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Legge regionale 14 marzo 1975, n. 24 (BUR n. 12/1975)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, concernente interventi regionali a favore delle Cooperative artigiane di garanzia

Legge regionale 14 marzo 1975, n. 24 (BUR n. 12/1975) (Abrogata)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 31 , CONCERNENTE INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

Legge abrogata dall’articolo 19, della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1975, n. 24 (BUR n. 12/1975) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 31 , CONCERNENTE INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA


Art. 1
Il secondo comma dell’art. 1 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 , è sostituito dal seguente: “Hanno titolo a conseguire i benefici, di cui al precedente comma, le Cooperative artigiane di garanzia, con sede nel territorio della Regione, composte da almeno 150 soci e regolate secondo lo statuto-tipo approvato con D.M. 12 febbraio 1959, pubblicato nella G.U. 23 aprile 1959, n. 97, uniformato alle disposizioni di cui all’art. 2, a decorrere dall’1 gennaio 1976”.
Art. 2
Dopo il secondo comma dell’art. 5 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 , è aggiunto il seguente: “Il contributo, di cui ai commi precedenti, non può comunque superare l’importo delle spese di gestione effettivamente sostenute e risultanti dal bilancio dell’esercizio per il quale il contributo viene richiesto”.
Art. 3
Il primo comma dell’art. 6 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 , è sostituito dai seguenti:
“A partire dal !° gennaio 1975 e per le operazioni iniziate successivamente a tale data, la Regione è autorizzata a concedere un contributo pari al 5 per cento sul tasso annuo d’interesse sui mutui per credito di esercizio, d’importo fino a L. 5 milioni, contratti dalle imprese artigiane con la garanzia delle Cooperative artigiane di garanzia.
Per le operazioni che beneficiano di analoghi contributi di altri Enti e Amministrazioni pubbliche, il contributo della Regione sarà commisurato in modo da non superare complessivamente la misura del 5 per cento”.
Art. 4
A decorrere dall’esercizio finanziario 1975, lo stanziamento annuo previsto dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 , viene incrementato, per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, della ulteriore somma di L. 80 milioni, cui si fa fronte per l’anno 1975 mediante utilizzazione della somma di pari importo all’uopo inscritta al Cap. 7250 del Bilancio della Regione per l’esercizio 1975.
Al Bilancio di spesa per l’esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 7250 Partita “Rifinanziamento della legge regionale 17 maggio 1974, numero 31” L. 80.000.000
In aumento:
Cap. 6500 “Contributi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia “ ( legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 ) L. 80.000.000
Art. 5
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.


SOMMARIO