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Legge regionale 27 aprile 1979, n. 31 (BUR n. 20/1979)
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 25 gennaio 1974, n. 7 e 8 settembre 1978, n. 44, recanti norme in materia di 'Consorzi-Fidi' fra titolari di piccole imprese
Sommario
“Legge regionale 27 aprile 1979, n. 31 (BUR n. 20/1979) - Testo vigente”
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 GENNAIO 1974, N. 7 E 8 SETTEMBRE 1978, N. 44, RECANTI NORME IN MATERIA DI "CONSORZI-FIDI" FRA TITOLARI DI PICCOLE IMPRESE
Legge abrogata dall’articolo 9, della
legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 27 aprile 1979, n. 31 (BUR n. 20/1979) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 GENNAIO 1974, N. 7, E 8 SETTEMBRE 1978, N. 44, RECANTI NORME IN MATERIA DI "CONSORZI - FIDI" FRA TITOLARI DI PICCOLE IMPRESE.
Art. 1
Nell'art. 1 della
legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 , le parole "a carattere artigianale secondo fini di produttività" sono sostituite dalle parole:
"produttive del settore secondario, in attuazione dell'art. 19, II comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e".
"produttive del settore secondario, in attuazione dell'art. 19, II comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e".
Art. 2
Il termine del I marzo 1979, stabilito dall'articolo unico della
legge regionale 8 settembre 1978, n. 44 , è prorogato al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
All'art. 3 della
legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 , sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni.
Al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:
"d) una dichiarazione, rilasciata dall'istituto mutuante, attestante l'entità degli affidamenti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dello stanziamento di bilancio, cui si riferiscono le domande".
Il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Spetta alla Giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività dei Consorzi finanziati, per quanto concerne l'impiego del contributo secondo la destinazione di cui al I comma del precedente art. 2.
In caso di accertata violazione, la Giunta regionale revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione".
Al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:
"d) una dichiarazione, rilasciata dall'istituto mutuante, attestante l'entità degli affidamenti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dello stanziamento di bilancio, cui si riferiscono le domande".
Il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Spetta alla Giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività dei Consorzi finanziati, per quanto concerne l'impiego del contributo secondo la destinazione di cui al I comma del precedente art. 2.
In caso di accertata violazione, la Giunta regionale revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione".
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