 |
Contenuti:
Progetto di Legge Regionale n. 8 - 9^ legislatura
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
IX LEGISLATURA
26ª Seduta pubblica – Mercoledì 24 novembre
2010 Deliberazione legislativa n. 10
prot. n. 20349
OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE PETTENÒ
RELATIVA A "NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELL'ANTIFASCISMO, DELLA RESISTENZA E
DEI CORRELATI EVENTI ACCADUTI IN VENETO DAL 1943 AL 1948".
(Progetto di legge n. 8)
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VISTA la proposta di legge d'iniziativa del consigliere Pettenò
relativa a "Norme in materia di tutela e valorizzazione del
patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della
resistenza";
UDITA la relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il
consigliere Pietrangelo PETTENÒ, nel testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la presente proposta di legge intende definire uno strumento permanente
per il finanziamento di associazioni e Istituti che operano per la tutela e
valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale
dell'Antifascismo e della Resistenza, in particolare sostenendo
interventi finalizzati alla ricerca, alla divulgazione e alla diffusione
delle conoscenze allo scopo di salvare la memoria delle stragi nazifasciste
in Veneto e le gesta eroiche del movimento partigiano.
Per tale ragione si individuano le realtà associative, gli Istituti, i
progetti che in primo luogo intendono rinsaldare una visione complessiva
della Resistenza nelle sue diverse componenti e di tradurre tale concezione
unitaria in iniziativa.
Possiamo ormai ritenere acquisito che il grande fatto storico della
Resistenza al fascismo e al nazismo ha natura composita ma univoca, a
costituire la quale concorrono la Resistenza armata sul territorio
nazionale in montagna e in città, la Resistenza dei contingenti delle
nostre forze armate in Italia e all'estero nella prima fase
dell'attacco nazista dopo l'armistizio, la Resistenza delle
forze armate divenute gloriose formazioni partigiane all'estero,
l'internamento nei territori dominati dal Terzo Reich dei nostri
militari ufficiali e soldati, la persecuzione degli ebrei attraverso le
leggi razziali, la deportazione nei campi di eliminazione e di sterminio
degli ebrei stessi e degli oppositori politici, la deportazione in Germania
degli operai italiani per il lavoro coatto, la lotta dei gruppi di
combattimento che hanno risalito il paese a fianco delle truppe alleate
fino alla sua totale liberazione. A questi aspetti diversi, che si saldano
in una comune ispirazione ideale, vanno uniti la solidarietà e
l'appoggio di grande parte degli italiani alla Resistenza armata e
più direttamente militante e la stessa resistenza passiva di gran parte del
popolo. Inoltre va inclusa nel concetto di Resistenza, nei lunghi anni del
fascismo imperante che precedono la sua caduta nel 1943,
l'opposizione politica che si traduce nelle scelte difficili e spesso
drammatiche della cospirazione, del fuoruscitismo, del carcere, del confino
e della rivolta morale.
Un grande affresco storico, di indubitabile forza e complessità, del
quale occorre non tralasciare o sottovalutare alcuna componente, in quanto
queste si saldano fortemente una con l'altra, spesso
nell'esperienza delle stesse persone e sono pilastri indispensabili
alla comprensione della stessa Costituzione democratica, la cui attualità,
ricchezza politica ed etica, tuttora rappresenta punto di tenuta e di
coesione per l'intero paese.
La proposta di legge per la promozione e valorizzazione del patrimonio
storico, politico e culturale dell'Antifascismo e della Resistenza,
considera con attenzione i rischi di un processo di revisione e di torsione
culturale della verità storica, pericolosi per la stessa convivenza
democratica e assume in modo permanente misure adeguate per
contrastarli.
La Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del 25 ottobre
2010 ha licenziato all'unanimità, con modifiche - anche dirette a
conformarsi al parere della Prima Commissione consiliare dell'8
luglio 2010 - l'unito testo del progetto di legge in questione, che
viene ora sottoposto all'esame dell'Aula consiliare.
Erano rappresentati i gruppi L.V. - L.N. Padania, Popolo della Libertà,
Partito Democratico Veneto con delega del gruppo Italia dei Valori,
Federazione Sinistra Veneta - PRC SE.";
ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la
proposta di legge composta di n. 6 articoli;
PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente
risultato:
Art. 1
Assegnati n. 60
Presenti-votanti n. 48
Voti favorevoli n. 41
Voti contrari n. 1
Astenuti n. 6
Art. 2
Assegnati n. 60
Presenti-votanti n. 50
Voti favorevoli n. 43
Voti contrari n. 1
Astenuti n. 6
Art. 3
Assegnati n. 60
Presenti-votanti n. 51
Voti favorevoli n. 46
Voti contrari n. 1
Astenuti n. 4
Art. 4
Assegnati n. 60
Presenti-votanti n. 52
Voti favorevoli n. 47
Voti contrari n. 1
Astenuti n. 4
Art. 5
Assegnati n. 60
Presenti-votanti n. 53
Voti favorevoli n. 47
Voti contrari n. 2
Astenuti n. 4
Art. 6
Assegnati n. 60
Presenti-votanti n. 51
Voti favorevoli n. 44
Voti contrari n. 2
Astenuti n. 5
VISTI gli emendamenti approvati in Aula;
IL CONSIGLIO REGIONALE
APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E
CULTURALE DELL'ANTIFASCISMO, DELLA RESISTENZA E DEI CORRELATI EVENTI
ACCADUTI IN VENETO DAL 1943 AL 1948
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale
dell'antifascismo e della resistenza, valori fondanti
dell'ordinamento costituzionale, e la conoscenza dei correlati eventi
accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.
2. La Regione promuove attività ed
iniziative volte alla diffusione degli ideali di libertà, democrazia, pace,
collaborazione e integrazione tra i popoli.
3. La Regione promuove, altresì,
interventi finalizzati alla ricerca, alla divulgazione e alla diffusione
delle conoscenze allo scopo di salvare la memoria delle stragi nazifasciste
in Veneto.
Art. 2 - Beneficiari.
1. La Regione promuove la conservazione dei valori dell'antifascismo
e della resistenza attraverso un contributo finanziario annuale a
favore:
a) degli istituti e delle associazioni veneti aderenti all'Istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI),
per sostenere la conservazione e la promozione della memoria dei principali
eccidi nazifascisti;
b) di enti e associazioni riconosciuti dalla Regione del Veneto che si
occupano della promozione e conservazione della memoria e della storia
dell'antifascismo in Veneto e dei correlati eventi accaduti in Veneto
dal 1943 al 1948.
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato alla:
a) realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi;
b) raccolta, conservazione e fruizione del patrimonio documentario e
archivistico;
c) realizzazione di attività didattica per le scuole.
3. A favore dei soggetti di cui al comma 1 possono essere messi a
disposizione dei beni immobili di proprietà regionale o derivanti da
apposite convenzioni con enti locali o altri enti.
Art. 3 -
Contributi finanziari per iniziative e progetti.
1. La Regione concede altresì contributi per la
realizzazione di qualificate iniziative e progetti da parte degli enti di
cui all'articolo 2, nonché per il sostegno di qualificate attività di
rilevante interesse regionale promosse, anche in forma associata, da altri
enti, associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione del
Veneto che perseguono statutariamente le finalità di cui all'articolo
1.
2. I contributi regionali di cui al
comma 1 sono concessi per il sostegno di iniziative rivolte alle finalità
della presente legge, con particolare riguardo alle attività di ricerca,
raccolta, conservazione e messa a disposizione del pubblico della
documentazione archivistica e bibliografica relativa al movimento di
liberazione in Veneto.
Art. 4 -
Iniziative dirette della Regione.
1. La Regione può altresì
realizzare, direttamente o in collaborazione con enti locali e con altri
enti, associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione del
Veneto, progetti ed iniziative volti a promuovere la conservazione e la
diffusione dei valori dell'antifascismo e della resistenza, e la
conoscenza degli eventi correlati accaduti in Veneto dal 1943 al
1948.
Art. 5 - Criteri e procedure per la concessione ed
erogazione dei contributi.
1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sentita la competente commissione consiliare, provvede alla determinazione
dei criteri di concessione dei contributi, delle modalità di presentazione
delle domande, nonché delle modalità di erogazione dei contributi.
2. La Giunta regionale provvede
altresì alla determinazione delle modalità di presentazione della
rendicontazione delle attività svolte dai soggetti beneficiari.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00
per l'esercizio 2011, si provvede mediante prelevamento di pari
importo dalla partita n. 2 "Interventi per la cultura"
dell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" e
contestuale incremento delle risorse per la legge regionale 16 marzo 2006, n.
4 allocate nell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni
culturali" del bilancio pluriennale 2010-2012.
Assegnati n. 60
Presenti-votanti n. 51
Voti favorevoli n. 42
Voti contrari n. 5
Astenuti n. 4
|
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Moreno Teso
|
|
IL PRESIDENTE
f.to Clodovaldo Ruffato
|
INDICE
SOMMARIO
|
|