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Legge regionale 8 maggio 1980, n. 49 (BUR n. 31/1980)
Norme in materia di corsi di orientamento musicale
Sommario
“Legge regionale 8 maggio 1980, n. 49 (BUR n. 31/1980) - Testo vigente”
S O M M A R I O
NORME IN MATERIA DI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE
Legge abrogata dall’articolo 7, della
legge regionale 30 aprile 1982, n. 16 .
SOMMARIO
- Legge regionale 8 maggio 1980, n. 49 (BUR n. 31/1980) (Abrogata)
- NORME IN MATERIA DI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE
Sommario
“Legge regionale 8 maggio 1980, n. 49 (BUR n. 31/1980) - Testo storico”
NORME IN MATERIA DI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE
Art. 1
La Regione del Veneto in applicazione dell'art. 49 del D.P.R. 616/77 finanzia corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico, che siano promossi da Enti locali territoriali anche avvalendosi della collaborazione di associazioni musicali, ovvero promossi direttamente da queste ultime.
Art. 2
La Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno delibera l'approvazione dei corsi, ai fini dell'applicazione dell'art. 1.
Art. 3
Le domande degli Enti promotori dovranno pervenire al Presidente della Giunta Regionale, e per conoscenza al Distretto Scolastico competente per territorio, entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, accompagnate da:
- elenco degli allievi per ogni singolo corso con l'indicazione dell'insegnante preposto;
- preventivo di spesa.
Le domande dovranno contenere inoltre precise indicazioni sul numero e tipo dei corsi, sul calendario e il numero delle ore di insegnamento, nonché sulla sede nella quale verranno impartite le lezioni.
- elenco degli allievi per ogni singolo corso con l'indicazione dell'insegnante preposto;
- preventivo di spesa.
Le domande dovranno contenere inoltre precise indicazioni sul numero e tipo dei corsi, sul calendario e il numero delle ore di insegnamento, nonché sulla sede nella quale verranno impartite le lezioni.
Art. 4
Entro il 1° marzo di ogni anno la Giunta regionale, sentite la competente Commissione Consiliare, delibera il finanziamento dei corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico. Il relativo intervento riguarderà il compenso agli insegnanti e un contributo per i sussidi didattici.
L'erogazione del finanziamento avverrà, per la metà, non appena divenuta esecutiva la delibera di cui al comma precedente e, per il saldo, a consuntivo idoneamente documentato dello svolgimento dei corsi.
L'erogazione del finanziamento avverrà, per la metà, non appena divenuta esecutiva la delibera di cui al comma precedente e, per il saldo, a consuntivo idoneamente documentato dello svolgimento dei corsi.
Art. 5
L'incarico per l'insegnamento è conferito dal Comune con apposita deliberazione o, dalle Associazioni di cui all'art. 1, mediante convenzione.
La scelta degli insegnanti avviene a cura degli Enti promotori tenuto conto dei requisiti generali, della riconosciuta esperienza e della valutazione dei titoli di studio e di servizio.
Le opportune istruzioni applicative per il complesso della materia, saranno fornite mediante circolari della Giunta regionale.
La scelta degli insegnanti avviene a cura degli Enti promotori tenuto conto dei requisiti generali, della riconosciuta esperienza e della valutazione dei titoli di studio e di servizio.
Le opportune istruzioni applicative per il complesso della materia, saranno fornite mediante circolari della Giunta regionale.
Art. 6
La durata dei corsi, che si articoleranno in cicli di tre anni, non potrà essere inferiore ai sei mesi.
Al termine del ciclo triennale d'insegnamento, gli Enti promotori rilasceranno un apposito attestato agli allievi, che abbiano frequentato con assiduità e profitto le lezioni ed abbiano superato l'esame finale.
Al termine del ciclo triennale d'insegnamento, gli Enti promotori rilasceranno un apposito attestato agli allievi, che abbiano frequentato con assiduità e profitto le lezioni ed abbiano superato l'esame finale.
Art. 7
Limitatamente all'anno 1980, in deroga a quanto previsto nel precedente art. 3, primo comma, le domande, rivolte ad ottenere i benefici di cui alla presente legge, anche per i corsi già in via di svolgimento, dovranno pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale delibererà l'istituzione dei corsi ed il loro finanziamento.
Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale delibererà l'istituzione dei corsi ed il loro finanziamento.
Art. 8
E' abrogato l'art. 6 della
L.R. 18 maggio 1979, n. 37 .
Art. 9
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di L. 300.000.000 cui si provvede:
- per L. 250.000.000 mediante l'utilizzo dello stanziamento di cui al cap. 054005197 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980;
- per L. 50.000.000 mediante riduzione per pari importo del cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (Partita attività culturali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
- per L. 250.000.000 mediante l'utilizzo dello stanziamento di cui al cap. 054005197 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980;
- per L. 50.000.000 mediante riduzione per pari importo del cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (Partita attività culturali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Art. 10
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 vengono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione:
Cap. 054005197 "Contributi a Enti locali e Associazioni musicali per l'organizzazione di corsi di cultura musicale" (Capitolo soppresso) Cap. 196219740 Fondo finale di Cassa |
Competenza
L. 250.000.000 L. 50.000.000 --- _______________ L. 300.000.000 |
Cassa
L. 150.000.000 --- L. 150.000.000 ______________ L. 300.000.000 |
Variazioni in aumento:
Cap. 054005193 "Spese per corsi di orientamento musicale promossi da Enti locali e Associazioni musicali" (Capitolo di nuova istituzione) |
L. 300.000.000 ______________ L. 300.000.000 |
L. 300.000.000 _____________ L. 300.000.000 |
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
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