Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (BUR n. 13/1976)
Rifinanziamento della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77 , concernente 'Provvedimenti per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane in aree attrezzate'
Sommario
“Legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (BUR n. 13/1976) - Testo vigente”
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 77 , CONCERNENTE "PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI IMPRESE ARTIGIANE IN AREE ATTREZZATE"
Legge abrogata dall’articolo 5, della
legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 .
SOMMARIO
- Legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (BUR n. 13/1976) (Abrogata)
- RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 77 , CONCERNENTE "PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI IMPRESE ARTIGIANE IN AREE ATTREZZATE"
Sommario
“Legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (BUR n. 13/1976) - Testo storico”
S O M M A R I O
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 77 , CONCERNENTE “PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L’INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI IMPRESE ARTIGIANE IN AREE ATTREZZATE”.
Art. 1
Il “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni per la costituzione di aree per insediamenti produttivi relativi all’artigianato”, di cui all’art. 10 della
L.R. 9 giugno 1975, n. 77 , è incrementato di L. 4 miliardi per l’esercizio 1976.
Per far fronte agli oneri previsti dal precedente comma la Giunta regionale è autorizzata a contrarre con idoneo istituto di credito un prestito ammortizzabile in un periodo massimo di venti anni e al tasso massimo dell’8,25 per cento.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo, sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall’art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Per far fronte agli oneri previsti dal precedente comma la Giunta regionale è autorizzata a contrarre con idoneo istituto di credito un prestito ammortizzabile in un periodo massimo di venti anni e al tasso massimo dell’8,25 per cento.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo, sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall’art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 2
Sono ammissibili ai benefici del “Fondo” di cui al precedente articolo, le domande comunque già pervenute e quelle che perverranno alla Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Per i procedimenti di ammissione e per l’erogazione delle provvidenze e la restituzione delle anticipazioni restano fermi i criteri e le modalità fissate con la legge istitutiva del “Fondo”
Per i procedimenti di ammissione e per l’erogazione delle provvidenze e la restituzione delle anticipazioni restano fermi i criteri e le modalità fissate con la legge istitutiva del “Fondo”
Art. 3
Alla spesa a carico della Regione per l’ammortamento del mutuo, prevista in rate annue costanti di L. 406.631.000 comprensive della quota capitale e interessi si fa fronte per l’esercizio 1976:
- mediante riduzione dell’importo di L. 330.000.000 del capitolo 5300 del Bilancio di spesa della Regione “fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione” (Partita: “interessi e spese connessi con operazioni di emergenza”);
- mediante riduzione dell’importo di L. 76.631.000 del capitolo 7261 del Bilancio di spesa della Regione per l’esercizio 1976 “quota capitale ammortamento mutui relativi al finanziamento interventi per l’emergenza”.
Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali a partire dal 1976 fino al 1995 saranno istituiti appositi capitoli per il pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale per il rimborso del mutuo di cui al presente articolo, con stanziamenti annui pari in complesso alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.
Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali a partire dal 1976 fino al 1995 saranno istituiti appositi capitoli per il pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale per il rimborso del mutuo di cui al presente articolo, con stanziamenti annui pari in complesso alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
SOMMARIO
- Legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (BUR n. 13/1976) (Novellazione)
- RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 77 , CONCERNENTE “PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L’INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI IMPRESE ARTIGIANE IN AREE ATTREZZATE”.