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Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (BUR n. 16/2010) – Testo
storico
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (BUR n. 16/2010) – Testo
storico [sommario] [RTF][Testo da BUR]
ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI
MARITTIME A FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, n.
33 “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI
TURISMO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. (1)
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 49 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo” e successive modificazioni.
1. L’articolo 49 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 , è sostituito dal seguente:
“Art. 49 - Canone e imposta regionale sulle concessioni.
1. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita le
funzioni di accertamento dei canoni di cui alla legge 4 dicembre 1993, n.
494 e successive modificazioni ed agisce altresì in giudizio per il
recupero coattivo dei canoni dovuti e non corrisposti.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
definisce i termini e le modalità per il pagamento del canone di cui
al comma 1.
3. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita
inoltre le funzioni di accertamento e riscossione dell'imposta regionale di
cui alla legge regionale 17 gennaio 1972, n.
1 , “Disciplina dell’imposta sulle concessioni
statali” e successive modificazioni, ed agisce in giudizio per il
recupero coattivo dell’imposta dovuta e non pagata.
4. Per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo a
finalità turistico-ricreativa è assegnato a ciascun comune il
sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa nel territorio di
competenza, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni
amministrative.
5. Le amministrazioni comunali, entro il 28 febbraio dell'anno
successivo a quello della riscossione, riversano alla Regione la quota di
spettanza dell'imposta regionale riscossa.”.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 52 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo” e successive modificazioni.
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 54 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo” e successive modificazioni.
1. L’articolo 54 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 è sostituito dal seguente:
“Art. 54 - Procedura comparativa in materia di concessioni.
1. La durata delle concessioni è disciplinata dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il comune rilascia,modifica e rinnova le concessioni, applicando le
procedure ed i criteri di valutazione di cui all’allegato S/3, nel
rispetto della direttiva 2006/123/CE subordinando il rilascio di nuove
concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento
dell’indennizzo di cui al comma 5.
3. Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce
dall’originario concessionario, una perizia di stima asseverata di un
professionista abilitato da cui risulti l’ammontare del valore
aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della
concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le
modalità di cui all’allegato S/3.
4. Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di
esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d’obbligo
in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella misura di cui al
comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione
dell’indennizzo, si procede all’aggiudicazione della
concessione, condizionata al pagamento dell’indennizzo, nei confronti
del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino
all’esaurimento della stessa.
5. Nell’ipotesi di concorso di domande, l’originario
concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento
dell’ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte
dell’eventuale nuovo aggiudicatario.”.
Art. 4 - Inserimento
dell'articolo 55 bis nella legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo” e successive modificazioni.
1. Dopo l'articolo 55 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:
"Art. 55 bis - Potere sostitutivo regionale.
1. Ove accertata la persistente inerzia o l'inadempimento nell'esercizio
delle funzioni trasferite ai comuni con le disposizioni di cui al Titolo
II, Capo II, della presente legge, il Presidente della Giunta regionale
previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali,
assegna al comune inerte o inadempiente un termine di trenta giorni per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta
regionale, sentito il comune inerte o inadempiente, nomina un commissario
ad acta, che provvede in via sostitutiva.”.
Art. 5 - Disposizioni
transitorie in materia di concessioni demaniali.
1. Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui
all’articolo 3 e fatto salvo quanto previsto dal presente articolo,
tutte le concessioni demaniali marittime a finalità
turistico-ricreativa in essere, alla data di entrata in vigore della
presente legge ivi comprese quelle oggetto di domanda di rinnovo in corso
di istruttoria alla stessa data, scadono al 31 dicembre 2015, fatta salva
la diversa maggiore durata prevista dal titolo concessorio.
2. Il titolare di concessione in corso di validità all’entrata
in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia
eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi edilizi,
come definiti dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e
successive modificazioni, ovvero che, oltre agli interventi edilizi, abbia
acquistato attrezzature e beni mobili per un valore non superiore al venti
per cento dell’importo degli interventi edilizi, può presentare
al comune, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, una istanza di modifica della durata della concessione in
conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter dell’allegato
S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 e successive modificazioni.
3. Il comune, verificate le condizioni di cui al comma 2, modifica la
durata della concessione, con decorrenza dalla data del provvedimento di
modifica, in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter
dell’allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 e successive modificazioni.
4. Il titolare di concessione in corso di validità all’entrata
in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia
eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi
infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal comune, non
rientranti nelle tipologie di cui al comma 2, può presentare al
comune, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, una istanza di modifica della durata della concessione per
un periodo compreso tra due e quattro anni. Il comune, valutate le
condizioni, può accogliere la domanda di modifica della durata della
concessione, con decorrenza della durata dalla data del provvedimento di
modifica.
Art. 6 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Con sentenza n. 213/2011 (G.U.
1ª serie speciale n. 31/2011) la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5.
SOMMARIO
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