sono da realizzare anche quelli per la
riqualificazione e il recupero degli stadi del ghiaccio esistenti a
servizio di bacini di utenza già consolidati; fra questi si indicano
come più urgenti i seguenti interventi:
- Auronzo: lo stadio del ghiaccio coperto con pista artificiale abbisogna
di completamento con chiusure laterali, nonché dell'adeguamento dei
servizi per il pubblico;
- Cortina d'Ampezzo: lo stadio del ghiaccio olimpico - 1956 - necessita di
copertura fissa nel rispetto dell'ambiente e della preesistente struttura;
- Feltre: il progetto del Palaghiaccio è già in fase di
attuazione, necessita il completamento;
- Alleghe: lo stadio a ghiaccio artificiale abbisogna di copertura;
- Pieve di Cadore-Tai: l'attuale opera consistente in una pista naturale,
che dovrà essere trasformata in artificiale;
- Forno di Zoldo e Belluno: trattasi di nuovi stadi per il ghiaccio per i
quali già si è proceduto alla fase iniziale di progettazione
delle
opere. Quello di Belluno è da realizzare anche in vista dello
svolgimento della “Universiade 1986”;- Asiago: lo stadio del
ghiaccio necessita di copertura;
- Boscochiesanuova: lo stadio del ghiaccio risulta in fase di attuazione.
Altri impianti sportivi, più direttamente a servizio della popolazione
residente, oltre che a sostegno della funzione turistica (campi di tennis,
piattaforme polivalenti, ecc.) rientrano tra gli interventi diffusi sul
territorio da programmare nell'ambito dell'attività dei comuni;
occorre segnalare l'iniziativa del comune di Lorenzago di Cadore che si
pone quale potenziale centro federale giovanile per il tennis, con
l'obiettivo del recupero turistico nell'area del Centro Cadore.
3.5.Direttive per l’artigianato
L'artigianato costituisce uno dei settori prioritari sui quali il
“Progetto montagna” punta per avviare quei processi di
integrazione intersettoriale dai quali ci si attende una positiva
evoluzione dell'economica dei territori montani e quindi forme di migliore
sviluppo.
Dall'esame della situazione in essere si desumono i seguenti elementi:
- le attività artigiane dei territori montani, più che in
funzione del turismo o della trasformazione di prodotti delle attività
agricole in
generale, si sviluppano prevalentemente in funzione delle necessità
sociali della popolazione locale;
- la prevalenza di specializzazioni professionali in mestieri che, adeguati
alla domanda sul mercato locale del lavoro, costituiscono un'offerta
insufficiente sul mercato internazionale (muratori, carpentieri, ferraioli,
falegnami), determina flussi migratori di manodopera più accentuati
rispetto alle aree di pianura del Veneto;
- il tasso di crescita della popolazione negativo negli ultimi tre anni, il
basso numero di addetti per unità locale e l'età dei titolari
più elevata relativamente alle altre province venete rendono nel
complesso precarie gran parte delle attività artigianali con
prevedibili gravi riflessi sui livelli occupazionali oltre che, in
generale, sui livelli di reddito della popolazione.
Il quadro sopra delineato comporta che le azioni di intervento per lo
sviluppo dell'artigianato siano con priorità orientate verso quei
comparti che garantiscono maggiormente il conseguimento degli obiettivi del
riequilibrio demografico, della difesa del territorio e della
valorizzazione delle risorse locali.
L'azione regionale sarà quindi rivolta a determinare la riconversione
e la ristrutturazione del tessuto artigianale affinché:
- sia accentuata la dinamica di sviluppo del comparto manifatturiero con
particolare riguardo alla componentistica elettronica e alla meccanica di
produzione;
- siano rivalutate le possibilità di sviluppo dell'edilizia e delle
attività affini all'edilizia nel recupero del patrimonio edilizio
esistente anziché in nuovi insediamenti privati per residenze
temporanee, coerentemente con quanto precisato per il settore del turismo;
- siano razionalizzate e riorganizzate le attività di autotrasporto;
- siano orientate verso altri mercati le attività del legno e mobili
la cui attuale produzione prevalente di arredamenti su misura per nuovi
insediamenti residenziali trova prevedibili scarse possibilità di
espansione;
- siano ampliati i mercati in Italia e all'estero alle attività di
produzione di occhialerie che in assoluto costituiscono le principali
attività economiche dei comuni del Cadore.
In merito all'occhialeria la Giunta regionale svilupperà una precisa
azione coordinata, attualmente già in fase di prima realizzazione,
più dettagliatamente descritta nel progetto secondario.
Tale azione, che avrà come soggetto attivo soprattutto le imprese e le
loro forme associative, si articolerà nei seguenti interventi
finanziabili in base alla legislazione regionale:
- qualificazione della formazione professionale in relazione alle varie
specializzazioni richieste dall'attività produttiva e di
commercializzazione;
- incentivazione della promozione sui mercati CEE e USA, con apertura per
altre aree di richiesta;
- creazione di un marchio di settore regolamentato in base a norme di
sicura garanzia del prodotto e su preciso impegno delle imprese
interessate;
- costituzione nel Centro Cadore di una struttura polisettoriale di ricerca
e di diffusione tecnologica e di fornitura di servizi.
In relazione alle finalità predette si richiedono, in primo luogo,
interventi sul territorio per la creazione di aree artigianali attrezzate e
autoparchi nel rispetto dei vincoli paesaggistici e compatibilmente con le
necessità di sviluppo delle attività del settore primario.
Gli interventi sul territorio per i nuovi insediamenti e le necessità
di ristrutturazione e di riconversione industriale devono trovare adeguati
supporti contributivi regionali che con riferimento alle agevolazioni sugli
interessi, possono essere determinati con differenziazione dei tassi minimi
a carico delle imprese e con riserve di quote delle disponibilità
regionali per il credito agevolato.
Occorre inoltre provvedere con riferimento ai contributi a fondo perduto,
che possano essere determinanti con una maggiorazione per le zone montane
che tenga conto, in particolare, del più elevato costo dei terreni e
dei fabbricati derivante dalla scarsità dell'offerta, dai vincoli
sismici e dai necessari lavori di risanamento fondiario.
Per quanto attiene alle dotazioni infrastrutturali particolare
considerazione potrà essere data alla realizzazione consortile di tre
autoparchi la cui localizzazione, in relazione alle linee di traffico
nonché alla sede della maggior parte delle imprese interessate e alla
vicinanza con importanti aree produttive, viene individuata nell'Alpago,
nel Feltrino e nell'Alto Vicentino.
Si ritiene inoltre, che il conseguimento degli obiettivi determinati
richiede, in aggiunta agli interventi finanziari diretti, un'azione
incisiva per una maggiore formazione e riqualificazione professionale
potenziando le strutture esistenti e favorendo l'istituzione di corsi di
aggiornamento tecnologico rivolti non soltanto ai lavoratori ma anche agli
imprenditori artigiani.
Il “Centro studi per la cultura e la tecnologia della
montagna”, come specificato nell'apposito capitolo del presente
“Progetto”, estenderà l'attività di ricerca e
formazione anche nel settore dell'artigianato con funzione quindi di
sostegno e incentivazione.
Per il perseguimento delle finalità di cui alla lett. b) dell'art. 2
della L. n. 1102 del 1971, consistenti nel sostenere attraverso opportuni
incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le
iniziative di natura economica, la Giunta regionale conferisce alle
Comunità montane del Bellunese dotazioni finanziarie, atte a
mobilitare quote di credito a medio termine, per un ammontare massimo di L.
20 miliardi, da destinare all'ammodernamento di impianti e macchinari nel
settore industriale.
Il “progetto secondario” dovrà prevedere adeguate azioni
di intervento, da attuare anche mediante l'apporto della Società
finanziaria Veneto Sviluppo S.p.A., per la riqualificazione e il
rafforzamento della base produttiva industriale; lo sviluppo industriale
dovrà essere compatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e
puntare a processi di crescita di quei settori collegati e integrati con i
settori strategici dell'economia montana quali l'agro-industria,
legno-mobilio, carta, marmo, i quali potranno avviare un processo di
valorizzazione delle risorse esistenti il loco.
Capitolo 4 Le direttive per la revisione legislativa.
4.1.
Obiettivi della revisione legislativa
Nel presente capitolo del progetto sono evidenziati quegli aspetti della
vigente legislazione regionale che, a seguito di una pluriennale
applicazione, si sono dimostrati non rispondenti alle esigenze particolari
e alle situazioni caratteristiche delle aree della montagna veneta.
L'obiettivo consiste quindi nella rilettura delle norme regionali, avendo
come riferimento, per i giudizi di validità, i problemi specifici
delle aree montane al fine di individuare le modificazioni necessarie per
migliorare appunto la normativa e per renderla quindi rispondente anche
alle esigenze della montagna.
Naturalmente le modifiche saranno proposte con efficacia generale in tutti
i casi in cui le difficoltà applicative non siano specifiche della
particolare situazione fisico-ambientale e socio-culturale della montagna
ma siano invece riferibili all'intero territorio regionale.
Con tali modifiche non si vuole infatti creare un contraddittorio dualismo
normativo ma piuttosto riaffermare e perseguire l'obiettivo
dell'uguaglianza mediante la necessaria differenziazione e l'opportuno
adeguamento della normativa alle realtà peculiari delle diverse aree
regionali.
Ulteriore aspetto di questa esigenza di adeguamento riguarda quegli atti,
normativi o amministrativi, tranne i quali si procede alla ripartizione e
attribuzione di finanziamenti, ai diversi territori regionali, nei vari
settori di intervento.
A tale proposito si riafferma la volontà che i parametri assunti per
la ripartizione delle disponibilità finanziarie, siano di volta in
volta, determinati in modo da essere sicuramente significativi della
specificità delle situazioni nelle diverse aree.
Nei successivi paragrafi saranno definite le direttive in base alle quali
la Giunta regionale è impegnata a presentare al Consiglio i disegni di
legge di modifica delle norme vigenti nel seguito precisate.
Si è ritenuto di dover limitare la funzione del progetto alla sola
fissazione delle direttive, rinviando quindi le modifiche a successivi
alti, per la consapevolezza che solo tranne un approfondito impegno di
coordinamento, all'interno di ciascun settore, possono conseguire effettivi
miglioramenti alla legislazione in un quadro di complessiva coerenza.
I settori per i quali sono definite le direttive per la revisione
legislativa sono quelli del territorio, dei servizi e dei settori
produttivi.
4.2.
Le leggi nel settore del territorio
Nel settore del territorio gli strumenti legislativi di più immediato
interesse per lo sviluppo della montagna riguardano le materie dei lavori
pubblici e della difesa idrogeologica, dell'urbanistica e dell'edilizia
abitativa e dei trasporti.
a) lavori pubblici e difesa idrogeologica.
Nel settore della difesa idrogeologica la Regione opera mediante la L. n.
52 del 1980 “Interventi per la manutenzione e la sistemazione dei
costi d'acqua di competenza regionale”, la L. n. 66 del 1979
“Interventi per il trasferimento e il consolidamento di
abitati”, la L. n. 66 del 1978 “Finanziamento per la
manutenzione e sistemazione di opere pubbliche di interesse
regionale” (articolo 2) e la L. n. 1 del 1975 “Interventi
regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali”.
Le sopracitate leggi, che prevedono il finanziamento degli interventi a
totale carico del bilancio regionale (a eccezione della L.R. n. 1 del 1975,
articoli 4 e 5 che ammette a contributo il 50% della spesa); pur non
operando a esclusivo beneficio delle zone di montagna, per la loro stessa
natura e finalità consentono tuttavia l'attuazione di opere di difesa
del suolo prevalentemente nelle zone medesime.
Per quanto attiene invece il più vasto settore dei lavori pubblici, le
numerose leggi regionali attualmente in vigore hanno individuato programmi
esecutivi di intervento, elaborati sulla base di parametri di riparto che
tengono conto delle particolari condizioni e necessità dei territori
di montagna, al fine di ottenere il corretto sviluppo e il riequilibrio
socio-economico del territorio. Si citano a tal proposito la L.R. n. 39 del
1978, L.R. n. 59 del 1979 e la L.R. n. 27 del 1980, operanti nel campo
delle reti fognarie e acquedottistiche, per le quali i rispettivi programmi
esecutivi sono stati formulati adottando coefficienti correttivi che
consentissero una assegnazione dei fondi tale da privilegiare le zone di
montagna.
Una verifica da effettuare riguarda il valore dei parametri di ripartizione
che, per quanto attiene ai maggiori costi riscontrabili nell'area montana,
non dovranno essere rapportati a valori standard ma a valori reali
oggettivamente riscontrati.
In ordine alla L.R. n. 44 del 1974 “Provvidenze a favore delle
Comunità montane o dei comuni montani serviti da acquedotti per
sollevamento”, fermo restando la necessità di rivalutare i
contributi, la cui determinazione risale al 1977, la riduzione del limite
di 400 m, fissato come livello minimo per la concessione di contributi alle
spese di sollevamento, sarà studiata e proposta compatibilmente alle
disponibilità finanziarie e alla possibilità di utilizzare
energia elettrica di supero prodotta da organismi autoproduttori dei quali
facciano parte gli enti gestori degli acquedotti.
Oltre a ciò, al fine di assicurare una più concreta e incisiva
operatività nel settore è necessario:
- procedere al rifinanziamento delle leggi-vigenti destinando più
consistenti quote al settore e ai territori montani;
- modificare le procedure di finanziamento dei lavori pubblici in modo da
consentire che gli interventi, maggiormente significativi per le aree di
montagna, siano realizzati con contributi fino al 90 per cento a carico del
bilancio regionale superando quindi le difficoltà che gli enti locali
incontrano per reperire i mutui in relazione alle vigenti procedure che
prevedono la concessione di contributi in conto interesse;
- realizzare l'acceleramento delle procedure anche mediante la delega delle
funzioni tecnico-amministrative, secondo quanto indicato al cap. 1.3., e lo
strumento della concessione.
Infine, per quanto riguarda l'applicazione alla legge statale 26 febbraio
1982, n. 53, concernente interventi per opere idrauliche di competenza
statale e regionale, occorre ricordare che lo Stato (tramite il Magistrato
alle acque), d'intesa con le regioni interessate, provvede alla
elaborazione dei piani di bacino interregionali come piani quadro per il
finanziamento delle opere e per la gestione delle rispettive competenze
La Regione è impegnata perché il presente “Progetto
montagna”, e in particolare quanto definito nel settore della difesa
idrogeologica, sia assunto alla base delle intese da definire con lo Stato
e quindi perché sia assicurata la necessaria attenzione ai problemi
della difesa della montagna veneta mediante anche la diretta partecipazione
degli enti locali.
b) urbanistica ed edilizia abitativa
La normativa urbanistica influisce sullo sviluppo della montagna in modo
indiretto, attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, ma anche
in modo diretto tramite l'imposizione di vincoli o di limitazioni
all'attività costruttiva.
All'interno dell'area montana, e tra l'area montana e le altre aree
regionali, sussistono differenze in ordine alle modalità e alle
tradizioni costruttive e insediative dovute principalmente alle particolari
condizioni fisico-orografiche.
Ciò comporta che l'adozione di una normativa uniforme e generalizzata
provoca, per queste aree, vincoli e condizioni più restrittive e
quindi situazioni di disuguaglianza.
Le norme da sottoporre a verifica, secondo le direttive di seguito
stabilite, sono quelle di cui alla L.R. n. 62 del 1978 recante norme sulla
edificabilità dei suoli, L.R. n. 58 del 1978 edificabilità e
tutela nelle zone agricole, L.R. n. 40 del 1980 norme per l'assetto e l'uso
del territorio e L.R. n. 80 del 1980 riguardante i centri storici del
Veneto.
Si deve tuttavia specificare che alcune delle norme riguardano aspetti e
situazioni riscontrabili anche in altre aree regionali; in questi casi le
modifiche avranno efficacia estesa a tutte le aree e le situazioni che
presentano problematiche analoghe
Si afferma, innanzitutto, che risulta idoneo procedere esclusivamente
mediante modifiche della legislazione vigente al fine di formulare una
normativa specifica per le aree di montagna) tale normativa, infatti avendo
ancora carattere generale, non potrebbe che comportare nuove
disuguaglianze.
Occorre invece che per le aree di montagna siano, nella legislazione
regionale, stabiliti i principi fondamentali della normativa urbanistica ed
edilizia demandando l'articolazione della disciplina al piano regolatore
generale dei comuni montani. Il piano regolatore generale è infatti
strumento normativo adatto a cogliere le specifiche caratteristiche ed
esigenze locali, regolamentando nel dettaglio le varie possibilità
degli interventi edificatori e rimanendo nel contempo sottoposto alle
normative generali e alla verifica in sede di approvazione da parte della
Regione.
In relazione a particolari e individuali situazioni, la cui soluzione
risponda alla finalità generale di tutela della montagna contro il
fenomeno dello spopolamento e quindi a un obiettivo di riconosciuto
interesse pubblico, la normativa generale e quella specifica dovranno
stabilire la possibilità di ricorso ai poteri di deroga. In
particolare, in relazione alla natura dei fondi agricoli e alle
modalità della loro conduzione, la deroga potrà essere esercitata
con riferimento a specifiche norme generali riguardanti l'estensione e
l'accorpamento del fondi, i volumi per annessi rustici, le destinazioni
d'uso, i limiti e le modalità di ampliamento delle residenze agricole
esistenti anche in relazione alle attività per l'agriturismo, le
realizzazioni di abitazioni per famigliari; analogamente la deroga
potrà essere esercitata per la localizzazione e la realizzazione di
aziende artigiane e per la piccola industria.
La possibilità e i limiti entro cui dovranno essere esercitati i
poteri di deroga dovranno essere espressamente stabiliti dal piano
regionale generale nel quale inoltre dovranno essere stabiliti, a garanzia
e tutela delle finalità pubbliche della deroga, opportuni strumenti
quali la obbligatoria sottoscrizione di atti di vincolo, con durata pari a
quella del P.R.G., e la previsione di interventi sanzionatori e repressivi
da recepire in ogni concessione edilizio data in deroga.
Esaminando più in dettaglio la vigente normativa si indicano le
seguenti modifiche.
Per quanto riguarda la L. n. 62 del 1978 occorre rivedere le norme e i
parametri contenuti nelle tabelle che rendono più oneroso il
costo delle concessioni edilizie rilasciate su terreni a maggiore pendenza.
Tali norme, se da un lato sono finalizzate a recuperare i maggiori oneri
sopportati dalla collettività per urbanizzare i terreni non
pianeggianti, dall'altro risultano punitive e costituiscono un grave limite
alla edificazioni delle aree montane.
Una analoga modifica deve essere approvata alla L. n. 40 del 1980 laddove,
all'articolo 82, sono stabilite le norme per la determinazione
dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione: è necessario approvare
opportune riduzioni degli oneri di urbanizzazione a carico delle singole
concessioni, garantendo conseguentemente la possibilità di
finanziamenti pubblici alternativi.
Le modifiche e le integrazioni da apportare alla L. n. 40 del 1980, oltre
che la definizione formativa della deroga, riguardano, in linea di massima,
i seguenti punti che dovranno formare oggetto di direttive generali da
specificare nella normativa di piano regolatore generale:
- la riduzione degli standard urbanistici relativi alle dotazioni di verde
pubblico, soprattutto per i piccoli comuni nei quali la natura stessa dei
luoghi è sufficiente garanzia;
- la modificazione dell'art. 23, prevedendo, per le aree di montagna, la
possibilità di elevare i limiti di densità edilizia territoriale
e ciò per gli evidenti motivi di buon utilizzo della scarsa risorsa
territoriale.
Sempre con riferimento alla L. n. 40 del 1980, e in particolare all'art.
101, nella prospettiva di attribuzione alle province della competenza alla
redazione del piano territoriale comprensoriale, andranno precisate le
relazioni tra tale piano e la parte territoriale del piano generale di
sviluppo redatto dalle Comunità montane. Fermo restando che, anche per
l'area montana, la pianificazione del territorio è definita su tre
livelli si riconosce la validità della proposta territoriale formulata
dalle Comunità montane, nell'ambito del piano generale di sviluppo,
che dovrà essere coordinata e recepita dal livello provinciale.
Per quanto riguarda la L. n. 58 del 1978 occorre procedere a modifiche
dettate dalla necessità di tener conto dei caratteri peculiari
dell'agricoltura di montagna quali il “part-time”, il
frazionamento della proprietà, la minima possibili la di
meccanizzazione del lavoro e il più elevato costo di costruzione.
Occorre pertanto che nella legge sulla edificabilità in zona agricola
si proceda alla definizione di normative generali sui seguenti elementi:
- le superfici minime vitali per le aziende agricole montane debbono essere
opportunamente ridotte;
- deve essere rapportato al confine comunale il raggio entro il quale sono
computabili le proporzioni di terreno costituenti il fondo;
- occorre mettere in relazione le possibilità di edificare gli annessi
rustici con le necessità effettive del terreno e non con la superficie
complessiva dell'azienda;
- l'indice di fabbricabilità relativo agli annessi rustici deve essere
più elevato considerato che in montagna le necessità sono
proporzionalmente maggiori che in pianura;
- deve essere prevista la possibilità di costruire non in aderenza nel
caso di preesistenza, contemperando le norme urbanistiche con le concrete
realtà aziendali;
- la possibilità di ampliamento in caso di abitazioni riunite in
un'unica costruzione o di complessi originariamente uni-familiari, ma con
proprietà molto frazionate a causa delle numerose successioni
ereditarie;
- è necessario permettere, entro certi limiti, l'edificazione di
residenze anche a chi trae solo parzialmente il proprio reddito
dall'agricoltura, ma che manifesta il desiderio di rimanere in loco in
condizioni di vita accettabili. A tale scopo è necessario rapportare
la definizione di effettivo esercizio dell'attività agricola,
così come più dettagliatamente specificato nello specifico
capitolo, a parametri di tempo di lavoro e di reddito ricavato più
contenuti rispetto agli attuali;
- è necessario stabilire un regime favorevole alla espansione
dell'attività agroturistica.
Il recupero del patrimonio edilizio esistente costituisce un aspetto di
particolare interesse economico, culturale e di salvaguardia ambientale
nelle aree montane; la Regione è impegnata a promuovere adeguate
azioni per il recupero del patrimonio edilizio, per ridurre le nuove
espansioni dei centri, e per favorire l'utilizzazione da parte dei
residenti usufruendone anche a fini ricettivi turistici.
c) settore trasporti.
I miglioramenti da apportare riguardano principalmente la legislazione per
impianti di funicolari aeree e terrestri per trasporto di persone in
servizio pubblico e piste da sci.
Nel settore impianti a fune e piste da sci occorre procedere alla
razionalizzazione del sistema, così come più dettagliatamente
specificato al capitolo 3.4. in ordine alle direttive per il turismo.
È innanzitutto necessario procedere al rifinanziamento delle leggi
regionali in materia e cioè la L. n. 52 del 1975, L. n. 9 del 1977 e
la L. n. 54 del 1979; occorre inoltre operare modifiche per il necessario
snellimento delle procedure al fine di razionalizzare e concentrare in un
unico organo consultivo le verifiche preliminari al rilascio delle
autorizzazioni.
In ordine alla L. n. 11 del 1975, relativamente alle piste da sci
esistenti, occorre rivedere la discrezionalità degli esercenti di
richiedere o meno il riconoscimento.
Poiché per le piste esistenti i concessionari il più delle volte
non dispongono di documenti legali per i passaggi, ma solo di
autorizzazioni verbali, come tuttora in uso in montagna e considerato che
il montanaro è restio a rilasciare scritti, è opportuno che
limitatamente alle piste esistenti la dimostrazione della
disponibilità dei suoli venga sostituita da una dichiarazione del
richiedente stesso. In questo modo sarà agevole sottoporre a
riconoscimento tutte le piste.
4.3.
Le leggi nei settori dei servizi
Si esaminano di seguito i settori del commercio e del turismo; è
chiaro che dal punto di vista dello sviluppo della montagna, il turismo, in
particolare, è da rivedere come fattore produttivo e cioè come
industria che è capace di espandere le occasioni di reddito a favore
della popolazione della montagna. In tal senso le verifiche legislative
sono proposte non solo per migliorare un servizio, che è anche a
vantaggio diretto dei residenti, ma ancor più per migliorare gli
aspetti produttivi.
In altri settori quali, a esempio, quello socio-sanitario, quello
scolastico e delle attrezzature pubbliche, non si pongono particolari
esigenze di verifiche della legislazione vigente; è piuttosto
necessario riaffermare la specificità delle questioni anche per questi
settori e la conseguente esigenza di soluzioni coerenti.
a) commercio
Le possibili verifiche legislative riguardano i meccanismi della L.R. n. 77
del 1979 per finanziare attività commerciali e ricettive (commercio
fisso, ambulanze, pubblici esercizi); ciò comporta più che una
sostanziale modifica della legge, una diversa impostazione, che comprenda
anche specifiche finalizzazioni per la montagna, in ordine alle tipologie
che più si adattano alla situazione economica e insediativa della
montagna e del piano di riparto annuale; anche per tale settore si rende
necessario un incremento della dotazione finanziaria.
Un secondo tipo di intervento riguarda l'emanazione di direttive specifiche
per le zone montane per la formazione e la revisione dei piani commerciali
comunali, riprendendo del resto le articolazioni per le zone montane
già contenute nei “Criteri regionali di programmazione attinenti
alle grandi strutture di vendita”.
b) turismo
La normativa riguardante il turismo risulta di notevole ampiezza e
interessa i vari aspetti organizzativi e promozionali di tale settore:
anche per questo settore un'esigenza ricorrente è quella di poter
contare su più consistenti finanziamenti da riservare in particolare
per le aree di montagna.
Al fine di rendere più efficace l'azione pubblica la Regione è
impegnata ad attuare entro tempi brevi la riorganizzazione istituzionale e
funzionale delle strutture operanti nel settore.
Tale riorganizzazione dovrà basarsi sull'istituzione di agenzie
turistiche che, a superamento degli enti provinciali per il turismo e delle
aziende autonome di cura e soggiorno, opereranno, anche in forma
decentrata, per bacini turistici omogenei ed eserciteranno le funzioni
unitamente ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.
È inoltre prevista l'istituzione di una struttura per la promozione e
la commercializzazione del turismo con il compito di curare tale
attività e il coordinamento delle iniziative promozionali delle
agenzie nonché l'attivazione dei piani pluriennali e dei programmi
annuali dell'attività turistica.
Pertanto la revisione legislativa dovrà essere coerente e conseguente
al nuovo assetto organizzativo nel settore.
Secondo momento fondamentale di modifica della nostra legislazione riguarda
la legge n. 28 del 1979 e successivi rifinanziamenti per la
riqualificazione e il potenziamento ricettivo e turistico con interventi
prioritari per le zone depresse.
Anche nell'ambito della L. n. 93 del 1979 sul turismo sociale sono da
apportare quelle innovazioni che riguardano l'incentivazione, soprattutto
nella montagna, del turismo della cosiddetta terza età e che possono
anche favorire il turismo giovanile.
Per dare poi certezza e punti di riferimento omogenei e moderni agli
operatori turistici, è importante definire le leggi di classificazione
che regolano l'attività alberghiera, l'attività extralberghiera e
l'attività in complessi ricettivi all'aperto ora disciplinata dalla
L.R. n. 56 del 1979.
Il decentramento in settori locali dei controlli previsti dalla L. n. 60
del 1979 e la conseguente accelerazione delle procedure consentirà
migliore promozione delle attività sportive e ricreative.
Altro aspetto importante per lo sviluppo del turismo in montagna riguarda
l'organizzazione del soccorso alpino e la conoscenza del patrimonio
alpinistico. In proposito devono essere migliorate rispettivamente la legge
n. 62 del 1979 e la legge n. 31 del 1981 al fine di incentivare la
propaganda alpinistico-naturalistica e la prevenzione degli infortuni in
montagna.
Infine nella L. n. 99 del 1979 circa la disciplina e l'organizzazione
dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella Regione, in stretta
relazione con lo sviluppo degli sport invernali (cap. 3.4) va inserita
l'istituzione di corsi di formazione professionale per
maestri di sci a beneficio di tutte le aree sciabili.
4.4.
Le leggi nei settori produttivi
Il capitolo riguarda essenzialmente le leggi inerenti la materia
dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste.
Per quest'ultimo settore, che da sempre agisce direttamente per i territori
montani, si hanno consolidate forme normative e di intervento coerente agli
obiettivi di sviluppo e tutela della montagna.
a) artigianato
Per quanto concerne il credito agevolato, operano la
L.R. 15 dicembre 1981, n. 70 ,
sul credito di esercizio e la
L.R. 29 dicembre 1981, n. 80 ,
sugli investimenti produttivi a medio termine.
Relativamente al credito di esercizio, la L.R. n. 70 del 1981 disciplina
tre direttrici di intervento: il consolidamento mediante il rinnovo dello
statuto e l'accorpamento delle cooperative artigiane di garanzia in
organismi di livello e operatività provinciale; il finanziamento delle
stesse cooperative attraverso interventi contributivi; la concessione di
concorsi sugli interessi alle imprese artigiane nella misura del 3 per
cento per prestiti di importo massimo fino a 5 milioni di lire in linea
capitale elevati al 5 per cento e per un importo di 10 milioni di lire, per
le imprese artigiane operanti nelle aree definite marginali e di
transizione dal programma regionale di sviluppo.
In merito al credito a medio termine, la L.R. n. 80 del 1981 istituisce tre
tipi di concorso finanziario: per i mutui erogati dall'Artigiancassa, per
operazioni di locazione finanziaria effettuate da società di
“leasing”, per crediti a medio termine garantiti dalle
cooperative artigiane di garanzia fino a 20 milioni di lire per una durata
non superiore ai 36 mesi. La legge inoltre introduce la differenziazione
dei tassi nel territorio con una aliquota preferenziale per le imprese
localizzate nelle aree definite marginali dal P.R.S. o nei settori in grave
crisi occupazionale.
Inoltre viene istituita una priorità, recentemente precisata con
provvedimento della Giunta regionale, a favore delle aree marginali e di
transizione con l'assegnazione dell'80 per cento dei contributi a valere su
tutte le operazioni di credito dell'Artigiancassa e delle cooperative
artigiane di garanzia e sulle operazioni di “leasing”.
Infine, in materia di insediamenti produttivi, è ormai operativa la
L.R. 24
novembre 1981, n. 63 , per la contribuzione ai fini della formazione di
aree attrezzate per l'artigianato.
In base a tale legge sono stabilite delle particolari priorità e delle
incentivazioni finanziarie maggiorate per l'attuazione di interventi nelle
aree marginali e di transizione. In base agli elementi disponibili, risulta
che la richiesta e il conseguente attingimento di comuni e consorzi
operanti nelle aree marginali sarà particolarmente elevato e che
pertanto la normativa avrà un notevole risultato agli effetti
dell'equilibrio anche delle aree montane.
b) agricoltura e zootecnia
Le direttive date alle Comunità montane sugli interventi da
programmare e attuare in agricoltura costituiscono anche un impegno della
Regione ad adeguare la propria legislazione alle esigenze che ivi sono
state espresse e che la prima applicazione della L. n. 88 del 1980 e del
suo stralcio, L. n. 36 del 1980, hanno messo in evidenza.
Le modifiche da apportare riguardano sia l'aspetto normativo che
finanziario. Le modifiche finanziarie dovranno tener conto anche
del fatto che l'agricoltura di montagna non partecipa alla maggior parte
delle provvidenze a sostegno delle produzioni vegetali.
L'art. 7 della L. n. 88 del 1980 prevede che soltanto dopo l'approvazione
dei piani zonali la concessione dei benefici previsti dalla legge
potrà essere deliberata dai consigli delle Comunità montane
territorialmente competenti; occorre modificare tale normativa per
abilitare le Comunità montane alla concessione dei benefici fin dal
momento dell'approvazione del “Piano generale di sviluppo”.
Si ricorda, poi, che le Comunità montane (art. 16) potranno avvalersi
per l'espletamento delle funzioni a esse attribuite degli uffici periferici
della Regione per l'istruttoria e il controllo tecno-amministrativo degli
interventi previsti dal piano.
Altra modifica riguarda le caratteristiche dei beneficiari degli interventi
(articolo 4), che nelle zone montane dovranno essere meno vincolanti per le
ragioni che sono state espresse nel paragrafo delle direttive. La modifica
dovrà consentire di poter adire ai benefici prescindendo dal requisito
di imprenditore a titolo principale, estendendoli a tutti coloro che, con
qualsiasi titolo legittimo, esercitano attività agricola in zona
montana. Resta fermo l'obbligo della compilazione del piano di sviluppo
aziendale e interaziendale previsto dall'art. 3. Tale piano è
indispensabile anche per poter graduare secondo le difficoltà
ambientali e strutturali il livello degli interventi.
L'applicazione, prima della L. n. 36 del 1980 e ora della L. n. 88 del
1980, ha dimostrato che l'urgenza e la gravità dei problemi della
montagna richiede una entità degli interventi regionali superiore a
quella prevista da queste leggi.
Per quanto riguarda i contributi in conto interessi è necessario,
perciò, modificare l'articolo 65 della L. n. 88 del 1980, il quale
prevede un contributo prestabilito a carico della Regione con un massimo
pari al 9% nelle zone di pianura e del 12% nei territori classificati
montani e un tasso a carico del beneficiario pari alla differenza con
quello di riferimento e in ogni caso mai inferiore rispettivamente al 6% e
al 4%.
La modifica da apportare dovrà consentire che nelle zone montane il
contributo in conto interessi a carico della Regione sia variabile in
relazione al mutare del tasso di riferimento, così da garantire un
tasso a carico del beneficiario e sganciato dalla dinamica dei tassi di
mercato.
Per quanto riguarda i contributi in conto capitale essi dovranno essere
aumentati procedendo a una revisione articolo per articolo, tenendo conto
della maggiore urgenza e convenienza economica dei diversi tipi di
intervento. In ogni caso dovrà essere preso in considerazione un
opportuno dosaggio fra le contribuzioni dirette in conto capitale e gli
interventi di credito agevolato; inoltre, i contributi in conto capitale
non potranno mai ragguagliarsi al totale costo degli investimenti, salvo
che non si tratti di opere pubbliche.
Al fine di graduare il livello degli interventi alle effettive
difficoltà ambientali e strutturali essi potranno essere differenziati
in relazione alla altitudine e alla pendenza media dei terreni delle
aziende richiedenti, dati che potranno essere rilevati dai piani di
sviluppo aziendale.
Poiché nelle zone montane sono frequenti rapporti di conduzione a
titolo precario, quando la richiesta riguardi la formazione e l'ampliamento
di imprese coltivatrici dirette economicamente valide a norma delle L. n.
85 del 1979, potrà essere previsto, oltre che la riduzione degli
interessi a carico del beneficiario come visto sopra, anche la concessione
di garanzia fideiussoria da parte dell'E.S.A.V.
Altre modifiche che riguardano articoli della L. n. 88 del 1980, che
interessano interventi specifici per l'agricoltura montana sono i seguenti:
- modifica dell'articolo 29, estendendo i benefici di tale articolo anche
alla realizzazione di “Centri di svezzamento”, parificandoli a
tutti gli effetti alle strutture per la valorizzazione e la difesa delle
produzioni agricole e zootecniche;
- modifica dell'ordine e del tipo di priorità previsto dall'articolo
32, ponendo al primo posto nelle aree montane l'ammodernamento e il
potenziamento delle strutture zootecniche e inserendo al secondo posto la
costruzione, l'ampliamento e il radicale riattamento dei fabbricati rurali
destinati ad abitazione di coltivatori diretti, anche quando gli altri
membri della famiglia non esplichino prevalentemente attività
agricole;
- un'altra modifica da apportare a questo articolo riguarda l'estensione
dei benefici anche alla realizzazione di piccoli impianti aziendali per la
produzione di energia elettrica. Per tali impianti potrà essere
prevista in alternativa la concessione di contributi in conto capitale fino
al 50% della spesa ritenuta ammissibile;
- modifica dell'articolo 35, prevedendo sussidi per la produzione di manze
gravide pari alla differenza, da determinarsi annualmente
da parte degli ispettorati dell'agricoltura operanti in province montane,
tra il costo di allevamento e il prezzo di mercato;
- modifica dell'articolo 47, prevedendo tra le iniziative da finanziare per
lo sviluppo dell'agricoltura anche l'allestimento di piccole aree
attrezzate aziendali destinate al campeggio con “roulotte” e
tende per un limitato numero di posti, purché gestite direttamente dal
titolare dell'azienda.
Data l'importanza dell'assistenza tecnica in generale e in particolare per
queste aree e data la difficoltà che è stata riscontrata di
costituire gruppi di imprenditori e co-imprenditori pur nel numero ridotto
di 15 previsto per le aree montane dall'articolo 23, tale numero sarà
ulteriormente abbassato. Altro impegno che si assume la Regione in questo
settore è quello di stabilire modalità che garantiscano un
collegamento tra l'istruzione professionale e l'assistenza tecnica.
Ciò richiederà una revisione generale della legislazione oggi in
vigore, la cui esigenza è sentita particolarmente in montagna data la
specificità degli ordinamenti colturali e dell'ambiente.
Altra revisione generale che dovrà essere attuata è quella che
interessa la L. n. 58 del 1978 che disciplina la “Edificabilità
e la tutela delle zone rurali”. Di tale revisione che è
richiesta da più parti nelle campagne e soprattutto nelle zone
montane, dove i vincoli orografici già limitano notevolmente la
edificabilità dei suoli, si sono già date le direttive al
precedente capitolo 4.2.
Un apporto ulteriore all'economia dell'agricoltura montana, a dimostrazione
dell'urgenza con cui la Regione intende affrontare i suoi problemi,
sarà, poi, l'aumento dell'indennità compensativa, limitatamente
alle aree montane, come previsto da un disegno di legge
nazionale ancora in itinere.
Capitolo 5 Le direttive per i piani di sviluppo.
5.1.
Gli antefatti legislativi
Il piano generale di sviluppo delle Comunità montane, in quanto
espressioni e di esigenze e di scelte determinate a livello locale,
costituisce lo strumento fondamentale per l'organizzazione del futuro della
montagna, in coerenza con il principio assunto che il governo di queste
aree non può che essere affidato agli stessi montanari.
Il piano di sviluppo, secondo la vigente normativa, partendo da un esame
conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli
strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e
dell'eventuale piano generale di bonifica montana, prevede le concrete
possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi,
sociali e dei servizi. A tale scopo deve indicare il tipo, la
localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare
le risorse attuali e potenziali della zona e la misura degli incentivi a
favore degli operatori pubblici e privati in relazione alle
disponibilità finanziarie previste da leggi regionali e nazionali.
Per quanto riguarda l'attuazione del piano occorre ricordare che la
comunità montana può realizzare in proprio i programmi ovvero
può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni
attinenti alle specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza
territoriale.
Le opere previste nei piani generali di sviluppo sono dichiarate di
pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di
legge; in pendenza dell'approvazione del piano, l'urgenza e
l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di
approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.
5.2.
Il meccanismo finanziario
Con il presente “Progetto” viene riaffermata l'esigenza di non
prevedere, nella redazione dei piani generali di sviluppo, interventi
difficilmente realizzabili, sia perché disancorati dalle effettive
condizioni economico-sociali locali e dal complesso delle relazioni
economiche, sociali e territoriali intercorrenti con le aree più vaste
(regionale, nazionale, ecc.) sia perché formulati facendo astrazione
da realistiche e concrete capacità di copertura finanziaria.
Tale esigenza di realismo, lungi da presentarsi come una forma di
limitazione dell'autonomia delle Comunità montane, risulta motivata da
considerazioni tecnico-politiche: la soluzione ai problemi delle aree di
montagna e l'avvio del processo di recupero, valorizzazione e crescita
delle risorse locali, richiede innanzitutto garanzie di fattibilità e
concreta operatività per i piani di sviluppo.
In tal senso le Comunità montane, nella individuazione delle strategie
globali di azione e degli specifici interventi settoriali, dovranno tenere
costantemente presente tale fondamentale condizione di operatività dei
piani facendo riferimento al quadro delle scelte e delle disponibilità
dalla vigente legislazione e programmazione regionale nonché a
eventuali disponibilità aggiuntive provenienti dagli enti locali.
In particolare, per quanto concerne le scelte che comportano oneri di
natura finanziaria, è indispensabile che le comunità
nell'approvazione dei P.G.S. colleghino i singoli interventi alle
specifiche leggi di spesa che assicurano il supporto finanziario idoneo a
garantire la concreta possibilità di realizzazione delle scelte
comunitarie.
5.3.
Carattere intersettoriale del piano generale di sviluppo
Le particolari condizioni di fragilità degli equilibri
fisico-ambientali e socio-economici nelle zone di montagna comportano che,
più che in altre aree, siano qui adottati metodi di pianificazione
unitari.
I piani generali di sviluppo, analogamente a quanto assunto per il presente
“Progetto”, dovranno quindi determinare gli interventi secondo
logiche decisionali intersettoriali e promuovere pertanto il coordinamento
delle politiche di intervento tra i differenti settori, sia tra i settori
produttivi più determinati per lo sviluppo della montagna, quali la
difesa idrogeologica, gli interventi di rimboschimento,
l'agricoltura-zootecnica, l'artigianato, il turismo, sia tra i settori
complementari allo sviluppo, quali l'ambiente, l'edilizia abitativa, i
lavori pubblici, i servizi sociali e civili.
In tal senso le Comunità montane informando i piani generali di
sviluppo a un'ottica di natura intersettoriale, direttamente rispondenti
alle specifiche situazioni locali, potranno creare le condizioni idonee a
indurre un processo di crescita equilibrata, poggiante sulla integrazione
delle diverse componenti del sistema economico-sociale locale, e
compatibile col vincolo della salvaguardia e della corretta utilizzazione
delle risorse economico-ambientali.
Il rapporto di complementarità tra i diversi settori permetterà
inoltre di sviluppare forme produttive adatte a esaurire in loco l'intero
processo, aumentando il valore aggiunto locale e inducendo occupazione per
i residenti. In tale prospettiva si ritiene importante che da parte delle
Comunità montane e degli enti locali sia promossa e incentivata la
costituzione di cooperative di giovani per la produzione di servizi.
5.4.
Pianificazione regionale e pianificazione delle Comunità
montane
I documenti di programmazione regionale e quindi anche il presente progetto
costituiscono le premesse e il riferimento per la elaborazione o la
verifica dei piani generali di sviluppo delle Comunità montane.
Gli obiettivi della programmazione regionale, che consistono essenzialmente
nella difesa dell'occupazione e nella politica del riequilibrio
territoriale, prevedono per la montagna l'ulteriore finalità del
contenimento dell'esodo e del graduale riequilibrio della struttura
demografica: a tali obiettivi andranno rapportati quelli dei piani generali
di sviluppo.
Rispetto alla programmazione al livello regionale, che è a carattere
generale, quella delle Comunità montane costituisce lo strumento per
la definizione delle azioni concrete tramite le quali costruire l'ordinato
sviluppo della comunità.
5.5
Riferimenti metodologici per la formazione del piano generale di
sviluppo
Il presente capitolo offre alle comunità uno schema di riferimento per
la redazione o la revisione dei piani generali di sviluppo.
In sintesi, quindi, sotto l'aspetto metodologico, il piano comunitario
dovrà realizzarsi attraverso queste fasi:
a) quadro conoscitivo dell'assetto socioeconomico e territoriale dell'area:
per la redazione del piano occorre anzitutto una verifica dello stato del
territorio, delle risorse fisiche esistenti e delle condizioni di fatto; in
secondo luogo è necessaria una verifica nella situazione
socio-economica in atto, nei suoi aspetti demografici, delle attività
produttive e delle dotazioni esistenti di servizi sociali; infine occorre
procedere a una ricognizione dei programmi in atto da parte degli enti che
operano nell'area (a esempio piani regolatori, i piani di fabbricazione, i
piani di bonifica, piani zonali, agricoli, i programmi delle aziende di
turismo ecc.), nonché dei provvedimenti comunque interessanti la vita
della comunità (regolamenti comunali, leggi regionali, nazionali);
b) definizione degli obiettivi di sviluppo: è questa la parte più
significativa e dove si realizza compiutamente l'autonomia della
comunità mediante l'assunzione di un atto squisitamente politico,
rispetto al quale l'apporto tecnico non può e non deve che essere
subordinato e complementare. Nella definizione degli obiettivi si
dovrà tener conto delle relazioni, almeno con il territorio
circostante, e quindi la necessità di uno stretto collegamento, in
questa fase, con le comunità ovvero con i comprensori confinanti.
Di particolare interesse per questa problematica è il tema dei
trasporti, in particolare per quelli a uso collettivo, laddove il problema
non sia limitato alle funzioni di raccolta e distribuzione del traffico su
brevi distanze, ma quando si abbia ad affrontare il problema stesso in
termini di bacino di traffico, così come previsto dagli orientamenti
generali programmatici regionali, con il coinvolgimento di aree di ben
maggiore dimensione rispetto a quelle delle singole comunità;
considerazioni analoghe possono svolgersi sul tema degli impianti di
risalita che, ovviamente sul piano generale, non possono essere visti in
funzione di una sola comunità. Va infine precisato che, protezione
dell'ambiente fisico, difesa idrogeologica, salvaguardia dei valori umani e
culturali, privilegio del settore primario e in particolare della
zootecnia, in quanto grandi finalità della programmazione regionale
nei confronti della montagna, rappresentano, nella fase propositiva del
piano comunitario, i limiti entro i quali deve esplicarsi l'autonomia delle
comunità;
c) definizione degli strumenti e delle azioni di intervento: verificata la
compatibilità tra gli obiettivi di sviluppo con le risorse esistenti e
potenziali, vanno individuate le azioni di intervento, con le rispettive
priorità, il tutto anche secondo una formulazione per progetti; in
questa sede dovrà altresì individuarsi la strumentazione atta al
perseguimento di quanto espresso nelle azioni di intervento nonché
quella attinente alla gestione del piano stesso. In particolare dovranno
essere indicati, con rifermento alla vigente legislazione, i mezzi
finanziari necessari alla realizzazione di ciascuna azione e l'eventuale
articolazione temporale della spesa.
Gli accennati riferimenti metodologici sono stati mantenuti
intenzionalmente in forma sintetica e vogliono avere solo carattere
esemplificativo, senza quindi la pretesa di costituire una rigida
normativa. In quanto responsabili della redazione dei piani, dovranno
infatti essere le singole comunità a dotarsi della strumentazione di
piano più rispondente alle specifiche esigenze.
Lo schema indicato costituisce peraltro un punto di riferimento comune, in
termini minimali, anche al fine di una visione coordinata, a livello
regionale, dei vari piani.
Si vuole tuttavia sottolineare, come direttiva di carattere generale,
l'opportunità di non dimostrare la completezza e la profondità
del piano con un certo numero di volumi ovvero con una cospicua dotazione
cartografica; al riguardo il documento di piano dovrà essere quanto
mai agile e, in particolare per la parte conoscitiva, contenere solo una
ristretta e schematica sintesi delle ricerche o delle elaborazioni,
rinviando ogni dettaglio a eventuali allegati specifici, il tutto per
consentire una lettura non dispersiva e una agevole e rapida presa di
coscienza dei punti nodali e propositivi del piano. Occorrerà anche
che, nello svolgimento dell'attività tecnico-conoscitiva, siano
evitate operazioni che comportino oneri finanziari rilevanti, mentre,
sempre nell'ottica di una offerta di conoscenza, va ribadita l'utilità
per le singole comunità di operare in collaborazione e in parallelo
con le strutture tecniche regionali e degli altri enti locali, ai vari
livelli, anche per poter avvalersi nella misura più ampia e integrata
possibile della documentazione e delle informazioni più aggiornate.
Con il presente “Progetto” viene dato concreto avvio alla
formazione del sistema informativo della montagna: allorché tale
sistema sarà operante garantirà una costante disponibilità
delle informazioni necessarie alla attività di programmazione.
Per quanto concerne il piano territoriale di coordinamento, proprio per la
stretta saldatura fra gli aspetti economici e quelli urbanistici, esso deve
a sua volta costituire la traduzione in termini territoriali- spaziali del
piano di sviluppo economico, consentendo quindi, attraverso le analisi del
territorio, una verifica delle scelte della comunità montana.
In attuazione delle direttive precisate al capitolo 4.2, il rapporto fra
piano territoriale, allegato al piano generale di sviluppo, e i tre livelli
nei quali è articolato il processo di pianificazione nella Regione
sarà definito al momento della revisione legislativa che avrà per
oggetto la
L.R. 27 marzo 1973, n. 11 e la
L.R. 2 maggio
1980, n. 40 .
5.6.
Programmi stralcio annuali e programmi annuali di spesa
La
L.R. 27
marzo 1973, n. 11 , precisa che “sulla base del piano generale di
sviluppo, il consiglio della comunità montana adotta ogni anno un
programma annuale contenente le opere da eseguirsi e gli interventi,
nonché i relativi oneri di spesa”.
Detta norma è in stretta derivazione a quanto indicato dalla legge
nazionale n. 1102 del 1971 laddove si dice che “gli organi regionali
provvederanno annualmente, sulla base della ripartizione compiuta a norma
del precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna
comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre. La
comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale,
provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto
delle forme previste dalla legge”.
La normativa nazionale e regionale prevede quindi degli stralci annuali,
legati al bilancio preventivo, del piano generale e non può non
rivelarsi il divario tra durata del piano generale e programmi annuali; in
effetti il piano generale per gli aspetti urbanistici è
sostanzialmente atemporale, mentre per quelli economici lo stesso limite
quinquennale solitamente adoperato può apparire inadeguato. In tal
senso nel documento di piano generale dovrebbe essere inserita una
indicazione di piano stralcio di natura pluriennale, cui far riferimento
nella presentazione dei programmi di stralcio annuali previsti dalla legge.
Un cenno infine per i programmi annuali di spesa, di cui all'articolo 19
della L. n. 1102 del 1971 e all'articolo 13 della L.R. n. 11 del 1973, essi
non sono da confondere con i precedenti, la cui elaborazione è
prevista in attuazione dei piani generali di sviluppo, ma sono un documento
alternativo da utilizzare, con analoghi obiettivi di razionale
coordinamento degli interventi, fino all'approvazione del P.G.S.
5.7
. I piani di sviluppo già adottati
I piani di sviluppo pervenuti alla Regione costituiscono un utile apporto
di conoscenza delle esigenze e volontà espresse a livello locale e in
tale senso sono della massima utilità per la stessa definizione del
presente progetto.
In ordine alle questioni poste per la loro approvazione, e in particolare
alla eccessiva ristrettezza del termine dei 60 giorni entro il quale
dovrebbero essere assunte le determinazioni regionali, si specifica quanto
segue:
- i piani generali di sviluppo che risultano completi sotto il profilo dei
contenuti e delle procedure sono efficaci una volta trascorso il periodo di
60 giorni di cui all'articolo 5 della L. n. 1102 del 1971;
- le Comunità montane dovranno, anche in presenza di piani efficaci,
valutare l'esigenza di adeguare i loro piani alle direttive del presente
progetto anche al fine di rendere operativi gli interventi previsti a
livello regionale;
- le Comunità montane, fin dalla fase di elaborazione del piano
generale di sviluppo, dovranno garantire tempestività di informazione
degli uffici regionali e provvedere comunque a trasmettere alla Regione
copia del piano fin dal momento della prima adozione completando poi
l'inoltro dei documenti una volta eseguiti gli ulteriori adempimenti
procedurali previsti dalla legge.
Capitolo 6 Gli strumenti strategici per lo sviluppo della montagna
6.1.
Conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane
Al fine di attuare le necessarie forme di controllo e verifica in ordine
del presente “Progetto montagna” la Regione indice la
“Conferenza permanente per la programmazione nelle aree di
montagna”.
La “Conferenza” è formata dai presidenti delle
Comunità montane, dai presidenti delle province di Belluno, Treviso,
Vicenza e Verona, dai sindaci di tre comuni montani designati dall'A.N.C.I.
ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un
assessore regionale da lui delegato.
La prima riunione della “Conferenza” è convocata dal
Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di approvazione
del presente progetto e avrà luogo presso la sede di una delle
Comunità montane. Nella prima seduta la conferenza approva il proprio
“regolamento” in base al quale sarà disciplinato il
funzionamento della conferenza stessa; mediante il
“regolamento” si dovranno stabilire tra l'altro:
- le modalità per la convocazione delle riunioni e per la
validità delle stesse;
- le modalità di presentazione e di approvazione dei documenti;
- le modalità per il finanziamento delle attività della
conferenza e, in particolare, per quelle relative al “Comitato
tecnico-scientifico” di cui al successivo paragrafo;
- la località presso cui avrà sede e si terranno le riunioni; la
sede dovrà essere presso una delle Comunità montane e potrà
essere variata di anno in anno;
- le modalità per la nomina del segretario della conferenza che
sarà scelto tra i funzionari dirigenti della comunità montana
sede temporanea delle conferenza.
La proposta di “regolamento” è predisposta dalla Giunta
regionale di intesa con le Comunità montane e le province interessate.
La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del
documento sullo “stato di attuazione della programmazione nelle aree
di montagna”, come di seguito specificato, si riunisce inoltre nei
termini indicati dal regolamento e comunque ogni qualvolta ne facciano
richiesta, congiunta e motivata, almeno un terzo dei componenti.
I compiti della “Conferenza” consistono essenzialmente in
attività di indirizzo, verifica, controllo e coordinamento
dell'attività di programmazione nelle aree della montagna veneta. In
particolare la “Conferenza” provvede alla:
- presentazione alla Giunta regionale, per la trasmissione al Consiglio
regionale, entro il mese di agosto di ciascun anno, del documento sullo
“Stato di attuazione della programmazione nelle aree montane” -
Il documento che conterrà anche le indicazioni di previsione è
recepito nella relazione sullo stato di attuazione del piano che la Giunta
regionale, ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto, presenta ogni anno al
Consiglio regionale entro il 15 di settembre;
- approvazione di raccomandazioni alle Comunità montane e alle
province interessate in ordine al coordinamento di interventi che
interessano più comunità;
- approvazione di raccomandazioni alla Regione in ordine alla
programmazione e alle decisioni da assumere per i territori di montagna;
- definizione delle direttive per l'attività del “Centro studi
per la cultura e la tecnologia nelle aree montane”;
- progettazione e attuazione del sistema informativo della montagna.
La conferenza definisce inoltre il proprio orientamento in relazione alla
politica delle deleghe e dell'assetto istituzionale e approva, in merito,
specifiche raccomandazioni al Consiglio regionale.
6.2.
Il centro studi per la cultura e la tecnologia delle aree
montane
Il processo di disgregazione del tessuto economico-produttivo e sociale
nelle aree montane e collinari è stato accelerato, per il settore
agricolo-forestale, ma anche per altri settori produttivi e di servizio,
dalla mancata disponibilità di una tecnologia idonea e innovativa
rispondente alle particolari esigenze e difficoltà di tali aree,
essendo per contro tale tecnologia ampiamente disponibile nella pianura.
In pianura, stante l'ampiezza dei mercati disponibili, l'impresa privata,
in particolare per il settore agricolo, ha prodotto pacchetti completi di
nuove tecnologie tra loro interconnesse e adeguate a migliorare l'efficacia
complessiva del singolo settore di intervento.
Per le aree di montagna in via di abbandono, si constata un ritardo nel
settore della tecnologia e inoltre quello che è stato fatto è, in
genere, limitato come quantità e qualità, per lo scarso interesse
delle imprese private a produrre innovazioni per la montagna che si
presenta attualmente come un mercato incerto e per lo più di limitate
dimensioni in termini quantitativi.
Questa carenza è particolarmente grave nel settore della agricoltura;
ne consegue che, volendo fare una politica di recupero e di sviluppo delle
attività agro-silvo-pastorali in montagna, occorrerà promuovere e
produrre una tecnologia moderna e adeguata da mettere a disposizione degli
operatori agricoli in questi territori.
Altro settore nel quale è constatabile un ritardo di interesse è
quello degli studi e delle ricerche in particolare sulle problematiche di
natura socio-economica connesse con le questioni dello sviluppo della
montagna; tali studi, per la particolare situazione di precario equilibrio
strutturale diffuse in quest'area, dovrebbero essere caratterizzate da un
elevato grado di approfondimento dei diversi aspetti e da tempestività
nella raccolta, elaborazione e messa a disposizione delle informazioni.
Per superare le carenze sopra esposte la Regione istituisce il
“Centro studi per la cura e la tecnologia delle aree montane”
il cui compito principale consiste nella promozione di ricerche e studi di
carattere culturale, sociale ed economico e per la messa a disposizione e
utilizzazione delle più recenti tecnologie nei settori produttivi con
particolare riferimento a quelli dell'agricoltura, foreste e zootecnia
nelle aree montane. Il centro acquisirà anche esperienze e risultati
di quanto è stato positivamente attuato nelle aree montane delle
regioni alpine contermini, provvedendo in tal senso, tramite la Giunta
regionale, ad avviare le necessarie intese e attività con la
comunità di lavoro dell'Alpe-Adria.
Il “Centro studi” è formato dal “Comitato
tecnico-scientifico”, dal personale regionale del dipartimento piani
e programmi e legislativo, messo a disposizione dalla Regione del Veneto e
da quello della speciale sezione del “Centro scientifico didattico
per l'assistenza tecnica in agricoltura” dell'E.S.A.V. che, istituita
a norma dell'articolo 23 della L. n. 88 del 1980, dovrà dedicarsi in
maniera specifica allo studio dell'agricoltura e dell'ambiente montano e
collinare. Tale gruppo operativo assume la denominazione di “Centro
studi per la cultura e le tecnologia delle aree montane”; il suo
personale continuerà a dipendere dalla Regione e dall'E.S.A.V.
Il “Comitato tecnico-scientifico” elabora il programma di
attività sulla base delle direttive che sono approvate dalla
“Conferenza permanente”, di cui al paragrafo precedente, ed
è tenuto a riferire sullo stato di avanzamento, mediante rapporti
progressivi di lavoro, alla stessa “conferenza permanente” alla
quale sono altresì presentati i rapporti conclusivi degli studi e
delle ricerche per la loro diffusione.
Il “Comitato tecnico-scientifico” è composto da nove
membri, scelti tra docenti universitari e tra esperti del settore di chiara
fama, che potranno operare anche riuniti in sezione per materia, ed è
nominato dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla data della prima
riunione della conferenza stessa. Il conferimento degli incarichi avviene
sulla base della vigente legislazione regionale in tema di consulenze.
Il “Comitato tecnico-scientifico” è coordinato da uno dei
membri scelto dalla conferenza; sono assegnati alla segreteria generale per
la programmazione i compiti di coordinamento dell'attività del centro
studi.
Il “Centro studi” avrà sede, secondo le determinazioni
della “Conferenza permanente” presso una delle Comunità
montane.
I principali argomenti che saranno oggetto di studio e ricerche riguardano
in prima attuazione:
- progettazione del sistema informativo dell'area montana veneta e
realizzazione delle “banca-dati” di natura socio-economica;
- analisi delle strutture insediative produttive e di servizio; analisi
delle componenti demografiche e socio-economiche;
- analisi della domanda di formazione professionale e delle sue specifiche
caratteristiche; studi specifici su “culture” e tradizioni
locali;
- tecniche e attrezzature meccaniche per il miglioramento della superficie
a seminativo, a prato e pascolo;
- miglioramento genetico e sperimentazione di sementi e piante idonee alle
aree montane; conoscenze sulle tecniche produttive, sulla concimazione,
diserbo e difesa delle colture;
- tecniche costruttive per l'edilizia abitativa e strutture produttive
agricole;
- attrezzature per la raccolta, essicazione, trasformazione e conservazione
dei prodotti agricoli;
- tecniche e organizzazioni in generale degli allevamenti bovini e degli
animali minori;
- organizzazione e attrezzature tecniche per la commercializzazione dei
prodotti del bosco.
I temi di studio dovranno essere funzionali, cioè volti a risolvere i
problemi concreti che lo sviluppo della montagna richiede. Inoltre saranno
coordinati e ordinati in forma sistematica onde offrire alla montagna
“pacchetti completi di tecnologia” così come richiede la
situazione attuale del territorio.
Il sistema informativo della montagna e la relativa
“banca-dati” troveranno supporto nel sistema informativo
regionale e, per quanto riguarda il settore agricolo, anche in una sezione
speciale di dati per la montagna nell'ambito della più ampia
attività attribuita al “Comitato scientifico didattico”
dell'E.S.A.V.; la raccolta, catalogazione, memorizzazione ed elaborazione
dei dati dovrà essere fatta sulla base di protocolli e standard
definiti a livello regionale.
6.3.
La formazione professionale come cultura della trasformazione
Le modificazioni che il presente progetto promuove per la montagna veneta e
gli effetti sperati, di futuri più adeguati livelli di uguaglianza tra
le diverse aree del territorio, comportano, da un lato, una maggiore
solidarietà da parte dell'intera collettività regionale e,
dall'altra, la massima valorizzazione delle energie più profonde
presenti nell'area montana.
Occorre quindi attuare una “cultura della trasformazione”
capace di far convergere le diverse forze politiche, sociali e produttive
che agiscono nella comunità locale, verso gli obiettivi assunti.
Il settore della formazione professionale può svolgere, in questa
prospettiva, un ruolo fondamentale e può costituire un presupposto per
far maturare consapevoli atteggiamenti di adesione alle finalità del
presente progetto.
La Regione è pertanto impegnata a promuovere nell'area montana veneta
una politica della formazione professionale coerente con gli obiettivi del
progetto attivando una formazione culturale allargata a opportunità
multiple adatta altresì a evitare occasioni di selezione culturale e a
recuperare il distacco tra cittadini e istituzioni. Si tratterà,
cioè, di sostenere un insieme di opportunità che valorizzino una
formazione anche personalizzata, così da dare risposte alle diverse
condizioni di vita delle persone come: tra scuola e lavoro, tra lavoro e
formazione, tra lavoro e lavoro, tra pensione e lavoro.
Istituzionalmente e organizzativamente si dovranno:
- istituire occasioni di consultazione tra i diversi soggetti pubblici e
privati per costruire e sperimentare con gradualità reti di
opportunità formative integrate verticalmente e orizzontalmente;
- verificare la mobilità di coinvolgimento dell'utenza su questa rete;
- attivare una politica della sperimentazione per governare anche lo
spontaneo, e utilizzare i risultati per le politiche di innovazione;
- preparare e fornire operatori culturali che diano “gambe” ai
progetti.
Queste sia pur sintetiche ipotesi di lavoro proprio per il coinvolgimento
delle forze politiche, sociali e culturali, consentiranno alla
comunità di attrezzarsi ad affrontare i problemi che la montagna pone
nel quotidiano e nel medio-lungo termine, costruendo soluzioni che
valorizzino tutte le risorse disponibili nel rispetto dell'ambiente e delle
esigenze della comunità stessa.
Le riflessioni emerse, portano alla necessità di affrontare in modo
unitario tutto il sistema formativo, per farlo uscire dalla
“emergenza” e farlo diventare un processo di formazione
allargata. La Regione è impegnata, come appare anche negli indirizzi
generali per la formazione del programma poliennale di formazione
professionale, a costruire un nuovo modo di fare formazioni per arrivare a
un sistema di educazione permanente che è “centrale” per
ogni politica educatoria, economica e sociale.
L'impegno sarà allora di come, nel medio termine, inserire nuove
energie che rispondano ai bisogni di formazione professionale di nuovi
soggetti sociali (adulti, anziani, donne, lavoratori-studenti, studenti-
lavoratori) in cui si intrecciano nuovi rapporti tra scuola-lavoro-vita
sociale e individuale senza rimandare tutto a improbabili trasformazioni
complessive e senza ridursi a mere operazioni di razionalizzazione.
In questo contesto, l'agricoltura-zootecnica, il legno, il turismo e, per
la montagna bellunese, il settore della occhialeria, rappresentano i nodi
centrali su cui puntare per realizzare i cambiamenti voluti dal presente
progetto.
La Giunta regionale è quindi impegnata a presentare al Consiglio,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del “Progetto
montagna”, quattro piani di intervento nel settore della formazione
professionale, per i comparti sopraddetti, in cui le componenti di
intersettorialità e le risorse presenti nel territorio siano
coerentemente orientate agli obiettivi del progetto stesso e più in
particolare alle specifiche direttive di coordinamento intersettoriale
contenute al capitolo 3.
Per il settore del legno il piano dovrà organizzare i corsi di
formazione avendo come riferimento la foresta regionale del Consiglio e la
disponibilità di attrezzature in quell'area.
Inoltre, la Giunta è impegnata a elaborare un piano di rilevamento su
tutto il territorio montano delle iniziative in atto nel settore della
formazione professionale, compresi gli istituti professionali di Stato, al
fine di costituire una “mappa” aggiornata delle attività
stesse.
Tale lavoro preliminare consentirà, nell'ambito degli indirizzi
generali del piano poliennale di formazione professionale e in stretta
correlazione con le azioni previste nel progetto montagna, di prefigurare
ipotesi di razionalizzazione, di sviluppo e di miglioramento dell'attuale
sistema formativo.
Contestualmente saranno predisposti alcuni programmi di intervento, di
seguito elencati, che interesseranno i territori della montagna veneta:
a) intervento di formazione professionale nel settore turistico-alberghiero
rivolto a personale amministrativo e di direzione;
b) formazione professionale di giovani neo-diplomati e neo-laureati da
inserire nei settori dell'industria locale con particolare riferimento
all'informatica. L'intervento in questione sarà realizzato con il
metodo dell'alternanza scuola-lavoro, per cui saranno coinvolte
organizzazioni imprenditoriali locali per la realizzazione degli stages e
per l'individuazione delle aziende che al termine dei corsi assumeranno gli
allievi;
c) formazione professionale per tecnici e dirigenti delle Comunità
montane rivolta a neo-laureati. Le finalità dell'intervento si
collocano nell'ambito delle esigenze di nuova occupazione intellettuale e
di preparazione in loco di personale con competenze professionali di alto
livello in grado di rendere attuabili i programmi elaborati dalle
Comunità montane e gli stessi progetti regionali di area;