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Legge regionale 14 marzo 1978, n. 16 (BUR n. 12/1978)
Rifinanziamento legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 , 'Provvedimenti per favorire lo sviluppo dei Consorzi-Fidi tra i titolari di piccole imprese'
Sommario
“Legge regionale 14 marzo 1978, n. 16 (BUR n. 12/1978) - Testo vigente”
RIFINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1974, n. 7 , "PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEI CONSORZI - FIDI TRA I TITOLARI DI PICCOLE IMPRESE"
Legge abrogata dall’articolo 9, della
legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 .
SOMMARIO
- Legge regionale 14 marzo 1978, n. 16 (BUR n. 12/1978) (Abrogata)
- RIFINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1974, n. 7 , "PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEI CONSORZI - FIDI TRA I TITOLARI DI PICCOLE IMPRESE"
Sommario
“Legge regionale 14 marzo 1978, n. 16 (BUR n. 12/1978) - Testo storico”
RIFINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1974, n. 7 , “PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEI CONSORZI – FIDI TRA I TITOLARI DI PICCOLE IMPRESE”.
Art. 1
La
legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 “Provvedimenti per favorire lo sviluppo dei Consorzi - Fidi tra i titolari di piccole imprese”, è rifinanziata con lo stanziamento di Lire 400.000.000 per l'esercizio 1978 e di L. 200.000.000 per l'esercizio 1979.
Art. 2
La ripartizione dei contributi stanziati dalla presente legge tra i Consorzi - Fidi aventi diritto viene effettuata tenendo conto degli affidamenti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce lo stanziamento.
Per venire incontro alla spesa di impianto e primo avvio dei Consorzi - Fidi di più recente costituzione è stabilito preliminarmente un contributo di base uguale per tutti i Consorzi, riservando a tale scopo fino ad un massimo del 30 per cento dello stanziamento annuale.
Per venire incontro alla spesa di impianto e primo avvio dei Consorzi - Fidi di più recente costituzione è stabilito preliminarmente un contributo di base uguale per tutti i Consorzi, riservando a tale scopo fino ad un massimo del 30 per cento dello stanziamento annuale.
Art. 3
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1978: Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1978:
- per L. 200.000.000 mediante utilizzazione per pari importo del cap. 7251, “Fondo globale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione” del Bilancio di previsione 1977;
- per L. 200.000.000 mediante riduzione per pari importo del cap. 096209760, “Fondo globale spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo” - Partita “Confidi” - dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1978, ai sensi dell'art. 19 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Per l'esercizio successivo la spesa farà carico al corrispondente capitolo del relativo bilancio.
Per l'esercizio successivo la spesa farà carico al corrispondente capitolo del relativo bilancio.
Art. 4
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è istituito il seguente capitolo con gli stanziamenti di competenza e di cassa a fianco indicati:
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stanziamento di competenza
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stanziamento di cassa
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Cap. 022002051 – “Contributo per lo sviluppo dei Consorzi - Fidi tra i titolari di piccole imprese” (spesa finanziaria per L. 200.000.000 mediante utilizzazione del fondo globale del cap. 7251 del bilancio 1977, in forza dell'art. 19, V comma, legge regionale 9 dicembre ' 77, n. 72)
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L. 400.000.000
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L. 400.000.000
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Per la copertura dello stanziamento di cassa si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo finale di cassa del Bilancio per l'esercizio 1978.
SOMMARIO
- Legge regionale 14 marzo 1978, n. 16 (BUR n. 12/1978) (Novellazione)
- RIFINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1974, n. 7 , “PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEI CONSORZI – FIDI TRA I TITOLARI DI PICCOLE IMPRESE”.