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leggi regionali a testo storico

Contenuti: Legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 (BUR n. 52/2001)

Legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 (BUR n. 52/2001) - Testo storico [sommario] [RTF][Testo da BUR]

INIZIATIVE REGIONALI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA CARNE BOVINA


Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità perseguite dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 novembre 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e nell’ambito delle finalità perseguite dall’articolo 7 bis della legge 9 marzo 2001, n. 49, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, recante: “Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.”", relativo alla realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza del settore zootecnico causata dalla encefalopatia spongiforme bovina, pone in essere interventi diretti a stabilizzare gli assetti economici delle imprese del settore bovino da carne e qualificarne la produzione e la commercializzazione in funzione delle maggiori esigenze di tutela ed informazione del consumatore.
2. Gli interventi sono diretti a:
a) promuovere la realizzazione dei sistemi di etichettatura facoltativa da parte dei produttori;
b) promuovere la rintracciabilità dell’origine delle carni bovine mediante la realizzazione di un sistema informatico;
c) assicurare al consumatore un’idonea informazione sui sistemi di produzione, commercializzazione ed etichettatura delle carni bovine;
d) sostenere il reddito delle imprese del settore zootecnico attraverso misure straordinarie di intervento, integrative a quelle previste dall’articolo 7 bis della legge n. 49/2001.
Art. 2 – Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) produttori: i soggetti indicati nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999;
b) sistema di etichettatura facoltativa: il sistema di etichettatura previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 e dal d.m. politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000;
c) disciplinare di etichettatura facoltativa: il documento tecnico-operativo previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 e dal d.m. politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000;
d) sede: sede operativa ubicata nel territorio regionale.
Art. 3 - Contributo una tantum per i sistemi di etichettatura facoltativa.
1. La Giunta regionale concede, ai produttori di bovini aventi sede nel territorio regionale, che aderiscono alla iniziativa di etichettatura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) della presente legge, un contributo una tantum, di 50.000 lire a capo fino ad un massimo di 300 milioni di lire per produttore.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso se il disciplinare di etichettatura facoltativa, approvato dal Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi dell’articolo 9 del d.m. politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000, prevede anche informazioni relative alla tecnica di allevamento, al metodo di ingrasso, al regime alimentare e ad eventuali test sanitari non obbligatori cui l’animale sia stato sottoposto.
Art. 4 - Contributi per favorire la rintracciabilità dell’origine.
1. La Giunta regionale concede alle organizzazioni dei produttori che aderiscono al sistema di etichettatura facoltativa, un contributo fino al cinquanta per cento delle spese sostenute per lo studio, l’elaborazione e la realizzazione di sistemi informativi-informatici per la gestione dei dati relativi ai singoli soggetti della filiera delle carni bovine.
2. Alle imprese di macellazione o di commercializzazione delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, aventi sede nel territorio regionale e che aderiscono al sistema di etichettatura facoltativa, è concesso un contributo fino al quaranta per cento della spesa sostenuta per l’implementazione del sistema di cui al comma 1.
Art. 5 - Iniziative per l'informazione dei consumatori.
1. La Giunta regionale realizza iniziative per informare i consumatori sui sistemi di etichettatura delle carni bovine, con particolare riguardo ai contenuti informativi delle etichette, ai sistemi di allevamento e ai regimi alimentari.
Art. 6 - Misure straordinarie di intervento.
1. In relazione alla perdurante situazione di crisi di mercato che determina criticità finanziarie e di redditività delle imprese del settore, la Regione interviene con misure straordinarie di soccorso finalizzate al ripristino delle condizioni ordinarie di reddito dei produttori di bovini.
2. La Giunta regionale concede direttamente ai produttori un indennizzo per i danni subiti a causa della crisi di mercato, commisurato all'età del bovino sulla base della permanenza in stalla dei capi per almeno cinque mesi.
3. L’indennizzo viene corrisposto previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001.
Art. 7 - Attuazione e controlli.
1. La Giunta regionale attua gli interventi previsti e dispone i controlli sulla applicazione della presente legge.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in lire 20.000 milioni per l’esercizio 2001, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo n. 80230, partita n. 6 “Interventi nelle aree di crisi agricola”, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001; contestualmente sono istituiti, nel medesimo stato di previsione della spesa i seguenti capitoli:
a) capitolo n. 11603 denominato “Interventi regionali per la realizzazione dei sistemi volti a favorire la rintracciabilità delle carni bovine” con lo stanziamento di lire 500 milioni, in termini di competenza e cassa per il 2001;
b) capitolo n. 11604 denominato “Interventi regionali a favore delle aziende che aderiscono ai programmi di etichettatura facoltativa” con lo stanziamento di lire 1.000 milioni, in termini di competenza e cassa per il 2001;
c) capitolo n. 11605 denominato “Iniziative regionali per l'informazione dei consumatori in materia di carni bovine” con lo stanziamento di lire 1.000 milioni, in termini di competenza e cassa per il 2001;
d ) capitolo n. 11606 denominato “Misure straordinarie di intervento a ristoro dei danni subiti dalle aziende del settore zootecnico” con lo stanziamento di lire 17.500 milioni, in termini di competenza e cassa per il 2001.
2. Per gli esercizi successivi al 2001 si provvede ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
Art. 9 - Parere comunitario di compatibilità
1. Gli effetti di cui alla presente legge sono subordinati alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del Trattato CE.


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