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Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 93 (BUR n. 62/1979)

Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del turismo sociale

Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 93 (BUR n. 62/1979) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL TURISMO SOCIALE

Legge abrogata dall’articolo 13, della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 93 (BUR n. 62/1979)

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL TURISMO SOCIALE.

Art. 1 - Finalità
La Regione del Veneto promuove lo sviluppo del turismo sociale favorendo la realizzazione di servizi idonei ad assicurare la fruizione a tutti i cittadini e in particolare a giovani, lavoratori e anziani.
La Regione in conformità alle indicazioni stabilite dal Programma regionale di sviluppo, favorisce in particolare la realizzazione di iniziative rivolte a determinare:
- l'estensione della pratica turistica a tutti i cittadini e in particolare ai giovani, ai lavoratori e agli anziani;
- la diffusione delle attività turistiche finalizzate alla conoscenza del patrimonio culturale, storico, artistico e naturalistico;
- la valorizzazione delle risorse turistiche dell'intero territorio regionale e in particolare delle zone montane e delle zone depresse nel rispetto dei valori ambientali;
- lo sviluppo dell'associazionismo per promuovere l'autogestione del turismo sociale e del tempo libero;
- la massima utilizzazione dei servizi di turismo e il loro pieno impiego.
Art. 2 - Iniziative ammesse a contributo
Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede contributi per:
1) la realizzazione di attività in zone con scarsa concentrazione di strutture turistiche e che comunque siano in grado di offrire condizioni particolarmente favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del turismo sociale;
2) la realizzazione di attività promozionali come organizzazione di soggiorni di vacanza, gite e viaggi, manifestazioni e tutte le altre iniziative rivolte al turismo sociale, organizzate in modo da stimolare il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare giovani, lavoratori e anziani. Tali attività promozionali possono essere rivolte alla valorizzazione del patrimonio storico, naturalistico, artistico e folkloristico delle varie zone della Regione;
3) l'acquisizione della disponibilità delle strutture, escluso l'acquisto, destinate alle attività di turismo sociale e delle attrezzature necessarie per migliorare la funzionalità degli impianti;
4) la preparazione e l'aggiornamento di animatori e guide finalizzati allo sviluppo dell'associazionismo turistico - sociale.
Art. 3 - Soggetti destinatari di contributi
Sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) Enti pubblici che esercitano o intendono esercitare attività nel settore del turismo sociale e, in particolare, Comuni, loro consorzi, Comunità montane;
b) Associazioni operanti a carattere nazionale, regionale e provinciali, che, senza finalità di lucro e per scopi statutari, esercitino attività di turismo sociale;
c) cooperative di utenti operanti prevalentemente nel settore del turismo sociale.
Art. 4 - Forma e misura dei contributi
Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Regione concede contributi fino all'ammontare del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile:
a) nella misura massima di 15 milioni per le iniziative da realizzarsi da parte dei soggetti di cui alla lett. a) dell'art. 3;
b) nella misura massima di 10 milioni per le iniziative da realizzarsi da parte dei soggetti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 3.
Art. 5 - Programmazione degli interventi
La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, in attuazione delle finalità indicate dalla presente legge, formula la proposta annuale di interventi da realizzarsi nell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
Il piano deve contenere la determinazione dei tipi di interventi e l'individuazione delle iniziative da ammettere a contributo.
Art. 6 - Presentazione delle domande
Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge devono essere presentate al Presidente della Regione, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del programma annuale di interventi, corredate dai seguenti documenti:
a) deliberazione dell'ente relativa all'assunzione dell'inziativa;
b) progetto di massima o programma dettagliato delle iniziative che si intendono realizzare e relazione illustrativa sui contenuti, modalità di realizzazione e finalità dell’iniziativa;
c) piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili.
Art. 7 - Concessione di contributi
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, delibera, sentita la competente Commissione consiliare, la ripartizione dei contributi sulla base delle domande presentate, previa valutazione delle iniziative programmate e della loro rispondenza al programma annuale di interventi.
Art. 8 - Erogazione dei contributi
La liquidazione dei contributi ha luogo in unica soluzione, successivamente alla realizzazione dell'iniziativa e previo accertamento della rispondenza della iniziativa stessa a quanto descritto nella domanda di contributo ed eventualmente nella delibera di concessione.
A tal fine i soggetti beneficiari di contributi devono far pervenire alla Regione il consuntivo delle spese con idonei documenti giustificativi.
Per le iniziative di maggiore impegno finanziario la Giunta regionale può disporre, su richiesta dell'interessato, l'anticipata erogazione di un acconto nella misura massima del 50 per cento del contributo deliberato.
Art. 9 - Riduzione e revoca
Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con delibera della Giunta regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo.
Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:
a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione;
b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.
Art. 10 - Non cumulabilità dei contributi
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulativi con altri contributi regionali concessi per le stesse iniziative.
Art. 11 - Norma transitoria
Per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari 1979 e 1980, le domande per la concessione dei contributi dovranno essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La concessione dei contributi viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
Art. 12 - Abrogazione di norme
Con la presente legge si intende abrogata la legge regionale 9 giugno 1975, n. 75 .
Art. 13 - Disposizioni finanziarie
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di L. 150 milioni.
Alla copertura della suddetta spesa si provvede:
- per L. 100 milioni mediante prelievo dal cap. 196219740 “Fondo globale spese correnti normali” (Partita: “Interventi per il potenziamento delle iniziative turistiche”) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;
- per L. 50 milioni mediante soppressione del cap. 033003235 “Interventi nel settore del turismo sociale e giovanile” (art. 1, lett. d - della legge 4 marzo 1964, n. 124) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Art. 14 - Variazioni di bilancio
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196219740
L. 100.000.000

Cap. 033003235
L. 50.000.000
L. 50.000.000
Fondo finale di cassa

L. 100.000.000

L. 150.000.000
L. 150.000.000
In aumento:


Cap. 033003236 “Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del turismo sociale” (Capitolo di nuova istituzione)
L. 150.000.000
L. 150.000.000
Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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