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Legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 (BUR n. 51/1987)
Legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 (BUR n. 51/1987) - Testo storico
[sommario] [RTF][Testo da BUR]
INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali
d'affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti
nonché il loro abbandono.
Art. 2 - Tutela e vigilanza
1. Alla fine del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n.
77 , viene aggiunto il seguente punto:
"17) la tutela degli animali d'affezione e la vigilanza sul trattamento cui
vengono sottoposti".
Art. 3 - Anagrafe canina
1. Presso ogni unità locale socio-sanitaria è istituita
l'anagrafe regionale del cane, alla quale il cane deve essere iscritto
entro i primi tre mesi di vita.
2. La denuncia all'anagrafe deve essere eseguita dal detentore a qualsiasi
titolo del cane. Egli ha inoltre l'obbligo di denunciare l'avvenuto
trasferimento, scomparsa o morte dell'animale entro 15 giorni
dall'avvenimento.
3. In sede di prima applicazione le unità locali socio-sanitarie
istituiscono l'anagrafe canina entro nove mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. I proprietari e detentori del cane sono tenuti a
denunciarlo entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.
4. Le denunce presentate all'anagrafe canina sono gratuite.
5. Delle iscrizioni registrate l'unità locale socio-sanitaria dà
tempestiva comunicazione ai comuni anagrafici dei detentori.
Art. 4 - Tatuaggio di
riconoscimento
1. Entro novanta giorni dall'avvenuta iscrizione alla anagrafe regionale i
cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice indelebile
e leggibile, eseguito sulla faccia interna della coscia destra o sul
padiglione auricolare destro, con metodi che non arrechino danno
all'animale.
2. Le operazioni di tatuaggio sono eseguite a cura dei servizi veterinari
dell'unità locale socio-sanitaria, di veterinari liberi professionisti
autorizzati o di appositi organismi riconosciuti.
Art. 5 - Profilassi
1. Le unità locali socio-sanitarie, ai fini della profilassi delle
malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, predispongono, con
il consenso dei detentori, interventi preventivi e successivi, atti anche
al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie o
riconosciute.
Art. 6 - Recupero degli animali
randagi
1. La tutela degli animali d'affezione si esercita anche con la cattura dei
cani randagi, il recupero di quelli sani e la loro assegnazione a privati
ovvero ad associazioni protezionistiche, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320.
Art. 7 - Informazione
1. La Giunta regionale, d'intesa con le unità locali socio-sanitarie,
predispone appositi programmi annuali d'informazione e di educazione alla
tutela e al rispetto degli animali rivolti ai detentori e all'opinione
pubblica.
Art. 8 - Canili
1. Il punto b) dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1985, n.
12 , è sostituito dal seguente:
"b) alle unità locali socio-sanitarie contributi per la costruzione e
gestione di canili, da attuarsi direttamente o avvalendosi delle
associazioni per la protezione degli animali nonché per l'acquisto di
mezzi e di attrezzature speciali per la lotta al randagismo di cani e
gatti.".
Art. 9 - Associazioni
protezionistiche
1. Le associazioni per la protezione degli animali, per il conseguimento
dei loro scopi, possono avvalersi dei benefici della legge regionale 8 novembre 1983,
n. 55 , previa osservanza delle disposizioni in essa contenute.
2. Le associazioni riconosciute possono, anche mediante convenzione con le
unità locali socio-sanitarie:
- creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d'affezione;
- svolgere compiti di assistenza volontaria;
- promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
- partecipare alle iniziative di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 in
collaborazione con i servizi pubblici delle unità locali
socio-sanitarie.
Art. 10 - Guardie zoofile
1. I comuni e le unità locali socio-sanitarie per lo esercizio delle
funzioni previste dall'articolo 2 possono utilizzare, a titolo volontario e
gratuito, le guardie zoofile riconosciute e i soci delle associazioni
zoofile.
Art. 11 - Disposizioni esecutive
di attuazione
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, previo parere della commissione consiliare competente,
emana, a norma dello articolo 32 lettera g) dello Statuto, disposizioni
esecutive di attuazione della presente legge.
Art. 12 - Sanzioni
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 è
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 500.000
con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla
legge
regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 13 - Norma finanziaria
1. Le spese concernenti l'applicazione della presente legge sono sostenute
dalle unità locali socio-sanitarie competenti per territorio e il
relativo onere è coperto dalla quota spettante del fondo sanitario
regionale.
Art. 14 - Dichiarazione
d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
SOMMARIO
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