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Contenuti:
Progetto di Legge Regionale n. 133 - 10^ legislatura
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
X LEGISLATURA
161ª Seduta pubblica – Martedì 6 febbraio 2018
Deliberazione legislativa n. 6
OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BARISON,
GIORGETTI, DONAZZAN, FINCO, DALLA LIBERA, FERRARI, GUARDA, BERLATO,
GEROLIMETTO, SANDONÀ, VALDEGAMBERI, POSSAMAI, FINOZZI E CIAMBETTI RELATIVA
A "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ DEI
PRODUTTORI DI BIRRA ARTIGIANALE".
(Progetto di legge n. 133)
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VISTA la proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Barison,
Giorgetti, Donazzan, Finco, Dalla Libera, Ferrari, Guarda, Berlato,
Gerolimetto, Sandonà, Valdegamberi, Possamai, Finozzi e Ciambetti relativa
a "Istituzione del marchio dei prodotti e dei produttori di birra
artigianale";
UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il
consigliere Massimiliano BARISON, nel testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la Regione Veneto è terra di grandi eccellenze enogastronomiche.
Prodotti che sono sinonimo di qualità, di tradizione, di cultura
artigianale e produttiva della nostra gente e delle nostre aziende. Parlare
del Veneto significa infatti esaltare, non solo le sue bellezze
storico-artistiche, ma anche i tanti prodotti, creati da sapienti
artigiani, che alimentano la nostra economia e il nostro
"marchio" nel mondo. Il Veneto, solo per citarne alcuni, è
prosecco e amarone, il formaggio Asiago e il prosciutto di Montagnana, il
radicchio di Chioggia o di Treviso, il baccalà o le grappe!
Il successo di questi prodotti è direttamente proporzionale alle tante
iniziative di "plagio" messo in atto da spregiudicati
concorrenti. Si sono quindi moltiplicate le iniziative per difendere i
prodotti e i produttori, come per esempio, la costituzione di Consorzi di
tutela e l'istituzione di marchi di identificazione e riconoscibilità
del prodotto.
A buon diritto, e vedremo di seguito i numeri, il Veneto è oggi
rappresentato anche da un'altra eccellenza: la birra artigianale. Un
prodotto che, come quelli appena citati o più di questi essendo
relativamente nuovo, necessità di essere riconosciuto, tutelato e
valorizzato.
BREVE STORIA
Il fenomeno della birra artigianale, che ha la sua principale
caratteristica nella non pastorizzazione e non filtrazione, ebbe inizio
negli anni ‘80 negli USA come un movimento "culturale"
che proponeva di sottrarsi a schemi legati all'industria e alla
grande distribuzione per rivalutare l'individuo. In quegli anni molti
ragazzi americani, grazie alla loro passione, cominciarono a produrre birra
in casa modificando anche le ricette e apportando rivisitazioni estreme.
Successivamente il fenomeno si trasferì in Europa dove raccolse nuovi
adepti, facendo nascere nuove imprese di piccole dimensioni con produzione
limitata e di altissima qualità.
In Italia le origini del movimento dei birrifici artigianali si
manifesta attorno al 1996. Da quell'anno, complice un cambiamento
della norma sulle accise che non prevedeva più la presenza del funzionario
dell'Ufficio tecnico delle Finanze che accertasse l'alcool
producibile per ogni cotta di birra prodotta ma rimandava gli accertamenti
a strumenti più tecnici, ebbe inizio un vero e proprio movimento
brassicolo. Il fenomeno crebbe di anno in anno rosicchiando quote di
mercato sempre più rilevanti all'industria e trasmettendo un
messaggio importantissimo: micro e prodotto di qualità ("km 0")
è meglio di mega! Basti ricordare che, secondo i dati di Brewer
Association, l'Italia è il quarto produttore mondiale di birra
artigianale, dopo Usa, Gran Bretagna e Francia. Geograficamente parlando,
lo sviluppo di queste aziende nel nostro Paese c'è stato soprattutto
al nord e al centro. Le regioni leader sono, infatti, la Lombardia, il
Veneto, il Piemonte e l'Emilia Romagna.
Basti pensare che all'inizio del fenomeno, nel 1996, i pionieri
erano meno di una decina mentre oggi hanno superato il migliaio. È
cresciuto negli anni, assieme al numero delle attività, anche il numero
degli occupati e il giro di affari. Secondo il "Report 2013
Altis-Unionbirrai", il giro d'affari dei birrifici artigianali
varia dai 100 mila agli 800 mila euro per il 65% dei casi, con un aumento
medio del 24% in più rispetto al 2011. Addirittura tocca il 12% la quota di
birrifici artigianali con fatturato superiore agli 800 mila euro
annui.
In Veneto, stando alla GuidaOnLine dei produttori di birre artigianali,
erano attive nel 2014 ben 83 aziende: n. 4 nel bellunese; n. 10 nel
padovano; n. 1 nel rodigino; n. 28 nel trevigiano; n. 12 nel veneziano; n.
15 nel veronese; n. 13 nel vicentino.
I FATTORI DELLA CRESCITA
Il fattore principale che ha portato il mercato di birra artigianale a
crescere in maniera esponenziale è il contatto diretto con l'utente
finale. Si tratta di una filiera corta ("km 0") che preferisce,
soprattutto nel primo periodo di start up, presentare e presentarsi al
potenziale consumatore direttamente.
Il successo del mercato si deve anche alla scelta del canale di
distribuzione, che può incidere sul fatturato in percentuale elevatissima.
In particolare si rilevano strumento preferenziale per queste imprese: il
web, le vetrine-fiere, i concorsi etc. che mettono assieme chi muove i
primi passi nel settore con chi cerca occasioni di sviluppo, prestigio o
risparmio. In questi contesti un birrificio artigianale raggiunge fino al
50% del proprio volume di affari.
La qualità è però il vero motore. Qualità che deriva dal metodo di
lavorazione, dalla qualità delle materie prime impiegate e dalla
professionalità degli addetti.
La scelta delle materie prime è il primo passo per garantire la
produzione di una birra di qualità, la cui combinazione consente estro e
creatività da parte dei mastri birrai. Questi ultimi, come li definisce
l'osservatorio Altis, sono "instancabile lavoratori, in grado
di trasformare una passione in profitto, ma soprattutto in cultura della
tavola, del gusto e del benessere!".
Come detto, la qualità deriva anche dalle materie prime scelte. Basti
considerare che mentre le grandi industrie cercano la
"standardizzazione" del prodotto, per esempio nella qualità del
malto o del luppolo, i nostri birrifici ricercano l'unicità del
prodotto. L'utilizzo di materie prime diverse, insolite e/o di
derivazione locale hanno definito vari stili "Made in Italy" di
birre artigianali. Ricordiamo, a solo titolo d'esempio, alcuni
stili:
- in Piemonte, nel 2004-2006, si definì un primo stile "Made in
Italy" con birre prodotte da castagne;
- un secondo stile ha riguardato l'impiego di cereali inusuali,
strettamente legati ai territori di produzione: farro, frumento, il Kamut o
i legumi come le lenticchie;
- come per il precedente, un terzo stile "Made in Italy"
deriva dalla filosofia del "km 0" con l'impiego di
spezie, erbe, ortaggi e frutta. E qui si spazia dalla birra alla pesca,
alla ciliegia fino al radicchio di Treviso;
- un quarto stile deriva dal mondo del vino, con l'utilizzo del
mosto, di maturazioni o fermentazioni in barrique nuove o già usate e
infine rifermentazioni con i lieviti di vino, spumante o whisky.
In definitiva, risulta evidente sia dal ritmo di crescita dei birrifici
artigiani, si vedano i numeri riferiti al primo paragrafo, come da
quest'ultima breve carrellata sugli stili/ricette, come il settore
sia vivo e di buone prospettive, e non solo per gli artigiani! La crescita
del settore sarà, infatti, bene anche ai coltivatori (in una logica di
"filiera" da incentivare) ma anche all'indotto, si pensi
ad esempio al turismo che associa cultura ad enogastronomia.
LA NORMA
Curiosamente, a fronte di un mondo in forte fermento e crescita, come
visto nei precedenti paragrafi, solo ora il legislatore inizia ad occuparsi
del settore!
Mentre, infatti, la birra "comune" è stata definita dalla
legge italiana n. 1354/1962, e come tutti i prodotti alimentari è
sottoposta alla normativa in materia di igiene di cui alla legge n.
283/1962 ed al successivo regolamento n. 327/1980 oltre alle regole dettate
dall'Unione Europea, solo nel luglio 2016 è stata approvata la norma
che definisce la birra artigianale! Si evidenzia che a oggi ci si occupa
della sola definizione del prodotto!
La norma approvata dal Parlamento di trova all'interno della legge
n. 154 del 28 luglio 2016; si tratta di un articolo inserito nel Disegno di
Legge n. 3119 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia
di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo,
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura". Questa norma,
per la prima volta in Italia, è inserita nel Titolo IV "Disposizioni
relative a singoli settori produttivi", Capo V "Disposizioni in
materia di produzione della birra artigianale". In particolare,
l'art. 35 "Denominazione di birra artigianale", definisce
la birra artigianale:
"Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli
birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a
processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente
comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia
legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio,
che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro
birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di
proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000
ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte
per conto di terzi".
Questa definizione, pur condivisibile sotto il profilo delle
caratteristiche del prodotto (non pastorizzato e non microfiltrato),
risulta "pericolosa" per i veri birrifici artigianali!
Eccessivo è infatti il limite relativo alla produzione (200.000 ettolitri)
che sembra favorire i grandi marchi, che possono così immettere sul mercato
grandi quantitativi di prodotto che poco hanno di artigianale. Il danno
alla vera produzione artigianale, che per antonomasia è indirizzata più
alla qualità che alla quantità, è evidente.
La Regione ha quindi l'opportunità di colmare un vuoto normativo
allo scopo di individuare, tutelare, promuovere e valorizzare le vere
aziende artigianali produttrici di birra. Imprese che si caratterizzano
per: il metodo di produzione, per la localizzazione della lavorazione, le
caratteristiche e/o provenienza dei prodotti, il quantitativo prodotto, il
radicamento al territorio anche in termini di
commercializzazione.
Da questa esigenza nasce quindi la presente proposta di legge.
CONTENUTI
La Proposta di Legge si compone di 9 articoli. Nel dettaglio:
- Art. 1 - definisce l'Oggetto e le Finalità, ossia identificare,
tutelare, promuovere, valorizzare la produzione di birra artigianale
veneta. Al comma 2 vengono definite le azioni che la Regione promuoverà per
raggiungere dette finalità;
- Art. 2 - vengono fornite le Definizioni di "birra
artigianale" e delle varie tipologie di birrificio;
- Art. 3 - definisce il Disciplinare di produzione;
- Art. 4 - definisce la priorità dell'informazione al consumatore
oltre che sulla promozione e valorizzazione del prodotto finale;
- Art. 5 - sostiene l'importanza della Formazione professionale
per gli operatori che generalmente iniziano da autodidatti e hanno poi
poche occasioni di approfondimento e aggiornamento, sia relativamente alle
tecniche che alla normativa, per i rari corsi organizzati nel territorio
regionale;
- Art. 6 - prevede il sostegno, attraverso appositi bandi, di Progetti
innovativi relativi alla lavorazione, alla sperimentazione, all'avvio
di filiere locali che comprendano il coltivatore di materie prime, nonché
progetti attenti alle varie patologie alimentari;
- Art. 7 - prevede la promozione della coltivazione e della lavorazione
delle materie prime per la produzione di birra artigianale;
- Art. 8 - notifica delle azioni configurabili come aiuti di
Stato;
- Art. 9 - norma finanziaria.
In data 21 giugno 2017 si sono svolte le consultazioni con le
associazioni: Dieffe-Accademia delle professioni di Noventa
Padovana–Confartigianato Veneto–Coldiretti
Veneto–Associazione Unionbirrai.
La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima
Commissione ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare,
nella seduta del 24 gennaio 2018 ha approvato a maggioranza il progetto di
legge con modifiche al titolo e al testo.
Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Fratelli
d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio
Berlato, Massimiliano Barison), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto),
Liga Veneta - Lega Nord (Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Gianpiero
Possamai), Misto (Stefano Valdegamberi) Alessandra Moretti Presidente
(Franco Ferrari), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera).
Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito
Democratico (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti
Presidente (Cristina Guarda), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel, Erika
Baldin).";
UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare,
relatrice la consigliera Cristina GUARDA, nel testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
grazie Presidente e grazie al collega Barison per aver inquadrato la
questione della necessità di revisione, di promozione di quello che è il
comparto della birra artigianale, della sua produzione e quindi dei nostri
birrifici artigianali locali veneti.
Evidentemente questo progetto di legge ha avuto una storia un po'
complessa: è partito con una struttura e arriva oggi completamente rivisto
in alcuni suoi passaggi focali, come per esempio quello che parlava di un
marchio veneto, di birra artigianale veneta.
Grazie al confronto con le categorie e le associazioni, si è ritenuto
necessario il superamento del progetto iniziale perché non corrispondente
alla normativa nazionale e, allo stesso tempo, del concetto di marchio,
perché è necessario pensarlo, ad esempio, più rivolto all'utilizzo di
prodotti locali piuttosto che su metodologie produttive, visto che non
esiste una tipicità veneta in questo senso.
Quali sono gli obiettivi di questo progetto di legge?
È progetto di legge che va sicuramente nella logica di uno sviluppo, in
particolar modo per quanto riguarda l'innovazione della produzione
dei nostri birrifici, ma anche nei confronti del mondo
dell'agricoltura, che è necessario vada a essere valorizzato in
questo processo, perché permetterebbe delle interazioni positive, anche ai
fini promozionali, fra il processo di produzione nei birrifici e la
valorizzazione anche del comparto agricolo.
Gli obiettivi: lo sviluppo, la qualità, la tutela della qualità
attraverso disciplinari ben precisi, attraverso l'incentivazione di
quelli che sono processi di formazione specifici, non soltanto, attenzione,
per mezzo degli enti preposti per la formazione professionale, ma anche per
tutte quelle realtà che desiderano dare il proprio contributo, come ad
esempio le associazioni di categoria, associazioni appunto di
rappresentanza della particolare professione.
In particolare mi piacerebbe parlare di birrifici artigianali, e quindi
delle birre venete artigianali, legati all'argomento agricoltura,
perché giustamente in questo progetto di legge viene dato un incentivo alla
produzione, benissimo evidentemente, però propongo di fare un ragionamento
a monte: non si possono avviare progetti, per esempio, di produzione del
luppolo senza aver affiancato ad essi e senza accompagnare il mondo
dell'agricoltura con progetti di ricerca specifici.
Di questo ho già parlato con il collega Barison, sottolineando come non
si può andare a sostenere la partenza di alcune aziende o progetti di
produzione senza garantire che queste aziende possano produrre per uno
scopo ben preciso, realizzabile e utile ad un risultato realmente
vantaggioso ed adoperabile per parte dei nostri birrifici artigianali, se
no avremo fallito nel nostro intento.
In altre Regioni si sono avviati già nel 2012 questi processi di
ricerca, stanno portando a dei risultati anche positivi senza sperperare
fondi europei ma facendoli fruttare.
Un altro discorso invece è relativo al malto, che non è citato
all'interno di questo progetto di legge, ma evidentemente potrebbe
essere un percorso un po' più semplice rispetto, ad esempio, alla
particolarità del luppolo, di cui per ogni produzione è necessario un
luppolo con particolari caratteristiche, legate ad esempio a produzioni
fatte in Australia.
Il malto, invece, potrebbe essere completamente prodotto nel nostro
territorio e in alcuni casi, alcuni consorzi e alcune realtà già stanno
tentando di garantire un malto italiano, per cui sicuramente potrebbe
essere interessante avviare progetti che valorizzino una produzione e
trasformazione di un malto 100% veneto, sostenendo la filiera in questa
direzione.
Come valorizzare il prodotto della ricerca e la creazione di filiera di
trasformazione a beneficio dei birrifici artigianali dei nostro territorio?
Valorizzando delle gamme di prodotto ben specifiche, perché è evidente che
il il birrificio ha il desiderio di sperimentare e di proporre al pubblico
e ai propri clienti, delle tipologie di birra che spaziano oltre i confini
territoriali.
Ma valorizzare la possibilità di interazioni, per esempio, con
associazioni, consorzi, enti, che valorizzano dei prodotti locali specifici
potrebbe essere una strada davvero interessante: penso alle Confraternite
che sono all'attenzione di questo Consiglio in particolare a partire
dall'anno scorso, o agli enti locali. Incentivare queste
collaborazioni permetterebbe di sostenere, ad esempio, produzioni anche
sperimentali di birre fatte con la patata di Rotzo, piuttosto che con il
mais Marano, come è già stato fatto in passato, queste sono sperimentazioni
che possono dare spazio a un ragionamento di promozione veneta ma, allo
stesso tempo, creare interazioni importanti e dare opportunità interessanti
di imprenditoria non soltanto per i birrifici, ma anche per tutti gli
imprenditori e le realtà attive del nostro territorio.
Passando alla promozione, è molto interessante la proposta avanzata dal
consigliere Barison, quella di una fiera della birra artigianale itinerante
a rotazione nel nostro territorio: ma perché fermarci - come definito in
legge - a realizzarla soltanto nei territori vocati? Potrebbe essere
interessante quello invece di far sì che la famiglia dei birrifici
artigianali veneti, e anche quelli italiani, possano proporsi nelle città
del nostro territorio nonostante non siano territori prettamente vocati a
questo genere di produzione.
La garanzia della qualità è l'ultimo punto importante per un
progetto di legge che vuole valorizzare la birra artigianale. Quali sono i
peggiori nemici dei nostri birrifici artigianali locali?
I peggiori nemici sono coloro che non garantiscono una produzione di
qualità, quei birrifici e quelle realtà che, probabilmente a causa anche di
alcune mancanze di conoscenza, evoluzione e innovazione, non sono state in
grado di garantire un prodotto di qualità, un prodotto capace di dare
fiducia alla clientela.
Per cui è necessario che la Regione del Veneto dia dei piccolissimi
indirizzi per far sì che l'azione della politica veneta tuteli la
birra artigianale di qualità, non genericamente la birra
artigianale.
È un passaggio molto, molto delicato e serve proprio per la garanzia
della fiducia, delle opportunità promozionali e la crescita di realtà
produttive sia micro che non. Basterebbe per esempio l'obbligo di
sottoporre periodicamente ad analisi per verificare la presenza di batteri
lattici, i prodotti dei birrifici che intendono iscriversi al registro
regionale. Piccoli passaggi che però sicuramente vanno nella direzione per
cui questa legge è stata creata, in maniera tale da evitare la presenza nel
registro di realtà che rischiano di mortificare la qualità della produzione
veneta e la buona passione che i nostri birrifici veneti stanno mettendo in
gioco in questi anni di evoluzione.
Questa è una analisi generale che mi permetterò di approfondire mediante
emendamenti proposti ai promotori e al Consiglio stesso.
Grazie.";
ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la
proposta di legge composta di n. 9 articoli;
PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente
risultato:
Art. 1, 2, 3 e 4
Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 44
Voti favorevoli n. 44
Art. 5
Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 43
Voti favorevoli n. 43
Art. 6 e 7
Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 44
Voti favorevoli n. 44
Art. 8
Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 42
Voti favorevoli n. 42
Art. 9
Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 44
Voti favorevoli n. 44
VISTI gli emendamenti approvati in Aula;
IL CONSIGLIO REGIONALE
APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ DEI PRODUTTORI
DI BIRRA ARTIGIANALE
Art. 1 - Finalità e Oggetto.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa comunitaria e
statale, nell'ambito delle politiche a sostegno delle attività
produttive artigianali e della qualità del patrimonio
agro-alimentare:
a) valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali
metodologie di lavorazione;
b) incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione
delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare
riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la
creazione e lo sviluppo della filiera locale;
c) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli
operatori del settore.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la
Giunta regionale:
a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici
artigianali;
b) salvaguarda e valorizza le imprese di settore;
c) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di
birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e
giovanile, mediante l'accesso ai contributi rispettivamente di cui
alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la
promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria
femminile" e successive modificazioni e alla legge regionale 24 dicembre
1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo
dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive
modificazioni;
d) promuove la formazione professionale degli operatori del settore;
e) incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle
lavorazioni;
f) favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni
realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle
lavorazioni;
g) promuove lo sviluppo dell'associazionismo economico e della
cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese
dell'eccellenza artigiana;
h) promuove l'acquisizione della documentazione concernente le
origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle
lavorazioni;
i) favorisce la corretta informazione al consumatore;
l) favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione,
trasformazione e commercializzazione dell'orzo, del luppolo, del
malto e dei loro derivati.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto
1962, n. 1354 "Disciplina igienica della produzione e del commercio
della birra", come modificato dall'articolo 35 della legge 28
luglio 2016, n. 154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori
agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca
illegale", si intende:
a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici
indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di
pastorizzazione e di microfiltrazione;
b) per piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed
economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi
impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che
non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale
altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo
in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di
terzi.
2. Ai soli fini della presente legge, si intende:
a) per piccolo birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce
birra artigianale di cui alla lettera a), quando l'attività rientra
in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice
Civile;
b) per microbirrificio: l'attività che, salve le caratteristiche di
cui alla lettera b) del comma 1, produca meno di 10.000
ettolitri/anno;
c) per titolari dei birrifici di cui al presente articolo: soggetti
produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta
dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando
locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme
igienico-sanitarie.
Art. 3 - Disciplinare di produzione.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai
sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 31 maggio 2001,
n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli,
dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive
modificazioni, definisce un disciplinare di produzione per i prodotti
agricoli e le produzioni alimentari di cui alla presente legge.
2. La adesione da parte dei produttori di birra artigianale e dei
produttori di orzo e luppolo ai disciplinari di cui alla legge regionale
31 maggio 2001, n. 12 , costituisce condizione di priorità per
l'accesso alle provvidenze di cui alla presente legge.
Art. 4 - Fiera della birra artigianale.
1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione,
promozione e valorizzazione del prodotto "birra artigianale"
anche attraverso una fiera annuale della birra artigianale da tenersi, a
rotazione, nei diversi territori della Regione. Nel contesto della fiera
annuale della birra artigianale è allestito un punto informativo sul
"Bere responsabile" organizzato in collaborazione con
l'ULSS territorialmente competente, con funzioni di prevenzione
generale e con particolare riferimento alla diffusione di informazioni sui
rischi alla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi
dell'alcool sulla guida, con oneri a carico del soggetto
organizzatore.
Art. 5 - Qualificazione e formazione professionale degli
operatori.
1. La Giunta regionale promuove la formazione, l'aggiornamento
professionale e la qualificazione degli operatori del settore, secondo le
modalità stabilite dalla legge regionale 31 marzo 2017, n.
8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", avvalendosi
degli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale
9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale
degli organismi di formazione accreditati" e successive
modificazioni.
Art. 6 - Interventi per la promozione e la valorizzazione
del settore della birra artigianale.
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la
Giunta regionale:
a) entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità di
iscrizione e di tenuta del registro di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a) e ne prevede la suddivisione nelle seguenti sezioni: birrificio
artigianale; birrificio agricolo; microbirrifici;
b) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti
per la produzione e conservazione del prodotto;
c) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione,
anche in funzione del trasferimento al sistema produttivo del settore delle
innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi
compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità.
2. La Giunta regionale definisce, in conformità all'articolo 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
successive modificazioni, la disciplina dei procedimenti amministrativi
relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e
denominate, per tutte le iniziative di cui alla presente legge, in
particolare prevedendo la tipologia delle spese ammissibili per i diversi
interventi, la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di
esecuzione degli interventi, della variazione alle iniziative, delle
modalità di rendicontazione, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria
e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze ed
irrogazione delle sanzioni.
3. Ai fini degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono
riconosciute forme di priorità:
a) alle attività ed ai soggetti come individuati ai sensi del comma 2
dell'articolo 2;
b) alle attività ed ai soggetti di cui alla presente legge che pongono in
essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei,
attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali finalizzati a
consentire il consumo del prodotto birra artigianale anche a soggetti
affetti da allergie ed intolleranze alimentari.
Art. 7 - Promozione della coltivazione e della
lavorazione delle materie prime per la produzione della birra.
1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo della coltivazione e della
lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con
riferimento alla filiera dell'orzo e del luppolo, anche in relazione
a quanto previsto dall'articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n.
154.
Art. 8 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti
di Stato.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono
l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad
eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto
previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica
ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge
quantificati in complessivi euro 250.000,00 per l'esercizio 2018, si
fa fronte:
a) per euro 50.000,00, finalizzati alle iniziative di cui
all'articolo 5, a valere sugli stanziamenti iscritti alla Missione 15
"Politiche per il lavoro e la formazione professionale",
Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese
correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, afferenti alla
legge
regionale 31 marzo 2017, n. 8 ;
b) per euro 100.000,00, finalizzati agli interventi di cui
all'articolo 6, mediante incremento delle risorse allocate nella
Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01
"Industria PMI artigianato", Titolo 2 "Spese in conto
capitale" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse
allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma
03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del
bilancio di previsione 2018-2020;
c) per euro 100.000,00, finalizzati alle iniziative di cui
all'articolo 7, mediante incremento delle risorse allocate nella
Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca",
Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e
contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella
Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri
fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di
previsione 2018-2020.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione" e successive modificazioni.
Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 44
Voti favorevoli n. 44
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Simone Scarabel
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IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti
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INDICE
SOMMARIO
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