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Legge regionale 18 aprile 1995, n. 29 (BUR n. 38/1995)
Legge regionale 18 aprile 1995, n. 29 (BUR n. 38/1995) - Testo storico
[sommario] [RTF][Testo da BUR]
ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SILE E DELLA PIANURA
TRA PIAVE E LIVENZA E DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELLA REGIONE IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI
Art. 1 - Istituzione
dell'autorità di bacino.
1. La Regione del Veneto disciplina le proprie competenze in ordine
ai bacini idrografici del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza,
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera h) della legge 18 maggio 1989,
n. 183. Al fine di assicurare l'unitarietà di indirizzo nella gestione
del patrimonio idrico e nella tutela degli aspetti ambientali è
istituita l'autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra
Piave e Livenza.
2. I bacini del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza sono
bacini di rilievo regionale in quanto non ricompresi tra quelli
classificati nazionali ed interregionali ai sensi degli articoli 14 e 15
della legge 18 maggio 1989, n. 183.
3. I bacini sono attualmente delimitati secondo le indicazioni di
cui alla cartografia allegata al DPCM 22 dicembre 1977, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni delle
delimitazioni di cui al predetto DPCM del 22 dicembre 1977, disposte ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 18 maggio 1989, n.
183 e del DPR 14 aprile 1994 sono approvate, relativamente ai bacini
regionali, dal Consiglio regionale, con proprio provvedimento da adottarsi
su proposta della Giunta regionale.
Art. 2 - Funzioni della
Regione.
1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, la Giunta
regionale:
a) adotta con propria deliberazione il progetto di piano di bacino, lo
trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione;
b) adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione dei programmi
attuativi del piano di bacino;
c) esercita, anche per il tramite del comitato di bacino, funzioni di
vigilanza sulla concreta attuazione del piano di bacino;
d) stipula accordi di programma e avvia intese, promossi dal comitato di
bacino, con gli enti indicati dall'articolo 1, comma 4 della legge n.
183/1989, allo scopo di definire in modo coordinato i rispettivi impegni;
per quanto attiene le interconnessioni con la laguna di Venezia e la sua
conterminazione, l'intesa è definita con il Magistrato alle acque;
e) formula proposte al Consiglio regionale su eventuali modifiche da
apportarsi alla delimitazione dei bacini di cui all'articolo 1.
Art. 3 - Organi
dell'autorità di bacino.
1. Sono organi dell'autorità di bacino:
a) il comitato di bacino;
b) il comitato tecnico;
c) il Segretario generale.
Art. 4 - Comitato di bacino.
1. Il comitato di bacino è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale che lo presiede;
b) tre Assessori regionali con competenze nelle materie disciplinate dalla
legge n. 183/1989;
c) i Presidenti delle province di Venezia e di Treviso o loro delegati;
d) un rappresentante dei comuni territorialmente interessati, nominato
dall'Associazione regionale comuni del Veneto.
2. Il Presidente della Giunta regionale può delegare a
presiedere il comitato uno degli Assessori regionali di cui alla lettera b)
del comma 1.
3. Il comitato di bacino è nominato dal Presidente della Giunta
regionale con decreto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
4. In caso di inerzia da parte degli enti di cui al comma 1, lettera
d) nella designazione dei propri rappresentanti, il Presidente della Giunta
regionale, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, procede alla
nomina degli stessi con decreto.
5. Il comitato di bacino dura in carica per tutta la legislatura e
decade dalle proprie funzioni contestualmente all'insediamento dell'organo
subentrante che, comunque, deve essere nominato entro centoventi giorni
dalla data di ricostituzione degli organi regionali, provinciali e
comunali.
6. Il comitato è convocato dal Presidente e può essere,
altresì, riunito su motivata richiesta di almeno due componenti o del
Segretario generale.
7. Il comitato di bacino adotta le proprie determinazioni mediante
deliberazione per la validità delle quali è richiesta la presenza
della maggioranza assoluta dei componenti ed il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 5 - Funzioni del comitato
di bacino.
1. Il comitato di bacino opera in autonomia nell'ambito dei poteri
conferiti dalla presente legge ed esercita le seguenti funzioni:
a) definisce criteri, metodi, tempi e modalità per la predisposizione
del piano di bacino, in conformità alle prescrizioni della legge 18
maggio 1989, n. 183 ed agli indirizzi e criteri fissati dal DPCM 23 marzo
1990;
b) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'elaborazione del progetto
di piano di bacino e dei relativi programmi attuativi d'intervento
avvalendosi del comitato tecnico;
c) adotta con propria deliberazione il progetto di piano di bacino e lo
trasmette alla Giunta regionale per le osservazioni nonché per il
successivo inoltro al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
d) esercita le funzioni di vigilanza sulla concreta attuazione del piano di
bacino e sulla corretta esecuzione delle conseguenti opere;
e) promuove gli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d);
f) adotta, su proposta del Segretario generale, il regolamento
dell'autorità di bacino contenente le norme dirette a regolarne il
funzionamento ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253 e
del DPCM 23 marzo 1990;
g) designa i componenti del comitato tecnico ed il Segretario generale da
nominarsi ai sensi degli articoli 6 e 8;
h) esercita altre funzioni eventualmente attribuite dalla Giunta regionale
per il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di bacino.
Art. 6 - Comitato tecnico.
1. Il comitato tecnico è composto da sette funzionari regionali
esperti nelle materie di competenza del comitato di bacino, così come
individuate all'articolo 3 della legge n. 183/1989, designati dal comitato
di bacino stesso, da due esperti designati dai consorzi di bonifica
competenti per il territorio compreso nei bacini di cui alla presente
legge, da tre esperti designati dall'amministrazione statale, in ragione di
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici,
dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dal
direttore dell'Ente parco del Sile. Su iniziativa del Segretario generale
possono essere invitati, a seconda degli argomenti trattati, anche
funzionari di altre strutture regionali nonché degli enti locali e del
Magistrato alle acque per le tematiche di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d).
2. Il comitato tecnico può essere, altresì, integrato da
tre esperti di livello universitario nominati ai sensi del titolo VIII
della legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
3. Alla nomina del comitato tecnico provvede il Presidente della
Giunta regionale con decreto.
4. Ai componenti del comitato tecnico compete, in quanto dovuto, un
gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna giornata di seduta,
sulla base di quanto stabilito dall'articolo 87 della legge regionale 10 giugno 1991, n.
12 . Agli stessi compete, altresì, il rimborso delle spese
sostenute secondo le disposizioni del medesimo articolo.
Art. 7 - Funzioni del comitato
tecnico.
1. In analogia al disposto di cui all'articolo 12, comma 5 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato tecnico è organo di
consulenza del comitato di bacino al quale fornisce, altresì, supporto
tecnico.
2. Il comitato tecnico svolge le seguenti attività:
a) istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale e
formulazione di proposte al medesimo;
b) elaborazione del piano di bacino e dei relativi programmi d'intervento;
c) attuazione delle delibere del comitato di bacino.
3. Il comitato tecnico svolge le proprie funzioni avvalendosi della
segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10.
Art. 8 - Segretario
generale.
1. Il Segretario generale dell'autorità di bacino è unico
ed è nominato dal Presidente della Giunta regionale, con decreto,
sulla scorta della designazione effettuata dal comitato di bacino che lo
individua fra i componenti del comitato tecnico.
2. Il Segretario generale dura in carica cinque anni.
Art. 9 - Funzioni del
Segretario.
1. Il Segretario generale esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il comitato tecnico di cui all'articolo 6 e ne
coordina le attività;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato di bacino, con
particolare riguardo alla redazione del piano di bacino;
c) partecipa alle riunioni del comitato di bacino con voto consultivo;
d) raccoglie i dati relativi agli interventi programmati ed attuati e
riferisce al comitato di bacino in merito allo stato di attuazione del
piano di bacino;
e) predispone il regolamento amministrativo contenente le norme per il
funzionamento dell'autorità di bacino e lo sottopone all'approvazione
del comitato di bacino;
f) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità
di bacino;
g) cura i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e degli enti
locali;
h) elabora proposte per l'utilizzo delle risorse stanziate per la
predisposizione del piano di bacino;
i) sottopone al Presidente del comitato di bacino proposte motivate di
convocazione del medesimo.
2. É ammessa la delega di particolari funzioni e poteri da
parte del comitato di bacino al Segretario generale.
Art. 10 - Segreteria
tecnico-operativa.
1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il
Segretario generale si avvale, quale segreteria tecnico-operativa delle
strutture centrali e periferiche dipendenti dalle segreterie regionali per
il territorio e per le attività produttive ed economiche del settore
primario, nonché, ove necessario, di altre strutture regionali. La
Giunta regionale è autorizzata ad individuare stabilmente, con proprio
provvedimento, i funzionari e le strutture componenti la segreteria
tecnico-operativa.
2. La segreteria tecnico-operativa deve assicurare, tra l'altro, le
funzioni di gestione dinamica, di coordinamento e di monitoraggio dei
processi realizzativi dei piani e dei programmi dei bacini di cui
all'articolo 1, con compiti di analisi, aggiornamento e verifica dei
relativi esiti attuativi, nonché di supporto amministrativo e tecnico
delle attività degli organi decisionali.
3. In particolare, alla suddetta struttura spettano le seguenti
funzioni:
a) istruttoria, svolgimento e coordinamento tecnico delle attività
conoscitive, di studio ed elaborazione ai fini dell'adozione dei piani e
dei programmi degli interventi e delle azioni in materia di difesa del
suolo riferiti ai bacini;
b) controllo delle fasi di realizzazione delle attività e degli
interventi realizzati dai soggetti competenti, individuazione delle
eventuali cause di scostamento, sotto il profilo temporale, tecnico e
finanziario, rispetto alle previsioni formulate ed indicazioni in tempo
utile di proposte in ordine alle necessarie azioni correttive;
c) effettuazione dell'analisi dei dati a consuntivo dei programmi
realizzati sulla cui base procedere alla formulazione delle indicazioni
previsionali di ordine tecnico, temporale e finanziario per la redazione
dei programmi di spesa riferiti all'arco temporale successivo;
d) messa a punto di strumenti previsionali e di monitoraggio in grado di
valutare l'efficacia degli interventi nel corso della loro graduale
attuazione e, in generale, di misurare la reattività del sistema
fisico e gli effetti ambientali conseguenti alle azioni sviluppate;
e) istruttoria in ordine alle scelte degli organi decisionali in ordine
alle priorità delle attività e degli interventi mediante analisi
di correlazione cause-effetti, esame comparativo di schemi alternativi di
intervento ed analisi costi-efficacia.
Art. 11 - Piani di bacino.
1. Il piano di bacino, redatto ai sensi dell'articolo 17, comma 1
della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di
settore.
2. Il piano di bacino costituisce il quadro di riferimento per
l'attuazione degli interventi nonché il parametro cui debbono
riferirsi tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori concernenti gli
interventi comunque riguardanti i corsi d'acqua ed i relativi bacini a
norma delle vigenti disposizioni di legge.
3. Il piano ha i contenuti di cui all'articolo 17, comma 3 della
legge 18 maggio 1989, n. 183 e può dettare prescrizioni concretantesi
in vincoli ed obblighi.
4. Il piano di bacino è coordinato con i programmi regionali di
sviluppo economico e di uso del suolo. Conseguentemente, entro un anno
dall'approvazione del piano stesso si deve provvedere ad adeguare ogni
altro piano di settore, con particolare riguardo a quelli acquedottistici,
fognari, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per i comprensori
di bonifica.
5. Le disposizioni contenute nel piano di bacino hanno carattere
immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici,
nonché per i soggetti privati, ove si concretino in prescrizioni
dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano.
6. Sul progetto di piano di bacino è obbligatoria la
consultazione di tutti gli enti, organismi, associazioni e privati
interessati che esprimano il proprio parere entro trenta giorni dall'invio
del progetto o dalla pubblicazione dello stesso.
7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del piano di bacino sul Bollettino Ufficiale emana, ove
necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del medesimo nel
settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti locali interessati dal
piano di bacino sono tenuti comunque a rispettarne le prescrizioni nel
settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i
necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei
mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni e, comunque,
entro nove mesi dalla data di pubblicazione del piano, all'adeguamento
provvede d'ufficio la Giunta regionale.
8. Il piano di bacino è trasmesso a cura della Giunta
regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio
regionale, al comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della
verifica della conformità agli indirizzi e criteri di cui all'articolo
4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
9. Per la redazione dei piani di bacino e di studi ad essi
finalizzati l'autorità di bacino è autorizzata ad utilizzare la
somma di lire 580 milioni. In caso di ulteriore finanziamento statale la
Giunta è autorizzata ad elevare tale limite.
Art. 12 - Programmi
d'intervento.
1. Il piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali
d'intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità
del piano stesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della
legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. I programmi d'intervento sono adottati dal comitato di bacino ed
approvati dalla Giunta regionale che provvede a trasmetterli, entro il 31
dicembre del penultimo anno del programma in corso, al Ministero dei lavori
pubblici ed al Presidente del comitato nazionale per la difesa del suolo,
ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
Art. 13 - Oneri
finanziari.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge
quantificati in lire 630.000.000, si fa fronte: quanto a lire 580.000.000
di cui all'articolo 11 mediante utilizzo, per competenza e per cassa, dei
fondi già iscritti al capitolo n. 51083 "Spese per studi finalizzati
alla redazione dei piani dei bacini regionali del Sile, laguna di Venezia,
pianura tra Piave e Livenza ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183"
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario
1995; quanto a lire 50.000.000, per il funzionamento dell'autorità di
bacino, mediante utilizzo, per competenza e per cassa, dei fondi già
iscritti al capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli,
comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le
indennità di missione ed i rimborsi spese (articolo 187 legge regionale n.
12/1991 )" dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l'anno finanziario 1995.
2. Il Segretario generale provvede alla liquidazione delle spese
sostenute secondo le modalità di cui alla legge regionale 9 dicembre 1977, n.
72 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 14 - Disposizioni
finali.
1. L'autorità di bacino di cui alla presente legge ha sede in
Venezia, presso gli uffici della Segreteria regionale per il territorio.
SOMMARIO
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