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Legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 (BUR n. 52/2001)
Legge regionale 31 maggio 2001, n. 13 (BUR n. 52/2001) - Testo storico
[sommario] [RTF][Testo da BUR]
INIZIATIVE REGIONALI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA CARNE BOVINA
Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità perseguite dal
regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
luglio 2000, dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25
agosto 2000, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n. 437 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del
30 agosto 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 16 novembre 2000, relativi all'identificazione e registrazione
dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine e nell’ambito delle finalità perseguite
dall’articolo 7 bis della legge 9 marzo 2001, n. 49, "Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, recante:
“Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad
alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine
animali a basso rischio.”", relativo alla realizzazione di interventi
urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza del settore zootecnico
causata dalla encefalopatia spongiforme bovina, pone in essere interventi
diretti a stabilizzare gli assetti economici delle imprese del settore
bovino da carne e qualificarne la produzione e la commercializzazione in
funzione delle maggiori esigenze di tutela ed informazione del consumatore.
2. Gli interventi sono diretti a:
a) promuovere la realizzazione dei sistemi di etichettatura facoltativa da
parte dei produttori;
b) promuovere la rintracciabilità dell’origine delle carni
bovine mediante la realizzazione di un sistema informatico;
c) assicurare al consumatore un’idonea informazione sui sistemi di
produzione, commercializzazione ed etichettatura delle carni bovine;
d) sostenere il reddito delle imprese del settore zootecnico attraverso
misure straordinarie di intervento, integrative a quelle previste
dall’articolo 7 bis della legge n. 49/2001.
Art. 2 – Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) produttori: i soggetti indicati nell’articolo 3 del regolamento
(CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999;
b) sistema di etichettatura facoltativa: il sistema di etichettatura
previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000, dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della
Commissione del 25 agosto 2000 e dal d.m. politiche agricole e forestali
del 30 agosto 2000;
c) disciplinare di etichettatura facoltativa: il documento
tecnico-operativo previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, dal regolamento (CE) n.
1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 e dal d.m. politiche
agricole e forestali del 30 agosto 2000;
d) sede: sede operativa ubicata nel territorio regionale.
Art. 3 - Contributo una tantum
per i sistemi di etichettatura facoltativa.
1. La Giunta regionale concede, ai produttori di bovini aventi sede nel
territorio regionale, che aderiscono alla iniziativa di etichettatura di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) della presente legge, un
contributo una tantum, di 50.000 lire a capo fino ad un massimo di 300
milioni di lire per produttore.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso se il disciplinare di
etichettatura facoltativa, approvato dal Ministero per le politiche
agricole e forestali ai sensi dell’articolo 9 del d.m. politiche
agricole e forestali del 30 agosto 2000, prevede anche informazioni
relative alla tecnica di allevamento, al metodo di ingrasso, al regime
alimentare e ad eventuali test sanitari non obbligatori cui l’animale
sia stato sottoposto.
Art. 4 - Contributi per favorire
la rintracciabilità dell’origine.
1. La Giunta regionale concede alle organizzazioni dei produttori che
aderiscono al sistema di etichettatura facoltativa, un contributo fino al
cinquanta per cento delle spese sostenute per lo studio,
l’elaborazione e la realizzazione di sistemi informativi-informatici
per la gestione dei dati relativi ai singoli soggetti della filiera delle
carni bovine.
2. Alle imprese di macellazione o di commercializzazione delle carni bovine
e dei prodotti a base di carni bovine, aventi sede nel territorio regionale
e che aderiscono al sistema di etichettatura facoltativa, è concesso
un contributo fino al quaranta per cento della spesa sostenuta per
l’implementazione del sistema di cui al comma 1.
Art. 5 - Iniziative per
l'informazione dei consumatori.
1. La Giunta regionale realizza iniziative per informare i consumatori sui
sistemi di etichettatura delle carni bovine, con particolare riguardo ai
contenuti informativi delle etichette, ai sistemi di allevamento e ai
regimi alimentari.
Art. 6 - Misure straordinarie di
intervento.
1. In relazione alla perdurante situazione di crisi di mercato che
determina criticità finanziarie e di redditività delle imprese
del settore, la Regione interviene con misure straordinarie di soccorso
finalizzate al ripristino delle condizioni ordinarie di reddito dei
produttori di bovini.
2. La Giunta regionale concede direttamente ai produttori un indennizzo per
i danni subiti a causa della crisi di mercato, commisurato all'età del
bovino sulla base della permanenza in stalla dei capi per almeno cinque
mesi.
3. L’indennizzo viene corrisposto previa attestazione della
macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001.
Art. 7 - Attuazione e
controlli.
1. La Giunta regionale attua gli interventi previsti e dispone i controlli
sulla applicazione della presente legge.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in lire 20.000 milioni per l’esercizio 2001, si
fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e
cassa, dal capitolo n. 80230, partita n. 6 “Interventi nelle aree di
crisi agricola”, iscritto nello stato di previsione della spesa del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001;
contestualmente sono istituiti, nel medesimo stato di previsione della
spesa i seguenti capitoli:
a) capitolo n. 11603 denominato “Interventi regionali per la
realizzazione dei sistemi volti a favorire la rintracciabilità delle
carni bovine” con lo stanziamento di lire 500 milioni, in termini di
competenza e cassa per il 2001;
b) capitolo n. 11604 denominato “Interventi regionali a favore delle
aziende che aderiscono ai programmi di etichettatura facoltativa” con
lo stanziamento di lire 1.000 milioni, in termini di competenza e cassa per
il 2001;
c) capitolo n. 11605 denominato “Iniziative regionali per
l'informazione dei consumatori in materia di carni bovine” con lo
stanziamento di lire 1.000 milioni, in termini di competenza e cassa per il
2001;
d ) capitolo n. 11606 denominato “Misure straordinarie di intervento
a ristoro dei danni subiti dalle aziende del settore zootecnico” con
lo stanziamento di lire 17.500 milioni, in termini di competenza e cassa
per il 2001.
2. Per gli esercizi successivi al 2001 si provvede ai sensi
dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n.
72 e successive modificazioni.
Art. 9 - Parere comunitario di
compatibilità
1. Gli effetti di cui alla presente legge sono subordinati alla
acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della
Commissione europea ai sensi del Trattato CE.
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