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Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 (BUR n. 73/2007) – Testo
storico
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 (BUR n. 73/2007) – Testo
storico [sommario] [RTF][Testo da BUR]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, LAVORI PUBBLICI E
AMBIENTE
CAPO I - Disposizioni in materia di
difesa del suolo
Art. 1 - Regolazione delle
derivazioni in caso di eccezionali situazioni di piena o di
siccità.
1. In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità
particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale
siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la
pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e
attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio
provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle
autorità di distretto idrografico e alle province interessate.
2. Nei casi di cui al comma 1, tutte le derivazioni d’acqua, comprese
quelle in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono
essere motivatamente regolate secondo le indicazioni fissate
dall’autorità competente al rilascio della concessione, al fine
di incidere sulla riduzione dei colmi di piena ovvero di conseguire
un’ottimale modulazione della risorsa idrica. Delle regolazioni
disposte va data tempestiva informazione alla struttura regionale
competente in materia di difesa del suolo e alla autorità di distretto
idrografico interessata. Per la diminuita attività produttiva
conseguente, il concessionario non avrà diritto alla corresponsione di
alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva una
commisurata riduzione del canone demaniale di concessione ove dovuta.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni.
1. Dopo la lettera b) all’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 “Norme per la tutela dell’ambiente”e successive
modificazioni, è inserita la seguente:
“b bis) i progetti delle opere di difesa del suolo di cui
all’articolo 84, lettere c), d) ed f) della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112” e successive modificazioni, non soggetti a valutazione di
impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n.
10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione
d’impatto ambientale” e successive modificazioni, con
esclusione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione, sui quali
si esprime, in conformità alla vigente disciplina, la Commissione
tecnica regionale decentrata di cui all’articolo 15 della legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche” e successive modificazioni.”.
Art. 3 - Regime indennitario per
la realizzazione di interventi per la riduzione delle piene.
1. Per la realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle
piene, i soggetti competenti individuati ai sensi dall’articolo 70,
commi 2 e 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche” e successive modificazioni, nell’ipotesi in cui non
si proceda all’espropriazione, dispongono la costituzione di
servitù sulle aree interessate dall’espansione delle acque.
2. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 1
devono essere trascritti ai sensi della normativa vigente.
3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle
servitù di cui al comma, è corrisposta una indennità
determinata in misura non superiore a due terzi dell’indennità
di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in
materia di espropriazione.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri
di calcolo dell’indennità di cui al comma 3, tenuto conto, in
particolare, della frequenza e della durata delle piene, nonché dei
volumi d’acqua previsti.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 è sottoposto al parere della
Commissione consiliare competente, da rendersi entro sessanta giorni dal
ricevimento, decorso il quale termine si prescinde dal parere stesso.
Art. 4 - Modifiche degli
articoli 82, 85 ed 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112” e successive modificazioni.
1. Al comma 2 ter dell’articolo 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112” e successive modificazioni, dopo le parole: “per uso
potabile” sono inserite le seguenti: “, igienico
sanitario”.
2. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112” e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
“2 quater. La sospensione delle istruttorie di cui al comma 2 ter
non si applica altresì alle istanze:
a) di riconoscimento o di concessione preferenziale per qualsiasi uso di
cui all’articolo 4 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici” e successive modificazioni;
b) di rinnovo di concessioni di derivazione senza varianti, per
qualsiasi uso;
c) di concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo, per
interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal piano di
sviluppo rurale e comprendenti sistemi di irrigazione volti al risparmio
della risorsa idrica;
d) di concessione di derivazione d’acqua per scopi geotermici o di
scambio termico per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda
come previsto nella normativa vigente.
2 quinquies. Nelle more dell’approvazione del Piano di Tutela
delle Acque, la Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le
direttive per l’esame delle istanze di cui ai commi 2 ter e 2
quater.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112” e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Nel caso di accertata inerzia o inadempimento da parte
delle province, rispetto all’esercizio delle funzioni di cui alla
lettera d) del comma 1 e/o alle funzioni di polizia idraulica di cui alla
lettera e) del comma 1, tale da esporre a rischio l’incolumità
delle persone, di beni ed infrastrutture ovvero da pregiudicare la
fruizione dello specchio acqueo a scopo turistico ricreativo, anche in
forza di denuncia della predetta inerzia o inadempimento effettuata alla
Regione da uno o più comuni interessati, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 16 della presente legge. In tal caso il
Presidente della Giunta regionale può nominare a commissario ad acta
uno dei sindaci dei comuni interessati, per il tempestivo esercizio, in via
sostitutiva, delle funzioni stesse, con la realizzazione degli interventi a
ciò necessari.”.
4. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 87 della legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, è aggiunta la
seguente:
“c bis) le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1
dell’articolo 85, qualora l’intero alveo lacuale, le rive, le
sponde e le spiagge lacuali, interessi esclusivamente il territorio di un
solo comune.”.
CAPO II - Disposizioni in materia di
lavori pubblici
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112” e successive modificazioni, le parole: “contributi per
il funzionamento delle scuole materne non statali” sono
sostituite dalle parole: “contributi alle scuole materne non
statali.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112” e successive modificazioni, dopo le parole: “alla
conservazione ed alla manutenzione ordinaria” sono aggiunte le
seguenti: “e straordinaria”.
Art. 6 - Piani generali
triennali ed annuali degli interventi di cui alla legge 11 gennaio 1996, n.
23 “Norme per l'edilizia scolastica” e successive
modificazioni.
1. I piani generali triennali e i piani annuali di attuazione previsti
dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per
l'edilizia scolastica” e successive modificazioni sono predisposti ed
approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente
commissione consiliare.
Art. 7 - Modifiche degli
articoli 4 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n.
37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e
successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n.
37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e
successive modificazioni, è inserito il seguente comma:
“1 bis. Le proposte di intervento devono prevedere una spesa non
inferiore:
a) a 20.000,00 euro per le richieste di contributo riguardanti
interventi sugli immobili;
b) a 10.000,00 euro per le richieste di contributo riguardanti
interventi sui beni mobili.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 37 del 2004 e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“2. Il comune invia alla Giunta regionale, entro il 30 settembre
di ciascun anno, l’elenco delle domande presentate ai sensi del comma
1.”.
3. Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n.
37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e
successive modificazioni, dopo le parole: “se diversi dagli stessi
e” sono inserite le seguenti: “qualora i contributi di
cui all’articolo 4 siano stati concessi per interventi di
valorizzazione aventi ad oggetto beni immobili,”.
Art. 8 - Adempimenti del Genio
civile regionale in materia di costruzioni in zone sismiche.
1. Il certificato previsto dall'articolo 62 del Decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”,
attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme per
le costruzioni in zone sismiche, è rilasciato dall'ufficio del genio
civile regionale sulla base del certificato di collaudo statico ovvero,
qualora non sia richiesta l'effettuazione del collaudo statico, sulla base
del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei
lavori e munito del visto comunale dell’avvenuto deposito.
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1997)” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1997)” e successive modificazioni, sono
inseriti i seguenti:
“3 bis. Ai fini di cui al comma 3, l’accessibilità al
pubblico è regolata secondo modalità stabilite con atto pubblico
stipulato tra la Regione e il proprietario del bene. L’atto è
trascritto nei registri immobiliari con oneri a carico del beneficiario del
contributo.
3 ter. Il proprietario dell’immobile può estinguere
l’onere di cui ai commi 3 e 3 bis previo nullaosta regionale e
relativa restituzione della somma percepita a termini del comma 1,
maggiorata degli interessi legali.”.
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2003, n.
15 “Norme per la tutela e la valorizzazione delle
‘città murate del Veneto’ ” e successive
modificazioni.
1. All’articolo 5, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2003, n.
15 “Norme per la tutela e la valorizzazione delle
‘città murate del Veneto’ ” e successive
modificazioni, le parole “cinquanta per cento” sono
sostituite dalle seguenti “settanta per cento”.
CAPO III - Disposizioni in materia
di ambiente
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni.
1. L’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 12 – Composizione e funzionamento della Commissione
tecnica regionale sezione ambiente.
É istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che
viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in
carica per l’intera legislatura.
La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta:
a) dal segretario regionale competente in materia di ambiente con
funzioni di presidente;
b) da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali
nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura di cui
quattro per la maggioranza e due per la minoranza;
c) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di
ambiente;
d) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di
lavori pubblici;
e) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di
urbanistica;
f) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di
agricoltura;
g) dal dirigente regionale della struttura competente in materia
forestale;
h) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di
geologia;
i) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di
difesa del suolo;
j) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di
affari legislativi;
k) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di
programmazione;
l) dal dirigente responsabile della struttura decentrata in materia di
difesa del suolo competente per territorio;
m) dal direttore generale dell’agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del veneto o da un suo delegato;
n) dal direttore generale dell’azienda sanitaria locale competente
per territorio o da un suo delegato;
o) dal presidente della provincia competente per territorio o da un suo
delegato;
p) dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati.
Il segretario regionale competente in materia di ambiente, in caso di
assenza o impedimento, è sostituito dal dirigente regionale della
struttura competente in materia di ambiente.
I dirigenti delle strutture di cui alle lettere da c) a l) del comma
secondo, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati da
un altro dirigente o da un funzionario della medesima struttura a ciò
espressamente delegati dal dirigente della struttura.
Il Presidente può far intervenire con voto deliberativo i dirigenti
di altre strutture regionali, o loro delegati, nonché i legali
rappresentanti di aziende, agenzie o altri enti dipendenti della Regione
Veneto, o loro delegati, che abbiano una specifica competenza in relazione
alle materie da trattare.
La Commissione è validamente costituita con la presenza della
maggioranza dei componenti di cui al comma secondo da verificarsi
all’inizio della seduta e prima della trattazione di ogni argomento
iscritto all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Partecipano alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal
Presidente a seconda delle materia trattate:
a) il presidente del magistrato alle acque di Venezia o il direttore
dell’agenzia interregionale per il fiume Po, o loro delegati, secondo
le rispettive competenze;
b) il presidente dell’autorità d’ambito in materia di
servizio idrico integrato o in materia di gestione dei rifiuti urbani
competente per territorio o un suo delegato;
c) l’ispettore di zona per il Veneto dei vigili del fuoco o un suo
delegato;
d) i dirigenti di altri uffici statali, di enti pubblici o di enti
locali o loro delegati.
Per le materie del servizio idrico integrato sono chiamati a far parte
della commissione, con voto deliberativo, i Presidenti delle Autorità
d’Ambito Territoriali Ottimali competenti istituite ai sensi
(1) della legge regionale 27 marzo 1998, n.
5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del
servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali
ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e
successive modificazioni, o loro delegati, in luogo dei Sindaci dei comuni
interessati di cui al comma 2 lettera p).
Possono essere invitati a partecipare alla Commissione senza diritto di
voto per fornire indicazioni tecniche o informazioni rilevanti ai fini del
completo ed esaustivo esame degli argomenti da trattare:
a) i presidenti di enti, consorzi, società e aziende private o loro
delegati;
b) studiosi e tecnici;
c) rappresentanti di associazioni e categorie interessate.
Il segretario regionale competente in materia di ambiente nomina un
funzionario, appartenente alla struttura regionale competente in materia di
ambiente, con le funzioni di segretario della Commissione e,
contestualmente, il suo sostituto.
La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il
funzionamento della Commissione.”
2. Alla costituzione della Commissione tecnica regionale sezione ambiente,
conforme alle disposizioni dell’articolo 12 della legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente”e successive modificazioni, così come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, provvede con decreto il
Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge. I sei componenti esperti di nomina consiliare
della Commissione tecnica regionale sezione ambiente attualmente insediata,
in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano
ad esercitare le funzioni loro proprie fino alla scadenza della
legislatura.
3. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del
presente articolo, continua ad esercitare le funzioni sue proprie la
Commissione tecnica regionale sezione ambiente insediata alla data
d’entrata in vigore della presente legge.
4. Il provvedimento di cui all’undicesimo comma dell’articolo
12 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è
approvato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto di
cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 12 - Modifica
all’articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni.
1. L’articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 “Norme per la tutela dell’ambiente”e successive
modificazioni è così sostituito:
“Art. 65 ter - Sanzioni amministrative conseguenti alla mancata
osservanza delle disposizioni sul bollino blu.
1. I proprietari dei veicoli a motore immatricolati anteriormente al
1° luglio 2004 - o successivamente al primo luglio 2004, se siano
stati sottoposti alla prima revisione prevista - di proprietà di
persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del
Veneto, che non osservino il divieto di cui al comma 1 dell’articolo
58 bis, circolando nel territorio regionale con un veicolo le cui emissioni
inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche
di cui all’Allegato al DM 5 febbraio 1996, sono soggetti alla
sanzione amministrativa di cui all’articolo 71 comma 6 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”
e successive modifiche ed integrazioni.
2. La conformità delle emissioni inquinanti allo scarico dei
veicoli a motore alle prescrizioni tecniche di cui all’Allegato al DM
5 febbraio 1996 è comprovata dall’attestazione di cui al comma 1
dell’articolo 58 bis e dall’esposizione sul veicolo a motore
del bollino blu.
3. Alla vigilanza ed all’accertamento dell’osservanza del
divieto di cui al comma 1 dell’articolo 58 bis, si applicano le
disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo n. 285/1992.
4. L’erogazione di contributi finanziari regionali a favore dei
comuni per l’attuazione degli interventi previsti dal PRTRA è
condizionata all’impiego, da parte dei comuni stessi, di una quota
pari al trenta per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative di cui al comma 1, in misure di contenimento
dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare previste dai
piani d’azione, di risanamento e di mantenimento atmosferico di
propria competenza, secondo la zonizzazione elaborata dal PRTRA, ai sensi
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della
direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità
dell’aria ambiente” e successive modificazioni.”.
Art. 13 - Modifiche alla
legge
regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione
ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive
modificazioni.
1. Nel testo della legge regionale 18 ottobre 1996, n.
32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni le parole:
“direzione centrale” e “struttura
centrale” sono sostituite dalle seguenti parole:
“direzione generale”.
2. Dopo la lettera n) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n.
32/1996 e successive modificazioni, è inserita la seguente:
“n bis) svolgere le funzioni dell’ex Ufficio Idrografico e
Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in
particolare quelle indicate dall’articolo 22 del DPR 24 gennaio 1991,
n. 85 concernente il Servizio tecnico nazionale idrografico e
mareografico;”.
3. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 32/1996 e
successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“1. L’ARPAV è ente strumentale della Regione Veneto ed
è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia
amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile.”.
4. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n.
32/1996 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
“a) alla direzione, all’indirizzo ed al coordinamento della
direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali
dell’ARPAV;”.
5. La lettera i) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n.
32/1996 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
“i) alla nomina dei direttori delle aree funzionali di cui
all’articolo 13, nonché dei direttori dei dipartimenti
provinciali e regionali di cui agli articoli 14 e 14 bis.”.
6. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n.
32/1996 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
“a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di
età;”.
7. L’articolo 12 della legge regionale n. 32/1996 e
successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 12 – Organizzazione.
1. L’ARPAV si articola in:
a) direzione generale;
b) dipartimenti provinciali e regionali.”.
8. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 32/1996 e
successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“1. La direzione generale si articola in più aree funzionali
preposte all’espletamento di attività di natura amministrativa e
tecnico - scientifica”.
9. Il comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale n. 32/1996 e
successive modificazioni è così sostituito:
“6. A ciascun’area o a più aree funzionali di cui al
comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale con
provvedimento motivato e scelto fra i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti
rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed
attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno
quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private di medie o
grandi dimensioni;
c) adeguata qualificazione in materia ambientale.”.
10. I commi 2, 3, 4, 5 e 12 dell’articolo 13 della legge regionale n.
32/1996 e successive modificazioni sono abrogati.
11. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 32/1996 e
successive modificazioni le parole: “alle aree della direzione
centrale” sono sostituite dalle seguenti: “alle aree
funzionali della direzione generale”.
12. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 32/1996 e
successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di
età;”.
13. I commi 4 e 5 dell’articolo 14 della legge regionale n. 32/1996 e
successive modificazioni sono abrogati.
14. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 32/1996 e
successive modificazioni è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 14 bis – Dipartimenti regionali.
1. Sono istituiti il dipartimento regionale per la sicurezza del
territorio e il dipartimento regionale laboratori che, per la realizzazione
dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale
nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I
dipartimenti regionali riferiscono alle aree funzionali della direzione
generale.
2. Il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio svolge le
funzioni di cui alla lettera n) comma 2 dell’articolo 3, incluse
quelle di nivologia e pluviometria, nonché in materia di idrografia e
idrologia di cui alla lettera n bis) comma 2 dell’articolo 3.
3. Il dipartimento regionale laboratori è costituito dai laboratori
presenti nelle sedi dei dipartimenti provinciali e svolge le attività
laboratoristiche di analisi chimiche, fisiche e biologiche su tutte le
materie di competenza dell’Agenzia.
4. Ad ogni dipartimento regionale è preposto un direttore nominato
dal direttore generale tra i dirigenti dell’ARPAV in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) diploma di laurea in discipline tecnico – scientifiche e
specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da
svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività
professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in
enti o strutture pubbliche o private.”.
15. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale n.
32/1996 e successive modificazioni le parole “della direzione
centrale e dei dipartimenti provinciali di cui, rispettivamente, agli
articoli 13 e 14” sono sostituite dalle seguenti: “della
direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali”.
Art. 14 - Modifica
all’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5
“Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio
idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive
modificazioni.
1. Il comma 2 ter dell’articolo 12 della legge regionale n. 5/1998 ,
“Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio
idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive
modificazioni è sostituito dal seguente:
“2 ter. A garanzia di una gestione del servizio idrico integrato
coerente con le esigenze ambientali e di uso delle acque come risorsa da
utilizzare secondo criteri di solidarietà e di conservazione del
patrimonio idrico, ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
e successive modificazioni, tutte le Autorità d’ambito
provvedono con una quota di contribuzione, individuata nella previsione
annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari
settori d’impiego dell’acqua, di cui al piano economico
finanziario. La quota, non inferiore al tre per cento sugli effettivi
introiti da tariffa relativi all’anno precedente, è trasferita
alla Regione del Veneto da ciascuna Autorità d’ambito entro il
31 gennaio di ogni anno. Le Autorità d’ambito interregionali
contribuiscono pro quota per la porzione di territorio appartenente al
Veneto. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione provvede al riparto del
fondo, costituito dalle quote trasferite da ogni Autorità
d’ambito, secondo criteri e modalità di erogazione stabiliti
dalla Giunta regionale. Le somme ripartite sono destinate alle
comunità montane e, in subordine ai comuni interessati, per la
realizzazione di specifici interventi di tutela dell’assetto
idrogeologico del territorio montano. Il provvedimento di ripartizione del
fondo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della
competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal
ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal
parere.”.
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112” e successive modificazioni.
1. Il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 75 della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni è
sostituito dal seguente:
“3) l'adozione dei provvedimenti conclusivi che discendono dagli
esiti dell'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui
all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive
modificazioni, nel caso in cui tali stabilimenti siano assoggettati alla
procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e
regionale ai sensi della normativa vigente;”.
2. Dopo il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 75
della legge regionale e successive modificazioni è aggiunto il
seguente:
“3 bis) l'adozione dei provvedimenti conclusivi relativi agli
stabilimenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334/1999 e
successive modificazioni, a seguito delle verifiche ispettive effettuate
dall’ARPAV, nello svolgimento dell’attività di vigilanza e
controllo di cui al n. 2 della lettera c).”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112” e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Il provvedimento di individuazione e perimetrazione delle
aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui al comma 1, lettera
a), n. 1) ed il piano regionale d’intervento di cui al medesimo comma
1, lettera a), n. 2 sono approvati con provvedimento della Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare.
1 ter. La struttura della Giunta regionale, competente per materia,
provvede all’approvazione dei provvedimenti conclusivi di cui al
comma 1, lettera a), numeri 3 e 3 bis, nell’osservanza delle
modalità e del procedimento tecnico disposti per la loro assunzione
con provvedimento della Giunta regionale.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”e successive modificazioni è abrogato.
Art. 16 - Modifiche alla
legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti” e successive modificazioni.
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti” e successive modificazioni, è abrogata.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti” e successive modificazioni, è inserita la seguente:
“c bis) rilascio dell'autorizzazione prevista dalla normativa
vigente per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di
rifiuti;”.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della
legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di
gestione dei rifiuti” e successive modificazioni, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con proprio
provvedimento i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, per
l’effettuazione delle campagne di attività, e per
l’individuazione degli oneri di istruttoria che vanno posti a carico
del proponente.
Art. 17 - Disposizioni applicative dell’articolo
186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modificazioni.
1. Per i progetti di interventi che prevedano l’escavazione e
l’esportazione dei materiali cui al comma 1 dell’articolo 186
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modificazioni, ovvero per i medesimi
progetti, ove già approvati alla data di entrata in vigore della
presente legge, l’utilizzo degli stessi materiali è consentito
senza la necessità della verifica analitica di cui al comma 3
dell’articolo 186, ed il previsto parere dell’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente di cui ai commi 1 e 5 del medesimo
articolo 186 si assume positivamente acquisito ed integrato nel
provvedimento di approvazione dell’autorità amministrativa
competente, a condizione che il soggetto proponente alleghi al progetto
dell’intervento - o, per i progetti già approvati, presenti
prima dell’inizio dei lavori di escavazione ed esportazione dei
materiali, alla medesima autorità - una dichiarazione con la quale si
attesta che i predetti materiali provengono da aree che non sono state
interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione
ambientale, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di
cui al comma 3 del presente articolo ovvero, nelle more dell’
approvazione di tale deliberazione, dal provvedimento di cui al comma 4 del
presente articolo. La dichiarazione deve essere integrata da informazioni,
anche storiche, e documenti descrittivi cartografici relativi al sito
oggetto di intervento. Il soggetto che esegue l’intervento è
tenuto a conservare presso la propria sede legale la documentazione
attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali.
2. Coerentemente col dettato del comma 1 dell’articolo 186 del
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, gli interventi
manutentivi di piccola entità che prevedano l’escavazione e
l’esportazione dei materiali di cui al comma 1 dell’articolo
186, per l’esecuzione dei quali l’approvazione di un progetto
da parte dell’autorità amministrativa competente non sia
espressamente prevista, non sono sottoposti al parere dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAV) di cui ai commi 1 e
5 dell’articolo 186 e la verifica analitica di cui al comma 3 del
medesimo articolo 186 non è necessaria, a condizione che il soggetto
titolare dell’intervento presenti all’Autorità
amministrativa comunale, prima dell’inizio dei lavori di escavazione
ed esportazione dei materiali, una dichiarazione con la quale si attesta
che i predetti materiali provengono da aree che non sono state interessate
da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale, come
individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3
del presente articolo ovvero, nelle more dell’ approvazione di tale
deliberazione, dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
Il soggetto che esegue l’intervento è tenuto altresì a
conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la
destinazione e la quantità esportata di tali materiali.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva, previo
parere della competente commissione consiliare, una cartografia predisposta
dall’ARPAV secondo i criteri e le indicazioni contenuti in apposita
convenzione da sottoscriversi fra la stessa ARPAV e la Regione del Veneto.
La cartografia rappresenta la designazione e la mappatura delle aree del
territorio regionale che non sono mai state interessate da attività o
eventi di potenziale contaminazione ed è predisposta all’esito
di verifiche tecnico scientifiche da parte dell’ARPAV
sull’eventuale presenza di elementi contaminanti nelle aree
mappabili. Sono attività o eventi di potenziale contaminazione, in
particolare:
a) la presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che rimosse
che in uso, contenenti, o che in passato hanno contenuto, idrocarburi o
sostanze etichettate come pericolose, ai sensi della Direttiva 27 giugno
1967, n. 548/CEE, del Consiglio “concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
pericolose”, e successive modificazioni;
b) la localizzazione di impianti:
1) ricadenti nelle aree definibili come potenzialmente inquinate, secondo i
contenuti dell’Allegato A del decreto ministeriale 16 maggio 1989,
“Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con
modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome,
dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per
l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987,
n. 441, di conversione del DL 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del DL 9 settembre 1988, n.
397”;
2) soggetti alla disciplina di cui agli articoli 6 e 8 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose”;
3) soggetti alla disciplina del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
“Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento”;
4) soggetti alla disciplina di cui al capo IV del titolo I della Parte
Quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati, del decreto legislativo n. 152/2006;
c) la presenza di impianti con apparecchiature contenenti
policlorodifenili, di cui al decreto legislativo. 22 maggio 1999, n. 209,
“Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;
d) la presenza di interventi di bonifica dei siti inquinati, di cui al
Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006;
e) la presenza di fonti di contaminazione da scarichi di acque reflue
industriali e/o urbane;
f) l’inclusione dell’area nella fascia limitrofa a strade di
grande comunicazione e/o in zone interessate da fenomeni
d’inquinamento ambientale diffuso.
4. Nelle more dell’approvazione della deliberazione della Giunta
regionale di cui al comma 3, continua a produrre efficacia, ai fini di cui
ai commi 1 e 2, l’individuazione delle aree come rappresentata dal
vigente provvedimento regionale in materia di terre e rocce da scavo, che
mantiene la sua efficacia per tutti gli aspetti non in contrasto con le
disposizioni del presente articolo.
5. Per i progetti di interventi che prevedano l’escavazione e
l’esportazione di materiali di cui al comma 1 dell’articolo 186
del decreto legislativo n. 152/2006, provenienti da aree diverse da quelle
di cui al comma 1 del presente articolo, qualora detti progetti non siano
sottoposti a valutazione d’impatto ambientale, il previsto parere
dell’ARPAV di cui ai commi 1 e 5 del medesimo articolo 186 deve
essere reso, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 186, nel termine
perentorio di trenta giorni. A tal fine il soggetto proponente allega al
progetto di intervento informazioni, anche storiche, e documenti
descrittivi cartografici relativi al sito oggetto di intervento ed il
soggetto che esegue l’intervento è tenuto a conservare presso la
propria sede legale la documentazione attestante la destinazione e la
quantità esportata di tali materiali. Nel caso di accertata inerzia
dell’ARPAV, il Presidente della Giunta regionale, su istanza
dell’interessato, assegna all’ARPAV inadempiente un termine non
superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine,
il Presidente della Giunta regionale, sentita l’ARPAV, nomina un
commissario ad acta, che provvede ad esprimere in via sostitutiva il
previsto parere.
6. L’escavazione e l’utilizzo di materiali di cui al comma 1
dell’articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006, provenienti da
aree soggette alle procedure dei siti contaminati di cui al Titolo V, Parte
IV del decreto legislativo n. 152/2006, ove consentito dal medesimo
articolo 186, è disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed
approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo
stesso Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 18 - Disposizioni
transitorie in materia ambientale, a seguito dell’entrata in vigore
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modificazioni.
1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della
disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni
esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti
e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti” e successive modificazioni, nonché le competenze
amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di
cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni.
Art. 19 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo così modificato a
seguito di avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 84 del 25 settembre
2007 pag. 156, dove viene comunicato che al comma ottavo
dell’articolo 12 dopo le parole “ai sensi” vanno
soppresse le parole “alla Commissione con voto consultivo, se
invitati dal Presidente a seconda delle materie trattate: ”
erroneamente riportate.
SOMMARIO
-
Legge regionale 16 agosto 2007, n.
20 (BUR n. 73/2007) – Testo storico
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN
MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
-
-
CAPO I - Disposizioni in materia di
difesa del suolo
-
-
CAPO II - Disposizioni in materia
di lavori pubblici
-
-
CAPO III - Disposizioni in materia
di ambiente
-
-
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile
1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modificazioni.
-
Art. 12 - Modifica
all’articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile
1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modificazioni.
-
Art. 13 - Modifiche alla
legge regionale 18 ottobre
1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il
funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive
modificazioni.
-
Art. 14 - Modifica
all’articolo 12 della legge regionale 27 marzo
1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche.
Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli
ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio
1994, n. 36” e successive modificazioni.
-
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive
modificazioni.
-
Art. 16 - Modifiche alla
legge regionale 21 gennaio
2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti” e successive modificazioni.
-
Art. 17 - Disposizioni
applicative dell’articolo 186 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e
successive modificazioni.
-
Art. 18 - Disposizioni
transitorie in materia ambientale, a seguito dell’entrata
in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” e successive
modificazioni.
-
Art. 19 - Dichiarazione
d’urgenza.
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