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Contenuti:
Legge regionale 12 agosto 1993, n. 38 (BUR n. 68/1993) (Novellazione)
Legge regionale 12 agosto 1993, n. 38 (BUR n. 68/1993) (Novellazione) -
Testo storico [sommario] [RTF][Testo da BUR]
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n.
14 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI "ORDINAMENTO DEI SERVIZI
DELL'ISTITUTO LATTIERO CASEARIO E DI BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI DI
THIENE"
Art. 1 - Istituzione del "Centro
pilota per le produzioni di fermenti ad uso alimentare ed agricolo".
Art. 2 - Variazioni
dell'organico dell'Istituto.
1. In relazione alle esigenze del nuovo assetto organizzativo dovuto
all'istituzione del Centro di cui all'articolo 1 sono apportate le seguenti
variazioni all'organico dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie
agro-alimentari di Thiene.
2. La dotazione organica della qualifica funzionale di dirigente regionale
è aumentata di n. 2 unità.
3. La dotazione organica della qualifica funzionale di funzionario è
aumentata di n. 1 unità.
4. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore è
aumentata di 5 unità.
5. La dotazione organica della qualifica funzionale di collaboratore
professionale è aumentata di n. 1 unità.
Art. 3 - Modifica dell'articolo
8 della legge
regionale 28 gennaio 1985, n. 14 e successive modificazioni e
integrazioni.
1. L'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1985, n.
14 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 1989, n.
47 è così sostituito:
"Art. 8 - Ruolo unico e qualifiche funzionali.
E' istituito il ruolo unico del personale dell'Istituto.
La dotazione dei posti in organico per le singole qualifiche funzionali
è determinata dalla seguente tabella:
- dirigente generale regionale. 1
- dirigente regionale. 5
- funzionario . 7
- istruttore direttivo. 13
- istruttore . 19
- collaboratore professionale. 7
- esecutore 4
- operatore 1
- ausiliario 1
Totale 58
Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti
dell'Istituto sono equiparati a quelli dei dipendenti della Regione del
Veneto e sono disciplinati dalle leggi regionali che stabiliscono lo stato
giuridico e il trattamento economico del personale dipendente della
Regione.
Le modifiche al predetto stato giuridico e trattamento economico sono
estese al personale dell'Istituto previa deliberazione del Consiglio di
amministrazione.
La copertura dei posti vacanti nella dotazione organica dell'Istituto
è attuata prioritariamente, fatte salve le specifiche
professionalità richieste, mediante trasferimento nel ruolo del
medesimo istituto di personale dipendente dalla Regione e da enti
regionali.".
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvede con le assegnazioni annualmente stabilite dalla legge di bilancio
per le spese di funzionamento dell'Istituto e di cui al cap. 2146 dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
SOMMARIO
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