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Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 6 (BUR n. 4/1982)

Lotta e profilassi della rabbia silvestre

Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 6 (BUR n. 4/1982) (Abrogata)

LOTTA E PROFILASSI DELLA RABBIA SILVESTRE

Legge abrogata dall’articolo 7, della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 6 (BUR n. 4/1982)

LOTTA E PROFILASSI DELLA RABBIA SILVESTRE

Art. 1
Le funzioni amministrative concernenti la lotta e la profilassi della rabbia silvestre sono subdelegate ai comuni che si avvalgono dei servizi veterinari multizonali delle unità sanitarie locali, di cui alla lett. c) dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 .
Art. 2
Per favorire l'attuazione di iniziative riguardanti la lotta e la profilassi della rabbia silvestre la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle unità sanitarie locali, il cui territorio sia stato dichiarato zona infetta o zona di sospetta infezione dalla competente autorità sanitaria in seguito al manifestarsi di casi di rabbia:
a) contributi annuali per la corresponsione di premi, nella misura di lire cinquantamila, per ciascuna volpe catturata o rinvenuta morta. Le volpi devono essere consegnate intere, non spellate, all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie a cura se possibile dei servizi multizonali antirabbici;
b) contributi annuali per la costruzione di canili e per altre spese inerenti alla gestione del servizio antirabbico multizonale.
Per ottenere i contributi le unità sanitarie locali interessate devono presentare un'apposita domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere presentato al Presidente della Giunta regionale un rendiconto dettagliato sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta dal servizio multizonale.
Art. 3
Le guardie giurate, i guardiacaccia e le guardie forestali sono autorizzati a far uso delle armi da fuoco anche durante le ore notturne per l'abbattimento delle volpi, limitatamente all'ambito territoriale e al periodo di tempo stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 4
Per gli interventi stabiliti dall'articolo 2 della presente legge sono stanziate annualmente, a decorrere dal 1982 per la durata di cinque anni:
1) lire 60.000.000 per i contributi di cui alla lettera a);
2) lire 200.000.000 per i contributi di cui alla lettera b).
Art. 5
Sono abrogate le leggi regionali 2 dicembre 1977, n. 71 e 7 marzo 1980, n. 12.
In via transitoria la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere per l'anno 1981 alla provincia di Belluno contributi fino a un massimo di lire 30.000 per ogni volpe catturata o abbattuta, purchè consegnata intera, non spellata.
Art. 6
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante imputazione alla categoria I del titolo IV del bilancio pluriennale 1982-1984.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




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