crv_sgo_leggi

Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 56 (BUR n. 57/1982)

Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in materia di controllo dei prezzi

Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 56 (BUR n. 57/1982) (Abrogata)

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PREZZI

Legge abrogata dall’articolo 6, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 17 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 56 (BUR n. 57/1982)

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PREZZI

Art. 1 - Finalità
In attesa della normativa statale di riforma del sistema dei prezzi controllati, la presente legge regola, ai sensi dell'art. 7, primo comma, dell'art. 52, primo comma, lettera c), del dpr 24 luglio 1977, n. 616, l'organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.
Art. 2 - Comitati provinciali prezzi
Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate di cui al precedente articolo la Regione si avvale, in ciascuna provincia, del comitato provinciale prezzi.
Tale comitato è composto da:
a) il presidente della provincia, o un assessore provinciale delegato, che lo presiede;
b) il sindaco di uno dei comuni della provincia;
c) l'intendente di finanza;
d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;
e) il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) il dirigente dell'ufficio del genio civile;
g) il direttore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
h) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i) un rappresentante degli industriali;
l) un rappresentante degli artigiani;
m) un rappresentante dei commercianti;
n) un rappresentante degli imprenditori agricoli;
o) un rappresentante dei coltivatori diretti;
p) un rappresentante della cooperazione;
q) un rappresentante dei consumatori;
r) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative.
Ogni componente che faccia parte dei comitati in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un ente pubblico può essere sostituito da altro membro dello stesso ufficio o ente a ciò delegato.
Per ogni componente del comitato diverso da quelli di cui al comma precedente è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
Funge da segretario di ciascun comitato un funzionario di un ente locale anche non territoriale, nominato dal presidente della amministrazione provinciale.
In caso di assenza o impedimento del segretario le funzioni possono essere temporaneamente svolte da un componente del comitato incaricato dal presidente del comitato stesso.
Gli atti emanati dai comitati sono definitivi e di essi viene data soltanto comunicazione al Commissario del Governo.
I provvedimenti di ciascun comitato sono sottoscritti dal presidente del comitato stesso e vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto; essi hanno efficacia dal giorno della pubblicazione, salve le diverse decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.
Art. 3 - Coordinamento dell'attività dei comitati provinciali prezzi
Il Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, l'Assessore regionale al commercio, coordina, attraverso la conferenza dei presidenti, l'attività dei comitati provinciali prezzi.
La conferenza viene convocata in tutti i casi nei quali è necessario un esame congiunto degli argomenti da definire a livello provinciale.
Art. 4 - Commissioni consultive provinciali
I comitati provinciali prezzi si avvalgono di una commissione consultiva provinciale composta da:
a) il presidente della camera di commercio o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante di uno dei comuni della provincia;
c) un funzionario dell'intendenza di finanza;
d) un funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro;
f) un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
g) un funzionario dell'ente provinciale del turismo;
h) un rappresentante del Cripel;
i) un rappresentante rispettivamente delle organizzazioni provinciali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti, della cooperazione e dei comsumatori;
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative.
I compiti di segreteria di ciascuna commissione sono svolti da un funzionario di un ente locale, anche non territoriale, nominato dal presidente della amministrazione provinciale.
In caso di assenza o impedimento del segretario le funzioni possono essere temporaneamente svolte da un componente della commissione incaricato dal presidente della commissione stessa.
Ogni componente che faccia parte della commissione in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un ente pubblico può essere sostituito da un membro dello stesso ufficio o ente a ciò delegato.
Per ogni componente della commissione diverso da quelli di cui al comma precedente è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
Le commissioni consultive svolgono, anche su richiesta dei comitati provinciali prezzi, compiti di indagine, di istruzione e di proposta ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dei comitati stessi.
Le commissioni debbono, inoltre, essere sentite in merito a tutti i provvedimenti e iniziative regionali in materia di controllo dei prezzi che abbiano rilievo nell'ambito provinciale.
Art. 5 - Nomina dei comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive prezzi
I comitati e le commissioni sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.
Alla prima nomina il Presidente della Giunta regionale provvede entro 60 giorni dopo la scadenza del quinquennio.
La nomina dei componenti di cui alla lettera b) dello art. 2 e dell'art. 4 avviene su designazione della Sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni D' Italia; la nomina dei rappresentanti di cui alla lettera i) e seguenti dell'art. 2 e dell'art. 4 avviene su designazione compiuta dalle rispettive organizzazioni; i rappresentanti, effettivo e supplente, del Cripel sono designati dal Cripel veneto.
Qualora entro i termini fissati dalla Giunta regionale non siano pervenute tutte le designazioni previste dal presente articolo i comitati e le commissioni sono egualmente costituiti e validamente insediati con pienezza di poteri ed esercitano le loro funzioni con i membri già nominati.
Art. 6 - Deliberazioni dei comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive prezzi
Per la validità delle riunioni dei comitati e delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
I comitati e le commissioni deliberano a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
I presidenti dei comitati e delle commissioni possono far intervenire alle sedute, al solo fine di illustrare o chiarire le questioni9 in ordine alle quali abbiano prestato la loro collaborazione, esperti di cui al successivo art. 8; allo stesso scopo i presidenti dei comitati possono, inoltre, invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i componenti e i segretari delle commissioni consultive; i presidenti possono, altresì, invitare alle sedute, a titolo consultivo, i rappresentanti degli operatori interessati.
Art. 7 - Direttive
Nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per quanto concerne l'individuazione dei beni e servizi i cui prezzi sono sottoposti a controllo, i comitati osservano le determinazioni e le direttive impartite con deliberazioni del Consiglio dei ministri, del Cipe e del Cip.
Nel rispetto di tali determinazioni e direttive i comitati possono stabilire criteri per la rilevazione dei costi delle merci, dei prodotti, dei servizi e delle prestazioni, per l'osservanza delle disposizioni in materia dei prezzi e per l'esercizio dei relativi controlli, curando direttamente o affidando a enti appositamente delegati la redazione e pubblicazione di appositi bollettini.
La Giunta regionale presenta annualmente, su indicazione della conferenza dei presidenti dei comitati una relazione sull'andamento dei prezzi nella Regione e sulle esigenze e sui problemi manifestatisi nell'esercizio delle funzioni delegate in materia.
Il compimento di tutti gli atti preliminari e istruttori concernenti l'attività dei comitati e delle commissioni è coordinato dalla Giunta regionale tramite i competenti uffici.
Art. 8 - Esperti esterni e commissioni di studio
Per lo studio di questioni di particolare complessità inerenti la materia oggetto della presente legge può essere fatto ricorso alla collaborazione di istituti o enti di studio e ricerca, pubblici e privati, di università o di loro strutture organizzative interne individuate ai sensi delo loro ordinamento, ovvero di esperti dotati di specifiche qualificazioni tecnico-scientifiche.
Per lo studio di problemi a carattere specifico o di ordine generale inerenti alla disciplina e al controllo dei prezzi possono essere inoltre formate apposite commissioni.
Le collaborazioni sono disposte e le commissioni istituite - direttamente a iniziativa della Giunta regionale o su proposta della conferenza dei presidenti o di uno o più dei comitati o di una o più delle commissioni - secondo quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9 - Funzioni di iniziativa
La Regione può assumere l'iniziativa di proporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica la sottoposizione di beni o servizi al controllo dei prezzi.
La proposta è avanzata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, anche su parere di uno o più comitati o della conferenza dei presidenti dei comitati.
Art. 10 - Informazioni e dati
I comitati provinciali prezzi possono richiedere i dati e le informazioni inerenti agli elementi di costo agli enti pubblici e loro aziende, nonché alle imprese produttrici e distributrici dei beni e servizi soggetti o che siano successivamente assoggettati al controllo dei prezzi.
Tali dati e informazioni sono sottoposti al segretod'ufficio secondo le disposizioni dell'art. 15 del dpr 10 gennaio 1957, n. 3.
I comitati provinciali prezzi, oltre ai dati ufficiali forniti dall'Istat e dalle camere di commercio, si avvalgono dei risultati delle indagini e ricerche eseguite o fatte eseguire dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, nonché dei dati e delle informazioni di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 11 - Indennità
Ai componenti e ai segretari dei comitati e delle commissioni, che siano estranei all'Amministrazione regionale, si applicano, per la partecipazione alle sedute, le norme di cui alla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , e successive modificazioni e integrazioni.
Lo stesso trattamento si applica, nel caso di partecipazione alle sedute di comitati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge, anche ai componenti e ai segretari delle commissioni consultive provinciali, estranei all'Amministrazione regionale, nonché agli esperti.
Ai componenti il comitato e le commissioni, che siano estranei all'Amministrazione regionale, spettano la indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio - secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 , e successive modifiche - nel caso si rechino fuori del comune di residenza per l'espletamento delle funzioni attribuite ai comitati e alle commissioni.
Fermo restando quanto stabilito al secondo comma, i compensi per lavoro straordinario, le indennità di missione e i rimborsi delle spese di viaggio spettanti ai segretari dei comitati e delle commissioni sono determinati secondo le norme vigenti per gli enti di appartenenza e fanno carico al bilancio regionale.
Art. 12 - Disposizioni finali
Fino a quando non saranno stati emanati i decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 5 le funzioni oggetto della presente legge continueranno a essere esercitate dai comitati provinciali prezzi e dalle commissioni consultive provinciali previsti dal dlcps 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni.
Art. 13 - Disposizioni finanziarie
Le spese di cui all'art. 8 e agli ultimi due commi dell'art. 11, sono imputate al cap. 192019090 "Compensi a estranei all'Amministrazione per incarichi speciali (art. 3 legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 )" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.
Le spese di cui ai primi due commi dell'art. 11 sono imputati al cap. 192019110 "Spese per il funzionamento di consigli di comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese (art. 5 legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 )" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.
Per gli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.
Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




SOMMARIO