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Legge regionale 26 maggio 1980, n. 63 (BUR n. 34/1980)
Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 'Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 '
Sommario
“Legge regionale 26 maggio 1980, n. 63 (BUR n. 34/1980) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1979, n. 77 "RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 18 "
Legge abrogata dall’articolo 19, della
legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 .
SOMMARIO
- Legge regionale 26 maggio 1980, n. 63 (BUR n. 34/1980) (Abrogata)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1979, n. 77 "RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 18 "
Sommario
“Legge regionale 26 maggio 1980, n. 63 (BUR n. 34/1980) - Testo storico”
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1979, n. 77 "RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 18 "
Articolo Unico
Alla
legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 , concernente "Rifinanziamento e modifiche della
legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 ", sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2 - nel primo comma, alla lett. d), è soppressa la parola: "preventivamente".
Art. 5 - nel primo comma, la data: "31 marzo" è sostituita dalla seguente: "15 maggio";
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Per l'anno 1980 la domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio.".
Art. 6 - nel primo comma:
alla lett. a), la parola: "sei" è sostituita dalla parola: "diciotto";
alla lett. b), sono soppresse le parole: "in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o che si costituiscano successivamente";
alla lett. c), sono soppresse le parole: "al dettaglio in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o che si formino successivamente";
il secondo comma è soppresso.
Art. 9 - nel primo comma:
alla lett. a), le parole: "degli aventi diritto alle prestazioni della Cassa Mutua dei Commercianti, ai sensi di legge; "sono sostituite dalle parole: "nominativi degli esercenti le attività commerciali, tenuti dall'apposita Commissione;";
alla lett. c), le parole: "l'entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle parole: "la presentazione della domanda di contributo";
nel secondo comma, dopo la parola: "venti" sono aggiunte le parole: "in generale, a quindici ove trattino prodotti non deperibili di elevato valore unitario,"; le parole: "lett. a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lett. b"; le parole: "nonché alle eventuali Casse Mutue" sono soppresse.
Art. 10 - nel terzo comma, dopo le parole: "dalle leggi citate" sono aggiunte le seguenti: "o dalle Commissioni di cui all'art. 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, ove si tratti di attività commerciali in forma ambulante.".
Art. 11 - sono soppresse le lett. f), g) ed h) del terzo comma e le relative disposizioni.
E' aggiunto il seguente comma: "Relativamente ai soggetti di cui all'art. 6, lett. b) e c), costituisce inoltre ragione di priorità per l'accoglimento delle domande la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) che siano di nuova costituzione o, se esistenti, abbiano avuto nei due anni precedenti la presentazione della domanda un incremento non inferiore al 15 per cento del numero degli aderenti o, in alternativa, il raddoppio degli aderenti stessi nei sei anni precedenti;
b) che le imprese aderenti pongano in vendita prodotti di largo e generale consumo, quali sono definiti dal D.M. 30 agosto 1971, e che siano ubicate in zone considerate quali preferenziali dai piani indicati alla lett. a) del comma precedente;
c) che, oltre alla attività primaria di acquisto, svolgano a favore delle imprese associate anche attività complementari di consulenza, assistenza e di promozione;
d) che tra le imprese aderenti vi siano anche produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale.".
Art. 12 - nel primo comma, alla lett. g), le parole: "all'ultimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "al penultimo comma";
il terzo comma è sostituito dal seguente: "I richiedenti di cui all'art. 6, lett. b) e c), e i consorzi tra Cooperative di consumo devono altresì allegare copia dello Statuto e una documentazione sulla sede, sulla superficie di vendita e sui generi trattati negli esercizi di cui sono titolari gli aderenti.":
dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Per l'anno 1980 le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio.".
Art. 13 - nel secondo comma, le parole: "presentati da aderenti alle Cooperative o ai Consorzi di garanzia in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 o da Cooperative di consumo" sono sostituite dalle seguenti "presentati da imprenditori non associati, ai sensi dell'art. 6, purchè aderenti alle Cooperative o ai Consorzi di garanzia e in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, lett. b) e c), oppure presentati da Cooperative di consumo";
dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:
"Per l'anno 1980 le domande debbono essere presentate entro il 31 luglio.".
Art. 14 - nel primo comma, la data: "30 giugno" è sostituita dalla seguente: "31 luglio";
il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per l'anno 1979 la deliberazione verrà assunta il 31 ottobre 1980, per l'anno 1980 entro il 15 dicembre.".
Art. 2 - nel primo comma, alla lett. d), è soppressa la parola: "preventivamente".
Art. 5 - nel primo comma, la data: "31 marzo" è sostituita dalla seguente: "15 maggio";
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Per l'anno 1980 la domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio.".
Art. 6 - nel primo comma:
alla lett. a), la parola: "sei" è sostituita dalla parola: "diciotto";
alla lett. b), sono soppresse le parole: "in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o che si costituiscano successivamente";
alla lett. c), sono soppresse le parole: "al dettaglio in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o che si formino successivamente";
il secondo comma è soppresso.
Art. 9 - nel primo comma:
alla lett. a), le parole: "degli aventi diritto alle prestazioni della Cassa Mutua dei Commercianti, ai sensi di legge; "sono sostituite dalle parole: "nominativi degli esercenti le attività commerciali, tenuti dall'apposita Commissione;";
alla lett. c), le parole: "l'entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle parole: "la presentazione della domanda di contributo";
nel secondo comma, dopo la parola: "venti" sono aggiunte le parole: "in generale, a quindici ove trattino prodotti non deperibili di elevato valore unitario,"; le parole: "lett. a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lett. b"; le parole: "nonché alle eventuali Casse Mutue" sono soppresse.
Art. 10 - nel terzo comma, dopo le parole: "dalle leggi citate" sono aggiunte le seguenti: "o dalle Commissioni di cui all'art. 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, ove si tratti di attività commerciali in forma ambulante.".
Art. 11 - sono soppresse le lett. f), g) ed h) del terzo comma e le relative disposizioni.
E' aggiunto il seguente comma: "Relativamente ai soggetti di cui all'art. 6, lett. b) e c), costituisce inoltre ragione di priorità per l'accoglimento delle domande la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) che siano di nuova costituzione o, se esistenti, abbiano avuto nei due anni precedenti la presentazione della domanda un incremento non inferiore al 15 per cento del numero degli aderenti o, in alternativa, il raddoppio degli aderenti stessi nei sei anni precedenti;
b) che le imprese aderenti pongano in vendita prodotti di largo e generale consumo, quali sono definiti dal D.M. 30 agosto 1971, e che siano ubicate in zone considerate quali preferenziali dai piani indicati alla lett. a) del comma precedente;
c) che, oltre alla attività primaria di acquisto, svolgano a favore delle imprese associate anche attività complementari di consulenza, assistenza e di promozione;
d) che tra le imprese aderenti vi siano anche produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale.".
Art. 12 - nel primo comma, alla lett. g), le parole: "all'ultimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "al penultimo comma";
il terzo comma è sostituito dal seguente: "I richiedenti di cui all'art. 6, lett. b) e c), e i consorzi tra Cooperative di consumo devono altresì allegare copia dello Statuto e una documentazione sulla sede, sulla superficie di vendita e sui generi trattati negli esercizi di cui sono titolari gli aderenti.":
dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Per l'anno 1980 le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio.".
Art. 13 - nel secondo comma, le parole: "presentati da aderenti alle Cooperative o ai Consorzi di garanzia in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 o da Cooperative di consumo" sono sostituite dalle seguenti "presentati da imprenditori non associati, ai sensi dell'art. 6, purchè aderenti alle Cooperative o ai Consorzi di garanzia e in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, lett. b) e c), oppure presentati da Cooperative di consumo";
dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:
"Per l'anno 1980 le domande debbono essere presentate entro il 31 luglio.".
Art. 14 - nel primo comma, la data: "30 giugno" è sostituita dalla seguente: "31 luglio";
il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per l'anno 1979 la deliberazione verrà assunta il 31 ottobre 1980, per l'anno 1980 entro il 15 dicembre.".
SOMMARIO
- Legge regionale 26 maggio 1980, n. 63 (BUR n. 34/1980) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1979, n. 77 "RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 18 "