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Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 (BUR n. 4/1974)

Provvedimenti per favorire lo sviluppo dei 'Consorzi - Fidi' tra i titolari di piccole imprese

Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 (BUR n. 4/1974) (Abrogata)

PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEI "CONSORZI-FIDI" TRA I TITOLARI DI PICCOLE IMPRESE

Legge abrogata dall’articolo 9, della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 (BUR n. 4/1974)

PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEI "CONSORZI - FIDI" TRA I TITOLARI DI PICCOLE IMPRESE


Art. 1
Per favorire l'evoluzione delle strutture ed attività a carattere artigianale secondo fini di produttività, in base all'art. 4 dello Statuto del Veneto, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Consorzi tra i titolari di piccole imprese operanti nell'ambito del proprio territorio, già costituti o che si costituiranno entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge con lo scopo di una mutua assistenza creditizia da conseguire mediante fidejussioni prestate a favore dei soci.
Art. 2
Le provvidenze erogate secondo la presente legge sono da considerarsi come contributi a fondo perduto destinati ad incrementare i fondi di garanzia costituiti dai Consorzi stessi.
Per la ripartizione fra i Consorzi dei contributi stanziati dalla presente legge costituisce criterio di priorità la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1. elevata presenza tra le imprese consorziate di attività ad alta capacità di assorbimento di manodopera;
2. elevata presenza di imprese localizzate in aree depresse e montane;
3. alto rapporto fra numero di imprese consorziate e piccole imprese operanti nell'ambito della provincia;
4. elevata presenza di imprese che operano in modo rilevante sui mercati esteri.
Art. 3
Le domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Alle domande di contributo devono essere allegate:
a) una copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio richiedente;
b) una copia della convenzione o del contratto preliminare stipulato dal Consorzio stesso con l'istituto mutuante, dalla quale risulti l'ammontare del fondo costituito o da costituire per la prestazione delle fidejussioni;
c) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante del Consorzio, con l'impegno di attenersi a quanto disposto dall'art. 2 della presente legge.
La concessione di contributi è subordinata all'approvazione dello Statuto da parte della Regione.
Spetta alla Giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sul funzionamento del Consorzio, e, in particolare, sull'impiego dei fondi secondo la destinazione di cui all'art. 1.
In caso di accertata violazione delle norme statutarie la Giunta revoca i contributi già assegnati o diffida il Consorzio alla restituzione di quelli già erogati.
Art. 4
Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta Regionale, accertata l'ammissibilità delle domande stesse e sentita la competente Commissione consiliare, approva, sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 2 della presente legge, un piano di ripartizione dei contributi tra i singoli Consorzi.
Art. 5
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100 milioni.
Per l'esercizio finanziario 1973 la spesa farà capo al Cap. 182 del bilancio di previsione dell'esercizio medesimo.
Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1973, viene istituito il nuovo Cap. 180/bis denominato "Contributi per lo sviluppo dei Consorzi-Fidi tra i titolari di piccole imprese", con lo stanziamento di lire 100 milioni.
Per gli anni successivi, alla determinazione dei nuovi limiti di impegno, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, nonché quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno utilizzate negli esercizi successivi.


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