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Contenuti:
Legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 (BUR n. 53/1983)
Legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 (BUR n. 53/1983) - Testo storico
[sommario] [RTF][Testo da BUR]
INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO
Art. 1 - Finalità.
La Regione del Veneto, nel quadro dei principi e delle finalità
statutarie, promuove e sostiene l'attività dei cittadini, tra loro
associati senza fini di lucro, rivolta a iniziative ricreative, culturali,
sportive e turistiche, che essa riconosce utili per lo sviluppo culturale e
fisico della personale, per la promozione delle formazioni sociali, per una
più ricca articolazione della democrazia e della partecipazione per il
superamento di ogni tipo di emarginazione, per il rafforzamento dei valori
di convivenza civile e solidarietà umana.
Art. 2 - Indirizzo e
coordinamento.
La Regione esercita le sue funzioni in materia di promozione e sostengo del
libero associazionismo realizzando il necessario coordinamento.
Gli enti locali, le associazioni legalmente costituite e le loro
rappresentanze a livello provinciale e regionale operanti ne settori di cui
all'art. 1, partecipano alla formazione dei programmi regionali di sostegno
alle realtà associative con le modalità previste dalla presente
legge.
Art. 3 - Compiti degli enti
locali e ruolo delle associazioni di base.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 e in raccordo
con le indicazioni del piano regionale di sviluppo, la Regione del Veneto
con la presente legge riconosce:
1) ai comuni e loro associazioni il compito:
a) di promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo di base
nell'ambito territoriale di competenza;
b) di organizzare servizi e strumenti per attività culturali,
artistiche, ricreative e di avviamento allo sport da affidarsi alla
gestione diretta dell'associazionismo di base;
2) alle associazioni iscritte all'apposito registro regionale la gestione e
lo sviluppo delle varie attività e iniziative.
Art. 4 - contributi
regionali.
Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 la Regione concede
contributi a favore di comuni e loro associazioni, delle singole
associazioni di base e delle loro rappresentanze regionali e provinciali.
Art. 5 - Registro regionale
dell'associazionismo.
Le associazioni di base e le relative rappresentanze regionali e
provinciali che intendono beneficiare dei contributi regionali devono
chiedere l'iscrizione in un apposito registro tenuto presso la Giunta
regionale.
Le domande di iscrizione delle associazioni di base, corredate dell'atto
costitutivo, dello statuto sociale e dell'elenco dei soci, che non dovranno
essere di numero inferiore a dieci, devono essere presentate, tramite il
comune competente per territorio, al Presidente della Giunta regionale.
Le domande di iscrizione delle rappresentanze provinciali e regionali
dell'associazionismo di base devono essere presentate direttamente al
Presidente della Giunta regionale, corredate dell'atto costitutivo, dello
statuto sociale e dell'elenco delle associazioni aderenti, che dovrà
documentare la presenza di almeno dieci associazioni di base per le
rappresentanze provinciali e di almeno trenta associazioni di base di
quattro province diverse, per le rappresentanze regionali.
Ai fini del conseguimento dei contributi di cui alla presente legge, lo
statuto sociale delle associazioni a essi interessate deve prevedere:
a) gli scopi e le attività dell'associazione (o della rappresentanza
provinciale o regionale);
b) l'indicazione esplicita dell'assenza dei fini di lucro;
c) le disposizioni che regolano la libertà di adesione e di recesso
dei soci (o delle associazioni aderenti);
d) le norme che disciplinano l'elezione alle cariche sociali e il
funzionamento dell'associazione (o della rappresentanza provinciale o
regionale).
L'iscrizione nel registro è disposta con provvedimento della Giunta
regionale.
Detto registro viene aggiornato e pubblicato ogni anno nel Bollettino
ufficiale della Regione.
Art. 6 - Presentazione delle
domande.
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge i
comuni e loro associazioni, le associazioni di base e le rappresentanze
regionali e provinciali di dette associazioni, dovranno presentare entro il
31 gennaio di ogni anno alla Giunta regionale domanda di contributo
corredata da:
a) relazione illustrativa delle iniziative in programma in relazione alle
finalità della presente legge, con annesso preventivo di spesa;
b) relazione sull'impiego dei contributi eventualmente concessi l'anno
precedente.
Le domande mancanti degli allegati richiesti dal presente articolo non
saranno prese in considerazione.
Art. 7 - Modalità di
concessione dei contributi.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, entro
il 31 marzo di ogni anno, il piano di riparto dei contributi di cui alla
presente legge.
Il contributo regionale può essere erogato entro il limite massimo del
50 per cento delle spese riconosciute ammissibili.
Per le rappresentanze a carattere provinciale e regionale il contributo
può raggiungere il 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili.
In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili
con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali.
Art. 8 - Consulta regionale per
l'associazionismo.
E' costituita la Consulta regionale per l'associazionismo.
La Consulta è composta da:
a) l'assessore regionale competente per materia;
b) un rappresentante per ogni rappresentanza regionale di cui al terzo
comma dell'art. 5 della presente legge;
c) un rappresentante delle sezioni regionali dell'ANCI.
La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Alle riunioni della Consulta possono partecipare i componenti della
commissione consiliare competente.
Art. 9 - Compiti della
Consulta.
La Consulta di cui al precedente articolo ha i seguenti compiti:
- esprime pareri e proposte alla Giunta regionale nella fase di
predisposizione del piano di riparto di cui all'art. 7 della presente
legge;
- raccoglie e rappresenta ai vari livelli istituzionali le esigenze, i
problemi e le proposte del libero associazionismo.
Art. 10 - Norma finanziaria.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti in L.
600.000.000 per l'esercizio finanziario 1983 l'Amministrazione regionale fa
fronte mediante l'istituzione di due appositi capitoli nello stato di
previsione della spesa relativa all'esercizio finanziario suindicato: il
primo relativo alle attività promosse dagli enti locali, il secondo
relativo alle iniziative promosse dalle associazioni di base, e il prelievo
della somma corrispondente al cap. 80020, fondo di riserva spesa
imprevista.
Per gli esercizi successivi al 1983 lo stanziamento sarà determinato
annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale di
previsione.
Art. 11 - Variazione al
bilancio.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale
1983/1986 sono apportate le seguenti modificazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazioni in diminuzione:
Cap. 80020 Fondo di riserva spese impreviste
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Bilancio annuale
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Bilancio pluriennale
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Competenza
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L. 600.000.000
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1983
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L. 600.000.000
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Cassa
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L. 600.000.000
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1984
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1985
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1986
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Variazioni in aumento:
Cap. 73210 Contributo ai comuni e loro associazioni per la promozione delle
attività ricreative nel settore culturale e sportivo.
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Bilancio annuale
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Bilancio pluriennale
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Competenza
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L. 600.000.000
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1983
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L. 600.000.000
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Cassa
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L. 600.000.000
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1984
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1985
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1986
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Titolo 09 - Categoria 04 - Nuova sezione 02
Codice 1.1.06.54.09.2
Cap. 73212 Contributo alle associazioni di base iscritte nel registro
regionale dell'associazionismo per la gestione di iniziative ricreative nel
settore culturale e sportivo
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Bilancio annuale
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Bilancio pluriennale
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Competenza
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per memoria
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1983
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per memoria
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Cassa
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per memoria
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1984
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1985
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1986
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Titolo 09 - Categoria 04 - Nuova sezione 02
Codice 1.1.06.58.09.2.
Art. 12 - Norme
transitorie.
Le domande relative all'anno 1983 devono essere presentate entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Entro i successivi 30 giorni la Giunta regionale delibera la ripartizione
dei contributi, sentita la competente Commissione consiliare.
Per l'anno 1983 le associazioni e le loro rappresentanze possono presentare
domanda anche in assenza della iscrizione al Registro di cui all'art. 5.
Art. 13 - Dichiarazione
d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
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