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Legge regionale 28 luglio 1978, n. 37 (BUR n. 33/1978)
Integrazioni, modifiche e rifinanziamento delle leggi regionali 4 novembre 1977, n. 63, 11 marzo 1978, n. 11, 5 gennaio 1978, n. 1, concernenti i servizi di trasporto pubblico nella Regione Veneta
Sommario
“Legge regionale 28 luglio 1978, n. 37 (BUR n. 33/1978) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTEGRAZIONI, MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 4 NOVEMBRE 1977, N. 63, 11 MARZO 1978, N. 11 E 5 GENNAIO 1978, N. 1, CONCERNENTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NELLA REGIONE VENETO
Legge abrogata dall’articolo 57, della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 28 luglio 1978, n. 37 (BUR n. 33/1978) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTEGRAZIONI, MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 4 NOVEMBRE 1977, N. 63, 11 MARZO 1978, N. 11, 5 GENNAIO 1978, N. 1, CONCERNENTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NELLA REGIONE VENETA
Art. 1
Il quinto comma dell'art. 26 della
legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 è sostituito dal seguente:
"Nell'esercizio 1978, in alternativa a quanto previsto dal precedente comma, il contributo spettante può essere corrisposto in unica soluzione:
a) per le operazioni di pubblicizzazione comprese nel programma relativo all'anno 1975 - approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2864 in data 1 luglio 1975 - realizzate entro il 31 dicembre 1977 e non ancora finanziate, alla data di entrata in vigore della presente legge con i mutui previsti nello stesso comma;
b) per le operazioni di pubblicizzazione comprese nei programmi già approvati e che saranno realizzate entro il 31 dicembre 1978, per le quali il contributo richiesto non è superiore a lire 500 milioni".
"Nell'esercizio 1978, in alternativa a quanto previsto dal precedente comma, il contributo spettante può essere corrisposto in unica soluzione:
a) per le operazioni di pubblicizzazione comprese nel programma relativo all'anno 1975 - approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2864 in data 1 luglio 1975 - realizzate entro il 31 dicembre 1977 e non ancora finanziate, alla data di entrata in vigore della presente legge con i mutui previsti nello stesso comma;
b) per le operazioni di pubblicizzazione comprese nei programmi già approvati e che saranno realizzate entro il 31 dicembre 1978, per le quali il contributo richiesto non è superiore a lire 500 milioni".
Art. 2
Il settimo comma dell'art. 26 della
legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 è soppresso.
Art. 3
L'art. 27 della
legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 è sostituito dal seguente:
"Per il rinnovamento ed il potenziamento del Parco Veicoli la Regione programma un piano quinquennale 1978/1982 di investimenti per l'ammontare di L. 40 miliardi con l'aggiunta degli stanziamenti che a tale scopo saranno assegnati alla Regione in forza del D.P.R. 6 giugno 1977, n. 384 e della legge 16 ottobre 1975, n. 493, articolato secondo piani annuali, per la concessione come contributi in conto capitale ad Enti Locali, loro Consorzi, a Società a totale o prevalente capitale pubblico che esercitano in qualsiasi forma servizi di trasporto pubblico, nonché alle altre aziende concessionarie.
I contributi di cui al precedente comma sono erogati nella misura dell'80 per cento del prezzo di acquisto del mezzo di trasporto, ammesso dalla Giunta regionale.
Gli autobus acquistati con contributo regionale non possono essere alienati, salvo che per effetto di pubblicizzazione, né distolti dai servizi di interesse pubblico senza la preventiva autori8zzazione della Giunta regionale che con lo stesso provvedimento dispone il recupero della parte di valore realizzato, rapportato alla quota di contributo assegnato.
La Giunta regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia di mutui contratti per l'acquisto di autobus da parte di Enti locali, loro Consorzi, o Società a totale o prevalente capitale pubblico, con esclusione delle aziende concessionarie private".
"Per il rinnovamento ed il potenziamento del Parco Veicoli la Regione programma un piano quinquennale 1978/1982 di investimenti per l'ammontare di L. 40 miliardi con l'aggiunta degli stanziamenti che a tale scopo saranno assegnati alla Regione in forza del D.P.R. 6 giugno 1977, n. 384 e della legge 16 ottobre 1975, n. 493, articolato secondo piani annuali, per la concessione come contributi in conto capitale ad Enti Locali, loro Consorzi, a Società a totale o prevalente capitale pubblico che esercitano in qualsiasi forma servizi di trasporto pubblico, nonché alle altre aziende concessionarie.
I contributi di cui al precedente comma sono erogati nella misura dell'80 per cento del prezzo di acquisto del mezzo di trasporto, ammesso dalla Giunta regionale.
Gli autobus acquistati con contributo regionale non possono essere alienati, salvo che per effetto di pubblicizzazione, né distolti dai servizi di interesse pubblico senza la preventiva autori8zzazione della Giunta regionale che con lo stesso provvedimento dispone il recupero della parte di valore realizzato, rapportato alla quota di contributo assegnato.
La Giunta regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia di mutui contratti per l'acquisto di autobus da parte di Enti locali, loro Consorzi, o Società a totale o prevalente capitale pubblico, con esclusione delle aziende concessionarie private".
Art. 4
L'art. 28 della
legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 è sostituito dal seguente:
"Per l'assegnazione di contributi di cui al precedente articolo, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva in ciascuno degli anni 1978-1982 un piano di riparto dei fondi per l'acquisto dei mezzi rotabili.
La Giunta regionale ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 - art. 32, quarto comma, è autorizzata a prenotare i mezzi rotabili nei limiti dell'intero ammontare della spesa del programma quinquennale indicato nel precedente articolo, con l'integrazione delle somme che verranno assegnate allo stesso scopo dal D.P.R. 6 giugno 1977, n. 384 e dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493.
La Giunta regionale è autorizzata a fissare altresì le modalità per l'attuazione dei piani annuali di cui al presente articolo".
"Per l'assegnazione di contributi di cui al precedente articolo, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva in ciascuno degli anni 1978-1982 un piano di riparto dei fondi per l'acquisto dei mezzi rotabili.
La Giunta regionale ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 - art. 32, quarto comma, è autorizzata a prenotare i mezzi rotabili nei limiti dell'intero ammontare della spesa del programma quinquennale indicato nel precedente articolo, con l'integrazione delle somme che verranno assegnate allo stesso scopo dal D.P.R. 6 giugno 1977, n. 384 e dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493.
La Giunta regionale è autorizzata a fissare altresì le modalità per l'attuazione dei piani annuali di cui al presente articolo".
Art. 5
Il penultimo comma - art. 31 della
legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 è così modificato:
"La Giunta regionale può erogare ai concessionari aventi diritto acconti trimestrali anticipati non superiori al 90 per cento dei contributi chilometrici previsti dal presente articolo, sulla base delle percorrenze effettuate nel trimestre precedente".
"La Giunta regionale può erogare ai concessionari aventi diritto acconti trimestrali anticipati non superiori al 90 per cento dei contributi chilometrici previsti dal presente articolo, sulla base delle percorrenze effettuate nel trimestre precedente".
Art. 6
L'art. 33 della
legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 è sostituito dal seguente:
"Per essere ammessi ai benefici di cui al precedente art. 31 i concessionari sono tenuti a presentare, entro i termini stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Domanda di contributo, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo redatti secondo gli schemi predisposti dalla Giunta regionale ed i relativi prescritti documenti.
I concessionari predetti devono altresì tenere il libro giornale, il libro degli inventari secondo gli schemi predisposti dalla Giunta regionale.
Per le linee le cui funzioni amministrative sono state delegate ai Consorzi di Bacino, le domande vanno presentate ai Consorzi stessi.
L'importo del contributo per ciascun anno non deve comunque superare il prodotto tra il contributo chilometrico stabilito in base all'art. 31 ed il numero dei chilometri di percorrenza effettuati e comunque non deve superare il disavanzo del complesso delle attività di trasporto di persone, svolte dalla azienda e riconosciuto ammissibile in base al bilancio consuntivo dell'esercizio".
"Per essere ammessi ai benefici di cui al precedente art. 31 i concessionari sono tenuti a presentare, entro i termini stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Domanda di contributo, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo redatti secondo gli schemi predisposti dalla Giunta regionale ed i relativi prescritti documenti.
I concessionari predetti devono altresì tenere il libro giornale, il libro degli inventari secondo gli schemi predisposti dalla Giunta regionale.
Per le linee le cui funzioni amministrative sono state delegate ai Consorzi di Bacino, le domande vanno presentate ai Consorzi stessi.
L'importo del contributo per ciascun anno non deve comunque superare il prodotto tra il contributo chilometrico stabilito in base all'art. 31 ed il numero dei chilometri di percorrenza effettuati e comunque non deve superare il disavanzo del complesso delle attività di trasporto di persone, svolte dalla azienda e riconosciuto ammissibile in base al bilancio consuntivo dell'esercizio".
Art. 7
Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonauscita al 31 dicembre 1977, per il personale dipendente delle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di cui alla
legge regionale 11 marzo 1978, n. 11 , derivanti dall'applicazione dell'accordo Nazionale intervenuto in sede di Ministero del Lavoro il 4 giugno 1975 e integrato il 23 novembre 1977. A tal fine, per ciascun agente, si considera a carico delle Aziende una somma pari a sei mensilità, calcolata in relazione alla qualifica ed alla retribuzione spettante al 31 dicembre 1977 in base al contratto ANAC, proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo che deve trascorrere per il raggiungimento del limite massimo di età.
Le somme accantonate per detti oneri saranno corrispondente alle aziende su esibizione di idonea documentazione.
Per il 1978 è prevista una spesa di lire 600.000.000 (seicentomilioni). Per gli anni successivi sarà provveduto mediante apposito stanziamento di bilancio da determinarsi in base alla posizione del personale che sarà presumibilmente posto in quiescenza e che comunque cesserà il rapporto di lavoro.
Le somme accantonate per detti oneri saranno corrispondente alle aziende su esibizione di idonea documentazione.
Per il 1978 è prevista una spesa di lire 600.000.000 (seicentomilioni). Per gli anni successivi sarà provveduto mediante apposito stanziamento di bilancio da determinarsi in base alla posizione del personale che sarà presumibilmente posto in quiescenza e che comunque cesserà il rapporto di lavoro.
Art. 8
Gli oneri previsti dall'art. 31 della
legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 per l'erogazione alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale od ai Consorzi di Bacino di cui all'art. 4 della citata legge del contributo chilometrico standardizzato onnicomprensivo in conto esercizio, già quantificati in lire 15.000.000.000 per l'esercizio 1978 dall'art. 1 della
legge regionale 5 gennaio 1978, n. 1 sono elevati a lire 18.400.000.000 (diciottomiliardiquattrocentomilioni).
Art. 9
Per l'applicazione dell'art. 3 sono stanziati lire 8 miliardi con l'eventuale integrazione delle assegnazioni statali, in ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1980, secondo il riscontro di copertura risultante dalla categoria seconda del titolo terzo dello stato di previsione della spesa del Bilancio pluriennale 1978-1980; per gli esercizi successivi al 1980 la quantificazione annuale della spesa sarà stabilita in sede di approvazione delle rispettive leggi di bilancio.
Gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7 e 8, quantificati per il 1978 in lire 600.000.000 e 18.400.000.000, rispettivamente, si provvede mediante riduzione per pari importo dal Cap. 096209740, "Fondo globale spese correnti normali" (partita: "Contributo onnicomprensivo alle aziende concessionarie di trasporto"), dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1978.
Gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7 e 8, quantificati per il 1978 in lire 600.000.000 e 18.400.000.000, rispettivamente, si provvede mediante riduzione per pari importo dal Cap. 096209740, "Fondo globale spese correnti normali" (partita: "Contributo onnicomprensivo alle aziende concessionarie di trasporto"), dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1978.
Art. 10
Allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1978, sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
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Competenza
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Cassa
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Cap. 096209740, "Fondo globale spese correnti normali"
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4.000.000.000 |
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Fondo finale di cassa
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----
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4.000.000.000
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4.000.000.000
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4.000.000.000
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in aumento
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Cap. 032003185, "Contributo onnicomprensivo alle Aziende o ai Consorzi di Bacino concessionari di servizi pubblici di linea di competenza regionale (art. 31
legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 )"
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3.400.000.000 |
3.400.000.000 |
Cap. 032003186, "Contributo alle Aziende o ai Consorzi di Bacino esercenti servizi pubblici di linea di competenza regionale per l'adeguamento del fondo di buonauscita" (Capitolo di nuova istituzione).
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600.000.000 |
600.000.000 |
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4.000.000.000
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4.000.000.000
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