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Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3 (BUR n. 2/1972)
Disciplina della tassa di circolazione
Sommario
“Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3 (BUR n. 2/1972) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3 (BUR n. 2/1972)
- DISCIPLINA DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE.
- Capo I Disposizioni generali
- Art. 1 - (Presupposto ed oggetto della tassa).
- Art. 2 - (Soggetti passivi della tassa)
- Art. 3 - (Rinnovo della immatricolazione dei veicoli e autoscafi)
- Art. 4 - (Trasferimento di residenza o di sede nel territorio della Regione)
- Capo II Norme di applicazione
- Art. 5 - (Determinazione della tassa).
- Art. 6 - (Accertamento e riscossione della tassa)
- Art. 7 - (Versamento alla Regione della tassa di circolazione riscossa)
- Art. 8 - (Supplemento della tassa regionale)
- Art. 9 - (Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni)
- Capo III Contenzioso
- Art. 10 - (Azione giudiziaria)
- Art. 11 - (Ricorsi in via amministrativa)
- Art. 12 - (Interessi moratori)
- Art. 13 - (Rimborso della tassa)
- Capo IV Violazioni della legge
- Art. 14 - (Disposizioni generali)
- Art. 15 - (Organi cui è demandato l’accertamento delle violazioni)
- Art. 16 - (Definizione in via breve delle violazioni per le quali è prevista la pena pecuniaria)
- Art. 17 - (Sanzioni amministrative)
- Art. 18 - (Applicazione delle sanzioni amministrative)
- Art. 19 - (Riscossione coattiva delle pene pecuniarie)
- Art. 20 - (Riparto delle somme riscosse per pene pecuniarie)
- Capo V Disposizioni finali
- Art. 21
- Art. 22 - (Dichiarazione d'urgenza).
DISCIPLINA DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE.
Art. 1 - (Presupposto ed oggetto della tassa).
La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonchè ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio della Regione.
Art. 2 - (Soggetti passivi della tassa)
Sono obbligati al pagamento della tassa:
1) gli intestatari dei documenti di circolazione o di navigazione dei veicoli e degli autoscafi, immatricolati presso gli ispettorati della motorizzazione civile aventi sede nella Regione o presso le capitanerie di posto nelle province della Regione;
2) i proprietari dei veicoli o degli autoscafi, per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione e che siano residenti nel territorio della Regione. La proprietà del veicolo o dell'autoscafo dovrà risultare da atto pubblico o da scrittura privata della quale sia autenticata la sottoscrizione ai sensi dell’art. 2703 Codice Civile.
Nei casi di vendita, con riserva della proprietà, di veicoli o di autoscafi non soggetti ad immatricolazione o per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione, sono obbligati al pagamento della tassa i soggetti aventi il possesso dei veicoli o degli autoscafi, purchè residenti nel territorio della Regione, e sempre che la vendita, con riserva della proprietà, risulti da atto pubblico o da scrittura privata della quale sia autenticata la sottoscrizione ai sensi dell’art. 2703 Codice Civile.
Nei casi di vendita, con riserva della proprietà, di veicoli o di autoscafi non soggetti ad immatricolazione o per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione, sono obbligati al pagamento della tassa i soggetti aventi il possesso dei veicoli o degli autoscafi, purchè residenti nel territorio della Regione, e sempre che la vendita, con riserva della proprietà, risulti da atto pubblico o da scrittura privata della quale sia autenticata la sottoscrizione ai sensi dell’art. 2703 Codice Civile.
Art. 3 - (Rinnovo della immatricolazione dei veicoli e autoscafi)
La rinnovazione della immatricolazione, in una provincia della Regione, di un veicolo o di un autoscafo, proveniente da una diversa regione nel cui ambito era precedentemente immatricolato, non dà luogo all’applicazione di una ulteriore tassa di circolazione da parte della Regione, per il periodo per il quale la tassa sia già stata riscossa dalla regione di provenienza.
Art. 4 - (Trasferimento di residenza o di sede nel territorio della Regione)
Non si applica una ulteriore tassa regionale di circolazione per il periodo per il quale la tassa sia già stata riscossa dalla Regione di provenienza, nei casi di trasferimento di residenza nel territorio della Regione:
a) dei proprietari dei veicoli o degli autoscafi per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione, quando la proprietà del veicolo o dell’autoscafo risulta da atto pubblico o da scrittura privata della quale sia stata autenticata la sottoscrizione ai sensi dell’art. 2703 Codice Civile;
b) dei possessori dei veicoli o degli autoscafi, acquistati per atto di vendita con riserva della proprietà, sempre che sussistano i requisiti dell’atto di vendita indicati nella lettera a).
Le disposizioni contenute nel precedente comma sono estese alle persone giuridiche,avendosi riguardo, per gli effetti che il presente articolo fa derivare dalla residenza o dal trasferimento di esse nella Regione, al luogo in cui è stabilita la loro sede ai sensi dell’art. 46 Codice Civile.
Il contribuente, per ottenere l’applicazione del trattamento stabilito nei due commi precedenti, dovrà documentare di aver presentato la denuncia di trasferimento della residenza o della sede nei modi prescritti dalle leggi dello Stato.
Le disposizioni contenute nel precedente comma sono estese alle persone giuridiche,avendosi riguardo, per gli effetti che il presente articolo fa derivare dalla residenza o dal trasferimento di esse nella Regione, al luogo in cui è stabilita la loro sede ai sensi dell’art. 46 Codice Civile.
Il contribuente, per ottenere l’applicazione del trattamento stabilito nei due commi precedenti, dovrà documentare di aver presentato la denuncia di trasferimento della residenza o della sede nei modi prescritti dalle leggi dello Stato.
Art. 5 - (Determinazione della tassa).
A decorrere dal 1 gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1973, l’ammontare della tassa regionale di circolazione è stabilito in misura pari al venticinque per cento della tassa erariale di circolazione, che viene corrispondentemente ridotta al settantacinque per cento, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Dal 1 gennaio 1974, l’ammontare della tassa regionale è determinato nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale di circolazione, ridotta, quest' ultima, al cinquanta per cento, ai sensi del penultimo comma dell’art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad eccezione della tassa erariale dovuta per i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano, ad ogni effetto, soggetti alle norme statali che li regolano. ( 1)
Dal 1 gennaio 1974, l’ammontare della tassa regionale è determinato nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale di circolazione, ridotta, quest' ultima, al cinquanta per cento, ai sensi del penultimo comma dell’art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad eccezione della tassa erariale dovuta per i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano, ad ogni effetto, soggetti alle norme statali che li regolano. ( 1)
Art. 6 - (Accertamento e riscossione della tassa)
La tassa regionale è applicata contestualmente alla tassa erariale di circolazione.
Il contribuente dovrà osservare, per il pagamento della tassa, i termini e le modalità stabiliti dalle leggi e dalle altre norme emanate dallo Stato per il pagamento e la riscossione della tassa erariale di circolazione.
Il contribuente dovrà osservare, per il pagamento della tassa, i termini e le modalità stabiliti dalle leggi e dalle altre norme emanate dallo Stato per il pagamento e la riscossione della tassa erariale di circolazione.
Art. 7 - (Versamento alla Regione della tassa di circolazione riscossa)
Gli uffici competenti provvedono a versare la tassa riscossa alla tesoreria regionale nei termini e nei modi stabiliti per il versamento della analoga tassa erariale.
Art. 8 - (Supplemento della tassa regionale)
I supplementi della tassa regionale sono riscossi dai medesimi uffici che provvedono alla applicazione e riscossione della tassa principale, con l’osservanza delle disposizioni richiamate dall’art. 9 del DP 5 febbraio 1953, n. 39 in quanto applicabili.
Il versamento alla Regione delle somme riscosse a titolo di supplemento della tassa regionale, è effettuato nei modi e termini stabiliti nell’art. 7 per il versamento alla Regione della tassa di circolazione.
Il versamento alla Regione delle somme riscosse a titolo di supplemento della tassa regionale, è effettuato nei modi e termini stabiliti nell’art. 7 per il versamento alla Regione della tassa di circolazione.
Art. 9 - (Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni)
Resta ferma l’applicazione delle esenzioni dal pagamento della tassa, nonchè delle riduzioni e delle agevolazioni della medesima, previste nel DP 5 febbraio 1953, n. 39 con le modifiche ed aggiunte successive.
Art. 10 - (Azione giudiziaria)
Avverso l’accertamento e la riscossione, nonchè per il rimborso della tassa, il contribuente può proporre azione dinanzi al giudice ordinario.
Qualora il contribuente abbia presentato ricorso, in via amministrativa, ai sensi del successivo art. 11, l’azione giudiziaria, di cui al comma precedente, non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notifica della decisione amministrativa.
Qualora il contribuente abbia presentato ricorso, in via amministrativa, ai sensi del successivo art. 11, l’azione giudiziaria, di cui al comma precedente, non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notifica della decisione amministrativa.
Art. 11 - (Ricorsi in via amministrativa)
Il contribuente, contro l’accertamento o la riscossione della tassa regionale, ferma restando l’azione dinnanzi al giudice ordinario di cui all’art. 10, può proporre ricorso, in via amministrativa, al Presidente della Giunta Regionale.
Il ricorso al Presidente deve essere proposto entro trenta giorni dalla data dell’accertamento o da quella in cui è stato effettuato il pagamento della tassa.
Il ricorso può essere depositato presso l’apposito ufficio della Giunta Regionale, il quale rilascia ricevuta attestante la data dell’avvenuto deposito.
Il ricorso può anche essere spedito al Presidente della Giunta Regionale a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentato nel giorno in cui è consegnato, per la spedizione, all’ufficio postale, che appone il timbro a calendario anche sul ricorso. Qualora manchi o non sia chiaro il timbro postale, il ricorrente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.
Il Presidente, decorsi trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, notifica al ricorrente apposito avviso recante l’indicazione del termine di giorni trenta, entro il quale il ricorrente può prendere visione del rapporto sul ricorso e degli atti ad esso allegati ed ottenerne, a richiesta, copia. Il ricorrente ha facoltà di presentare al Presidente della Giunta, entro il termine predetto, istanze, memorie e documenti.
Il ricorso è deciso dal Presidente, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell’avviso notificato al ricorrente, ai sensi del precedente comma.
Il provvedimento del Presidente ha natura definitiva e spiega efficacia esecutiva.
Esso è notificato al ricorrente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il Presidente dispone, nel medesimo provvedimento, gli eventuali rimborsi delle somme riscosse e provvede all’annullamento delle partite iscritte a credito della Regione.
Contro il provvedimento con il quale il Presidente ha deciso il ricorso amministrativo, ferma restando l’azione giudiziaria davanti al giudice ordinario, nei termini di cui all’art. 10, può essere proposto un nuovo ricorso allo stesso Presidente quando la decisione del ricorso venga impugnata per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dalla notifica del decreto, quando riguardi un errore di fatto o di calcolo, e dalla data di ritrovamento del documento quando si fondi sul documento medesimo. E' ammessa l’azione giudiziaria contro la decisione del ricorso entro sei mesi dalla notifica della stessa.
Il ricorso al Presidente deve essere proposto entro trenta giorni dalla data dell’accertamento o da quella in cui è stato effettuato il pagamento della tassa.
Il ricorso può essere depositato presso l’apposito ufficio della Giunta Regionale, il quale rilascia ricevuta attestante la data dell’avvenuto deposito.
Il ricorso può anche essere spedito al Presidente della Giunta Regionale a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentato nel giorno in cui è consegnato, per la spedizione, all’ufficio postale, che appone il timbro a calendario anche sul ricorso. Qualora manchi o non sia chiaro il timbro postale, il ricorrente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.
Il Presidente, decorsi trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, notifica al ricorrente apposito avviso recante l’indicazione del termine di giorni trenta, entro il quale il ricorrente può prendere visione del rapporto sul ricorso e degli atti ad esso allegati ed ottenerne, a richiesta, copia. Il ricorrente ha facoltà di presentare al Presidente della Giunta, entro il termine predetto, istanze, memorie e documenti.
Il ricorso è deciso dal Presidente, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell’avviso notificato al ricorrente, ai sensi del precedente comma.
Il provvedimento del Presidente ha natura definitiva e spiega efficacia esecutiva.
Esso è notificato al ricorrente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il Presidente dispone, nel medesimo provvedimento, gli eventuali rimborsi delle somme riscosse e provvede all’annullamento delle partite iscritte a credito della Regione.
Contro il provvedimento con il quale il Presidente ha deciso il ricorso amministrativo, ferma restando l’azione giudiziaria davanti al giudice ordinario, nei termini di cui all’art. 10, può essere proposto un nuovo ricorso allo stesso Presidente quando la decisione del ricorso venga impugnata per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dalla notifica del decreto, quando riguardi un errore di fatto o di calcolo, e dalla data di ritrovamento del documento quando si fondi sul documento medesimo. E' ammessa l’azione giudiziaria contro la decisione del ricorso entro sei mesi dalla notifica della stessa.
Art. 12 - (Interessi moratori)
Sulle somme dovute alla Regione per la tassa regionale di circolazione si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto, contestualmente agli interessi sulle somme spettanti all’Erario, ai sensi della legge 26 gennaio 1961, n. 29.
Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui la tassa regionale è divenuta esigibile, in conformità delle vigenti disposizioni e sono applicati nei termini e nelle medesime forme e modalità, stabiliti per gli interessi relativi alla tassa erariale di circolazione.
Si applicano per quanto non previsto dalla presente legge, le norme contenute nella legge 26 gennaio 1961, numero 29, sulla determinazione degli interessi moratori.
Gli interessi dovuti per le partite sospese per contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,5 per cento semestrale, ai termini dell’art. 21 del decreto - legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Il versamento alla Regione delle somme riscosse per interessi è effettuato secondo le modalità previste all’art. 7, relative al versamento della tassa regionale di circolazione.
Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui la tassa regionale è divenuta esigibile, in conformità delle vigenti disposizioni e sono applicati nei termini e nelle medesime forme e modalità, stabiliti per gli interessi relativi alla tassa erariale di circolazione.
Si applicano per quanto non previsto dalla presente legge, le norme contenute nella legge 26 gennaio 1961, numero 29, sulla determinazione degli interessi moratori.
Gli interessi dovuti per le partite sospese per contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,5 per cento semestrale, ai termini dell’art. 21 del decreto - legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Il versamento alla Regione delle somme riscosse per interessi è effettuato secondo le modalità previste all’art. 7, relative al versamento della tassa regionale di circolazione.
Art. 13 - (Rimborso della tassa)
Entro i termini e secondo le modalità, previsti dalle norme dello Stato che disciplinano il rimborso della tassa erariale di circolazione, e ferma restando l’azione dinnanzi al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 10, il contribuente può chiedere il rimborso della tassa indebitamente corrisposta, proponendo ricorso al Presidente della Giunta Regionale.
Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 11 commi terzo, quarto e quinto, relative al procedimento di decisione del ricorso.
Il Presidente della Giunta pronuncia provvedimento motivato, entro il termine di cui al comma sesto dell’art. 11.
Il provvedimento è notificato al contribuente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il provvedimento del Presidente, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, può essere impugnato dal contribuente, a pena di decadenza, davanti alla autorità giudiziaria ordinaria, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento medesimo.
Sulle somme pagate per la tassa regionale di circolazione e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria, spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data della domanda di rimborso.
L’interesse dovuto per le partite sospese per contenzioso tributario, è elevato al 4,5 per cento semestrale, dopo il terzo anno, ai sensi dell’art. 21 del DL 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modifiche, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 11 commi terzo, quarto e quinto, relative al procedimento di decisione del ricorso.
Il Presidente della Giunta pronuncia provvedimento motivato, entro il termine di cui al comma sesto dell’art. 11.
Il provvedimento è notificato al contribuente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il provvedimento del Presidente, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, può essere impugnato dal contribuente, a pena di decadenza, davanti alla autorità giudiziaria ordinaria, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento medesimo.
Sulle somme pagate per la tassa regionale di circolazione e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria, spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data della domanda di rimborso.
L’interesse dovuto per le partite sospese per contenzioso tributario, è elevato al 4,5 per cento semestrale, dopo il terzo anno, ai sensi dell’art. 21 del DL 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modifiche, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Capo IV
Violazioni della legge
Art. 14 - (Disposizioni generali)
Per la repressione delle violazioni alle norme della presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 15 - (Organi cui è demandato l’accertamento delle violazioni)
L’accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato agli organi indicati nelle leggi dello Stato per l’accertamento delle violazioni alle leggi sulla tassa erariale di circolazione.
Art. 16 - (Definizione in via breve delle violazioni per le quali è prevista la pena pecuniaria)
E' consentito al trasgressore di pagare, all’atto della contestazione della violazione, oppure entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento, di cui al successivo art. 18, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all’ammontare del tributo dovuto.
Il pagamento estingue l’obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione della legge.
Il pagamento estingue l’obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione della legge.
Art. 17 - (Sanzioni amministrative)
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le pene pecuniarie previste nell’Allegato 2 del DP 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed aggiunte.
Il conducente ed il proprietario del veicolo ed il conducente o comandante ed il proprietario dell’autoscafo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nell’Allegato di cui al comma precedente.
Il conducente ed il proprietario del veicolo ed il conducente o comandante ed il proprietario dell’autoscafo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nell’Allegato di cui al comma precedente.
Art. 18 - (Applicazione delle sanzioni amministrative)
Il Presidente della Giunta Regionale notifica al trasgressore il verbale di accertamento della violazione e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell’invito.
Decorso tale termine, il Presidente della Giunta, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state presentate, accerti l’esistenza della violazione e la responsabilità al trasgressore, determina, con provvedimento motivato, l’ammontare della sanzione.
Il provvedimento del Presidente è notificato al trasgressore a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il provvedimento, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, nei termini di cui all’art. 11, ultimo comma, può essere impugnato, a pena di decadenza, dinanzi all’Autorità giudiziaria, entro il termine di sei mesi dalla notifica.
Decorso tale termine, il Presidente della Giunta, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state presentate, accerti l’esistenza della violazione e la responsabilità al trasgressore, determina, con provvedimento motivato, l’ammontare della sanzione.
Il provvedimento del Presidente è notificato al trasgressore a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il provvedimento, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, nei termini di cui all’art. 11, ultimo comma, può essere impugnato, a pena di decadenza, dinanzi all’Autorità giudiziaria, entro il termine di sei mesi dalla notifica.
Art. 19 - (Riscossione coattiva delle pene pecuniarie)
La riscossione coattiva delle pene pecuniarie, stabilite a favore della Regione, ha luogo secondo le norme contenute nel RD 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 20 - (Riparto delle somme riscosse per pene pecuniarie)
Le somme riscosse per le pene pecuniarie, applicate, a favore della Regione, secondo gli artt. 16, 18 e 19 della presente legge, sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Nell’attribuzione della quota del sessanta per cento, prevista a favore dell’Erario, la Regione si intende sostituita allo Stato.
Nell’attribuzione della quota del sessanta per cento, prevista a favore dell’Erario, la Regione si intende sostituita allo Stato.
Art. 21
Agli effetti di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, l’applicazione della tassa regionale di circolazione è stabilita con decorrenza dal 1 gennaio 1972.
Non è ammesso il rimborso, anche parziale, della tassa erariale corrisposta nella maggiore misura in vigore anteriormente alla data di decorrenza della riduzione della tassa erariale, stabilita ai sensi del comma precedente. Per il periodo al quale si riferisce la tassa erariale corrisposta dal contribuente, non si applica la tassa regionale.
Per quanto non disposto dalla presente legge, la tassa è disciplinata dalle norme contenute nella legge 16 maggio 1970, n. 281 e dalle altre norme dello Stato che regolano l’applicazione della tassa erariale di circolazione.
Non è ammesso il rimborso, anche parziale, della tassa erariale corrisposta nella maggiore misura in vigore anteriormente alla data di decorrenza della riduzione della tassa erariale, stabilita ai sensi del comma precedente. Per il periodo al quale si riferisce la tassa erariale corrisposta dal contribuente, non si applica la tassa regionale.
Per quanto non disposto dalla presente legge, la tassa è disciplinata dalle norme contenute nella legge 16 maggio 1970, n. 281 e dalle altre norme dello Stato che regolano l’applicazione della tassa erariale di circolazione.
Art. 22 - (Dichiarazione d'urgenza).
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
(
1) La determinazione della tassa è stabilita nel 110 per cento dell’ammontare della corrispondente tassa erariale a decorrere dal 1° gennaio 1991 dell’articolo 1 della
legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 . Prima la determinazione avveniva ai sensi della
legge regionale 23 dicembre 1982, n. 62 abrogata dall’articolo 2 della
legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 citata.
SOMMARIO
- Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3 (BUR n. 2/1972)
- DISCIPLINA DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE.
-
- Capo I Disposizioni generali
- Art. 1 - (Presupposto ed oggetto della tassa).
- Art. 2 - (Soggetti passivi della tassa)
- Art. 3 - (Rinnovo della immatricolazione dei veicoli e autoscafi)
- Art. 4 - (Trasferimento di residenza o di sede nel territorio della Regione)
- Capo II Norme di applicazione
- Art. 5 - (Determinazione della tassa).
- Art. 6 - (Accertamento e riscossione della tassa)
- Art. 7 - (Versamento alla Regione della tassa di circolazione riscossa)
- Art. 8 - (Supplemento della tassa regionale)
- Art. 9 - (Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni)
- Capo III Contenzioso
- Art. 10 - (Azione giudiziaria)
- Art. 11 - (Ricorsi in via amministrativa)
- Art. 12 - (Interessi moratori)
- Art. 13 - (Rimborso della tassa)
- Capo IV Violazioni della legge
- Art. 14 - (Disposizioni generali)
- Art. 15 - (Organi cui è demandato l’accertamento delle violazioni)
- Art. 16 - (Definizione in via breve delle violazioni per le quali è prevista la pena pecuniaria)
- Art. 17 - (Sanzioni amministrative)
- Art. 18 - (Applicazione delle sanzioni amministrative)
- Art. 19 - (Riscossione coattiva delle pene pecuniarie)
- Art. 20 - (Riparto delle somme riscosse per pene pecuniarie)
- Capo V Disposizioni finali
- Art. 21
- Art. 22 - (Dichiarazione d'urgenza).
Sommario
“Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3 (BUR n. 2/1972) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3 (BUR n. 2/1972)
- DISCIPLINA DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE.
- Capo I Disposizioni generali
- Capo II Norme di applicazione
- Capo III Contenzioso
- Capo IV Violazioni della legge
- Art. 14 - (Disposizioni generali)
- Art. 15 - (Organi cui è demandato l'accertamento delle violazioni)
- Art. 16 - (Definizione in via breve delle violazioni per le quali è prevista la pena pecuniaria)
- Art. 17 - (Sanzioni amministrative)
- Art. 18 - (Applicazione delle sanzioni amministrative)
- Art. 19 - (Riscossione coattiva delle pene pecuniarie)
- Art. 20 - (Riparto delle somme riscosse per pene pecuniarie)
- Capo V Disposizioni finali
DISCIPLINA DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 - (Presupposto ed oggetto della tassa).
La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonchè ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio della Regione.
Art. 2 - (Soggetti passivi della tassa)
Sono obbligati al pagamento della tassa:
1) gli intestatari dei documenti di circolazione o di navigazione dei veicoli e degli autoscafi, immatricolati presso gli ispettorati della motorizzazione civile aventi sede nella Regione o presso le capitanerie di posto nelle province della Regione;
2) i proprietari dei veicoli o degli autoscafi, per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione e che siano residenti nel territorio della Regione. La proprietà del veicolo o dell'autoscafo dovrà risultare da atto pubblico o da scrittura privata della quale sia autenticata la sottoscrizione ai sensi dell'art. 2703 Codice Civile.
Nei casi di vendita, con riserva della proprietà, di veicoli o di autoscafi non soggetti ad immatricolazione o per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione, sono obbligati al pagamento della tassa i soggetti aventi il possesso dei veicoli o degli autoscafi, purchè residenti nel territorio della Regione, e sempre che la vendita, con riserva della proprietà, risulti da atto pubblico o da scrittura privata della quale sia autenticata la sottoscrizione ai sensi dell'art. 2703 Codice Civile.
1) gli intestatari dei documenti di circolazione o di navigazione dei veicoli e degli autoscafi, immatricolati presso gli ispettorati della motorizzazione civile aventi sede nella Regione o presso le capitanerie di posto nelle province della Regione;
2) i proprietari dei veicoli o degli autoscafi, per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione e che siano residenti nel territorio della Regione. La proprietà del veicolo o dell'autoscafo dovrà risultare da atto pubblico o da scrittura privata della quale sia autenticata la sottoscrizione ai sensi dell'art. 2703 Codice Civile.
Nei casi di vendita, con riserva della proprietà, di veicoli o di autoscafi non soggetti ad immatricolazione o per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione, sono obbligati al pagamento della tassa i soggetti aventi il possesso dei veicoli o degli autoscafi, purchè residenti nel territorio della Regione, e sempre che la vendita, con riserva della proprietà, risulti da atto pubblico o da scrittura privata della quale sia autenticata la sottoscrizione ai sensi dell'art. 2703 Codice Civile.
Art. 3 - (Rinnovo della immatricolazione dei veicoli e autoscafi)
La rinnovazione della immatricolazione, in una provincia della Regione, di un veicolo o di un autoscafo, proveniente da una diversa regione nel cui ambito era precedentemente immatricolato, non dà luogo all'applicazione di una ulteriore tassa di circolazione da parte della Regione, per il periodo per il quale la tassa sia già stata riscossa dalla regione di provenienza.
Art. 4 - (Trasferimento di residenza o di sede nel territorio della Regione)
Non si applica una ulteriore tassa regionale di circolazione per il periodo per il quale la tassa sia già stata riscossa dalla Regione di provenienza, nei casi di trasferimento di residenza nel territorio della Regione:
a) dei proprietari dei veicoli o degli autoscafi per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione, quando la proprietà del veicolo o dell'autoscafo risulta da atto pubblico o da scrittura privata della quale sia stata autenticata la sottoscrizione ai sensi dell'art. 2703 Codice Civile;
b) dei possessori dei veicoli o degli autoscafi, acquistati per atto di vendita con riserva della proprietà, sempre che sussistano i requisiti dell'atto di vendita indicati nella lettera a).
Le disposizioni contenute nel precedente comma sono estese alle persone giuridiche,avendosi riguardo, per gli effetti che il presente articolo fa derivare dalla residenza o dal trasferimento di esse nella Regione, al luogo in cui è stabilita la loro sede ai sensi dell'art. 46 Codice Civile.
Il contribuente, per ottenere l'applicazione del trattamento stabilito nei due commi precedenti, dovrà documentare di aver presentato la denuncia di trasferimento della residenza o della sede nei modi prescritti dalle leggi dello Stato.
a) dei proprietari dei veicoli o degli autoscafi per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione, quando la proprietà del veicolo o dell'autoscafo risulta da atto pubblico o da scrittura privata della quale sia stata autenticata la sottoscrizione ai sensi dell'art. 2703 Codice Civile;
b) dei possessori dei veicoli o degli autoscafi, acquistati per atto di vendita con riserva della proprietà, sempre che sussistano i requisiti dell'atto di vendita indicati nella lettera a).
Le disposizioni contenute nel precedente comma sono estese alle persone giuridiche,avendosi riguardo, per gli effetti che il presente articolo fa derivare dalla residenza o dal trasferimento di esse nella Regione, al luogo in cui è stabilita la loro sede ai sensi dell'art. 46 Codice Civile.
Il contribuente, per ottenere l'applicazione del trattamento stabilito nei due commi precedenti, dovrà documentare di aver presentato la denuncia di trasferimento della residenza o della sede nei modi prescritti dalle leggi dello Stato.
Capo II
Norme di applicazione
Art. 5 - (Determinazione della tassa).
A decorrere dal 1 gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1973, l'ammontare della tassa regionale di circolazione è stabilito in misura pari al venticinque per cento della tassa erariale di circolazione, che viene corrispondentemente ridotta al settantacinque per cento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Dal 1 gennaio 1974, l'ammontare della tassa regionale è determinato nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale di circolazione, ridotta, quest’ultima, al cinquanta per cento, ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad eccezione della tassa erariale dovuta per i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano, ad ogni effetto, soggetti alle norme statali che li regolano.
Dal 1 gennaio 1974, l'ammontare della tassa regionale è determinato nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale di circolazione, ridotta, quest’ultima, al cinquanta per cento, ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad eccezione della tassa erariale dovuta per i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano, ad ogni effetto, soggetti alle norme statali che li regolano.
Art. 6 - (Accertamento e riscossione della tassa)
La tassa regionale è applicata contestualmente alla tassa erariale di circolazione.
Il contribuente dovrà osservare, per il pagamento della tassa, i termini e le modalità stabiliti dalle leggi e dalle altre norme emanate dallo Stato per il pagamento e la riscossione della tassa erariale di circolazione.
Il contribuente dovrà osservare, per il pagamento della tassa, i termini e le modalità stabiliti dalle leggi e dalle altre norme emanate dallo Stato per il pagamento e la riscossione della tassa erariale di circolazione.
Art. 7 - (Versamento alla Regione della tassa di circolazione riscossa)
Gli uffici competenti provvedono a versare la tassa riscossa alla tesoreria regionale nei termini e nei modi stabiliti per il versamento della analoga tassa erariale.
Art. 8 - (Supplemento della tassa regionale)
I supplementi della tassa regionale sono riscossi dai medesimi uffici che provvedono alla applicazione e riscossione della tassa principale, con l'osservanza delle disposizioni richiamate dall'art. 9 del DP 5 febbraio 1953, n. 39 in quanto applicabili.
Il versamento alla Regione delle somme riscosse a titolo di supplemento della tassa regionale, è effettuato nei modi e termini stabiliti nell'art. 7 per il versamento alla Regione della tassa di circolazione.
Il versamento alla Regione delle somme riscosse a titolo di supplemento della tassa regionale, è effettuato nei modi e termini stabiliti nell'art. 7 per il versamento alla Regione della tassa di circolazione.
Art. 9 - (Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni)
Resta ferma l'applicazione delle esenzioni dal pagamento della tassa, nonchè delle riduzioni e delle agevolazioni della medesima, previste nel DP 5 febbraio 1953, n. 39 con le modifiche ed aggiunte successive.
Capo III
Contenzioso
Art. 10 - (Azione giudiziaria)
Avverso l'accertamento e la riscossione, nonchè per il rimborso della tassa, il contribuente può proporre azione dinanzi al giudice ordinario.
Qualora il contribuente abbia presentato ricorso, in via amministrativa, ai sensi del successivo art. 11, l'azione giudiziaria, di cui al comma precedente, non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notifica della decisione amministrativa.
Qualora il contribuente abbia presentato ricorso, in via amministrativa, ai sensi del successivo art. 11, l'azione giudiziaria, di cui al comma precedente, non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notifica della decisione amministrativa.
Art. 11 - (Ricorsi in via amministrativa)
Il contribuente, contro l'accertamento o la riscossione della tassa regionale, ferma restando l'azione dinnanzi al giudice ordinario di cui all'art. 10, può proporre ricorso, in via amministrativa, al Presidente della Giunta Regionale.
Il ricorso al Presidente deve essere proposto entro trenta giorni dalla data dell'accertamento o da quella in cui è stato effettuato il pagamento della tassa.
Il ricorso può essere depositato presso l'apposito ufficio della Giunta Regionale, il quale rilascia ricevuta attestante la data dell'avvenuto deposito.
Il ricorso può anche essere spedito al Presidente della Giunta Regionale a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentato nel giorno in cui è consegnato, per la spedizione, all'ufficio postale, che appone il timbro a calendario anche sul ricorso. Qualora manchi o non sia chiaro il timbro postale, il ricorrente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.
Il Presidente, decorsi trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, notifica al ricorrente apposito avviso recante l'indicazione del termine di giorni trenta, entro il quale il ricorrente può prendere visione del rapporto sul ricorso e degli atti ad esso allegati ed ottenerne, a richiesta, copia. Il ricorrente ha facoltà di presentare al Presidente della Giunta, entro il termine predetto, istanze, memorie e documenti.
Il ricorso è deciso dal Presidente, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell'avviso notificato al ricorrente, ai sensi del precedente comma.
Il provvedimento del Presidente ha natura definitiva e spiega efficacia esecutiva.
Esso è notificato al ricorrente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il Presidente dispone, nel medesimo provvedimento, gli eventuali rimborsi delle somme riscosse e provvede all'annullamento delle partite iscritte a credito della Regione.
Contro il provvedimento con il quale il Presidente ha deciso il ricorso amministrativo, ferma restando l'azione giudiziaria davanti al giudice ordinario, nei termini di cui all'art. 10, può essere proposto un nuovo ricorso allo stesso Presidente quando la decisione del ricorso venga impugnata per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dalla notifica del decreto, quando riguardi un errore di fatto o di calcolo, e dalla data di ritrovamento del documento quando si fondi sul documento medesimo. E' ammessa l'azione giudiziaria contro la decisione del ricorso entro sei mesi dalla notifica della stessa.
Il ricorso al Presidente deve essere proposto entro trenta giorni dalla data dell'accertamento o da quella in cui è stato effettuato il pagamento della tassa.
Il ricorso può essere depositato presso l'apposito ufficio della Giunta Regionale, il quale rilascia ricevuta attestante la data dell'avvenuto deposito.
Il ricorso può anche essere spedito al Presidente della Giunta Regionale a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentato nel giorno in cui è consegnato, per la spedizione, all'ufficio postale, che appone il timbro a calendario anche sul ricorso. Qualora manchi o non sia chiaro il timbro postale, il ricorrente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.
Il Presidente, decorsi trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, notifica al ricorrente apposito avviso recante l'indicazione del termine di giorni trenta, entro il quale il ricorrente può prendere visione del rapporto sul ricorso e degli atti ad esso allegati ed ottenerne, a richiesta, copia. Il ricorrente ha facoltà di presentare al Presidente della Giunta, entro il termine predetto, istanze, memorie e documenti.
Il ricorso è deciso dal Presidente, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell'avviso notificato al ricorrente, ai sensi del precedente comma.
Il provvedimento del Presidente ha natura definitiva e spiega efficacia esecutiva.
Esso è notificato al ricorrente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il Presidente dispone, nel medesimo provvedimento, gli eventuali rimborsi delle somme riscosse e provvede all'annullamento delle partite iscritte a credito della Regione.
Contro il provvedimento con il quale il Presidente ha deciso il ricorso amministrativo, ferma restando l'azione giudiziaria davanti al giudice ordinario, nei termini di cui all'art. 10, può essere proposto un nuovo ricorso allo stesso Presidente quando la decisione del ricorso venga impugnata per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dalla notifica del decreto, quando riguardi un errore di fatto o di calcolo, e dalla data di ritrovamento del documento quando si fondi sul documento medesimo. E' ammessa l'azione giudiziaria contro la decisione del ricorso entro sei mesi dalla notifica della stessa.
Art. 12 - (Interessi moratori)
Sulle somme dovute alla Regione per la tassa regionale di circolazione si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto, contestualmente agli interessi sulle somme spettanti all'Erario, ai sensi della legge 26 gennaio 1961, n. 29.
Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui la tassa regionale è divenuta esigibile, in conformità delle vigenti disposizioni e sono applicati nei termini e nelle medesime forme e modalità, stabiliti per gli interessi relativi alla tassa erariale di circolazione.
Si applicano per quanto non previsto dalla presente legge, le norme contenute nella legge 26 gennaio 1961, numero 29, sulla determinazione degli interessi moratori.
Gli interessi dovuti per le partite sospese per contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,5 per cento semestrale, ai termini dell'art. 21 del decreto - legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Il versamento alla Regione delle somme riscosse per interessi è effettuato secondo le modalità previste all'art. 7, relative al versamento della tassa regionale di circolazione.
Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui la tassa regionale è divenuta esigibile, in conformità delle vigenti disposizioni e sono applicati nei termini e nelle medesime forme e modalità, stabiliti per gli interessi relativi alla tassa erariale di circolazione.
Si applicano per quanto non previsto dalla presente legge, le norme contenute nella legge 26 gennaio 1961, numero 29, sulla determinazione degli interessi moratori.
Gli interessi dovuti per le partite sospese per contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,5 per cento semestrale, ai termini dell'art. 21 del decreto - legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Il versamento alla Regione delle somme riscosse per interessi è effettuato secondo le modalità previste all'art. 7, relative al versamento della tassa regionale di circolazione.
Art. 13 - (Rimborso della tassa)
Entro i termini e secondo le modalità, previsti dalle norme dello Stato che disciplinano il rimborso della tassa erariale di circolazione, e ferma restando l'azione dinnanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 10, il contribuente può chiedere il rimborso della tassa indebitamente corrisposta, proponendo ricorso al Presidente della Giunta Regionale.
Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11 commi terzo, quarto e quinto, relative al procedimento di decisione del ricorso.
Il Presidente della Giunta pronuncia provvedimento motivato, entro il termine di cui al comma sesto dell'art. 11.
Il provvedimento è notificato al contribuente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il provvedimento del Presidente, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, può essere impugnato dal contribuente, a pena di decadenza, davanti alla autorità giudiziaria ordinaria, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento medesimo.
Sulle somme pagate per la tassa regionale di circolazione e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria, spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data della domanda di rimborso.
L'interesse dovuto per le partite sospese per contenzioso tributario, è elevato al 4,5 per cento semestrale, dopo il terzo anno, ai sensi dell'art. 21 del DL 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modifiche, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11 commi terzo, quarto e quinto, relative al procedimento di decisione del ricorso.
Il Presidente della Giunta pronuncia provvedimento motivato, entro il termine di cui al comma sesto dell'art. 11.
Il provvedimento è notificato al contribuente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il provvedimento del Presidente, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, può essere impugnato dal contribuente, a pena di decadenza, davanti alla autorità giudiziaria ordinaria, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento medesimo.
Sulle somme pagate per la tassa regionale di circolazione e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria, spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data della domanda di rimborso.
L'interesse dovuto per le partite sospese per contenzioso tributario, è elevato al 4,5 per cento semestrale, dopo il terzo anno, ai sensi dell'art. 21 del DL 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modifiche, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Capo IV
Violazioni della legge
Art. 14 - (Disposizioni generali)
Per la repressione delle violazioni alle norme della presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 15 - (Organi cui è demandato l'accertamento delle violazioni)
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato agli organi indicati nelle leggi dello Stato per l'accertamento delle violazioni alle leggi sulla tassa erariale di circolazione.
Art. 16 - (Definizione in via breve delle violazioni per le quali è prevista la pena pecuniaria)
E' consentito al trasgressore di pagare, all'atto della contestazione della violazione, oppure entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento, di cui al successivo art. 18, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo dovuto.
Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione della legge.
Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione della legge.
Art. 17 - (Sanzioni amministrative)
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le pene pecuniarie previste nell'Allegato 2 del DP 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed aggiunte.
Il conducente ed il proprietario del veicolo ed il conducente o comandante ed il proprietario dell'autoscafo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nell'Allegato di cui al comma precedente.
Il conducente ed il proprietario del veicolo ed il conducente o comandante ed il proprietario dell'autoscafo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nell'Allegato di cui al comma precedente.
Art. 18 - (Applicazione delle sanzioni amministrative)
Il Presidente della Giunta Regionale notifica al trasgressore il verbale di accertamento della violazione e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'invito.
Decorso tale termine, il Presidente della Giunta, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state presentate, accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità al trasgressore, determina, con provvedimento motivato, l'ammontare della sanzione.
Il provvedimento del Presidente è notificato al trasgressore a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il provvedimento, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, nei termini di cui all'art. 11, ultimo comma, può essere impugnato, a pena di decadenza, dinanzi all'Autorità giudiziaria, entro il termine di sei mesi dalla notifica.
Decorso tale termine, il Presidente della Giunta, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state presentate, accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità al trasgressore, determina, con provvedimento motivato, l'ammontare della sanzione.
Il provvedimento del Presidente è notificato al trasgressore a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il provvedimento, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, nei termini di cui all'art. 11, ultimo comma, può essere impugnato, a pena di decadenza, dinanzi all'Autorità giudiziaria, entro il termine di sei mesi dalla notifica.
Art. 19 - (Riscossione coattiva delle pene pecuniarie)
La riscossione coattiva delle pene pecuniarie, stabilite a favore della Regione, ha luogo secondo le norme contenute nel RD 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 20 - (Riparto delle somme riscosse per pene pecuniarie)
Le somme riscosse per le pene pecuniarie, applicate, a favore della Regione, secondo gli artt. 16, 18 e 19 della presente legge, sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Nell'attribuzione della quota del sessanta per cento, prevista a favore dell'Erario, la Regione si intende sostituita allo Stato.
Nell'attribuzione della quota del sessanta per cento, prevista a favore dell'Erario, la Regione si intende sostituita allo Stato.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 21
Agli effetti di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, l'applicazione della tassa regionale di circolazione è stabilita con decorrenza dal 1 gennaio 1972.
Non è ammesso il rimborso, anche parziale, della tassa erariale corrisposta nella maggiore misura in vigore anteriormente alla data di decorrenza della riduzione della tassa erariale, stabilita ai sensi del comma precedente. Per il periodo al quale si riferisce la tassa erariale corrisposta dal contribuente, non si applica la tassa regionale.
Per quanto non disposto dalla presente legge, la tassa è disciplinata dalle norme contenute nella legge 16 maggio 1970, n. 281 e dalle altre norme dello Stato che regolano l'applicazione della tassa erariale di circolazione.
Non è ammesso il rimborso, anche parziale, della tassa erariale corrisposta nella maggiore misura in vigore anteriormente alla data di decorrenza della riduzione della tassa erariale, stabilita ai sensi del comma precedente. Per il periodo al quale si riferisce la tassa erariale corrisposta dal contribuente, non si applica la tassa regionale.
Per quanto non disposto dalla presente legge, la tassa è disciplinata dalle norme contenute nella legge 16 maggio 1970, n. 281 e dalle altre norme dello Stato che regolano l'applicazione della tassa erariale di circolazione.
Art. 22 - (Dichiarazione d'urgenza).
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
SOMMARIO
- Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3 (BUR n. 2/1972)
- DISCIPLINA DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE.
-
- Capo I Disposizioni generali
- Capo II Norme di applicazione
- Capo III Contenzioso
- Capo IV Violazioni della legge
-
- Art. 14 - (Disposizioni generali)
- Art. 15 - (Organi cui è demandato l'accertamento delle violazioni)
- Art. 16 - (Definizione in via breve delle violazioni per le quali è prevista la pena pecuniaria)
- Art. 17 - (Sanzioni amministrative)
- Art. 18 - (Applicazione delle sanzioni amministrative)
- Art. 19 - (Riscossione coattiva delle pene pecuniarie)
- Art. 20 - (Riparto delle somme riscosse per pene pecuniarie)
- Capo V Disposizioni finali