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leggi regionali a testo storico

Contenuti: Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 57 (BUR n. 111/1993)

Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 57 (BUR n. 111/1993) - Testo storico [sommario] [RTF][Testo da BUR]

CAMPAGNA PER IL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI



Art. 1 - Finalità.

1. In via sperimentale ed in attesa della elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, nelle aree soggette ad alto rischio di inquinamento comprendenti i territori dei Comuni di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere una campagna per il controllo volontario dei gas di scarico degli autoveicoli, che viene organizzata e attuata con le Province interessate ai sensi dell'articolo 3.
Art. 2 - Articolazione della campagna.

1. La campagna di cui all'articolo 1 si articola attraverso:
a) controllo dei gas di scarico degli autoveicoli in luoghi facilmente accessibili agli automobilisti, quali autofficine, parcheggi e simili;
b) apposizione sul parabrezza degli autoveicoli di un autoadesivo attestante l'esito positivo del controllo, che può costituire deroga a limitazioni di traffico disposte dai Comuni o dalla Regione, ovvero titolo per accedere a zone urbane che le amministrazioni comunali intendano tutelare;
c) pubblicizzazione, in collaborazione con le Province, delle iniziative finalizzate a sensibilizzare gli automobilisti.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli autoadesivi hanno validità di novanta giorni a far data dall'effettuazione del controllo.
Art. 3 - Accordo di programma.

1. Per l'organizzazione e la realizzazione della campagna di cui all'articolo 2, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concludere accordi di programma con le Province che intendono aderirvi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. L'accordo di programma di cui al comma 1 deve prevedere tra l'altro l'impegno della Provincia a:
a) definire con i Comuni interessati le modalità di svolgimento della campagna;
b) rendere disponibili, anche avvalendosi di apposite convenzioni con aziende ed enti all'uopo attrezzati, le necessarie postazioni di controllo dotate di strumentazioni conformi alle specifiche tecniche stabilite dalla Regione ed il relativo personale qualificato per i controlli, per almeno novanta giorni annui nelle stagioni autunnale ed invernale;
c) collocare le postazioni di controllo secondo i criteri della migliore accessibilità degli utenti ed in rapporto con il numero di autoveicoli gravitanti nel territorio dei Comuni di cui all'allegato A;
d) realizzare e distribuire l'autoadesivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in conformità al modello predisposto dalla Regione;
e) pubblicizzare, in collaborazione con i Comuni interessati, la campagna per il controllo volontario mediante gli strumenti di comunicazione ritenuti più efficaci;
f) rilevare, elaborare e mettere a disposizione di tutti gli enti interessati e dei mezzi di informazione i dati statistici relativi alla campagna, assicurando la loro compatibilità con gli standard stabiliti dalla Regione.
3. Nell'accordo di programma di cui al comma 1 sono precisate le modalità di coordinamento e di vigilanza da parte della Regione, nonché le modalità per l'assegnazione dei fondi regionali e per l'eventuale compartecipazione finanziaria della Provincia alle spese di realizzazione della campagna.
4. Nell'accordo di programma è precisato altresì se i controlli volontari dei gas di scarico sono effettuati a titolo gratuito od oneroso, nel qual caso deve essere determinata la percentuale di spesa da porre a carico degli automobilisti.
Art. 4 - Corsi di formazione.

1. La Regione organizza, anche mediante convenzioni con enti o istituti specializzati, corsi gratuiti di formazione per il personale della polizia locale e per altro personale indicato dai Comuni e dalle Province.
Art. 5 - Obbligo di controllo dei gas di scarico.

1. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti ad assoggettare al controllo dei gas di scarico gli autoveicoli in servizio almeno ogni sei mesi e ad esporre sul parabrezza il documento attestante il controllo effettuato.
2. Il controllo sugli autoveicoli di cui al comma 1 può essere effettuato presso i competenti servizi comunali, presso le postazioni per il controllo volontario dei gas di scarico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero presso le autofficine interne all'azienda, in tale ultimo caso l'avvenuto controllo può essere autocertificato.
3. I regolamenti comunali dei servizi di noleggio con conducente mediante autobus e degli autoservizi pubblici non di linea devono prevedere il controllo dei gas di scarico del relativo parco automezzi almeno ogni sei mesi.
4. I termini di cui ai commi 1 e 3 decorrono dalla data dell'ultima revisione presso l'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 - Estensione degli interventi.

1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere estesi in relazione al livello dell'inquinamento da traffico, anche ad altri Comuni o zone omogenee, individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta delle Province interessate.
Art. 7 - Criteri tecnici per l'effettuazione dei controlli.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle direttive CEE, provvede a:
a) approvare il modello di adesivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
b) individuare le tipologie dei controlli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e le relative modalità tecniche di effettuazione;
c) definire le modalità per il rilevamento e l'elaborazione dei dati statistici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f).
Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 600.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 3426, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 e contemporanea istituzione del capitolo 50262, denominato "Convenzione con le province per l'attuazione di una campagna per il controllo volontario dei gas di scarico degli autoveicoli", con lo stanziamento di lire 600.000.000 da iscrivere per sola competenza nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 per ciascuno degli anni 1994 e 1995.





ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, n. 57 RELATIVA A:



CAMPAGNA PER IL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI






ALLEGATO A DI CUI ALL'ARTICOLO 1



Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Chioggia, Castelfranco Veneto, Bassano del Grappa, Arzignano, Monselice, Cittadella, Este, Montagnana, Piove di Sacco, Lonigo, Thiene, Schio, Legnago, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Adria, Cortina, Feltre, Villafranca Veronese, San Bonifacio.


SOMMARIO

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