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Allegato alla
legge regionale 8 gennaio 1991, n.
1 , relativa a:
DISPOSIZIONI PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E PROGRAMMA REGIONALE DI
SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO 1990/1994
1. PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO
1990/1994
Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per
l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, prevede che le
Regioni adottino, in conformità ai propri ordinamenti, "programmi di
sviluppo" nel Settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni
del Piano agricolo nazionale e del Piano nazionale forestale.
Il precedente Progetto agricolo-alimentare della Regione del Veneto,
approvato come allegato alla legge regionale n. 88/80 "Legge generale per
gli interventi nel settore primario", doveva inizialmente riguardare un
periodo compreso dal 1979 al 1982.
Nel concreto, invece, la vigenza temporale del Progetto si è
notevolmente protratta e solo nel 1990 si giunge alla predisposizione del
nuovo Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale 1990-1994.
Il ritardo nella stesura del nuovo strumento di programmazione in
agricoltura è dipeso, principalmente, dall'impossibilità a
livello regionale di proporre degli obiettivi e delle linee di sviluppo
coerenti con la Politica agricola comunitaria, obbligatoria e vincolante,
in un periodo in cui nemmeno la Comunità europea è stata in grado
di fornire una stabile linea di indirizzo per il superamento delle
problematiche emergenti nel settore e della grave questione delle eccedenze
produttive in particolare.
In quest'ultimo periodo alcune delle principali incognite possono - in
parte - dirsi sciolte sia a livello comunitario, sia soprattutto a livello
nazionale,e pertanto risulta possibile formulare legittime indicazioni
programmatiche che, nella prospettiva del mercato unico, puntano
principalmente a promuovere un'ulteriore fase di sviluppo dell'agricoltura
veneta verso un sistema agroalimentare e agro-industriale allargato nel
quale la valorizzazione dell'uomo e della famiglia diretto coltivatrice,
l'innovazione e il miglioramento del rapporto con l'ambiente risultano
opzioni di base.
Oltre a ciò deve essere ricordato che solo nel gennaio 1989 con
l'approvazione del Programma regionale di sviluppo sono state fornite, le
indispensabili direttive per una moderna e corretta impostazione della
politica agricola regionale.
Con questo documento la Regione Veneto intende pertanto dare attuazione,
per il Settore agricolo e forestale, al dettato della legge nazionale, e
confermare l'impegno statutario ad assumere la programmazione come metodo
di intervento.
1.1 Una nuova concezione programmatoria.
Come viene riconosciuto dal Programma quadro del nuovo Piano agricolo
nazionale, il precedente Piano per il periodo 1979/82, pur delineando
obiettivi generali di politica agraria, si limitava di fatto a definire
obiettivi per comparto, e a ripartire gli stanziamenti previsti dalla
legge, con vincolo di destinazione, per soggetto istituzionale e per
settore.
Questa impostazione era la logica conseguenza dello stretto collegamento
esistente tra la legge n. 984, "Quadrifoglio", legge pluriennale di spesa a
carattere settoriale, e il Piano, che della legge costituiva la regola
programmatoria di applicazione interna.
La legge n. 984 e il Piano del 1979 rappresentavano anche il quadro di
riferimento, e non poteva essere altrimenti, della legge regionale n.
88/80, dell'allegato Progetto agricolo-alimentare e dello stesso capitolo
del Programma regionale di sviluppo, che definiva le linee della politica
per il settore primario. Da ciò derivano i limiti di rigidità e
di stretta settorialità che hanno condizionato l'azione regionale
ispirata dalla legge n. 88/1980, anche se è giusto riconoscere il
tentativo compiuto dal Progetto agricolo-alimentare e dalla legge regionale
di superare la dimensione "settore", per collegare gli interventi per
comparto produttivo con azioni di tipo orizzontale, come la ricerca, la
sperimentazione e l'assistenza tecnica, elevando così complessivamente
le potenzialità di sviluppo dell'intero sistema agro-alimentare.
Il nuovo quadro politico ed economico in cui opera l'agricoltura,
caratterizzato da un accrescimento del peso dei fattori esogeni
(internazionalizzazione dei mercati, integrazione più stretta con gli
altri settori economici, domanda di nuove funzioni) comportano che il nuovo
piano non venga inteso come unico e statico atto di prescrizioni
onnicomprensive.
In base a queste considerazioni il nuovo Piano agricolo nazionale ha
adottato una struttura modulare articolata in programma quadro, piani
specifici e direttive e prevede procedure di monitoraggio e aggiornamento
che dovranno assicurarne la scorrevolezza e la flessibilità.
Riguardo ai contenuti, lo sviluppo tecnologico, l'aumentata
complessità dei processi produttivi e la rilevante crescita di
funzioni non strettamente produttive hanno contribuito a far superare le
tradizionali suddivisioni settoriali dell'economia e a far emergere la
validità di un approccio programmatorio che privilegi gli aspetti
comuni a più settori, agendo trasversalmente e non verticalmente su di
essi. In questa prospettiva, afferma il nuovo Programma regionale di
sviluppo 1988/1990, la tradizionale politica del Primario non può
limitarsi ad azioni di carattere settoriale, ma deve evolvere verso una
politica fattoriale, espressa da azioni orizzontali, che investono
l'agricoltura nel suo insieme come sistema e comprendono interventi che si
collocano nel punto di congiunzione tra l'agricoltura e gli altri settori
produttivi. Questa politica è basata sull'uomo, fattore centrale dello
sviluppo, sull'innovazione e sull'ambiente, che il Veneto ha posto al
centro della propria azione programmatoria.
La legge regionale concernente "Disposizioni per l'innovazione in
agricoltura", e il presente programma agricolo e forestale, si pongono come
strumenti di integrazione rispetto alla vigente normativa, determinando un
complesso organico di norme e di direttive per la regolamentazione dei
comparti di nuova rilevanza per il settore primario.
A meno di alcune limitate modificazioni necessarie per l'adattamento delle
norme in atto, il quadro normativo vigente, viene quindi sostanzialmente
mantenuto mentre vengono stabilite nuove norme che, rispondendo alle mutate
condizioni della politica agricola, stabiliscono le modalità
dell'azione regionale per quanto riguarda la tutela dello spazio rurale, la
difesa dei consumatori e la promozione dei prodotti, la riorganizzazione
dei servizi reali all'impresa e l'istituzione degli strumenti per
l'innovazione in agricoltura, l'organizzazione dell'offerta e la politica
dell'agro-industria e l'individuazione di nuovi strumenti di intervento
finanziario. La legge stabilisce inoltre la delega di funzioni alle
province ed alle comunità montane.
1.2 Il documento di piano e le procedure di programmazione.
Per rispondere alle esigenze di elasticità, richieste dal mutato
quadro in cui opera l'agricoltura, anche il Programma regionale di sviluppo
agricolo e forestale 1989/1993 adotta una struttura modulare articolata nel
presente programma quadro, nei conseguenti piani specifici e piani
esecutivi.
Il presente programma quadro, approvato come allegato alla legge
concernente "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura", rappresenta il
provvedimento che individua le linee generali e innovative della politica
agricola regionale, in attuazione delle direttive del Programma regionale
di sviluppo, e costituisce lo strumento di raccordo con le determinazioni
del Piano agricolo nazionale e con gli indirizzi della Politica agricola
comune.
Esso definisce, così, gli obiettivi e i contenuti delle azioni
orizzontali attraverso le quali la Regione intende dare attuazione alla
politica dei fattori in agricoltura e delinea le direttive per la
formulazione dei piani specifici, che precisano, per comparto produttivo o
per area di intervento, l'azione programmatoria in agricoltura.
I piani specifici garantiscono un carattere modulare al documento di piano
e, allo stesso tempo, sono condizione indispensabile perché l'azione
programmatoria sia scorrevole e flessibile nel tempo in relazione al
prevedibile mutare delle variabili che influenzano lo sviluppo del settore.
La Giunta regionale, è prioritariamente impegnata a predisporre i
seguenti piani specifici per l'approvazione da parte del Consiglio:
− agricolo-ambientale e per la difesa fitopatologica;
− agricolo-alimentare: per la ristrutturazione del settore
vitivinicolo;
− per il rilancio del settore zootecnico-lattiero-caseario;
− per il settore orto-frutticolo e per la riconversione delle
produzioni alle esigenze di mercato; per il settore vivaistico e floricolo,
nonchè per la ristrutturazione del comparto della lavorazione dei
prodotti agricoli e zootecnici;
− per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
− per lo sviluppo socio-economico e ambientale della montagna;
− per lo sviluppo dell'apicoltura;
− per la ricostituzione delle alberature in zona rurale.
La Giunta regionale, su mandato del Consiglio o di propria iniziativa,
potrà predisporre altri piani specifici, in conseguenza di nuove
determinazioni della Politica agricola comunitaria o di quella nazionale.
I piani specifici assumono la connotazione e la valenza di piani integrati
allorchè prevedono interventi di sviluppo per aree territoriali
delimitate attraverso azioni intersettoriali che possono anche richiedere
l'impegno e la collaborazione degli enti locali competenti, in particolare
se titolari di deleghe amministrative regionali.
I piani specifici possono riguardare, oltre che particolari produzioni
agricole e agroindustriali, interi ambiti di intervento a carattere
strutturale o infrastrutturale (ad esempio: il piano mercati alla
produzione, il piano per l'attuazione dei nuovi regolamenti strutturali,
ecc.).
I piani esecutivi, sono predisposti e approvati dalla Giunta regionale in
quanto attuazione del presente programma quadro o di specifiche direttive
CEE, del livello nazionale o del Consiglio e costituiscono lo strumento per
garantire la necessaria coerenza ed efficacia alle politiche di
accompagnamento previste per il Settore primario dal Programma regionale di
sviluppo.
I piani specifici, in coerenza con le linee fissate dal programma quadro,
individuano gli obiettivi di breve e medio periodo da raggiungere,
precisando i soggetti e l'oggetto dei singoli interventi, nell'ambito degli
strumenti normativi messi a disposizione dalla legislazione regionale e, in
particolare, dalla nuova legge per il settore primario.
Per ciascun piano specifico vengono individuati gli uffici della struttura
amministrativa regionale responsabili della sua attuazione e, per quelli
con valenza di piano integrato, i compiti degli enti che partecipano alle
azioni previste.
I piani individuano inoltre le modalità e i parametri, anche fisici,
per il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti; i documenti
di valutazione saranno, di norma, oggetto di valutazione da parte del
Consiglio.
La durata dei piani specifici non potrà superare quella del programma
quadro mentre il complessivo fabbisogno di spesa per la realizzazione delle
azioni previste dovrà essere fissato in coerenza con gli stanziamenti
del bilancio pluriennale. Per il primo anno di attuazione dovranno essere
individuati gli stanziamenti necessari per ciascun tipo di intervento da
iscrivere nel bilancio di previsione. Di norma la Giunta regionale è
impegnata ad approvare i provvedimenti di programmazione in relazione ai
documenti di bilancio preventivo, al fine di provvedere alla iscrizione
nello stesso delle rispettive previsioni di spesa.
La Giunta regionale opera anche tramite progetti esecutivi per affrontare
problemi a carattere particolare, che richiedono un'azione composta da
più tipi di intervento e con la partecipazione di più soggetti.
In realtà, i progetti esecutivi non costituiscono moduli del documento
di piano, ma data la loro importanza per il successo dell'azione
programmatoria richiedono una particolare autonomia formale, a cui
collegare lo specifico impegno finanziario.
I piani specifici e i progetti esecutivi sono quindi, assieme alle azioni a
carattere orizzontale disciplinate dalla legge poliennale per il settore
primario, il modo di operare normale della Giunta regionale in attuazione
del Programma di sviluppo dell'agricoltura veneta per il periodo 1989/93,
per cui oggetti e tipologia degli interventi, soggetti abilitati e
stanziamenti previsti dovranno essere individuati dalla Giunta in modo da
concorrere alla formazione della legge annuale di bilancio.
1.3 Le deleghe.
L'obiettivo del miglioramento del servizio reso agli utenti viene attuato
mediante un ulteriore impegno nella politica delle deleghe e la
riorganizzazione della struttura e delle procedure amministrative del
settore primario secondo principi di decentramento delle attività
gestionali da collocare quanto più vicino possibile agli utilizzatori
del servizio.
Le materie che con la legge vengono delegate alle Amministrazioni
provinciali ed alle comunità montane riguardano il sistema organico
degli interventi sulle infrastrutture rurali e quelle concernenti le
abitazioni agricole.
Si tratta di materie la cui gestione decentrata potrà assicurare una
più efficace, tempestiva e costante rispondenza alle esigenze degli
agricoltori.
1.4 Gli obiettivi.
I punti di riferimento di una politica fattoriale per il Primario vanno
individuati, come indica il Programma regionale di sviluppo, nell'insieme
delle dinamiche riscontrabili nel panorama economico italiano e
internazionale e, in particolare, nell'evoluzione della Politica agricola
comune. In questo quadro gli elementi preoccupanti sono numerosi: eccedenze
produttive; forti tensioni nel mercato mondiale; difficoltà del
bilancio della CEE; insoddisfacente avvicinamento delle agricolture
europee; diffusi fenomeni di destrutturazione aziendale. Ai problemi
produttivoaziendali si aggiungono quelli provocati dalle dinamiche
ecologico ambientali, che vedono l'agricoltura pesantemente penalizzata
dagli inquinamenti prodotti dalle altre attività e, allo stesso tempo,
trovano il settore agricolo coinvolto in taluni fenomeni di inquinamento.
Secondo il Programma regionale di sviluppo, l'agricoltura si trova in una
fase di crescita e trasformazione, dalla quale emergono i ruoli molteplici
svolti dal settore agricolo, tanto a livello istituzionale, quanto a
livello della comunità dei cittadini, oltre che degli operatori del
settore.
Sulla base di queste considerazioni, il Programma regionale di sviluppo
indica due ordini di finalità per la politica agraria regionale:
− di carattere generale, come il conseguimento dei maggiori benefici
possibili dal pacchetto delle misure comunitarie e nazionali (politiche di
accompagnamento);
− di carattere specifico, e cioè lo sviluppo delle necessarie
sinergie fra le predette misure e il modello veneto, attraverso una
"politica per fattori", che non prescinda da una sostanziale pari
opportunità fra aree e situazioni sociali diverse.
Circa gli obiettivi di carattere generale, l'azione regionale dovrà
orientarsi verso:
− la progettazione integrata sul territorio degli interventi a
valenza fondamentalmente agricola;
− lo snellimento delle procedure e una razionalizzazione delle
strutture e delle loro modalità operative;
− l'attuazione di azioni di verifica sugli effetti degli interventi
agricoli, tenuto conto dei parametri economici, sociali e anche ambientali.
Le "misure di accompagnamento" previste dal Programma regionale di sviluppo
dovranno concretizzarsi, dunque, in una maggiore efficienza amministrativa
delle strutture regionali e consentire di armonizzare gli interventi
nazionali e comunitari con la realtà territoriale, valutandone gli
effetti anche all'esterno del settore agricolo.
In merito agli obiettivi di tipo specifico, il Programma regionale di
sviluppo prevede che la politica agraria regionale debba mirare a:
− il conseguimento di un sempre migliore equilibrio fra gestione
agricola dei suoli e altre finalità di carattere implicito quali la
tutela del consumatore, la difesa del suolo, la salvaguardia della
diversità culturale e del paesaggio, anche per gli specchi acquei a
destinazione multipla (agricoltura ecocompatibile);
− una continua opera di ricerca di soluzioni alternative e nuove
tecnologie finalizzate ad un miglioramento del rapporto tra processo
produttivo, reddito e tutela dell'ambiente, puntando complessivamente ad un
migliore rendimento energetico; in questo contesto sono auspicabili
soluzioni atte a sviluppare forme di produzione agricola a destinazione non
alimentare (produzioni agroenergetiche);
− una "innovazione di prodotto" e una "innovazione di processo"
finalizzate a rendere sempre più competitiva la produzione del sistema
agro-alimentare in un mercato in continua evoluzione sia a seguito di
eventi di carattere strutturale che per decisioni di carattere
internazionale;
− un miglioramento costante del capitale umano del settore primario,
sia sotto il profilo della professionalità che delle capacità di
adattamento alle nuove situazioni imprenditoriali non prevedibili nel medio
periodo;
− un'integrazione e un collegamento funzionale tra la gestione del
segmento aziendale e quella degli altri due segmenti dell'agro-alimentare,
da conseguirsi prevalentemente mediante la ristrutturazione, l'ampliamento
e la riqualificazione delle funzioni del settore cooperativo, nonché
attraverso accordi a livello interprofessionale.
In relazione a questi obiettivi, il Programma regionale di sviluppo
conclude precisando, che la politica di difesa dei redditi agricoli si
configura come una politica complessa, basata sulla valorizzazione della
polifunzionalità del settore, in quanto l'agricoltura è chiamata
a fornire alla collettività non solo derrate alimentari, ma anche
servizi di carattere ambientale e ricreativo, oltrechè prodotti
extra-alimentari.
Questa politica è destinata infatti, ad assicurare il riequilibrio tra
domanda e offerta, tra processi produttivi e ambiente, tra territorio
agricolo e presenza dell'uomo.
Gli obiettivi individuati dal Programma regionale di sviluppo per la
politica agraria non contrastano con quelli fissati dal programma quadro
del nuovo Piano agricolo nazionale (1986/1990), il quale assume come
obiettivo finale unificante: il sostegno e lo sviluppo dei redditi
agricoli, attraverso il miglioramento dell'efficienza dell'impresa in
un'agricoltura orientata al mercato.
Il "Primo aggiornamento del programma quadro" aggiunge all'obiettivo di
aumentare la competitività dell'apparato produttivo e commerciale
agricolo, quello della riconversione produttiva per agevolare la
transizione ad altri settori dell'economia e ad usi diversi del territorio
(forestazione, produzioni per trasformazioni industriali ed energetiche,
ecc.).
La riconversione produttiva, intesa come ricerca di alternative per
produzioni in crisi e per strutture aziendali non più in grado di
dedicare all'agricoltura specializzata le necessarie cure, può essere
considerata la risposta nazionale alla proposta comunitaria di riduzione
delle produzioni e agli incentivi per l'estensivizzazione delle produzioni
caratterizzate da maggiori livelli di eccedenze.
Alla luce di quanto precisato dal "Primo aggiornamento del programma
quadro" diventa più chiaro anche il contenuto dei tre
obiettivi-vincolo assunti dal Piano agricolo nazionale, che devono ispirare
l'azione regionale: la salvaguardia dell'occupazione in agricoltura, il
riequilibrio territoriale, il contenimento del deficit agro-alimentare.
La salvaguardia dell'occupazione non può che essere intesa in senso
dinamico come creazione di opportunità per favorire la permanenza di
addetti nel settore, allo scopo di regolare il fenomeno fisiologico di una
ulteriore contrazione dell'occupazione, che certamente interesserà la
nostra agricoltura nel prossimo futuro. Anche le diverse forme di
agricoltura part-time, pur non rispondendo in senso stretto all'obiettivo
di efficienza dell'impresa, acquistano una particolare rilevanza economica,
come fonti di integrazione di reddito per un'agricoltura che subirà
una progressiva riduzione dei livelli di garanzia.
Il riequilibrio territoriale nell'ambito della politica di sviluppo
dell'economia assegna un particolare ruolo all'agricoltura per lo sviluppo
delle aree meno favorite e per la salvaguardia dell'ambiente, grazie alle
motivazioni economiche che un'attività agricola assistita può
offrire per arrestare l'abbandono delle aree montane e svantaggiate.
Giustamente il programma quadro sottolinea che i fondi pubblici destinati
all'agricoltura in tali aree dovrebbero essere tratti da capitoli di spesa
non agricoli, in quanto la funzione di riequilibrio territoriale svolta
dall'agricoltura è condizione per lo sviluppo economico generale.
Il riequilibrio territoriale non significa soltanto privilegiare negli
interventi le aree montane e svantaggiate, ma significa anche assicurare
pari condizioni di vita civile alla città e alla campagna, per ridurre
quei fenomeni di disaffezione che sono una delle cause dell'abbandono della
terra, soprattutto da parte delle generazioni più giovani.
Il terzo obiettivo-vincolo, il contenimento del deficit agro-alimentare,
era un obiettivo anche del primo Piano agricolo nazionale, ma ora deve
essere affrontato, secondo il nuovo Piano, in una fase più matura
nella quale non può essere proposto semplicemente di aumentare le
produzioni nazionali che possono essere sostitutive di flussi di
importazioni, ma si richiede di valutare i costi che comporta tale
obiettivo. La riduzione del deficit agro-alimentare è importante per
diminuire il vincolo della componente estera sulla nostra economia, ma
è un obiettivo convenientemente perseguibile solo se le nostre
produzioni riusciranno ad aumentare la loro competitività nei
confronti di quelle di importazione.
Il programma quadro del nuovo Piano agricolo nazionale riconferma
l'importanza dell'impresa familiare coltivatrice nell'agricoltura italiana,
per cui l'obiettivo unificante dello sviluppo e del sostegno dei redditi
agricoli si identifica con quello del sostegno e dello sviluppo di questo
tipo di impresa. La limitatezza delle risorse disponibili richiede,
tuttavia, che nell'indirizzare gli interventi all'impresa vengano seguiti
dei criteri di selettività economica, che non escludono aiuti
compensativi alle situazioni più svantaggiate.
Il "Primo aggiornamento del programma quadro" rafforza questo criterio,
precisando che nel dare attuazione alla politica delle strutture, con mezzi
non solo comunitari, dovrà essere individuata per ogni realtà
produttiva, quella parte di aziende capace di raggiungere la fascia delle
aziende efficienti, alle quali dovrà essere riservato in via
prioritaria il ventaglio completo degli incentivi agli investimenti e ai
servizi.
Come si può osservare, gli obiettivi indicati dal Piano agricolo
nazionale, con le specificazioni introdotte dal "Primo aggiornamento", e
quelli del programma regionale di sviluppo in alcune parti si sommano e in
altre si integrano fra loro. L'elemento comune di maggiore rilievo è
l'assegnazione all'agricoltura di un ruolo polifunzionale, in base al quale
il settore è chiamato a fornire alla collettività non solo
derrate alimentari, ma anche servizi di carattere ambientale e ricreativo,
oltrechè prodotti a destinazione non alimentare. La politica di
programmazione che ne deriva non può avere, quindi, obiettivi
essenzialmente produttivistici, ma è destinata ad assicurare il
riequilibrio tra domanda e offerta, tra processi produttivi e ambiente, tra
territorio agricolo e presenza dell'uomo.
Questi obiettivi rispondono anche ai più recenti indirizzi della
Politica agraria comune, costretta tra le difficoltà di bilancio, le
eccedenze produttive e la necessità di far riguadagnare
all'agricoltura europea una competitività a livello internazionale,
che la politica protezionistica fin qui adottata ha concorso a ridurre.
La stretta integrazione dell'agricoltura con il resto del sistema
economico, che tali obiettivi comportano, richiede una particolare
attenzione verso il settore agricolo di tutta la comunità dei
cittadini, perché la politica agraria non è più solo la
politica per gli agricoltori, ma è destinata a soddisfare anche molti
altri bisogni delle moderne società industriali.
1.5 Gli strumenti dell'innovazione.
Il Piano regionale di sviluppo pone emblematicamente il settore agricolo
nel capitolo riservato all'innovazione, affermando quindi la convinzione
politica che solo attraverso il recepimento di determinanti quote di
innovazione, l'agricoltura veneta potrà superare le attuali cause di
crisi.
La legge, in coerenza con le determinazioni assunte dal Piano regionale di
sviluppo, individua nel Polo tecnologico per l'agricoltura,
nell'Agricenter, nella evoluzione delle competenze dell'Istituto
lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari, verso il settore
delle biotecnologie agro- alimentari, gli strumenti strategici per
assicurare l'evoluzione dell'agricoltura veneta.
Un ulteriore elemento di innovazione riguarda l'obiettivo dello sviluppo di
produzioni agricole ad utilizzazione non alimentare, e in particolare per
utilizzi agro-energetici, dalle quali può derivare il contenimento
delle eccedenze e il miglioramento del rapporto tra agricoltura e ambiente.
Nella prospettiva di acquisire e sperimentare metodi e tecnologie
innovative da applicare all'agricoltura veneta, la Giunta regionale,
direttamente o tramite gli enti strumentali, è impegnata ad attivare
rapporti di collaborazione con enti di ricerca e di studio, anche
stranieri, che operano nel settore. In particolare sono da sviluppare le
collaborazioni con l'ENEA e il CNR prioritariamente per i settori delle
biotecnologie, per l'acquacoltura, per l'agrometeorologia e la difesa
fitopatologica.
Nel settore vitivinicolo la Regione è impegnata a costituire un Centro
di ricerca e formazione da realizzare con azione congiunta dell'ESAV e
della Fondazione enologica e usufruendo delle competenze presenti presso la
Scuola e l'Istituto di viticoltura di Conegliano Veneto.
1.6 L'amministrazione regionale del primario.
Il programma quadro del Piano agricolo nazionale individua nella politica
della pubblica amministrazione e, in particolare, nella riforma del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un'azione centrale della
complessiva politica di programmazione per l'agricoltura. Il raggiungimento
degli obiettivi individuati dal documento di piano richiede, infatti, alla
pubblica amministrazione di assicurare, oltre all'azione di indirizzo, la
selettività e il controllo degli interventi da realizzare.
Un'amministrazione regionale del Primario efficiente è, quindi,
condizione necessaria per dare attuazione al Programma regionale di
sviluppo dell'agricoltura veneta.
Per raggiungere questo obiettivo la Giunta regionale è impegnata ad
assicurare il massimo coordinamento tra l'azione delle proprie strutture
centrali, che sono chiamate a svolgere attività di supporto agli
organi istituzionali e quella degli uffici periferici e degli enti
strumentali (ESAV, Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie
agro-alimentari, Istituto zooprofilattico delle Venezie, Azienda delle
foreste), attraverso un rapporto non gerarchico, ma funzionale.
L'azione della Giunta regionale in questa direzione si ispira al principio
del decentramento amministrativo e della massima responsabilità degli
uffici competenti. L'azione di coordinamento della Giunta, attraverso le
proprie strutture centrali, si esplica prestando collaborazione
nell'espletamento delle istruttorie, avocando gli atti relativi a procedure
per le quali si siano verificati ritardi, nonchè svolgendo controlli a
campione sui provvedimenti emessi.
Altri due principi dell'azione regionale per dare efficienza alla propria
amministrazione nel settore primario sono la massima informazione e
pubblicità degli atti e la semplificazione delle procedure
amministrative.
Struttura essenziale per assicurare all'amministrazione il controllo
dell'iter dei procedimenti e, allo stesso tempo, la massima trasparenza e
pubblicità degli atti, è il sistema informativo del settore
primario. Tale sistema è strumento basilare per il governo della
programmazione, la quale per poter selezionare e controllare gli interventi
in relazione agli obiettivi da raggiungere, deve necessariamente conoscere
con tempestività lo stato dell'azione regionale e le risorse
disponibili.
Il sistema informativo del settore primario, che non costituirà una
struttura a sè, ma un particolare servizio all'interno del Sistema
informativo regionale, dovrà collegarsi, altresì, con il sistema
informativo agricolo nazionale. Condizione necessaria perchè
l'Amministrazione regionale possa seguire in tempo reale ogni procedimento,
semplificando nello stesso tempo la procedura, è l'anagrafe delle
ditte del settore primario, che genera come conseguenza anche un rapporto
meno episodico tra Amministrazione e utenza.
Un nuovo rapporto con il cittadino sta alla base della semplificazione
delle procedure amministrative, infatti, una più certa conoscenza dei
requisiti richiesti ai soggetti beneficiari degli interventi regionali
può consentire di ridurre le fasi di controllo, responsabilizzando
maggiormente l'utente.
Lo sforzo diretto ad aumentare l'efficienza dell'amministrazione regionale
del Primario interessa in misura rilevante l'Ente di sviluppo, per il ruolo
che è chiamato a svolgere nell'interesse dell'agricoltura veneta. La
fase di ristrutturazione dell'ente dovrà essere completata assicurando
un ente rinnovato che, anche attraverso l'attività del Polo
tecnologico, sarà capace di svolgere alcune funzioni ben distinte: il
coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione, la
divulgazione, la consulenza e il controllo in campo ambientale e sulla
qualità dei prodotti; la funzione di sviluppo, che significa
capacità di supporto manageriale e finanziario alle iniziative da
realizzare in campo imprenditoriale.
2. PROGRAMMA DI SVILUPPO AGRICOLO
La politica fattoriale adottata dalla Regione Veneto per l'agricoltura si
realizza attraverso azioni orizzontali che, in relazione agli obiettivi
fissati, agiscono trasversalmente sull'uomo, sull'innovazione e
sull'ambiente.
Le direttive della Politica agraria comune costituiscono un costante quadro
di riferimento delle azioni regionali e ne fissano anche i limiti, nel
rispetto delle specificità dell'agricoltura veneta.
2.1 La tutela e lo sviluppo dello spazio rurale.
La Regione Veneto pone come obiettivo primario della propria azione in
agricoltura quello della difesa del suolo e degli insediamenti, della
conservazione delle risorse e della difesa dei sistemi di interesse
naturalistico e ambientale; in relazione a ciò, interviene
disciplinando l'attività di bonifica, sostenendo le imprese agricole
che operano in zone sensibili dal punto di vista ambientale o comunque
strutturalmente svantaggiate e incentivando l'adozione di pratiche
colturali ecocompatibili.
In tale prospettiva la Regione è impegnata ad assicurare completa
attuazione ai programmi avviati nel settore dell'agrometeorologia e della
difesa delle piante dalle cause avverse. In tale settore la Regione
può svolgere una insostituibile azione di supporto con la fornitura
alle imprese agricole di servizi ad elevato contenuto scientifico e
tecnologico; è tuttavia indispensabile che le aziende agricole siano
direttamente coinvolte nell'attività sia per quanto attiene
all'organizzazione di servizi specializzati a livello intermedio che a
livello di azienda agricola.
In una prospettiva, che andrà progressivamente costruita, è
ipotizzabile che i piani di difesa delle piante siano attuati da consorzi
fitopatologici obbligatori; allo stato attuale è necessario che il
servizio agrometeorologico e fitopatologico si avvalga delle realtà
già operanti per l'assistenza specialistica a livello intermedio
(consorzi, cooperative, associazioni dei Produttori) e della rete dei
tecnici polivalenti a livello di base.
La legge prevede inoltre azioni specifiche e interventi per la tutela dello
spazio rurale e demanda alla competenza della Giunta l'adozione del piano
specifico integrato "Agricoltura e Ambiente"; il piano dovrà
individuare le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della
protezione dell'ambiente nonchè le regole e i criteri da osservarsi da
parte degli agricoltori, in ordine alla intensità della produzione,
alla densità del bestiame, alle azioni per ridurre l'impiego dei
fertilizzanti e degli altri mezzi chimici e alle azioni per il trattamento
e l'utilizzazione agricola delle deiezioni animali. L'utilizzo razionale
delle deiezioni animali sarà assicurato attraverso piani di
concimazione concordata e con la formazione di consorzi tra aziende che
producono e aziende che utilizzano le deiezioni.
Conseguentemente la Regione è impegnata a sostenere le aziende che si
impegnano ad instaurare e a mantenere pratiche di produzione agricola
ecocompatibili anche attraverso la concessione di contributi, in
particolare per il contenimento di produzioni eccedentarie nelle zone
sensibili dal punto di vista ambientale.
2.1.1 La bonifica.
Circa il 20% della pianura veneta è posta a quota inferiore ai sistemi
scolanti, per cui è soggetta a ricorrenti fenomeni di esondazione e di
allagamento, ma anche gran parte del restante territorio di pianura ha
bisogno della costante opera dei consorzi di bonifica. Con la legge del 13
gennaio 1976, n. 3, la Regione Veneto ha esteso la classificazione di
bonifica a tutta la pianura veneta, delimitando nuovi e più estesi
comprensori o accorpando in un numero più limitato di consorzi i
vecchi enti.
Il Programma regionale di sviluppo riconosce ai consorzi di bonifica la
funzione di presidio della sicurezza idraulica del territorio e degli
insediamenti e affida ai Piani generali di bonifica e di tutela del
territorio rurale il compito di individuare i provvedimenti e le opere
necessarie, anche per quanto attiene la tutela delle risorse.
Spetta ancora ai consorzi di bonifica lo sviluppo e la razionalizzazione
della pratica irrigua per corrispondere alle effettive esigenze
dell'agricoltura, contemperate con quelle delle altre attività
produttive e domestiche, a cui è pure destinata la risorsa acqua.
Con deliberazione n. 506 del 31 gennaio 1989 la Giunta regionale ha
approvato le direttive e la guida metodologica per la predisposizione del
piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale che riconoscono,
tra l'altro, ai consorzi di bonifica un'attiva capacità di partecipare
all'organizzazione del territorio e alla tutela delle risorse come primi
referenti per le aree rurali. è pertanto ribadita la validità
delle direttive approvate e viene dato mandato ai consorzi di produrre in
tempi brevi i piani che, una volta approvati dal Consiglio regionale,
saranno lo strumento principale di governo dello spazio rurale e di tutela
delle acque e del terreno.
Al fine di assicurare la migliore chiarezza normativa, la legge precisa, a
integrazione delle vigenti disposizioni, le modalità e i termini per
la partecipazione dei consorzi di bonifica all'attività di tutela
dello spazio rurale.
2.1.2 Particolari misure regionali in zone difficili o sensibili dal punto
di vista ambientale.
L'agricoltura costituisce il tessuto connettivo delle attività
economiche e degli insediamenti umani sul territorio, per cui l'impegno
dell'azione programmatoria della Regione a tutela dell'ambiente e dei
sistemi di interesse naturalistico riguarda innanzitutto l'insieme dello
spazio rurale. Ciò posto, l'intervento regionale assume estensione ed
entità diversa a seconda delle caratteristiche presentate
dall'ambiente e dal territorio, con particolare attenzione alle aree
montane e svantaggiate, a quelle sensibili dal punto di vista ambientale e
alle aree gravate da svantaggi strutturali e infrastrutturali che limitano
lo sviluppo del settore agricolo. I piani specifici integrati costituiscono
gli strumenti programmatori più idonei per delimitare tali aree e per
affrontare in modo mirato i loro problemi.
Gli interventi diretti alle aziende agricole, ai termini anche del
regolamento (CEE) n. 797/85, possono consistere nella concessione di
un'indennità agli agricoltori, che si impegnano ad adottare o
mantenere pratiche colturali compatibili con le esigenze di protezione
dell'ambiente, mentre nelle zone montane tali indennità sono destinate
a sovvenire alle difficoltà degli imprenditori che vi operano. Nelle
zone sensibili dal punto di vista ambientale, nonchè in altre aree
appositamente individuate, possono essere concessi anche contributi per
incentivare la riconversione da produzioni eccedentarie ad altre
maggiormente compatibili con la tutela dell'ambiente.
Per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura in aree gravate da svantaggi
strutturali o infrastrutturali non bastano però interventi sulle
aziende agricole, ma le misure dirette a stimolare il settore agricolo
devono armonizzarsi con altre azioni di sviluppo avviate contemporaneamente
nei settori extragricoli.
In tale prospettiva si ritiene che i piani integrati, capaci di combinare
tra loro gli interventi per la tutela dell'ambiente con quelli destinati
allo sviluppo del settore, siano gli strumenti per la pianificazione delle
aree a parco.
2.2 La tutela dei consumatori e la promozione dei prodotti.
La Regione ha, in passato, già adottato e sviluppato precise linee di
intervento per efficaci azioni di tutela dei consumatori. La legge
regionale sul "Paniere veneto", in fase di attuazione, costituisce lo
strumento per riaffermare la complementarietà degli interessi del
produttore e dei consumatori.
La determinazione della legge e del presente programma hanno lo scopo di
rendere più incisiva la politica di promozione dei prodotti
agro-alimentari veneti.
2.2.1 Valorizzazione di mercato dei prodotti agro-alimentari.
Il programma regionale di sviluppo afferma che la riorganizzazione
dell'offerta agricola deve porsi come punto di riferimento costante e
imprescindibile la fase della commercializzazione, a sostegno della quale
si impone un ulteriore rafforzamento della politica di qualità dei
prodotti. La valorizzazione qualitativa della produzione risponde infatti,
all'interesse economico dell'impresa agraria e alle esigenze del
consumatore che richiede prodotti con particolari caratteristiche
organolettiche, merceologiche e nutrizionali.
Il Programma di sviluppo impegna, pertanto, la Regione "a sostenere una
incisiva azione per promuovere e valorizzare l'immagine del prodotto
veneto, sia esso prodotto nel solco della tradizione (qualificazione delle
produzioni tipiche già attuata nell'ambito del "Paniere Veneto"), sia
esso il frutto di una razionale e organizzata risposta della produzione e
della trasformazione ai nuovi orientamenti di consumo alimentare. La Giunta
regionale è quindi chiamata a porre in essere opportune ed efficaci
iniziative di educazione alimentare.
Con l'approvazione della legge sul "Paniere Veneto" la Regione ha già
assunto un'importante iniziativa per promuovere e valorizzare l'immagine
dei prodotti agro-alimentari del Veneto.
Per il raggiungimento di queste finalità la Regione si avvale
dell'ESAV per richiedere la registrazione di un marchio collettivo
regionale, individuare i tipi di prodotto da ammettere al marchio,
rilasciare l'autorizzazione all'uso del marchio agli aventi titolo,
vigilare sulla corrispondenza dei prodotti ai disciplinari di produzione,
sospendere o revocare l'uso del marchio in caso di difformità o
inadempienze.
Si tratta di compiti molto delicati, dall'adempimento dei quali dipende il
successo del marchio veneto che, tuttavia, non potrà trovare adeguata
attenzione presso i consumatori, a fronte del forte impegno organizzativo
richiesto, se non sarà accompagnato da importanti azioni promozionali.
Per evitare la polverizzazione delle azioni e dei messaggi è opportuno
affidare al "Consorzio per la promozione dei prodotti agro-alimentari del
Veneto", previsto dalla legge sul "Paniere", la funzione di coordinamento e
di valutazione delle diverse iniziative promosse da associazioni di
produttori, loro unioni, e da consorzi di cooperative.
La promozione concorre ad allargare la domanda, ma molto spesso i
produttori agricoli incontrano difficoltà a trovare sbocchi di
mercato, mancando la trasparenza necessaria per far apprezzare la reali
consistenza della domanda e dell'offerta presenti. dato mandato alla Giunta
regionale di un organico progetto di ristrutturazione e potenziamento dei
mercati alla produzione e di promuovere convenzioni di acquisto fra
associazioni di produttori e cooperative agricole e ittiche con cooperative
di consumo e collettività nell'interesse anche dei consumatori.
In tale prospettiva la legge stabilisce opportune forme di integrazione tra
produttori agricoli e imprese commercali di vendita.
2.3 I servizi reali all'impresa.
Con la dizione "servizi reali all'impresa" si intendono gli interventi
finalizzati a migliorare la professionalità e la capacità di
decidere dell'agricoltore, da attuare tramite la formazione professionale,
l'informazione socio-economica, l'assistenza tecnica e la divulgazione, e
quelli riguardanti la ricerca e la sperimentazione, che sono orientati ad
accrescere le alternative sulle quali egli può effettuare le sue
scelte.
Tra i servizi reali all'impresa possono essere compresi anche i servizi di
sostituzione, introdotti dal regolamento (CEE) n. 797/85, in quanto
consentono all'imprenditore agricolo di meglio disporre del suo tempo di
lavoro.
Si può riconoscere che azione centrale della politica di settore per
l'agricoltura prevista dal PRS 1979/82 era la valorizzazione e la
qualificazione della professionalità agricola. In relazione a questo
indirizzo, largo spazio ha avuto nel relativo "Progetto agricolo
alimentare", il subprogetto "Ricerca, sperimentazione e assistenza
tecnica", che ha trovato nella legge regionale n. 88/80 il necessario
supporto normativo e finanziario.
Gli aspetti qualificanti di questo sub-progetto erano tre: il forte impegno
organizzativo e finanziario della Regione, la scelta dell'autogestione
dell'assistenza tecnica di base da parte delle organizzazioni professionali
degli agricoltori, il ruolo centrale dell'ESAV come erogatore diretto di
servizi e come promotore e punto di riferimento di tutta l'attività di
sviluppo agricolo.
Nel campo dell'assistenza tecnica, la Regione Veneto è stata pioniera
tra le Regioni italiane sia per l'impegno profuso che per
l'originalità di alcune soluzioni organizzative, raggiungendo
risultati molto significativi: 1.084 gruppi di base funzionanti nel 1989,
16 Centri di assistenza tecnica, 25.000 aziende associate, 368 assistenti
tecnici polivalenti, di cui l'85% a tempo pieno.
Con il presente programma sono riconfermate le scelte di fondo compiute con
la
legge
regionale n. 88/1980 e con il relativo Progetto agricolo alimentare.
Tuttavia le esperienze acquisite in questi otto anni di attività
impongono alcuni interventi migliorativi, anche per adeguare le
attività svolte a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 797/85 e
poter superare incipienti aspetti di burocratizzazione del servizio che
deve essere ricondotto a un rapporto diretto con l'agricoltore.
Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, formazione professionale,
tenuta della contabilità aziendale, servizi di sostituzione sono
altrettante aree di intervento della politica comunitaria che, preoccupata
dal problema delle eccedenze, punta al contenimento delle produzioni, anche
attraverso gli strumenti per migliorare i livelli di professionalità
degli agricoltori.
La Regione intende fruire dell'intervento finanziario della Comunità
per la realizzazione di queste azioni, nel rispetto dei limiti previsti
dalla vigente normativa in materia.
2.3.1 Ricerca di interesse regionale e sperimentazione.
Le attività di ricerca e sperimentazione vengono svolte da Istituti
universitari, da Stazioni e Istituti sperimentali quali ad esempio
l'Istituto di genetica agraria "N. Strampelli" di Lonigo e l'Istituto
provinciale per la frutticoltura di Verona, e da enti che la Giunta
regionale riconosce idonei, nonchè direttamente dall'ESAV, sulla base
di programmi di durata triennale, articolati per piani annuali, da questo
proposti.
L'attività svolta dall'ESAV per la definizione dei programmi di
ricerca e di sperimentazione è stata, in passato, orientata
prevalentemente, alla selezione e razionalizzazione delle iniziative
presentate da vari enti e istituti.
Le mutate condizioni della politica agricola e l'esigenza di assicurare
agli agricoltori concrete risposte in termini di innovazione, comportano il
superamento delle precedenti modalità: l'ESAV, quale ente strumentale
della Regione, è quindi impegnato a orientare l'attività di
ricerca, secondo i termini e gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale,
che dovranno essere coerenti con gli obiettivi della programmazione
regionale, e promuovendo progetti finalizzati rispetto ai quali enti e
istituti, anche in concorrenza tra loro, potranno presentare specifiche
proposte che saranno oggetto di selezione.
L'istituzione del Polo teconologico dell'agricoltura e i collegamenti che
in esso saranno realizzati con l'Università, le Scuole di
specializzazione, l'Istituto zooprofilattico e l'Istituto lattierocaseario
e di biotecnologie agro-alimentari, rappresenta l'occasione per attuare le
nuove modalità di programmazione della ricerca e sperimentazione.
Più che in passato dovrà essere inoltre assicurata una maggiore
rispondenza dei programmi selezionati alle reali esigenze degli agricoltori
garantendo poi i necessari supporti alla divulgazione.
2.3.2 Assistenza tecnica e formazione professionale.
L'esperienza maturata nel corso di questi ultimi anni e il forte impegno
della Regione nel settore dell'assistenza tecnica e della formazione
evidenziano alcuni limiti dal servizio rispetto ai quali è necessario
apportare i possibili miglioramenti.
Sembra ormai assodato che la funzione precipua del tecnico è quella di
"consulente alla gestione", in quanto questi è chiamato ad assistere
l'imprenditore agricolo nelle sue decisioni, le quali derivano sempre
più da una sintesi tra le conoscenze tecniche e le valutazioni
economiche. Gli aspetti economici e finanziari della gestione sono rilevati
e seguiti nel loro svolgersi dallo strumento contabile, che l'assistente
tecnico deve saper proporre e interpretare per poter indirizzare le scelte
dell'azienda agricola.
Il divulgatore è una figura professionale indispensabile nei rapporti
con l'azienda agricola, ma per poter svolgere in modo soddisfacente la sua
funzione di consulente alla gestione, che è di tipo complesso, deve
assicurare una approfondita e aggiornata preparazione ed essere capace di
espletare la sua attività nell'ambito di un servizio organizzato di
assistenza tecnica, nel quale siano presenti competenze diverse: tecniche,
economiche e anche di tipo specialistico.
La struttura organizzativa del servizio di assistenza tecnica, che diventa
"assistenza interaziendale", mantiene l'impostazione dell'autogestione e
l'articolazione per gruppi, ma la composizione dei gruppi stessi non è
rigida ma variabile a seconda delle zone e del tipo di specializzazione
delle aziende.
Tutta l'attività è coordinata da strutture tecniche di sostegno,
che, oltre ad organizzare i gruppi nella loro composizione e nel numero
delle aziende associate organizzano anche i tecnici a seconda dele
necessità e ne coordinano e programmano l'attività.
Gli imprenditori agricoli pertanto aderiscono direttamente alle strutture
tecniche di sostegno che percepiscono i finanziamenti per l'attività
di assistenza interaziendale in ragione di lire 400.000 per azienda
assistita in pianura e lire 650.000 in montagna oltre ad un contributo
aggiuntivo di lire 70.000 per azienda per l'attività di coordinamento.
Questa impostazione consente una notevole elasticità che rende
più aperta e conforme alla realtà lo svolgimento
dell'attività e svincola il meccanismo del finanziamento dei rigidi
parametri delle precedenti leggi.
L'importanza dello strumento contabile richiede che esso sia ulteriormente
diffuso presso le aziende agricole, per cui la Regione, in armonia con
quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, intende sostenere
nell'ambito dell'attività svolta dai gruppi di base, anche
l'attività di tenuta della contabilità, secondo la metodologia
approvata dalla Giunta regionale.
Il tecnico divulgatore è il tramite tra il servizio di assistenza
tecnica e l'azienda agraria, in quanto assieme all'imprenditore deve
rilevare i problemi, richiedere le consulenze necessarie, impostare da solo
o con gli altri esperti del servizio le diverse soluzioni da sottoporre
alla scelta dell'imprenditore. Per assicurare che il servizio sia reso a un
livello adeguato, i tecnici divulgatori sono impegnati a partecipare a
periodici corsi di aggiornamento promossi dalla Giunta regionale tramite
l'ESAV, in modo da sviluppare un elevato grado di professionalità in
particolare nei settori della gestione e della contabilità aziendale e
in quelli innovativi della difesa fitosanitaria, delle produzioni
alternative e della difesa dell'ambiente.
I tecnici potranno altresì frequentare corsi di riqualificazione
organizzati dal CIFDA del Nord Italia in applicazione del Piano quadro per
la divulgazine agricola predisposto dal MAF ai sensi del Reg. CEE 270/79.
Secondo questa impostazione del servizio di assistenza tecnica, le
strutture tecniche di sostegno rispondono anche alle domande di assistenza
specialistica che viene dalle aziende aderenti, ricorrendo a consulenze
esterne, a personale particolarmente qualificato, a istituti o enti
regionali istituzionalmente impegnati a erogare assistenza tecnica
specialistica (ESAV, Istituto lattiero- caseario e di biotecnologie
agro-alimentari di Thiene, Istituto zooprofilattico delle Venezie,
Osservatorio per le malattie delle piante) o altri istituti riconosciuti
idonei dalla Giunta regionale. Questi istituti o enti già svolgono
istituzionalmente attività di ricerca e sperimentazione, quindi sono
dotati di personale particolarmente qualificato che, data la natura
pubblica dell'organismo di appartenenza, è impegnato anche a svolgere
attività di consulenza specialistica e di divulgazione dei risultati
raggiunti.
Oltre a questa attività di collaborazione con il servizio di
assistenza tecnica, gli istituti o enti citati possono anche predisporre in
forma coordinata progetti operativi di assistenza tecnica specialistica per
affrontare problematiche particolari che riguardino tutto il territorio
regionale o particolari aree di intervento.
L'assistenza tecnica deve essere strettamente collegata alle altre
attività che partecipano ai servizi di sviluppo: la ricerca e la
sperimentazione e la formazione professionale per poter essere uno
strumento di consulenza costantemente aggiornato a supporto
dell'imprenditore agricolo.
Tenuto conto del carattere esogeno del progresso tecnico in agricoltura,
che porta a privilegiare la produzione di innovazioni vendibili, è
ancora piu necessaria la presenza di un tramite pubblico nel momento
dell'informazione e della scelta delle innovazioni, per ridurre i
condizionamenti da parte dell'industria produttrice.
Il precedente Progetto agricolo alimentare, e la stessa normativa
comunitaria hanno evidenziato la necessità di instaurare un maggiore
coordinamento tra istruzione professionale e attività di assistenza
tecnica e di divulgazione in agricoltura. In questa direzione sono stati
compiuti significativi progressi negli anni scorsi anche a livello
normativo e da ultimo con la circolare n. 37 del 22 luglio 1987, appunto
sulla "Formazione professionale e assistenza tecnica in agricoltura".
La Giunta è pertanto impegnata a definire le basi sulle quali gli enti
e i centri abilitati alla formazione professionale, tra i quali la legge
individua ora anche gli Enti strumentali, possono impostare i relativi
progetti di intervento in connessione con le altre attività che
costituiscono i servizi di sviluppo agricolo, in particolare con
l'attività di assistenza tecnica. Secondo questa logica, data la
rilevanza che ha raggiunto in agricoltura il movimento cooperativo e
associativo, gli interventi formativi devono essere diretti anche ai
dirigenti e agli amministratori di questi organismi, prevedendo
altresì consulenze specialistiche esterne a sostegno di gestioni che
per complessità non differiscono da quelle delle imprese industriali
non cooperative.
2.3.3 I servizi di sostituzione.
Si è detto in premessa a questo capitolo, che i servizi di
sostituzione possono essere compresi tra i servizi reali, in quanto
concorrono a migliorare l'uso del tempo di lavoro. Riguardo ai servizi di
sostituzione la Giunta è impegnata a dare attuazione a quanto
stabilito dal regolamento (CEE) n. 797/85 e sue successive modificazioni e
integrazioni, operando allo stesso tempo per inserire i servizi nel sistema
di sviluppo organizzato dalla Regione.
2.4 L'organizzazione dell'offerta e la politica per l'agroindustria.
La sempre maggiore dipendenza del processo produttivo agricolo da "input
industriali" e la frequente destinazione della produzione agricola come
materia prima dell'industria di trasformazione, piuttosto che come prodotto
alimentare per il consumo finale, sono l'evidente dimostrazione del
superamento nelle economie avanzate della categoria "settore" e della
formazione di un "sistema agro-industriale" che comprende l'agricoltura e i
settori produttivi a monte e a valle di essa.
Il coordinamento tra agricoltura, industria e distribuzione all'interno del
sistema avviene attraverso la conclusione di rapporti di integrazione
verticale che offrono degli indubbi vantaggi all'impresa agricola che vede
migliorata la sua posizione di reddito, ma può comportare anche degli
inconvenienti. La specializzazione produttiva, conseguente all'affermarsi
del rapporto di integrazione, accresce la vulnerabilità delle imprese
integrate, in quanto riduce la libertà di scelta dell'imprenditore; le
imprese marginali tendono ad essere escluse dal rapporto, perchè non
sono in grado di rispettare gli standard di efficienza richiesti
dall'integrante; quando il rapporto di integrazione si diffonde, tanto da
caratterizzare quella che viene definita "l'economia contrattuale", il
prezzo per la prestazione dell'integrato perde come riferimento il mercato
e tende a essere subordinato alla logica del "costo di produzione"
dell'impresa integrante.
Dal punto di vista dell'interesse collettivo, la specializzazione e
l'intensificazione produttiva in aree delimitate a causa del diffondersi
del rapporto d'integrazione può avere conseguenze negative
sull'ambiente e anche sul piano sociale, qualora le relative iniziative
economiche non abbiano successo.
Per equilibrare nell'economia contrattuale il rapporto tra impresa
integrante e integrati occorre passare dall'offerta della singola impresa
agraria a una offerta comune e coordinata di tutte le imprese che
aderiscono allo stesso rapporto d'integrazione. Concentrazione e controllo
dell'offerta a livello della produzione richiedono, però, l'attuazione
di rapporti d'integrazione orizzontale tra i produttori interessati.
Ciò necessariamente non comporta l'esercizio di un'attività
d'impresa, come nel caso del ricorso alla forma cooperativa, ma può
avvenire attraverso il riconoscimento e l'accettazione di funzioni
normative svolte dalle associazioni dei produttori.
Qualora le associazioni dei produttori siano capaci di concentrare e di
controllare l'offerta di un prodotto o di un gruppo di prodotti, ma
ciò richiede una larga base associativa e il rispetto degli impegni
assunti, il confronto tra integrante e integrati diviene più
equilibrato e può trasferirsi a livello collettivo attraverso la
conclusione di "accordi interprofessionali", nei quali le parti contraenti
non sono più le singole imprese, ma le associazioni di produttori
agricoli e/o le loro unioni, da un lato, e le industrie trasformatrici o le
imprese commerciali, rappresentate dalle loro organizzazioni di categoria,
dall'altro.
In questa prospettiva, impegno della Regione è quello di sostenere lo
sviluppo del'associazionismo e della cooperazione in agricoltura e di
favorire la conclusione di accordi interprofessionali, nonchè di
vigilare sulla loro corretta esecuzione. L'azione della Regione sarà
anche diretta a valorizzare sul mercato i prodotti dell'agricoltura veneta
attraverso idonee campagne promozionali, nell'interesse dei produttori e
anche dei consumatori, che dovranno essere garantiti sui requisiti
qualitativi dei prodotti, anche per le quote di produzione non rientranti
nell'azione "Paniere Veneto".
Considerato che, in una situazione di eccedenze produttive, diventa
essenziale per l'imprenditore agricolo riuscire a conquistare il mercato,
l'impegno della Regione si svilupperà soprattutto a livello del
sottosistema agro-alimentare, formato dall'agricoltura e dalle branche
produttive a valle di essa, e sarà diretto anche a incentivare la
riconversione produttiva e la trasformazione non alimentare delle
produzioni agricole aventi difficoltà di mercato.
2.4.1 La politica per l'associazionismo e la cooperazione.
L'esperienza delle associazioni dei produttori risale ormai al 1967, ma in
questi vent'anni, malgrado l'estensione agli altri comparti produttivi,
oltre l'orto-frutticolo, e il rafforzamento delle capacità e delle
funzioni operato dal regolamento (CEE) n. 1360/78 e dalla legge nazionale
n. 674/1978, non si può affermare che la presenza e l'azione delle
associazioni dei produttori abbia dimostrato quella capacità di
disciplina dell'offerta e di direzione del mercato, che il legislatore
nazionale e comunitario auspicavano.
Le cause sono diverse, non ultima la difficoltà da parte delle
organizzazioni professionali e del movimento cooperativo di riconoscere il
ruolo delle associazioni dei produttori, che per certa parte è
sostitutivo e per altra integrativo di funzioni, che ora sono svolte dagli
altri due tipi di organizzazioni dei produttori agricoli.
Le accentuate difficoltà di mercato e lo sviluppo dei rapporti di
integrazione all'interno del sistema agro-alimentare rendono evidente,
invece, la necessità per il Settore agricolo di organismi capaci di
concentrare l'offerta e di esprimere una strategia unitaria di mercato nei
confronti delle industrie di trasformazione e della grande distribuzione
organizzata.
In base a queste motivazioni, la Regione intende sostenere la nascita e lo
sviluppo delle associazioni dei produttori nei diversi comparti, vigilare
sul concreto rispetto delle norme che le disciplinano e favorire la loro
azione sul mercato. A tal fine, la Regione riconosce alle associazioni il
ruolo di interlocutore privilegiato della programmazione in agricoltura e
condiziona gli interventi per lo sviluppo del sistema agro-alimentare alla
compatibilità con i programmi di produzione e commercializzazione
delle associazioni dei produttori e relative unioni.
Anche l'attività d'impresa delle cooperative di trasformazione e
commercializzazione deve essere orientata secondo gli indirizzi delle
associazioni dei produttori a cui aderiscono; bisogna riconoscere,
però, che ciò sarà possibile solo quando le associazioni dei
produttori dimostreranno una effettiva capacità di direzione, che non
può derivare solo dalle norme di legge.
Gran parte delle principali produzioni agricole del Veneto (latte, vino,
mais, carni avicole e bovine, frutta) vengono trasformate, condizionate e
commercializzate da imprese cooperative.
Le difficoltà, nelle quali molte cooperative si dibattono, sono da
attribuire a cause ormai ben note, che si possono sintetizzare
nell'insufficiente capitalizzazione e nel basso livello manageriale dei
responsabili della gestione.
Le forme di sostegno e assistenza che sono state spesso attuate negli anni
scorsi a favore della cooperazione, giustificate dai valori sociali in essa
presenti, non hanno contribuito a far superare questi ostacoli allo
sviluppo delle imprese cooperative; il costo degli interventi di difesa e
di risanamento di cooperative in difficoltà è diventato
nettamente superiore a quelle degli interventi di sviluppo, per cui si
impone una maggiore responsabilizzazione della base sociale e l'adozione di
criteri di selettività dell'azione regionale.
Affinchè l'intervento regionale sia adeguatamente mirato nella forma e
nell'entità ai fabbisogni delle cooperative richiedenti, i progetti di
sviluppo o di risanamento dovranno essere espressi in specifici piani, che
dovranno dar conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa e
contenere le previsioni degli effetti sulla gestione degli investimenti
programmati, in ordine alla loro sopportabilità finanziaria e ai
miglioramenti economici attesi. Il piano dovrà dimostrare altresì
che i soci partecipano alla realizzazione degli investimenti attraverso
un'adeguata capitalizzazione della società e che i loro conferimenti
di prodotto rappresentano almeno il 50% della produzione trasformata,
condizionata, commercializzata dalla cooperativa.
Poichè l'azione regionale sia maggiormente giustificata sul piano
dell'interesse collettivo, gli interventi regionali saranno preferibilmente
concessi a cooperative o a consorzi aventi una larga base associativa.
La Regione modulerà anche i tipi di intervento nella finalizzazione,
nell'entità e nella durata a seconda si tratti di intervento per lo
sviluppo e per il risanamento delle cooperative richiedenti. In
particolare, quando il piano sia destinato al risanamento della cooperativa
beneficiaria, l'ESAV dovrà seguire i diversi momenti della sua
realizzazione, per assicurare la corrispondenza tra le azioni e gli
obiettivi da raggiungere. Nell'ambito dei servizi reali all'impresa,
particolarmente intenso sarà l'impegno della Regione a favore delle
associazioni dei produttori e delle cooperative agricole, assicurando un
costante servizio di formazione dei quadri dirigenti e concorrendo al
finanziamento di specifiche consulenze professionali in materia
organizzativa, strutturale, finanziaria e di mercato.
2.4.2 La politica per lo sviluppo degli accordi interprofessionali.
Con legge dello Stato del 13 marzo 1988, n. 88, è stata disciplinata
per la prima volta nel nostro Paese la conclusione di accordi
interprofessionali per la coltivazione e la vendita dei prodotti agricoli.
Tale legge affida all'Assessore regionale all'Agricoltura il compito di
convocare le parti per stipulare accordi integrativi e, in assenza di
accordi a livello nazionale o di trattative in corso per la stipula degli
stessi, accordi a livello regionale o interregionale.
Oltre a un ruolo di carattere formale, la Regione intende operare
concretamente per favorire la conclusione di accordi interprofessionali
attribuendo priorità negli interventi alle associazioni di produttori
e alle cooperative che li sottoscrivono e concorrendo alla formazione dei
fondi istituiti dagli accordi per iniziative tese a favorire la
stabilizzazione del mercato e la valorizzazione dei prodotti interessati,
come prevede il quarto comma dell'art. 5 della legge nazionale.
Nella logica di sistema di cui gli accordi interprofessionali sono
espressione, la Regione ritiene che i limiti posti nell'individuazione dei
soggetti beneficiari del credito agrario dalla legge fondamentale del 1928
siano diventati troppo esigui, per cui interverrà a favore delle
industrie agroalimentari partecipanti agli accordi, sia sostenendo la
realizzazione di impianti ritenuti strategici per l'attuazione di
particolari piani specifici sia concedendo un concorso sugli oneri relativi
alle anticipazioni pagate agli agricoltori conferenti.
Il rispetto degli accordi interprofessionali sia dalla parte agricola che
industriale costituirà condizione essenziale per poter usufruire di
tali benefici regionali.
2.5 La politica per lo sviluppo della pesca.
La pesca rappresenta un settore di particolare rilevanza nell'economia
veneta. La produzione che tale comparto fornisce è valutabile in
più di 300.000 q.li di pesce e più di 200.000 q.li di molluschi
per una produzione lorda vendibile pari al 6% dell'intero settore
zootecnico, e con circa 3.000 addetti in prevalenza organizzati in
cooperative.
La flotta è costituita da 800 scafi di cui 600 motopescherecci con un
tonnellaggio che va dalle 3 alle 150 tonnellate. Il tonnellaggio
complessivo del naviglio è valutato in 10.000 tonnellate circa.
Il comparto della pesca incontra oggi notevoli difficoltà per varie
cause quali: la progressiva riduzione delle risorse alieutiche dovute
prevalentemente a cause ambientali; l'inadeguatezza del naviglio che è
sottodimensionato e obsoleto rispetto alle reali esigenze di praticare la
pesca marittima almeno entro le tre miglia; l'inadeguatezza degli impianti
di commercializzazione e della portualità; l'inesistenza di una
qualificazione professionale degli operatori imbarcati.
La pesca viene praticata in prevalenza da piccole imprese a conduzione
familiare e vi è una continua richiesta di immissione di forze giovani
che però abbisognano di adeguata professionalità per costituire
altrettante valide imprese familiari.
Con il presente programma la Regione si propone di portare la pesca al
livello degli altri comparti economici del Settore primario. A tale scopo
il programma di sviluppo si pone i seguenti obiettivi specifici:
− aumento, ove possibile, dello sforzo di pesca, per quanto riguarda
la cattura del pesce azzurro compatibilmente con le necessità di
riposo biologico del mare;
− conversione degli operatori verso attività speciali e
polivalenti;
− miglioramento delle condizioni di trasformazione, conservazione e
commercializzazione del prodotto ittico;
− miglioramento della professionalità degli operatori.
Al fine di realizzare gli obiettivi sopra citati si individuano le seguenti
azioni:
− ammodernamento del naviglio esistente con progressiva eliminazione
di quello di stazza inferiore alle 10 TSL al fine di consentire la pesca
oltre le tre miglia;
− promozione della realizzazione di impianti di lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti con l'adeguamento
tecnologico degli impianti esistenti e la costruzione di nuovi impianti;
− riorganizzazione e sviluppo della rete di distribuzione dei
prodotti del mare con particolare riferimento ai mercati ittici;
− attuazione di corsi di formazione professionale destinati agli
operatori del settore della pesca;
− sviluppo della ricerca e sperimentazione applicata al fine di
determinare le effettive risorse alieutiche e predisporre un programma
razionale di cattura del pesce.
Tali azioni potranno essere realizzate in parte attraverso le risorse
finanziarie messe a disposizione dai regolamenti (CEE) n. 2088/85 e n.
4028/86 nonchè dalla legge nazionale n. 41/1982 per i quali la Regione
Veneto ha formulato specifici programmi (PIM, piano pluriennale di
orientamento ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 e proposte per il
piano nazionale della pesca).
Con il presente piano la Regione Veneto intende inoltre equiparare il
comparto della pesca a quello dell'agricoltura e quindi estendere alle
imprese e alle cooperative della pesca gli interventi già in atto per
il settore agricolo ivi compresa la formazione professionale, il credito e
gli aiuti alla gestione.
2.6 La politica degli interventi finanziari.
Il credito agrario come disciplinato dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760,
è stato ed è tuttora un importante strumento di politica agraria.
Indipendentemente dalla riforma che tarda a venire, è ormai assodato
che si è ampliato il numero e la natura dei soggetti potenzialmente
destinatari di credito agevolato all'interno del sistema agro-alimentare ed
è aumentato anche il tipo di fonti di finanziamento, comunitarie e
nazionali, a cui questi soggetti possono accedere.
Ciò posto, la Regione ritiene necessario esercitare pienamente le
funzioni delegate (DPR n. 616/1977, art. 109) dallo Stato in materia di
agevolazioni di credito, che consentono alle Regioni a statuto ordinario di
esercitare "ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei
limiti massimi stabiliti dalle leggi dello Stato, nonchè la disciplina
dei rapporti con gli Istituti di credito, la determinazione dei criteri di
ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva
destinazione".
Nel rispetto di questi limiti, la Regione intende:
− stipulare convenzioni con istituti e aziende di credito nazionali
ed estere;
− concorrere negli interessi sui finanziamenti concessi a soggetti
aventi i requisiti previsti dalla vigente legislazione;
− intervenire con garanzie integrative o surrogatorie nei casi in cui
sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali o personali
del soggetto richiedente il credito.
La Regione, qualora ne ravvisi la convenienza e l'efficacia in ordine agli
obiettivi da raggiungere, può anche provvedere alla costituzione di
appositi fondi di rotazione e intervenire, in sostituzione o in alternativa
alle agevolazioni creditizie, mediante la concessione di contributi in
conto capitale.
Considerata l'attuale prospettiva di restrizione delle disponibilità
interne complessive, la Regione punterà ad allargare le fonti di
approvvigionamento finanziario e le modalità di accesso al credito da
parte delle imprese agricole singole e associate; pertanto, accanto al
tradizionale credito agrario, che mantiene tuttora importanza preminente
nel sostegno finanziario al settore, la Regione si impegnerà ad
attivare canali di finanziamento integrativi attraverso specifiche
convenzioni con istituti e aziende di credito a favore di soggetti e per
investimenti che rispondono alle finalità individuate dal programma di
sviluppo.
La
legge
regionale 17 dicembre 1985, n. 65 , "Provvedimenti per agevolare
finanziamenti diretti ad attuare interventi integrati nel Settore primario
e per sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola" è un
esempio dell'azione che la Regione intende svolgere per far affluire al
settore agricolo risorse finanziarie sia nazionali che estere, tema
quest'ultimo di particolare interesse in vista della liberalizzazione del
movimento dei capitali, conseguenza del mercato unico europeo.
Con il medesimo obiettivo, la Regione è impegnata a mettere a
disposizione i mezzi finanziari necessari per attuare la partecipazione del
concorso del FEOGA, sezione garanzia, negli interventi previsti dai diversi
regolamenti comunitari e a promuovere il ricorso agli altri sportelli
finanziari della Comunità (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di
sviluppo regionale, Nuovo strumento finanziario, BEI) in attuazione anche
della recente regolamentazione per la riforma dei fondi strutturali.
Come è noto, l'impresa agricola deve superare due principali ostacoli
per poter accedere al mercato del credito: il costo delle operazioni di
finanziamento e le garanzie richieste dagli operatori che lo erogano.
Per il primo punto la Regione interviene attraverso il concorso sugli
interessi, promuovendo convenzioni con istituti e aziende di credito intese
a definire le modalità di restituzione dei prestiti e mutui concessi
meno gravose nei primi anni di ammortamenti degli stessi.
Per superare l'insufficiente dotazione di garanzie da parte dell'impresa
richiedente credito, la Regione è impegnata a concedere garanzie
fideiussorie, ai sensi dell'art. 25 della
legge regionale 10 settembre 1982, n.
48 e della
legge regionale 1 luglio 1986, n.
25 , nei casi ritenuti meritevoli in base alla legislazione vigente. In
particolare, quando a richiedere credito sia un'impresa cooperativa o altra
impresa associata, condizione necessaria, perchè la Regione possa
concedere garanzia fideiussoria, è che i soci partecipino, nella
misura richiesta dalla situazione finanziaria e dalle prospettive di
redditività dell'investimento, alla capitalizzazione della
società.
La Regione promuoverà, altresì, la costituzione di consorzi fidi
di garanzia collettiva, concorrendo alla formazione del loro patrimonio di
garanzia. I consorzi fidi sono utili strumenti di finanziamento del rischio
e di organizzazione della domanda di credito degli associati che, come
hanno dimostrato le esperienze in corso tra gli artigiani e i piccoli
commercianti, possono permettere di ottenere, attraverso l'instaurazione di
rapporti privilegiati con gli istituti e le aziende di credito
convenzionate:
− una quantità di credito superiore a quella che le singole
imprese potrebbero complessivamente ottenere se operassero individualmente;
− tassi di interesse inferiori a quelli normalmente praticati;
− una maggiore capacità di indebitamento dei propri consorziati
liberandoli dall'onere di prestare garanzie reali che, se vi sono, possono
essere eventualmente utilizzate per ottenere ulteriori finanziamenti.
Oltre alla necessità di movimentare volumi di credito corrispondenti
ai fabbisogni di sviluppo del settore, la Regione è impegnata ad
agevolare il ricorso dell'impresa agraria, singola o associata, alle
moderne forme tecniche di erogazione del credito, richieste dalla rapida
obosolescenza a cui sono soggetti alcuni tipi di investimento (in
particolare le grandi macchine operatrici, di raccolta, di movimento terra
e per la trasformazione dei prodotti agricoli). Sono da comprendere tra
queste, le cosiddette operazioni di locazione finanziaria di leasing
factoring, a cui la Regione intende facilitare l'accesso attraverso la
concessione di contributi sul pagamento dei concorsi per operazioni
concluse con società convenzionate. Le operazioni di leasing
finanziario, vale a dire, la negoziazione di operazione di leasing in
sostituzione di prestiti non necessariamente accesi per investimenti
soggetti a rapida obsolescenza, possono essere interessanti soprattutto per
le imprese cooperative, che possono computare i relativi canoni tra i costi
di esercizio.
2.7 Gli interventi sulle strutture aziendali.
Tra i due censimenti il numero delle aziende agricole del Veneto si è
ridotto di 22 mila unità.
Da notare che nel Veneto quasi 140 mila aziende (59% del totale) non
superano i 2 ettari di SAU, mentre in Lombardia e in Emilia sono
rispettivamente il 51% e il 33%, ma più interessante è il fatto
che tra i due censimenti queste aziende si sono ridotte nel Veneto di sole
9.442 unita (- 6,3%), mentre in Lombardia e in Emilia la riduzione è
stata relativamente maggiore (-43% e -8%, rispettivamente).
La dimensione media aziendale nel Veneto è, quindi, inferiore a quella
delle altre regioni, ma nello stesso tempo, denuncia, nelle classi più
basse una notevole stabilità.
Date queste caratteristiche strutturali alle aziende e i rapporti esistenti
tra agricoltura e resto del sistema economico, in quella che viene definita
l’"economia periferica", che caratterizza anche il Veneto assieme ad
altre regioni del nord-est, è comprensibile che una componente
importante dell'organizzazione dell'agricoltura veneta sia il part-time.
I limiti di scala produttiva di gran parte delle aziende venete, a cui
spesso si somma l'attività a tempo parziale, hanno evidenti
conseguenze negative sull'organizzazione produttiva e sulla capacità
di reddito delle imprese.
Allo scopo di contribuire ad elevare e consolidare i redditi agricoli,
nonchè a favorire il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro degli addetti, la Regione è impegnata a erogare provvidenze
contributive e creditizie dirette all'ammodernamento delle strutture e
delle dotazioni aziendali. Tali provvidenze possono riguardare sia gli
investimenti relativi alle strutture fondiarie, come le dotazioni
necessarie alla gestione aziendale, ivi compresi gli investimenti per la
tutela dell'ambiente e il risparmio energetico.
Malgrado i limiti che gravano sulle strutture aziendali venete, gli
interventi regionali saranno compatibili con quanto stabilito dal
regolamento (CEE) n. 797/85 e, comunque non potranno essere erogati
benefici per investimenti che riguardino prodotti privi di sbocchi normali
sul mercato.
L'accertamento dei requisiti per fruire degli aiuti regionali deve avvenire
sulla base di un piano aziendale, redatto secondo le norme del piano di
miglioramento materiale dell'azienda previsto dal regolamento (CEE) n.
797/85, quando il richiedente voglia beneficiare del relativo regime di
aiuti, mentre negli altri casi il piano dovrà essere redatto secondo i
criteri fissati dalla Giunta regionale e i benefici concedibili saranno
soggetti ai limiti fissati dalla normativa comunitaria in vigore.
Le disposizioni introdotte dalle Comunità Europee con il regolamento
(CEE) n. 1094/88 paiono difficilmente applicabili nel Veneto per la parte
che riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione e
l'estensivizzazione, proprio per la limitata dimensione delle aziende e
l'assoluta prevalenza dell'impresa diretto coltivatrice che spingono,
invece, alla massima intensificazione colturale. Di più conveniente
applicazione è la parte che riguarda gli incentivi per spingere alla
riconversione verso produzioni non eccedentarie, come indicato anche dal
primo aggiornamento del Piano agricolo nazionale.
La Regione Veneto interpreta il concetto di riconversione verso produzioni
che hanno mercato sia favorendo lo sviluppo di produzioni nuove, anche a
destinazione non alimentare, sia incentivando il miglioramento qualitativo
della produzione.
3. PROGRAMMA DI SVILUPPO FORESTALE
Da tempo nel Veneto, e prima che in altre zone, si è compreso che la
stabilità bio-ecologica del bosco è il presupposto per
l'erogazione di una molteplicità di beni e di servizi e pertanto la
Regione, tramite la pianificazione forestale ha posto come finalità la
migliore funzionalità del bosco, promuovendo la valorizzazione delle
risorse di un dato territorio allo scopo di svolgere funzioni di produzione
legnosa pregiata, di erogazione energetica, di protezione del suolo, di
componente essenziale del paesaggio, sia in senso ambientale che estetico.
Anche la difesa del suolo è sempre stato un obiettivo prioritario
nella gestione delle aree montane, in quanto considerata condizione
inderogabile per lo svolgimento delle attività umane e interesse della
intera comunità regionale.
Nel quadro del territorio regionale, il bosco occupa il 19,5% della
superficie, ma se si punta l'attenzione sull'area montana e collinare, il
coefficiente sale a 45,5%. Pertanto le principali attenzioni finora
attribuite alla foresta sono state incentrate negli ambiti montani e le
funzioni conseguenti sono state commisurate soprattutto alle popolazioni
locali ed enti che le rappresentano.
L'azione regionale in materia, regolata dalla legge forestale regionale, ha
conseguito efficaci risultati che sono senz'altro riproponibili nel futuro.
Ai sensi dell'art. 1 della
legge regionale 13 settembre 1978, n.
52 , infatti, la Regione Veneto promuove la difesa idrogeologica del
territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la
valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale, la produzione legnosa, la
tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli depauperati
e degradati, al fine di un armonico sviluppo socio-economico e delle
condizioni di vita e sicurezza della collettività.
3.1 Il rapporto uomo-ambiente.
La
legge
regionale n. 29/1983 , più nota come "Progetto montagna" completa
la legislazione di tipo speciale per la montagna. L'obiettivo principale
del progetto è quello di assicurare il mantenimento della presenza
dell'uomo nel territorio montano, considerandola premessa indispensabile
per la salvaguardia dell'ambiente circostante dagli incombenti pericoli di
degradazione e garanzia del perdurare dell'insieme di tradizioni e di
specificità culturali del patrimonio storico e paesaggistico di cui la
montagna veneta fa parte. Il presidio permanente delle popolazioni locali
è necessario per curare il territorio, rendendo un servizio generale
anche alle altre aree.
Il "progetto" pone il rapporto tra uomo e ambiente montano in prospettive
nuove, rendendo evidente che i ruoli fondamentali della montagna non
possono essere assicurati senza il presidio degli abitanti. Quando si parla
di equilibrio ecologico non ci si può dimenticare che solo in alcuni
casi questo può essere lasciato alla natura, mentre si tratta spesso
di mantenere una stabilità colturale derivata da un assetto conseguito
da secoli di cure capillari.
Il coltivatore di montagna effettuava assieme a opere di produzione,
interventi di "riproduzione" del territorio spesso impercettibilmente
collegati. L'impostazione tecnica basata sulla produttività ha
trascurato l'aspetto della "manutenzione" con il risultato di attingere a
delle risorse costruite nel tempo, ma che vanno esaurendosi.
La Regione è quindi impegnata ad estendere, e in tal senso la legge
assume la necessaria normativa, anche allo spazio rurale della montagna,
gli interventi di manutenzione e di difesa idrogeologica. Va sottolineato a
tale proposito che molti settori produttivi della montagna, quali il
turismo, attingono oggi le risorse di un paesaggio creato dal lavoro
agricolo e silvo pastorale.
L'esodo delle attività agricole, oltre ad una certa misura, è
perciò allarmante, perché se è chiaro che senza il turismo
molte zone montane venete non avrebbero più i mezzi necessari di
sviluppo, è anche vero che il turismo dipenderà, a tempi lunghi,
dal mantenimento del territorio il cui presidio più economico e
affidabile è dato dall'agricoltura; attività che peraltro, in
coerenza con le determinazioni del Progetto Montagna dovrà basarsi sul
modello dell'economia mista e su produzioni di elevata qualità.
L'abbandono da parte del coltivatore agricolo di montagna e collina ha
comportato il deterioramento delle puntiformi opere di sistemazione, di
regimazione, di terrazzamento, un tempo oggetto di continua manutenzione e
va creando condizioni di precaria stabilità.
La Giunta è quindi impegnata a predisporre il piano specifico per lo
sviluppo socioeconomico e ambientale della montagna.
3.2 La legge forestale e gli altri interventi regionali.
Da quanto detto risulta evidente l'interesse pubblico che il bosco assolve
indipendentemente dalla proprietà, quando è soggetto a una
corretta e duratura gestione e pertanto gli oneri di questo servizio
generale comportano forme di incentivazione e di remunerazione adeguati.
A tal fine, la legge forestale prevede interventi per migliorare il
patrimonio esistente, incrementarne la produttività e qualificare la
produzione con assortimenti più rispondenti alle esigenze di mercato.
Dal punto di vista formale, le norme e gli interventi della legge sono
raggruppati nei settori fondamentali dei vincoli, della difesa
idrogeologica e della tutela e incremento del patrimonio silvo-pastorale.
In materia di vincolo, il fine è di conservare gli equilibri che
presiedono alla sopravvivenza e produttività della foresta. La Giunta
regionale è impegnata ad estendere l'area del vincolo in zone fuori
dalla montagna, ma sensibili all'erosione o dal punto di vista ambientale,
quali sono quelle dei litorali.
Nel campo della difesa del suolo, si persegue il risanamento dei territori
montani e di quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, attuando il
riequilibrio geo-morfologico in aree soggette a condizioni di dissesto. Le
tecniche di bioingegneria si sono rilevate particolarmente idonee al
restauro delle aree degradate (cave, frane, ecc.) realizzando una migliore
"qualità dell'ambiente"; anche gli interventi per la difesa dalle
valanghe hanno trovato collocazione nelle azioni di difesa del territorio.
Al fine di assicurare la migliore efficacia agli interventi tecnici e
programmatori, è ribadito l'impegno della Regione ad effettuare studi,
ricerche e sperimentazioni, soprattutto su determinati bacini pilota,
significativi per il territorio regionale.
Si ribadisce la necessità di garantire il rapporto esistente tra la
superficie boscata e quella rimanente, evitando qualsiasi sottrazione,
anche mediante il ripristino degli spazi utilizzati per la costruzione di
infrastrutture e di costruzioni edilizie.
Viene riaffermata l'importanza dei boschi che svolgono prevalente funzione
di protezione di opere di interesse pubblico, di strade e abitati nei
confronti di caduta di massi, frane e valanghe.
Particolare attenzione deve essere riservata all'azione regionale per la
lotta agli incendi boschivi e per la protezione dei boschi dagli attacchi
parassitari.
La precarietà degli equilibri biologici si ripercuote non solo sulla
vulnerabilità delle foreste e sul dissesto del suolo ma anche sulla
produzione della materia prima legno.
La legge forestale regionale assicura finanziamenti e strumenti operativi
per l'esecuzione di cure colturali, diradamenti, sfolli, risarcimenti ecc.
nelle fustaie, per migliorare qualitativamente i soprassuoli.
In tale prospettiva sono in vigore dettagliate direttive e norme di
pianificazione forestale alle quali si uniformano gli attuali 114 piani di
riassetto di proprietà pubbliche, riguardanti 217.939 ettari, di cui
117.805 a bosco e 100.134 a prati, pascoli e improduttivi.
Al fine di assicurare l'adozione dei piani di assestamento è opportuno
contenere i costi dei rilievi di campagna adottando, previa
sperimentazione, metodi di rilevazione più spediti ma affidabili.
Considerate le nuove valenze paesistiche conferite alle foreste e a molte
aree della montagna veneta da strumenti di pianificazione regionale quali
il PTRC e i piani di area, è indispensabile che i piani di riassetto
forestale, recepiscano le determinazioni del livello programmatorio
superiore in ordine ai temi ambientali e urbanistici specifici.
E' stata di recente messa a punto anche la normativa pianificatoria
relativa ai boschi cedui, prevedendo la conversione all'alto fusto dei
cedui che ne hanno le caratteristiche, a partire da quelli di faggio in
proprietà pubblica.
Rimane il grosso problema della proprietà privata, ampiamente
spezzettata e di dimensioni non idonee ad una razionale conduzione. A tal
fine la legge prevede la costituzione di consorzi fra proprietari per
raggiungere dimensioni aziendali adeguate, tali da rendere tecnicamente
realizzabile ed economica la gestione, anche mediante la redazione di piani
colturali di durata poliennale.
3.3 Ulteriori indirizzi e interventi nel settore.
Per i boschi cedui di proprietà privata, non più sottoposti a
regolare utilizzazione per un certo periodo di tempo (40 anni il faggio, 35
anni le querce ed i carpini, 25 il castagno) saranno consentiti solo tagli
di avviamento all'alto fusto, qualora si riscontrino idonee condizioni
stazionali.
è inoltre vietato il ritorno al governo ceduo nei boschi in cui sia
stato eseguito almeno un taglio d'avviamento ad alto fusto che abbia
conseguito risultati soddisfacenti.
Inoltre, nelle fustaie con resti di ceduo, il taglio delle latifoglie
è sempre subordinato all'avviamento ad alto fusto dei soggetti
migliori, nel maggior numero possibile.
Volgendo l'attenzione ai pascoli montani, essi sono utilizzati in
conformità a un disciplinare tecnico-economico che evita pratiche
irrazionali e indirizza verso una migliore gestione. Contributi sono
previsti per migliorare il cotico erboso, le produzioni foraggere e le
opere infrastrutturali al servizio di malghe e alpeggi. Il miglioramento
dei pascoli va indirizzato soprattutto in senso qualitativo, puntando anche
al recupero di vaste superfici di praterie sottoutilizzate, piuttosto che
aumentare localmente la produttività in senso quantitativo, con
conseguenze non sempre positive sotto il profilo idrogeologico e
ambientale.
3.4 La viabilità forestale.
Per poter effettuare le necessarie operazioni di coltivazione del
"territorio", è necessario consentire alla manodopera di arrivare sul
posto di lavoro e impiegare moderne attrezzature. è quindi da
prevedere il potenziamento della rete viaria specificamente destinata alle
utilizzazioni. La densità attuale delle strade e piste forestali
dovrà perciò essere aumentata pur nel rispetto degli aspetti
ambientali, in coerenza con quanto previsto dal piano forestale nazionale.
Un'idonea viabilità rende possibile poi intervenire contro gli
incendi, in maniera tempestiva ed efficace, e contro la diffusione di
attacchi parassitari.
La costruzione di strade comporta talora danni derivanti da erosione,
smottamenti e incanalamento di acque superficiali, per cui tali pericoli
sono da prevenire con prudenza e con adeguate contromisure, considerando
anche gli effetti nel lungo periodo; è necessario quindi bilanciare
gli aspetti tecnici ed economici con quelli morfologici, idrogeologici e
paesaggistici.
Dall'aumento della densità viaria potrà discendere la
razionalizzazione delle utilizzazioni legnose e la maggior diffusione della
meccanizzazione in foresta (gru a cavo, trattori, rimorchi, argani,
verricelli, scortecciatrici, teleferiche bifuni, ecc.).
3.5 Utilizzazione dei prodotti del bosco.
La legge forestale regionale ha già determinato la concessione di
mutui a tasso agevolato, mediante il "Fondo forestale regionale", per una
migliore ed economica utilizzazione commerciale e industriale dei prodotti
del bosco e per lo sviluppo delle industrie del legno.
Sulla scorta delle risultanze delle ricerche e delle indagini, si assumono
i seguenti orientamenti di intervento nel settore legno:
− incentivare consorzi locali di boscaioli, in modo che gli Enti
proprietari possano vendere il loro legname all'imposto, anziché in
piedi, destinando parte dei maggiori utili così ricavabili per
l'esecuzione di opere di miglioramento e valorizzazione dei boschi stessi;
− favorire un flusso aggiornato di dati e informazioni sull'andamento
dei mercati, sulle aste e sulla disponibilità di legname;
− fornire assistenza tecnica ed economica alle imprese boschive e
alle segherie operanti nel Veneto, suggerendo l'adozione delle tecnologie e
metodologie più adatte alle caratteristiche aziendali;
− favorire un maggior coordinamento tra produttori di legname e
imprese di trasformazione.
A seguito della perdita delle tradizionali conoscenze operative dei
boscaioli, un tempo tramandate per esperienza e per imitazione, è
necessaria un'adeguata istruzione professionale per gli operatori del
bosco.
3.6 Alcuni fenomeni di particolare criticità.
La massiccia comparsa di gravi patologie in centro Europa, attribuite
soprattutto agli effetti dell'inquinamento atmosferico, non hanno fatto
sentire ancora il loro peso nella Regione, se non in una percentuale
limitata; ma l'esperienza fatta altrove di rapidissima diffusione, induce a
mantenere sotto controllo costante i popolamenti forestali, mediante
rilievi campionari, fotogrammetria e telerilevamento da satellite.
Maggiori effetti di danneggiamento hanno attualmente gli eventi meteorici,
i fattori meccanici, il fuoco, gli insetti.
La difesa fitosanitaria va considerata non soltanto nella fase di
infestazione in atto, ma soprattutto in quella di prevenzione adottando nei
rimboschimenti artificiali specie idonee alle caratteristiche stazionali.
L'aliquota di piante danneggiate da schianti meteorici è rilevante, ma
assorbita dal controllo delle utilizzazioni nell'ambito delle
proprietà assestate.
Talora si tratta di formazioni vulnerabili, derivate da impianti
artificiali e monospecifici di picea, al di fuori del proprio areale: il
trauma derivato da fattori atmosferici può essere alleviato procedendo
al restauro di specie più consone alle caratteristiche stazionali (in
questo caso, soprattutto faggio).
Nei boschi più stabili, invece, gli schianti riguardano spesso classi
cronologiche giovani, determinando conseguenze meno appariscenti a tempi
brevi (con il recupero del legname e la sostituzione di analoghe masse nel
piano dei tagli dei boschi in fase di assestamento), ma non trascurabili in
tempi lunghi, quando il bosco si troverà con dei "salti"
generazionali. Per questi motivi la Regione intende promuovere quanto
necessario per garantire Enti pubblici e privati da danni ai boschi di
diversa natura, non già secondo un concetto di "compensazione" ma di
"assicurazione" che invogli a seguire la coltura dei boschi ed eviti
scoraggiamenti per il sovrapporsi di cicli economici lunghi con rischi
connessi a troppe variabili non controllabili (clima, insetti, virus,
ecc.).
3.7 La funzione multipla della foresta.
è ancora da tenere presente la funzione multipla della foresta al di
là del regime di proprietà. In questo quadro l'accesso al
pubblico, mentre riveste certamente funzioni sociali, deve essere
commisurato alla capacità di "carico" dell'ecosistema forestale, in
modo che vengano salvaguardati i processi fisici e biologici che presiedono
alla continuità del binomio suolo-soprassuolo.
Un corretto comportamento del pubblico in foresta aiuta molto a risolvere
questo problema: informazione ed educazione ecologica diventano perciò
elementi indispensabili di una politica forestale.
Si ritiene che l'Azienda regionale per le Foreste possa estendere le
attività di educazione ecologica opportunamente avviate in tale
settore. Nel contempo, tutte le componenti della foresta, comprese le
popolazioni animali in essa dimoranti, vanno valorizzate in uno scenario
ecosistemico.
3.8 Direttive per la ricerca.
La politica programmatoria in tema di foreste si è avvalsa di una
serie di indagini che, eseguite in attuazione di specifiche norme, hanno
permesso una dettagliata conoscenza del territorio.
Gli elementi raccolti sono aggiornati mediante la struttura informativa del
Dipartimento per le foreste, con un Centro per l'elaborazione dei dati, per
le attività di remote-sensing e per la cartografia automatica.
Il Centro per la elaborazione dati del Dipartimento per le Foreste è
impegnato a estendere la sua attività anche nel settore delle
produzioni agricole per l'installazione del catasto vitivinicolo e delle
procedure per la valutazione delle produzioni.
I più importanti filoni di ricerca da sviluppare in futuro riguardano:
− sviluppo e adeguamento alle nuove tecnologie del Sistema
informativo forestale, con particolare riguardo ai sistemi avanzati di
approntamento di cartografie tematiche, della relativa definizione degli
standard tipologicovegetazionali e all'aggiornamento degli inventari
forestali con tecniche di remote-sensing;
− produzione di analisi, studi, ricerche e metodiche di definizione,
pianificazione e restauro biologico delle risorse ambientali e
paesaggistiche silvo-pastorali di particolare pregio e importanza
territoriale;
− completamento e omogeneizzazione delle procedure di gestione
computerizzata dei piani di riassetto forestale, anche a livello di
cartografia con collegamento alla Carta tecnica regionale. Sviluppo di
nuovi metodi di rilevamento basati sull'uso di strumenti e di tecniche di
campionamento statistico rapidi e affidabili;
− sperimentazione di tecniche selvicolturali innovative nel settore
del miglioramento dei boschi esistenti e del restauro forestale, con
particolare attenzione all'introduzione di specie pregiate ed
ecologicamente stabili; si comprendono pure le conversioni di biomassa
povera ricavate dai cedui e dagli scarti delle produzioni agricole montane
per ottenere paste da carta;
− approfondimento dell'ecologia e biologia delle specie arboree e del
dinamismo evolutivo delle formazioni forestali in collegamento a una rete
regionale di controllo e monitoraggio dello stato fito-sanitario dei
principali patrimoni forestali ricadenti nel territorio regionale;
− costituzione di un osservatorio permanente per il mercato del
legno, per le imprese e per le industrie di lavorazione e trasformazione
dei prodotti;
− prosecuzione di ricerche e sperimentazione nel settore della difesa
idrogeologica, con particolare riguardo agli studi sulla stabilità dei
versanti e ai modelli di previsione delle piene nei bacini montani.
Al fine di realizzare il concetto base di ricerca come supporto alle
realtà operative e quindi per una indispensabile ricaduta sul
territorio, i risultati che emergono devono trovare in tempi brevi uno
sbocco verso più utenti (operatori del settore, amministratori e
pubblico), mediante divulgazione delle attività sopra indicate.
3.9 Linee di politica forestale.
La positiva esperienza delle azioni discendenti dalla legge forestale
regionale induce a continuare negli indirizzi da questa espressi sia nella
forma che nel contenuto.
Il settore "foreste", inteso nel senso più ampio di gestione di
boschi, praterie, acque e ambiente montano ha cicli lunghi, che devono
essere perseguiti e condotti in maniera metodica che non necessitano di
cambiamenti di metodi e di leggi.
Nuove prospettive alle foreste sono attribuite dalla presa di coscienza di
temi ambientali, che estendono l'opportunità di creazione e gestione
di spazi verdi dalla montagna al resto del territorio regionale.
Infatti dalla differenziazione climatica, pedologica e geomorfologica di
molti ambienti nel Veneto deriva la mancata articolazione di ambiti
naturali, che consentono lo sviluppo di tipologie forestali diverse, in
grado di riprodurre, dalle fasce costiere a quelle alpine una varietà
di situazioni, quale pochi altri territori nazionali e continentali sono in
grado di offrire in breve spazio.
Il Piano Forestale Nazionale indica negli interventi per lo sviluppo del
verde urbano, una nuova tematica di interessi del settore forestale che
richiede un approccio completamente diverso rispetto alle tradizionali
problematiche del settore, ma che ha sempre come finalità il
soddisfacimento di analoghe esigenze ambientali e ricreative.
Anche il PRS indica nella creazione di spazi verdi a brevi distanze dai
luoghi di abitazione e di lavoro, lo strumento per favorire il
miglioramento dell'estetica e dell'ambiente di vita urbana, nonchè le
possibilità di ricreazione.
La Regione è pertanto impegnata a favorire la ricostruzione di
formazioni arboree e di boschi nella fascia di pianura, metropolitana e
costiera che trova inoltre sostegno nelle recenti politiche varate dalla
CEE (Reg. 1760/87), volte a contenere le eccedenze di produzioni agricole
tramite la messa a riposo di superfici attualmente destinate alle
coltivazioni agrarie; ciò comporta anche un interesse diretto per gli
agricoltori, che in questa maniera potranno continuare una forma di
produzione globalmente utile in quanto attualmente deficitaria nella
bilancia commerciale nazionale.
La vocazione ambientale non preclude comunque quella forestale ma anzi,
all'infuori di biotopi particolari (paludi, zone umide, ecc.), essa viene a
coincidere con quella forestale nel senso più ampio del termine e
cioè soltanto con funzioni immediatamente economiche, ma
ecosistemiche, posto che la naturale tendenza dei fattori naturali porta
alla costituzione di foreste.
Va presa in considerazione perciò la possibilità di attuare, in
particolare in aree pubbliche, interventi non soltanto indirizzati a
produzioni legnose alternative delle aziende agricole, quali pioppeti e
altre specie a rapido accrescimento, ma a veri e propri boschi permanenti
nel tempo, edificati con specie proprie del luogo e in grado di erogare
servizi multipli. Di particolare interesse può essere la ricostruzione
di boschi planiziali, caratterizzati soprattutto da querce.
In questo ambito può essere ripreso in considerazione, il ruolo di
alberature stradali e campestri, di filari e siepi interpoderali e
ripariali, per le funzioni non solo paesaggistiche e di produzione di
legname di pregio ma soprattutto di rifugio per avifauna, fauna terrestre e
insetti utili all'agricoltura.
Una variante originale nell'ambito costiero e delle isole della Laguna di
Venezia è quella della creazione di pinete litoranee o di formazioni
sostitutive (a dominanza di farnia, ontano, ecc.), in grado di contrastare
l'erosione eolica e di fornire ambienti ricreativi per gli utenti della
balneazione.
Le pinete litoranee del Veneto, pur limitate in senso spaziale e sottoposte
a pressione antropica, da salvaguardare comunque anche tramite migliorate
tecniche di gestione, costituiscono dei suprassuoli arborei di importanza
naturalistica, estetica e per la difesa delle coste.
La novità di questi ultimi indirizzi è quindi quella di estendere
lo sviluppo del bosco, fuori dalla zona montana, pur mantenendo in questa e
prioritariamente le condizioni di manutenzione e sviluppo della foresta
attraverso le sperimentate tecniche assestamentali e selvicolturali.
D'altra parte non si ritiene più il caso di espandere in montagna su
larga scala il bosco, in quanto l'agricoltura è già in condizioni
di difficoltà, quando non addirittura di crisi o abbandono:
l'equilibrio del paesaggio richiede il mantenimento dell'agricoltore e un
giusto rapporto tra diversi usi del suolo. La foresta non deve perciò
sottrarre ulteriori spazi all'agricoltura nelle zone più agevoli,
mentre può essere ripristinata nelle aree di quota e in quelle in cui,
per la cessazione delle tradizionali attività, si sono insediate
spontaneamente fasi vegetazionali arbustive di scarso valore produttivo o
idrogeologico.
In questo contesto, proseguendo nella politica già intrapresa dalla
Regione tramite l'Azienda regionale per le Foreste, e ai fini del
rimboschimento ci si può giovare dell'espansione del demanio pubblico,
per acquisire terreni da proprietari privati scarsamente motivati a
curarli.
Un ruolo fondamentale per la buona riuscita degli impianti artificiali
è rivestito dai vivai, le cui tecniche di produzione sono il
presupposto della buona riuscita del restauro forestale. è opportuno
inoltre sperimentare metodi più efficaci per ridurre i costi del
rimboschimento, attualmente assai elevati.
Nella fascia collinare e pedemontana invece è opportuno accelerare
l'evoluzione di molte aree marginali e fuori della portata della
agricoltura intensiva, mediante l'arricchimento dei soprassuoli arborei ai
fini anche produttivi.
In queste zone, ampi terreni un tempo destinati alla produzione foraggera
si sono resi disponibili per colture boscate. Laddove il terreno ha
limitato spessore e la pendenza è elevata possono prevalere le
tradizionali metodologie di impianto forestale. Dove invece le condizioni
climatiche e pedologiche sono migliori, si può praticare arboricoltura
da legno (frassino, acero, tiglio, ecc.) oppure coltivare certe specie da
frutto (castagno, noce, ciliegio, nocciolo) e piante tartufigene.
Per procedere a programmi in questo senso, bisogna attuare la selezione e
il miglioramento genetico delle specie, individuando fenotipi o
varietà più idonee sia alle caratteristiche stazionali che agli
interessi dei proprietari.
3.10 Programmazione forestale regionale.
Le direttive del Piano Forestale Nazionale trovano facile inserimento
nell'azione forestale perseguita dalla Regione del Veneto. Le azioni di
miglioramento della gestione forestale, sviluppo tecnologico, manutenzione
e sviluppo dei boschi poveri, pioppicoltura, specie pregiate, ricerca,
informazione, promozione e mercato, hanno già operatività e
tradizione nelle strutture regionali.
In particolare è possibile realizzare subito delle finalità
attivate dal Piano Forestale Nazionale quali:
− programmi selvicolturali di miglioramento e manutenzione periodica
che abbiano come finalità il raggiungimento di una più elevata
efficienza ecologica e produttiva dei boschi cedui, delle fustaie
degradate, dei boschi danneggiati da fattori patogeni e da eventi
climatici, dei nuovi rimboschimenti;
− interventi di manutenzione di strade forestali che non comportino
alterazioni alle funzioni precipue e danni all'ambiente;
− interventi colturali negli impianti esistenti e in quelli nuovi di
arboricoltura produttiva costituiti da pioppeti, piante a rapida crescita,
cedui di castagno;
− rimboschimenti con reintroduzione di latifoglie nobili indigene,
quali noce, acero, frassino, quercie, ciliegio o l'introduzione di piante
tartufigene su terreni adatti, anche in sostituzione di specie forestali
estranee al paesaggio e all'ambiente;
− iniziative di gestione adottando strumenti di pianificazione
forestale, utilizzazione e conservazione dei boschi e dei territori
agro-silvo-pastorali delle proprietà pubbliche e private;
− investimenti in tecnologie forestali innovative per i proprietari e
le imprese boschive, nonchè formazione professionale di operai e
tecnici per l'uso di moderne tecniche di utilizzazione dei boschi.
E' da recepire in forma esplicita una novità del Piano Forestale
Nazionale: consiste nel promuovere la costituzione di consorzi forestali
tra proprietari pubblici e privati. In tale contesto, e per gli scopi
operativi di cui sopra, la legge regionale di cui è parte integrante
questo programma di sviluppo forestale, apporta modifiche agli artt. 1 e 3
della
legge
regionale n. 34/1974 .
Sempre in tema forestale vengono previste inoltre disposizioni intese a
promuovere la creazione e sviluppo del verde urbano, concernente le
pertinenze delle aree metropolitane e del verde territoriale, riguardante
alberature, siepi, filari, arboricoltura e forestazione su aree marginali
delle aziende agricole che intendono portare a riposo parte della
proprietà.
Per il resto, la
legge regionale n. 52/1978 già
dispone di tutti i meccanismi atti ad applicare il programma di sviluppo
forestale.