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Contenuti:
Progetto di Legge Regionale n. 21 - 10^ legislatura
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
X LEGISLATURA
9ª Seduta pubblica – Martedì 15 settembre 2015
Deliberazione legislativa n. 16
OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI ZAIA, FINCO,
RIZZOTTO, FINOZZI, MONTAGNOLI, MICHIELETTO, SANDONÀ, POSSAMAI E BRESCACIN
RELATIVA A "MODIFICHE ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE
18 MARZO 2011, n. 7 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L'ESERCIZIO 2011"".
(Progetto di legge n. 21)
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VISTA la proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Zaia, Finco,
Rizzotto, Finozzi, Montagnoli, Michieletto, Sandonà, Possamai e Brescacin
relativa a "Modifiche all'art. 10 della legge regionale 18 marzo
2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2011"";
UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il
Presidente della stessa, consigliere Marino FINOZZI, nel testo che
segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la Giunta regionale ha avviato un articolato processo di
razionalizzazione degli enti regionali, ai sensi dell'articolo 10
della legge regionale n. 7 del 2011.
Ciò anche in considerazione della necessità di riscrivere integralmente
la legge regionale n. 53 del 1993 in tema di controlli sugli enti e di
modificare, di conseguenza, le specifiche leggi regionali che disciplinano
gli enti.
Sono infatti presenti alcune criticità che vanno superate: con riguardo
alla razionalizzazione, la difficoltà di applicazione della legge regionale
7/2011; la disomogeneità e l'obsolescenza del sistema dei controlli
sugli enti strumentali ormai diventato anacronistico alla luce delle nuove
tipologie di controllo introdotte dal legislatore statale; la carenza del
sistema informativo ed informatico esistente, inteso anche quale strumento
di innovazione, di supporto ai processi organizzativi e di monitoraggio; e
le "resistenze" ai processi di innovazione e
cambiamento.
Nei prossimi mesi saranno proposti uno o più disegni di legge di
riordino e razionalizzazione degli enti strumentali regionali.
Nelle more della razionalizzazione degli enti, tuttavia, potrebbero
venire in essere una serie di situazioni giuridicamente tutelate in capo a
soggetti interessati a ricoprire cariche negli organi collegiali e
monocratici dei suddetti enti, qualora venissero esperiti gli ordinari
procedimenti di rinnovo legati all'inizio della nuova legislatura.
Tale ipotesi, di consolidamento di situazioni soggettive legate alle
cariche, finirebbe inevitabilmente per ostacolare le attività di riordino
degli enti.
Si rende pertanto necessario provvedere al temporaneo commissariamento
degli enti oggetto di riordino, ai sensi dell'articolo 4 della
legge
regionale 16 marzo 1979, n. 15 , "Nuove norme per
l'esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative
trasferite o delegate alla Regione", e confermato dall'articolo
2 della legge regionale n. 54 del 2012 "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1, ‘Statuto del Veneto'".
La Prima commissione nella seduta n. 7 del 9 settembre 2015 ha approvato
il provvedimento a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei
gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, i
voti contrari dei rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico,
Alessandra Moretti Presidente, Il Veneto del Fare–Lista Tosi,
Movimento Cinque Stelle.";
UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare,
relatore il consigliere Stefano FRACASSO, nel testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
io partirei proprio da quel 18 marzo del 2011 quando in legge
finanziaria fu introdotta questa previsione cioè fu dato mandato alla
Giunta regionale di presentare al Consiglio un piano generale di riordino
delle società strumentali.
Dal 2011 ad oggi sono passati quattro anni, di quel Piano il Consiglio
non ne ha visto nemmeno l'ombra e invece vede arrivare questa
proposta di legge che di fatto dà una delega in bianco alla Giunta e al
Presidente Zaia per commissariare enne enti strumentali della Regione
Veneto non meglio precisati; non sono quelli dell'elenco ci è stato
detto, quindi non sappiamo quali altri siano se non sono quelli
dell'elenco, però nel frattempo il Consiglio, nonostante la Giunta
per quattro anni non abbia presentato questo piano di riordino, è
intervenuto su alcuni di questi enti strumentali modificandone
l'assetto organizzativo e anche gli organismi di governo e ha
esaminato vari di quelli che potrebbero essere - ma non lo sappiamo perché
non ci viene detto quali sarebbero - gli enti sottoposti a
commissariamento.
Mi riferisco alla riforma delle ATER, mi riferisco alla riforma di
Veneto Agricoltura, mi riferisco al piano di razionalizzazione, di
riorganizzazione di ARPAV che è stato seguito passo passo dalla Commissione
Ambiente nella scorsa Legislatura, mi riferisco all'esame della
proposta di revisione della legge che riguarda l'Istituto
Zooprofilattico delle Venezie; quindi ci chiediamo perché mai in questo
momento la Giunta e il Presidente, invece di presentarci quel piano che
aspettiamo da quattro anni, ci presenta questa delega in bianco al
commissariamento.
In più aggiungo che ci sono degli enti che chiedono una intesa per la
nomina degli organismi, l'Istituto regionale delle Ville Venete con
il Friuli Venezia Giulia, l'Istituto Zooprofilattico con le due
Regioni più l'intesa col Ministero della Sanità, in più ci sono enti
come i consorzi di bonifica che hanno, da relativamente poco, rinnovato i
loro organismi secondo quanto prevede la legge, cioè con una procedura di
elezione riservata agli iscritti negli elenchi etc. etc. etc..
Se togliamo tutte queste situazioni che a nostro avviso o perché si è
già intervenuti con una riforma, o perché sono già provvisti di organismi
monocratici, o perché richiedono intesa con altri enti per la nomina degli
organismi dirigenti stessi, o perché sono normati in modo diverso e mi
riferisco ai consorzi di bonifica, oppure invece non si voglia togliere al
Consiglio quella prerogativa che ha di fare le nomine di alcuni, non tutti
ma di alcuni ben individuati, enti strumentali di questa Regione
rimettendo, quindi rinunciando, il Consiglio stesso a questa prerogativa
per rimetterla nelle mani del Presidente Zaia.
La discussione in Commissione purtroppo non ci ha dato nessuna
indicazione, ma proprio dico nessuna, del motivo per cui dovremmo dare
questa delega se non il gravissimo ritardo della Giunta che non ha mai
presentato un piano di riordino, ma non mi pare questo un motivo
sufficiente perché il Consiglio rinunci alle sue prerogative o comunque dia
una delega che va oltre i poteri che la Giunta e il Presidente già
possiedono.
Nei casi previsti dalla legge il Presidente può commissariare enti
strumentali senza dover chiedere al Consiglio di fare una legge che dica
che lo può fare.
Allora noi vorremo che quello che non abbiamo saputo in Commissione ci
fosse detto oggi; cioè: qual è realmente l'intenzione della Giunta e
del Presidente perché ci viene presentata una legge di questo genere che
priva il Consiglio di alcune sue prerogative, potrebbe intervenire in enti
che sono già stati sottoposti a riforma, potrebbe intervenire in enti che
richiedono intese con altri enti pubblici, altre Regioni e lo Stato,
potrebbe intervenire in enti che sono normati dal diritto privato e quindi
secondo noi sarebbe un disastro.
Allora se non sono queste, e noi pensiamo che non possono essere queste,
vorremmo che ci fosse detto più chiaramente per quale motivo viene chiesto
al Consiglio di dare una delega in bianco al Presidente.
Noi non siamo di questo avviso quindi il nostro voto sarà sicuramente
contrario a questo progetto di legge.
Se il Presidente ritiene che vi siano degli enti strumentali mal gestiti
ha i poteri per intervenire con la legge con le norme attuali, se è
realmente intenzionato a una revisione complessiva degli enti la porti al
Consiglio, certamente non si può chiedere dopo quattro anni che il
Consiglio aspetta, di dargli una delega per nominare Commissari che
potrebbero rimanere in carica per altri due anni, quindi andremo a sei anni
prima di vedere un progetto generale di riordino.
Qui mi dispiace per il Veneto, per le sue società, per i suoi enti
strumentali, la grave mancanza non è certamente di questo Consiglio né del
nostro Gruppo ma la grave mancanza è di una Giunta che a questo quarto anno
non è in grado di presentarsi con un progetto chiaro, comprensibile,
discutibile ma comunque con un chiaro intento riformatore, degli enti di
questa Regione.";
con votazione palese,
A P P R O V A
la legge composta di un unico articolo nel testo che segue:
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2011, n.
7 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO
2011"
Art. 1 - Modifiche dell'articolo 10
della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2011".
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n.
7 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Nelle more dell'approvazione del disegno di legge di
cui al comma 2, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli enti
strumentali regionali, gli organi collegiali e monocratici in carica
decadono dalla data di nomina dei commissari di cui al comma 2
ter.
2 ter. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1979, n.
15 "Nuove norme per l'esercizio, in via provvisoria, delle
funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione" la Giunta
regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti di cui al
comma 2 bis, provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata
in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa
durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine, ai quali
compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico
dell'ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del
rimborso forfettario di cui al comma 3 dell'articolo 3 della
legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni.
2 quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad
esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi
contratti.
2 quinquies. L'organo di revisione contabile in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue
funzioni fino alla scadenza del relativo mandato.".
Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 26
Voti favorevoli n. 26
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Antonio Guadagnini
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IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti
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