Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 27 agosto 1976, n. 36 (BUR n. 40/1976)
Concessione di un contributo annuale all'Istituto storico della Resistenza nelle Tre Venezie
Sommario
“Legge regionale 27 agosto 1976, n. 36 (BUR n. 40/1976) - Testo vigente”
S O M M A R I O
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA NELLE TRE VENEZIE
Legge abrogata dall’articolo 2, della
legge regionale 11 giugno 1981, n. 26 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 27 agosto 1976, n. 36 (BUR n. 40/1976) - Testo storico”
S O M M A R I O
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA NELLE TRE VENEZIE.
Art. 1
La Regione concede all'istituto Storico della Resistenza nelle Tre Venezie con sede a Padova un contributo annuo dell'importo di L. 10.000.000 onde assicurare il regolare sviluppo dell'attività scientifico-culturale che gli è propria.
Il contributo verrà erogato in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno.
L'Istituto beneficiario è tenuto a presentare alla Giunta regionale alla fine di ogni anno una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.
Il contributo verrà erogato in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno.
L'Istituto beneficiario è tenuto a presentare alla Giunta regionale alla fine di ogni anno una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.
Art. 2
Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 1976 e seguenti sarà istituito apposito capitolo di spesa con la denominazione "Contributo regionale annuale in favore dell'Istituto Storico della Resistenza di Padova" con lo stanziamento di L. 10.000.000.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio in corso, mediante prelievo dal capitolo 7250, voce "primo finanziamento legge-progetto", che presenta sufficiente capienza.
Per gli esercizi successivi si provvederà utilizzando per pari importo l'incremento della quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge n. 281 del 1970.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio in corso, mediante prelievo dal capitolo 7250, voce "primo finanziamento legge-progetto", che presenta sufficiente capienza.
Per gli esercizi successivi si provvederà utilizzando per pari importo l'incremento della quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge n. 281 del 1970.
SOMMARIO