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Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12 (BUR n. 5/1985)
Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12 (BUR n. 5/1985) - Testo storico
[sommario] [RTF][Testo da BUR]
NORME
PER LA LOTTA E LA PROFILASSI PERMANENTE DELLA RABBIA
Art. 1 - Oggetto e finalità della legge
La presente legge disciplina la concessione di contributi regionali per la
lotta e la profilassi della rabbia, ferme restando le funzioni già
subdelegate ai comuni in materia di profilassi delle malattie infettive e
diffusive degli animali e della profilassi delle zoonosi, in forza
dell'art. 2, comma quarto, della legge regionale 25 ottobre 1979, n.
78 e dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n.
77 , in attuazione dell'art. 7, comma quarto, della Legge 23 dicembre
1978, n. 833.
Art. 2 - Contributi regionali
Per favorire l'attuazione di iniziative riguardanti la lotta e la
profilassi permanente della rabbia, la Giunta è autorizzata a
corrispondere:
a) alle unità locali socio sanitarie, il cui territorio sia stato
dichiarato zona infetta o zona sospetta di infezione rabbica dal Presidente
della Giunta ai sensi delle disposizioni richiamate nel secondo comma
dell'articolo 1, in seguito al manifestarsi di casi di rabbia silvestre,
contributi annuali per il pagamento di premi per ciascuna volpe catturata o
rinvenuta morta, consegnata intera, non spellata, all'istituto
zooprofilattico delle Venezie. La misura dei premi è stabilita
annualmente dalla Giunta regionale. I premi possono essere erogati, anche
quando le predette operazioni siano realizzate in località che, pur
non dichiarate zone infette, siano comprovatamente caratterizzate
dall'esistenza di una densità di volpi superiore a una per ogni cinque
chilometri quadrati;
b) alle unità locali socio-sanitarie, contributi per la costruzione di
canili al servizio di più Comuni e gestiti dal presidio multizonale
dell'unità locale socio-sanitaria del capoluogo di provincia,
nonché per l'acquisto di mezzi e di attrezzature speciali per la lotta
al randagismo dei cani e dei gatti.
Art. 3 - Procedure per ottenere
i contributi
Per ottenere i contributi di cui all'articolo precedente, le unità
locali socio-sanitarie interessate presentano domanda al Presidente della
Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, i comitati di gestione delle
unità locali socio-sanitarie interessate presentano al Presidente
della Giunta regionale un rendiconto dettagliato sull'impiego dei
contributi e sulla attività svolta dai presidi multizonali
antirabbici.
Le unità locali socio-sanitarie che, a norma dell'art. 12 della
legge
regionale 2 aprile 1984, n. 13 , hanno l'obbligo di gestire i presidi
multizonali per la profilassi della rabbia, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge debbono deliberare un regolamento per la
profilassi medesima, sentite le unità locali socio-sanitarie della
provincia interessata.
Art. 4 - Abbattimento di
volpi
Le guardie giurate, i guardacaccia e le guardie forestali sono autorizzati
a far uso delle armi da fuoco, anche durante le ore notturne, per
l'abbattimento delle volpi, limitatamente all'ambito territoriale e al
periodo di tempo stabiliti con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Art. 5 - Finanziamento
Per gli interventi stabiliti dall'art. 2 della presente legge, sono
stanziate annualmente, a decorrere dal 1985, per la durata di cinque anni:
1) L. 60.000.000 per i contributi di cui alla lettera a), del precedente
art. 2;
2) L. 500.000.000 per i contributi di cui alla lettera b), del precedente
art. 2.
Alle spese di gestione del servizio anti rabbico multizonale, relative al
personale, ai mezzi speciali di trasporto, alle attrezzature speciali e
alla gestione dei canili,l si provvede con apposito stanziamento nella
funzione 400 del fondo sanitario nazionale, di cui alla tabella n. 6
allegata alla legge regionale 2 aprile 1984, n.
13 .
Art. 6 - Imputazione degli
oneri
Agli oneri derivanti dalla presente legge, si farà fronte mediante
imputazione alla categoria I del titolo IV del bilancio pluriennale
1985-1987 e al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.
Art. 7 - Abrogazione
Sono abrogate le leggi regionali 2 dicembre 1977, n. 71, 7 marzo 1980, n.
12 e 28 gennaio 1982, n. 6.
Art. 8 - Dichiarazione
d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
SOMMARIO
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