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Legge regionale 19 gennaio 1979, n. 5 (BUR n. 4/1979)
Interventi e agevolazioni per il reinserimento dei lavoratori emigrati e loro famiglie nel territorio regionale
Sommario
“Legge regionale 19 gennaio 1979, n. 5 (BUR n. 4/1979) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTERVENTI E AGEVOLAZIONI PER IL REINSERIMENTO DEI LAVORATORI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE NEL TERRITORIO REGIONALE
Legge abrogata dall’articolo 32, della
legge regionale 19 giugno 1984, n. 28
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 19 gennaio 1979, n. 5 (BUR n. 4/1979) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTERVENTI E AGEVOLAZIONI PER IL REINSERIMENTO DEI LAVORATORI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE NEL TERRITORIO REGIONALE.
Art. 1
Agli effetti della presente legge sono considerati emigranti i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiori a tre anni consecutivi.
Sono da considerarsi parimenti emigranti i figli o il coniuge superstite di chi abbia comunque acquisito la qualifica di emigrante ai sensi del precedente comma.
Ai fini del computo dei tre anni, l'attività lavorativa viene considerata annuale se esercitata per un periodo di tempo superiore a sei mesi.
La permanenza all'estero, di cui al primo e al terzo comma del presente articolo, deve risultare da certificazione di autorità consolari o da documenti equipollenti.
Sono esclusi dai benefici della presente legge gli emigranti che siano rientrati nel Veneto da oltre due anni.
Sono da considerarsi parimenti emigranti i figli o il coniuge superstite di chi abbia comunque acquisito la qualifica di emigrante ai sensi del precedente comma.
Ai fini del computo dei tre anni, l'attività lavorativa viene considerata annuale se esercitata per un periodo di tempo superiore a sei mesi.
La permanenza all'estero, di cui al primo e al terzo comma del presente articolo, deve risultare da certificazione di autorità consolari o da documenti equipollenti.
Sono esclusi dai benefici della presente legge gli emigranti che siano rientrati nel Veneto da oltre due anni.
Art. 2
La qualifica di emigrante, di cui all'articolo precedente, è requisito sufficiente per concorrere ai benefici previsti dalle leggi regionali, purchè prima dell'effettiva erogazione dei contributi l'emigrante sia in grado di documentare il possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge regionale relativamente alla quale la domanda è stata presentata.
L'emigrante deve produrre la documentazione di cui al comma precedente entro il termine perentorio di 12 mesi dalla comunicazione della ammissione ai benefici.
In caso di richiesta diretta agli istituti di credito il richiedente deve invece possedere all'atto della presentazione della domanda, oltre alla qualifica di emigrante, i requisiti specifici di cui al comma precedente.
L'emigrante deve produrre la documentazione di cui al comma precedente entro il termine perentorio di 12 mesi dalla comunicazione della ammissione ai benefici.
In caso di richiesta diretta agli istituti di credito il richiedente deve invece possedere all'atto della presentazione della domanda, oltre alla qualifica di emigrante, i requisiti specifici di cui al comma precedente.
Art. 3
Allo scopo di assicurare una continuità di intervento a favore degli emigranti, aventi i requisiti di cui agli artt.1 e 2 della presente legge, è riservata a favore degli stessi una quota fino a un massimo del 10 per cento degli stanziamenti che verranno disposti dalle leggi regionali aventi per oggetto l'erogazione di provvidenze sotto forma di sovvenzioni, finanziamenti, contributi disposti ai fini di consentire l'avviamento o lo sviluppo di imprese o di attività economiche nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo o di altre attività similari da parte di soggetti privati singoli o associati.
Art. 4
La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno o, per le nuove leggi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle stesse, sentito il parere della Consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione, di cui alla
legge regionale 3 novembre 1977, n. 62 , determina per ogni esercizio finanziario e per ciascuna legge regionale la quota di riserva ritenuta obiettivamente congrua al soddisfacimento delle istanze degli emigranti, sempre entro i limiti massimi fissati dal comma precedente.
In fase di prima applicazione e comunque finchè la Consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione non sarà in grado di svolgere compiutamente le sue funzioni, il parere della stessa ai sensi del precedente comma non è richiesto.
In fase di prima applicazione e comunque finchè la Consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione non sarà in grado di svolgere compiutamente le sue funzioni, il parere della stessa ai sensi del precedente comma non è richiesto.
Art. 5
L'art. 6 della
legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , viene così modificato:
“Anche al di fuori dei programmi di edilizia popolare e sociale, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, i Comuni, i Consorzi fra Comuni e Province e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza daranno la precedenza alle persone anziane, con priorità agli emigrati anziani, nella misura percentuale di cui all'art. 3, sia nella concessione in uso o in locazione degli alloggi di cui abbiano la disponibilità , sia nelle case di ricovero a loro disposizione”.
“Anche al di fuori dei programmi di edilizia popolare e sociale, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, i Comuni, i Consorzi fra Comuni e Province e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza daranno la precedenza alle persone anziane, con priorità agli emigrati anziani, nella misura percentuale di cui all'art. 3, sia nella concessione in uso o in locazione degli alloggi di cui abbiano la disponibilità , sia nelle case di ricovero a loro disposizione”.
Art. 6
La Regione, su proposta dei competenti I.A.C.P., in deroga ai programmi costruttivi in fase di attuazione nei Comuni del Veneto, autorizza, ai sensi dell'art. 10 del DPR 31dicembre 1972, n. 1035, l'assegnazione di nuovi alloggi ai lavoratori emigrati e loro famiglie, rientrati forzatamente dall'estero a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto di lavoro, nella misura massima del 15 per cento prevista dal citato articolo.
Art. 7
I comuni nell'assegnazione delle aree dei piani per l'edilizia economica e popolare e dei piani per gli investimenti produttivi, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, sono autorizzati a riservare una quota fino al 10 per cento del relativo piano, da attribuire con priorità agli emigrati ai sensi della presente legge.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneta.
Veneta.
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