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Contenuti: Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12 (BUR n. 5/1985)

Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12 (BUR n. 5/1985) - Testo storico [sommario] [RTF][Testo da BUR]

NORME PER LA LOTTA E LA PROFILASSI PERMANENTE DELLA RABBIA

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge
La presente legge disciplina la concessione di contributi regionali per la lotta e la profilassi della rabbia, ferme restando le funzioni già subdelegate ai comuni in materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e della profilassi delle zoonosi, in forza dell'art. 2, comma quarto, della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 e dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , in attuazione dell'art. 7, comma quarto, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 2 - Contributi regionali
Per favorire l'attuazione di iniziative riguardanti la lotta e la profilassi permanente della rabbia, la Giunta è autorizzata a corrispondere:
a) alle unità locali socio sanitarie, il cui territorio sia stato dichiarato zona infetta o zona sospetta di infezione rabbica dal Presidente della Giunta ai sensi delle disposizioni richiamate nel secondo comma dell'articolo 1, in seguito al manifestarsi di casi di rabbia silvestre, contributi annuali per il pagamento di premi per ciascuna volpe catturata o rinvenuta morta, consegnata intera, non spellata, all'istituto zooprofilattico delle Venezie. La misura dei premi è stabilita annualmente dalla Giunta regionale. I premi possono essere erogati, anche quando le predette operazioni siano realizzate in località che, pur non dichiarate zone infette, siano comprovatamente caratterizzate dall'esistenza di una densità di volpi superiore a una per ogni cinque chilometri quadrati;
b) alle unità locali socio-sanitarie, contributi per la costruzione di canili al servizio di più Comuni e gestiti dal presidio multizonale dell'unità locale socio-sanitaria del capoluogo di provincia, nonché per l'acquisto di mezzi e di attrezzature speciali per la lotta al randagismo dei cani e dei gatti.
Art. 3 - Procedure per ottenere i contributi
Per ottenere i contributi di cui all'articolo precedente, le unità locali socio-sanitarie interessate presentano domanda al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, i comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie interessate presentano al Presidente della Giunta regionale un rendiconto dettagliato sull'impiego dei contributi e sulla attività svolta dai presidi multizonali antirabbici.
Le unità locali socio-sanitarie che, a norma dell'art. 12 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 , hanno l'obbligo di gestire i presidi multizonali per la profilassi della rabbia, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge debbono deliberare un regolamento per la profilassi medesima, sentite le unità locali socio-sanitarie della provincia interessata.
Art. 4 - Abbattimento di volpi
Le guardie giurate, i guardacaccia e le guardie forestali sono autorizzati a far uso delle armi da fuoco, anche durante le ore notturne, per l'abbattimento delle volpi, limitatamente all'ambito territoriale e al periodo di tempo stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5 - Finanziamento
Per gli interventi stabiliti dall'art. 2 della presente legge, sono stanziate annualmente, a decorrere dal 1985, per la durata di cinque anni:
1) L. 60.000.000 per i contributi di cui alla lettera a), del precedente art. 2;
2) L. 500.000.000 per i contributi di cui alla lettera b), del precedente art. 2.
Alle spese di gestione del servizio anti rabbico multizonale, relative al personale, ai mezzi speciali di trasporto, alle attrezzature speciali e alla gestione dei canili,l si provvede con apposito stanziamento nella funzione 400 del fondo sanitario nazionale, di cui alla tabella n. 6 allegata alla legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 .
Art. 6 - Imputazione degli oneri
Agli oneri derivanti dalla presente legge, si farà fronte mediante imputazione alla categoria I del titolo IV del bilancio pluriennale 1985-1987 e al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.
Art. 7 - Abrogazione
Sono abrogate le leggi regionali 2 dicembre 1977, n. 71, 7 marzo 1980, n. 12 e 28 gennaio 1982, n. 6.
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO

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