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Legge regionale 27 aprile 1979, n. 31 (BUR n. 20/1979)

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 25 gennaio 1974, n. 7 e 8 settembre 1978, n. 44, recanti norme in materia di 'Consorzi-Fidi' fra titolari di piccole imprese

Legge regionale 27 aprile 1979, n. 31 (BUR n. 20/1979) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 GENNAIO 1974, N. 7 E 8 SETTEMBRE 1978, N. 44, RECANTI NORME IN MATERIA DI "CONSORZI-FIDI" FRA TITOLARI DI PICCOLE IMPRESE

Legge abrogata dall’articolo 9, della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 aprile 1979, n. 31 (BUR n. 20/1979) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 GENNAIO 1974, N. 7, E 8 SETTEMBRE 1978, N. 44, RECANTI NORME IN MATERIA DI "CONSORZI - FIDI" FRA TITOLARI DI PICCOLE IMPRESE.


Art. 1
Nell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 , le parole "a carattere artigianale secondo fini di produttività" sono sostituite dalle parole:
"produttive del settore secondario, in attuazione dell'art. 19, II comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e".
Art. 2
Il termine del I marzo 1979, stabilito dall'articolo unico della legge regionale 8 settembre 1978, n. 44 , è prorogato al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
All'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 , sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni.
Al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:
"d) una dichiarazione, rilasciata dall'istituto mutuante, attestante l'entità degli affidamenti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dello stanziamento di bilancio, cui si riferiscono le domande".
Il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Spetta alla Giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività dei Consorzi finanziati, per quanto concerne l'impiego del contributo secondo la destinazione di cui al I comma del precedente art. 2.
In caso di accertata violazione, la Giunta regionale revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione".


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