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Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 5 (BUR n. 3/1973)
Conferimento di consulenze in favore del Consiglio regionale, a soggetti estranei all'Amministrazione regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali
Sommario
“Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 5 (BUR n. 3/1973) - Testo vigente”
S O M M A R I O
CONFERIMENTO DI CONSULENZE IN FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE, A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DI STUDIO SU PROBLEMI REGIONALI.
Art. 1
Lo studio e la soluzione di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consigliari, ordinarie e speciali, non riconducibili alla normale attività degli Uffici del Consiglio, possono essere affidati a soggetti estranei all’Amministrazione Regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.
Art. 2
Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che, per le loro caratteristiche, diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.
Art. 3
Il conferimento degli incarichi viene effettuato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato.
Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l’ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato, che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all’importanza dell’incarico conferito.
Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l’ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato, che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all’importanza dell’incarico conferito.
Art. 4
La corresponsione del compenso viene effettuata, di norma, soltanto al termine dell’incarico.
La deliberazione di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell’espletamento dell’incarico.
La deliberazione di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell’espletamento dell’incarico.
Art. 5
L’Ufficio di Presidenza, sentita, se del caso, la competente Commissione Consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l’attività della Regione o di Enti e Istituti di interesse regionale.
Art. 6
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge previsti in L. 35.000.000 annue, di cui L. 20.000.000 per gli incarichi previsti all’art. 1 e L. 15.000.000 per quelli previsti all’art. 5, si fa fronte con i fondi stanziati nel Bilancio della Regione - Es. 1973 - Titolo I - Sez. I - Servizi Organi Statutari (Rubrica intestata alla Presidenza del Consiglio Regionale) - Cap. V, e nei capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 5 (BUR n. 3/1973) - Testo storico”
S O M M A R I O
CONFERIMENTO DI CONSULENZE IN FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE, A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DI STUDIO SU PROBLEMI REGIONALI.
Art. 1
Lo studio e la soluzione di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, non riconducibili alla normale attività degli Uffici del Consiglio, possono essere affidati a soggetti estranei all'Amministrazione Regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.
Art. 2
Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che, per le loro caratteristiche, diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.
Art. 3
Il conferimento degli incarichi viene effettuato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato.
Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato, che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.
Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato, che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.
Art. 4
La corresponsione del compenso viene effettuata, di norma, soltanto al termine dell'incarico.
La deliberazione di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.
La deliberazione di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.
Art. 5
L'Ufficio di Presidenza, sentita, se del caso, la competente Commissione Consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della Regione o di Enti e Istituti di interesse regionale.
Art. 6
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 35.000.000 annue, di cui L. 20.000.000 per gli incarichi previsti all'art. 1 e L. 15.000.000 per quelli previsti all'art. 5, si fa fronte con i fondi stanziati nel Bilancio della Regione - Es. 1973 - Titolo I - Sez. I - Servizi Organi Statutari (Rubrica intestata alla Presidenza del Consiglio Regionale) - Cap. V, e nei capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.
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