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Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 (BUR n. 6/1974)

Provvidenze per favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e la formazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita. Erogazione di contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio

Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 (BUR n. 6/1974) (Abrogata)

PROVVIDENZE PER FAVORIRE LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE DISTRIBUTIVO E LA FORMAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO E ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO TRA I PICCOLI E MEDI ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

Legge abrogata dall’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 (BUR n. 6/1974)

PROVVIDENZE PER FAVORIRE LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE DISTRIBUTIVO E LA FORMAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO E ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO TRA I PICCOLI E MEDI ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO


Capo I
Provvidenze per favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e la formazione dei piani di sviluppo a adeguamento della rete di vendita

Art. 1 - Principi generali e soggetti beneficiari
Ai fini di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo - secondo gli artt. 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 - attraverso la formazione di piani comunali di sviluppo e adeguamento della rete distributiva, inquadrati nel più ampio contesto territoriale nel quale ciascun Comune si colloca, sono concessi contributi per le spese di formazione dei piani medesimi:
a) ai Comuni che si associano per pervenire alla formazione dei singoli piani inserendoli in una più vasta dimensione, a carattere svracomunale;
b) ai Comuni, già aderenti a organismi intercomunali, che procedano alla formazione dei singoli piani all'interno di una visione generale estesa all'intero territorio interessato dall'organismo intercomunale medesimo;
c) ai Comuni compresi nelle Comunità Montane, costituite con legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 , regolate con legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 ; per tali Comuni i singoli piani comunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita dovranno procedere dalla valutazione dell'intero territorio compreso nella Comunità, tenendo conto delle previsioni del piano generale di sviluppo di cui all'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 , o, fino a quando questo non sarà redatto, alla luce di quanto disposto dall'art. 13 della medesima legge.
I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche a Comuni singoli, purchè con popolazione legale inferiore ai 10.000 abitanti.
Art. 2 - Misura del contributo
I contributi di cui all'art. 1 sono concessi nella misura massima di un terzo della spesa affrontata nelle fasi di rilevazione a livello sovracomunale e nelle fasi di formazione delle norme e direttive valide per i Comuni interessati, nella loro globalità e singolarmente.
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione al contributo
L'ammissione al contributo è subordinata:
a) per i Comuni di cui all'art. 1, lettere a) e b) del primo comma e per i Comuni singoli, alla rispondenza dell'ambito territoriale interessato alle finalità generali di razionalizzazione delle attività distributive; in proposito si pronuncia la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
b) per i Comuni di cui all'art. 1, lettera c) del primo comma, alla condizione che l'ambito territoriale interessato si estenda almeno a tutti i territori comunali compresi, totalmente o parzialmente, nella comunità.
Art. 4 - Modalità per la concessione del contributo
Le domande per la concessione dei contributi devono essere indirizzate dai Comuni interessati - nella loro globalità o singolarmente - al Presidente della Giunta regionale e corredate dalla seguente documentazione:
a) copie delle deliberazioni di tutti i Comuni interessati, con le quali viene deciso di procedere congiuntamente o singolarmente all'elaborazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita;
b) copie delle deliberazioni di assegnazione di incarico per la formazione dei piani di tutti i Comuni interessati ad un unico professionista, o ad un unico gruppo di professionisti, o ad un'unica società di ricerca, ovvero ad un apposito Comitato, formato da componenti di uno o più Uffici tecnici comunali, che sia responsabile dell'elaborazione dei piani medesimi; in quest'ultimo caso devono essere allegate le deliberazioni concernenti la nomina del Comitato stesso; analogamente dovranno essere documentate le domande dei comuni singoli;
c) copie delle deliberazioni relative all'approvazione del preventivo di spesa e all'imputazione della stessa al corrispondente capitolo di bilancio;
d) limitatamente ai Comuni di cui all'art. 1, lettere a) e b) del primo comma, relazione illustrativa sulla scelta dell'ambito territoriale, contenente tutte le indicazioni utili alla valutazione di cui all'art. 3, lettera a).
Le domande dovranno essere presentate entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5 - Concessione del contributo
Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 6 - Erogazione di contributi
L'importo del contributo è commisurato alla spesa complessiva effettivamente sostenuta dai comuni, quale risulta dalle relative delibere.
L'erogazione ha luogo:
- per il 50 per cento all'atto dell'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale che ammette al contributo, sulla base del preventivo di spesa;
- per il 50 per cento all'atto della trasmissione alla Giunta regionale di tutti i piani approvati dai singoli Consigli comunali e delle delibere di liquidazione delle spese; qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al preventivo, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale. L'erogazione della seconda rata è subordinata all'approvazione da parte di ciascun Consiglio comunale di norme e direttive comuni riguardanti l'intero territorio interessato, nonché alla presentazione di altrettante relazioni dalle quali risulti la coerenza di ogni pino con le indicazioni elaborate a livello sovracomunale.
La rispondenza degli elaborati di cui al precedente comma alle finalità della presente legge è valutata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Capo II
Contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio

Art. 7 - Principi generali e soggetti beneficiari
Allo scopo di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato commerciale attraverso le forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio e di promuovere l'attuazione delle finalità previste dai singoli piani comunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, secondo i principi stabiliti dagli artt. 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono concessi contributi in conto capitale:
a) agli esercenti il commercio al dettaglio che in qualsiasi forma si associano o si siano associati in data non anteriore a sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge per la gestione in comune di un punto di vendita al dettaglio;
b) alle cooperative di consumo e loro consorzi già operanti che procedano alla ristrutturazione della propria rete di vendita e alle cooperative di consumo e loro consorzi già costituiti o di futura costituzione che procedano a nuovi insediamenti con caratteristiche funzionali alla moderna distribuzione;
c) ai gruppi di acquisto, alle unioni volontarie e alle altre forme di commercio associato - legalmente costituiti tra piccoli e medi operatori commerciali in data non anteriore a sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, o che si costituiscano successivamente - aventi quale attività primaria l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate.
Art. 8 - Programmi di finanziamento
Ai soggetti di cui all'art. 7 i contributi sono concessi, nella misura massima del 30 per cento della spesa complessiva, per i programmi di investimento che abbiano ad oggetto, congiuntamente o alternativamente:
a) l'acquisizione in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale, nonché l'acquisizione in qualsiasi forma dell'area;
b) l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività commerciali, ivi comprendendo i mezzi di trasporto ad uso interno o esterno.
Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione delle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento, entro il limite massimo:
1. del 25 per cento dell'ammontare degli investimenti nel caso di realizzazione dei programmi comprendendo l'acquisto o la costruzione dei locali per l'attività commerciale;
2. del 50 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.
Per i soggetti di cui all'art. 7, lettera c), sono finanziabili i programmi relativi alle attività comuni e non quelli interessati ciascuna singola impresa aderente.
Per ciascun programma di cui al presente articolo non potrà essere comunque concesso un contributo superiore:
- lire 5 milioni qualora derivi dall'associazione di esercenti fino al numero di tre;
- a lire 8 milioni qualora derivi dall'associazione di esercenti fino al numero di cinque;
- a lire 10 milioni qualora derivi dall'associazione di più di cinque esercenti o sia proposto da una cooperativa di consumo.
Per i programmi relativi ai soggetti di cui all'art. 7, lettera c), il contributo non potrà essere superiore a lire 15 milioni.
I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste da altri atti legislativi.
Art. 9 - Requisiti dei soggetti beneficiari
Per gli esercenti di cui all'art. 7, lettera a), l'ammissione al contributo è subordinata alla condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione agli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni della Cassa Mutua dei commercianti, ai sensi di legge;
b) siano iscritti al Registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno1971, n. 426;
c) abbiano esercitato l'attività di commercio, quali titolari di piccole e medie imprese, nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.
Per i soggetti di cui all'art. 7, lettera c), l'ammissione al contributo è subordinata alla condizione che gli aderenti alle diverse forme di commercio associato - in numero non inferiore a cinque - siano tutti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, lettere a) e b).
Possono essere ammesse al contributo le cooperative di consumo, di cui all'art. 7, lettera b), che siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione.
Art. 10 - Requisiti per i programmi
La concessione dei contributi per i soggetti di cui all'art. 7, lettera a), è subordinata alla condizione che la attuazione della forma associativa importi la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita, secondo quanto esplicitamente previsto all'art. 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
La concessione di contributi per i programmi di cui all'art. 8 della presente legge è subordinata alla congruenza dei programmi stessi con le previsioni dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita di cui agli artt. 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché con le previsioni degli strumenti urbanistici.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, possono beneficiare dei contributi i programmi per cui sia stato concesso il null-osta della Giunta regionale in base all'ultimo comma dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita agli artt. 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, il requisito richiesto al secondo comma del presente articolo è sostituito dal parere della Commissione prevista agli artt. 15 e 16 della legge citata, nonché dal parere della Commissione prevista all'art. 17 della legge medesima nei casi in cui sia richiesto il nulla- osta regionale.
Art. 11 - Criteri di priorità
Costituisce ragione di priorità per l'accoglimento delle domande la sussistenza di almeno un a delle seguenti condizioni:
a) che l'esercizio per il quale si chiede il contributo ponga in vendita prodotti di largo e generale consumo, quali sono definiti all'art. 2 del D.M. 30 agosto 1971;
b) che il programma proposto comporti l'apertura del nuovo esercizio in zone considerate preferenziali dai piani comunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, e la chiusura di esercizi in zone caratterizzate da saturazione merceologica;
c) che il programma proposto comporti la chiusura di esercizi aventi una superficie di vendita inferiore a quella minima prescritta dal piano comunale per il settore merceologico di appartenenza;
d) che l'esercizio per il quale è richiesto il contributo aderisca a forme di commercio associato legalmente costituite tra piccoli e medi operatori commerciali, od a gruppi di acquisto o ad unioni volontarie;
e) per i soggetti di cui all'art. 7, lettera c) - che le imprese aderenti pongano in vendita prodotti di largo e generale consumo, quali sono definiti all'art. 2 del D.M. 30 agosto 1971, e che siano ubicate in zone considerate quali preferenziali dai piani comunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita;
f) per i soggetti di cui all'art. 7, lettera c) - che, oltre alla attività primaria di acquisto, svolgano a favore delle imprese associate, anche attività complementari di consulenza, assistenza e di promozione produttivistica:
g) per i soggetti di cui all'art. 7, lettera c) - che tra le imprese aderenti vi siano anche produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale.
Art. 12 - Modalità per la concessione del contributo
La domanda per la concessione dei contributi devono essere presentate al sindaco del Comune, ove è prevista la realizzazione delle iniziative da sovvenzionare, e devono essere corredate:
a) da una documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 9;
b) da una planimetria dell'esercizio, con indicati i locali e le superfici destinati alla vendita, al deposito e alle attività complementari;
c) da planimetrie indicanti le aree destinate a parcheggio, le aree libere e gli accessi per i clienti e per le merci;
d) da una relazione e da elaborati sull'attività dell'esercizio, nonché sulla sua congruenza rispetto al piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e rispetto agli strumenti urbanistici in vigore;
e) da un preventivo di spesa e da un piano di finanziamento;
f) da ogni altro documento atto ad individuare il diritto di priorità nell'ammissione al contributo secondo quanto disposto dall'art. 11 della presente legge.
Quanto ai richiedenti di cui all'art. 7, lettera a), essi devono inoltre allegare una documentazione sulla sede, la superficie di vendita ed i generi trattati negli esercizi di cui sono titolari, destinati alla chiusura secondo l'art. 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Quanto ai richiedenti di cui all'art. 7, lettera b), essi devono invece allegare una relazione illustrativa sulla rispondenza dell'iniziativa ai fini dell'espletamento dei servizi sociali.
Quanto ai richiedenti di cui all'art. 7, lettera c), essi devono altresì allegare una documentazione sulla sede, la superficie di vendita ed i generi trattai negli esercizi di cui sono titolari gli aderenti.
Saranno ritenute valide le domande presentate al Sindaco entro il termine ultimo del 15 giugno 1974.
I Sindaci dei Comuni trasmetteranno al Presidente della Giunta regionale tutte le domande ricevute, la documentazione allegate e il parere del Comune sull'iniziativa, entro 30 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
Entro il 30 settembre 1974, la Giunta regionale approverà, sentita la competente Commissione consiliare, il piano di riparto dei fondi in base alle domande pervenute.
Art. 13 - Ammissione al contributo
Il contributo è concesso con decreto del Presiedente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 14 - Erogazione dei contributi
Il contributo è erogato in base alle spese effettivamente sostenute dall'impresa richiedente.
Il Sindaco accerta la realizzazione dei programmi proposti e le spese sostenute.
La Giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento del Comune.
Qualora l'onere effettivamente sostenuto per l'acquisizione di beni o la realizzazione delle iniziative risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

Capo III
Finanziamento della legge

Art. 15 - Imputazione della spesa relativa al Capo I
Per le finalità previste dal Capo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 1973.
Alla predetta spesa si fa fronte mediante detrazione di lire 65.000.000 dal Capitolo 177 e utilizzazione dell'intero fondo di lire 35.000.000 stanziato al Capitolo 185 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1973 del Bilancio della Regione.
Nel Bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1973 è istituito il seguente nuovo capitolo:
Capitolo 185bis, così denominato:
"Contributi in conto capitale a favore dei Comuni, di cui al Capo I della legge regionale dal titolo: "Provvidenze per favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e la formazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita. Erogazione di contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio", con lo stanziamento di lire 100.000.000".
Art. 16 - Imputazione della spesa relativa al Capo II
Per le finalità previste dal Capo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250.000.000 per l'anno 1973.
Alla predetta spesa si fa fronte mediante detrazione di lire 110.000.000 dal Capitolo 177 e utilizzazione dell'intero fondo di lire 140.000.000 stanziato al Capitolo 181 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1973 del Bilancio della Regione.
Nel Bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1973 è istituito il seguente nuovo capitolo:
Cap. 181 bis, così denominato:
"Contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese commerciali, di cui al Capo II della legge regionale dal titolo: "Provvidenze per favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e la formazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita. Erogazione di contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio" con lo stanziamento di lire 250.000.000".
Per gli anni successivi, alla determinazione dei nuovi limiti di impegno, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, nonché quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca, di rinuncia, di riduzione dei contributi, saranno utilizzate negli esercizi successivi.






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