 |
Contenuti:
Legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 (BUR n. 72/2006) – Testo
storico
Legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 (BUR n. 72/2006) – Testo
storico [sommario] [RTF][Testo da BUR]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI URBANISTICA, CARTOGRAFIA,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA, AREE NATURALI PROTETTE,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, VIABILITÀ, MOBILITÀ E TRASPORTI A
FUNE
CAPO I - Disposizioni in materia di
urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica ed
aree naturali protette
Art. 1 - Modifiche all'articolo 48
della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 7 bis 4 dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 , è aggiunto il seguente comma:
“7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, nelle more
dell’approvazione del primo PAT e PI:
a) nelle sottozone classificate E1 dal vigente piano regolatore generale
comunale sono ammessi esclusivamente gli interventi sui fabbricati
esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento,
gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei
necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche
strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di
interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati
alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli
articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24
;
b) nelle sottozone classificate E2 dal vigente piano regolatore generale
comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di
tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si
confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla
lettera d) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive
modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici residenziali,
utilizzando l’eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un
massimo di 800 mc. compreso l’esistente;
c) nelle sottozone classificate E3 dal vigente piano regolatore generale
comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di
tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si
confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla
lettera d) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive
modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici residenziali fino
ad un massimo di 800 mc. compreso l’esistente;
d) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore
generale comunale sono altresì consentiti, nel rispetto delle
previsioni e prescrizioni dello stesso, gli interventi edilizi, compresa la
nuova edificazione, in funzione dell’attività agricola destinati
a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli
44 e 45;
e) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano
regolatore generale comunale sono realizzabili gli interventi previsti
dallo strumento urbanistico generale vigente;
f) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano
regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al
DM 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale
e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici
generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d)
dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la
ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non
comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte
stradale o sul bene da tutelare;
g) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), nelle zone agricole
dei territori montani di cui all’articolo 1 della legge regionale 18
gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo
sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la
valorizzazione dei territori montani” sono consentiti interventi
finalizzati al mutamento di destinazione d’uso residenziale nei
limiti di 300 mc., a condizione che l’edificio sia dichiarato non
più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un’analisi
agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata
dall’ispettorato regionale dell’agricoltura, e che le eventuali
opere necessarie per l’allacciamento alle reti tecnologiche e per
l’accessibilità viaria siano a carico del
richiedente.”.
Art. 2 - Modifiche
all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni.
1. Al comma 7 bis 2 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 dopo le parole “finalizzate alla ristrutturazione,
riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività
produttive esistenti” sono aggiunte le parole
“nonché alla trasposizione, a parità di superficie di
zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone
territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate
da un’unica struttura aziendale”.
Art. 3 - Disposizioni
transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale annullate a
seguito di contenzioso.
1. In deroga al divieto previsto dal comma 1 ( 1) e fino all’approvazione del primo piano di assetto
del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e comunque entro
un anno dall’entrata in vigore della presente legge è ammessa
secondo le procedure di cui all’articolo 50 della legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, l’adozione di
varianti al piano regolatore generale già approvate dalla Regione e
annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai soli fini di adeguare le varianti originarie al
giudicato.
1. Al primo comma dell’articolo 4 le parole: “lavori
pubblici” sono sostituite dalle parole: “appalti di
pubblici servizi”.
Art. 5 - Recupero del patrimonio
edilizio degradato nelle zone di montagna.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48 della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni, fino all’approvazione del primo piano di
assetto territoriale (PAT) e del piano degli interventi (PI) nelle zone
agricole dei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1
della legge
regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il
consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la
tutela e la valorizzazione dei territori montani” è consentita,
nel rispetto integrale della tipologia originaria, la ricostruzione, con la
volumetria originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul
terreno i muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e
ciò sia riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli
enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.
Art. 6 - Piano
paesaggistico.
1. Fino all’adeguamento della disciplina regionale ai principi
contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei
beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, al fine di
assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, la
Regione, in via sperimentale ed in funzione dell’ approvazione del
nuovo piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), quale piano
urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori
paesaggistici, individua gli ambiti definiti ai sensi dell’articolo
135, comma 2 del medesimo decreto legislativo nei quali avviare
prioritariamente una pianificazione paesaggistica.
2. Gli ambiti dei piani paesaggistici di cui al comma 1 sono definiti dalla
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. I piani paesaggistici di cui al comma 1 sono formati con la procedura
prevista dall’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni, integrata dalle disposizioni dell’articolo 143, comma
3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.
4. I piani paesaggistici approvati ai sensi del presente articolo
prevalgono, per quanto attiene la tutela del paesaggio, sulle disposizioni
contenute in tutti gli atti di pianificazione territoriale ai sensi
dell’articolo 145, comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e
successive modificazioni.
5. Fino all’approvazione del Piano regionale dell’attività
di cava (PRAC), al fine di salvaguardare la singolarità del paesaggio
delle Prealpi trevigiane, caratterizzate da particolare fragilità
territoriale e idrogeologica, nelle aree classificate dal piano
d’area delle Prealpi trevigiane come zone di rilevante valenza
ambientale, nonché in quelle per cui lo stesso piano, adottato,
prevede un esplicito divieto di autorizzazione alla coltivazione di cave o
alla riapertura di quelle dismesse o abbandonate, è vietato il
rilascio di nuove autorizzazioni alla coltivazione e/o
all’ampliamento di ogni tipo di cava.
Art. 7 - Procedure per
l'alienazione di immobili di proprietà della Regione.
1. Gli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti
meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse
all’utilizzo possono essere alienati secondo le modalità
dell’articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n.
6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e
conservazione dei beni regionali”.
2. Per poter essere alienati, i beni di cui al comma 1, vengono
declassificati e passano al patrimonio disponibile della Regione. La
cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente
iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta con decreto del
dirigente regionale della struttura competente, su autorizzazione della
Giunta regionale e previo parere vincolante della competente commissione
consiliare. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il dirigente regionale della
struttura competente trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di
autorizzazione con l’indicazione:
a) dei motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
b) dei fini perseguiti con la cancellazione stessa;
c) del valore di stima del bene.
4. I beni immobili della Regione, declassificati ai sensi del presente
articolo, prima della loro alienazione, possono essere oggetto di cambio di
destinazione d’uso; qualora gli strumenti urbanistici prevedano una
destinazione non compatibile, le aree su cui insistono gli immobili sono
soggette a variazione degli strumenti urbanistici secondo le modalità
di cui al comma 5.
5. Ai fini della variante di cui al comma 4, il dirigente regionale della
struttura competente convoca una conferenza di servizi, ai sensi
dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni,
alla quale prendono parte i soggetti interessati. Il verbale della
decisione della conferenza costituisce adozione di variante qualora
ratificato dal Consiglio comunale nel termine perentorio di novanta giorni.
1. Dopo il comma 7 ter dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 , come introdotto dall’articolo 1 della presente legge, è
aggiunto il seguente comma:
“7 quater. Per i programmi integrati di riqualificazione
urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il
termine di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1999, n.
23 è prorogato di ulteriori centoventi giorni.”.
Art. 9 - Modifiche alla
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l'istituzione del
Parco regionale dei Colli Euganei” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
38 , è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Al fine del rilascio dei provvedimenti di cui
all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 , l’ente parco predispone, in conformità ai contenuti e
ai principi del piano ambientale, specifici indirizzi tipologici
urbanistico-edilizi da applicarsi nelle zone di urbanizzazione controllata;
tali indirizzi sono approvati con le procedure di cui all’articolo 7,
comma 3, sentita la competente commissione consiliare.”.
2. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
38 , è inserito il seguente articolo:
“Art. 12 bis - Funzioni dei Comuni.
1. Successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento che
individua e disciplina le zone di pre-parco di cui all’articolo 3,
comma 4 e del provvedimento di indirizzi tipologici urbanistico-edilizi di
cui all’articolo 12, comma 3 bis, i comuni esercitano le funzioni di
cui all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 rispettivamente per le zone di pre-parco e per le zone di
urbanizzazione controllata.”.
3. Nell’articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 10 ottobre 1989,
n. 38 le parole: “le funzioni amministrative delegate alla
Regione ai sensi dell’articolo 82, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in
materia di tutela dei beni ambientali e subdelegate alle Province, a norma
dell’articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11
” sono sostituite dalle parole “le funzioni di cui
all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 bis”.
Art. 10 - Modifiche alla
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione
di parchi e riserve naturali regionali” e successive
modificazioni.
CAPO II - Disposizione in materia di
edilizia residenziale pubblica
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10 "Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive
modificazioni.
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10 come modificata dal comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 , le parole “in misura non superiore al
limite per l’accesso stabilito dalla Giunta regionale per un nucleo
familiare di due componenti e vigente al momento della scadenza del bando
di concorso” sono sostituite dalle seguenti: “in misura
non superiore ad euro 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base
della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati” e le parole
“dei redditi fiscalmente imponibili” sono sostituite
dalle seguenti: “dei redditi di cui all’articolo 8 del DPR
22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi” e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui
all’articolo 10 del citato decreto”.
2. Il comma 2, dell’articolo 2, della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10 è sostituito con il seguente:
“2. Il dirigente regionale della struttura competente in materia
provvede, ogni anno, all’aggiornamento del limite di reddito sulla
base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati.”.
Art. 12 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni.
Art. 13 - Modifica dell'articolo
9 della legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l’assegnazione e
la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e
successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10 , è inserito il seguente comma:
“2 bis. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui
all’articolo 18, comma 1, lettere A) e B) in proporzione al numero di
aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica collocati nelle aree
medesime.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande relative ai
bandi di concorso pubblicati successivamente all’entrata in vigore
del limite di accesso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e),
della legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 così come modificato dal comma 1
dell’articolo 11 della presente legge.
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n.
14 , le parole: “reddito imponibile” e
“reddito imponibile annuo” e “redditi
fiscalmente imponibili” sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: “reddito fiscale” e “redditi
fiscali”.
2. Al comma 1, lettera B.1, dell’articolo 18, della legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della
legge
regionale 16 maggio 1997, n. 14 , le parole “con reddito di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), non superiore al limite
previsto per l’accesso” sono sostituite dalle seguenti:
“con reddito convenzionale non superiore al limite di euro
10.846,00”.
3. Al comma 1, lettere B.2, B.3, C.1 e C.2 dell’articolo 18 della
legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9
della legge
regionale 16 maggio 1997, n. 14 , le parole “con reddito di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) compreso tra il limite per
l’accesso” sono sostituite dalle seguenti: “con
reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera
B.1”.
4. Al comma 1, lettera C.3 dell’articolo 18 della legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della
legge
regionale 16 maggio 1997, n. 14 , le parole “con reddito di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), superiore al limite
dell’accesso” sono sostituite dalle seguenti: “con
reddito convenzionale superiore al limite previsto alla lettera
B.1”.
5. Il comma 1 bis, dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10 come introdotto dal comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 38 è sostituito con il seguente:
“1 bis. Per reddito fiscale si intende il reddito di cui
all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo 10 del citato
decreto quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Per reddito
convenzionale si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti
del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata,
da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5
agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il
nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito
complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni
componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,75. La riduzione
si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi
prevista dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n.
457.”.
6. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10 , così come sostituito dalla presente legge, è inserito il
seguente comma:
“1 ter. L’importo mensilmente dovuto dagli assegnatari
è costituito dal canone di locazione mensile, determinato secondo i
criteri previsti al comma 1, aumentato di un ammontare pari ad euro
10,00.”.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai contratti di locazione
stipulati a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 15 - Modifica del punto 6,
della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999,
n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e
approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo
per l’edilizia convenzionata”.
1. Il punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della
legge
regionale 9 settembre 1999, n. 42 , è sostituito con il seguente:
“6. Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con
scadenza 12 mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito
alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla
somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 5), per un periodo pari alla
durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della
concessione edilizia.”.
Art. 16 - Disposizioni in
materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
1. Il diritto di prelazione di cui al comma 20 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” si estingue qualora
l'acquirente dell'alloggio, ceduto in applicazione di tale legge, versi
all'Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) cedente
un importo pari al 10 per cento del valore calcolato applicando un
moltiplicatore pari a cento alla rendita catastale, con l’obbligo per
la stessa azienda di reinvestire i proventi così conseguiti nella
costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel
recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
CAPO III - Disposizioni in materia
di viabilità
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 e successive modificazioni le parole: “La tutela ed il
controllo sull’uso delle strade di cui all’articolo 11, comma
1, lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “Le
funzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) ed
e)”.
Art. 18 - Modifica
dell’articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n.
2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002” e
successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n.
2 e successive modificazioni è inserito il seguente:
“1 bis. Il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 è
assegnato anche a favore delle altre società concessionarie che
realizzano le opere viarie complementari al passante Mira-Quarto
d’Altino.”.
CAPO IV - Disposizioni in materia
di mobilità
Art. 19 - Modifica
dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 e successive modificazioni, dopo le parole “dai rispettivi
comandi” è aggiunta la seguente frase “che consente
il trasporto anche dei relativi veicoli di servizio”.
CAPO V - Disposizioni in materia
di trasporti a fune ed innevamento programmato
Art. 20 - Modifica
dell’articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n.
2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2006”.
1. Al comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n.
2 le parole: “completamento ed ammodernamento degli impianti
di risalita” sono sostituite dalle seguenti:
“realizzazione, completamento, ammodernamento e collegamento degli
impianti di risalita, nonché per la realizzazione di impianti di
innevamento programmato”.
CAPO VI - Norma finale
Art. 21 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Vedi avviso di rettifica
pubblicato nel BUR 10 ottobre 2006, n. 88 che dispone “dopo le parole
in deroga al divieto previsto al comma 1” vanno aggiunte le parole
“dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni”.
SOMMARIO
|
|