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Legge regionale 23 dicembre 1982, n. 62 (BUR n. 58/1982)

Aumento della tassa regionale di circolazione

Legge regionale 23 dicembre 1982, n. 62 (BUR n. 58/1982) (Abrogata)

AUMENTO DELLA TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Legge abrogata dall’articolo 2, della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 1982, n. 62 (BUR n. 58/1982)

AUMENTO DELLA TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE


Art. 1
Con decorrenza dall'1 gennaio 1983 l'ammontare della tassa regionale di circolazione, stabilito nel 100 per cento del corrispondente contributo erariale della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3 , è determinato nel 110 per cento della tassa erariale.
L'aliquota medesima è ulteriormente aumentata del 5 per cento, a norma dell'art. 4, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le seguenti categorie di veicoli:
A) autobus a uso privato
B) autoscafi a uso privato
C) autoveicoli superiori a 25 cavalli fiscali
D) autoveicoli a uso noleggio di rimessa
E) rimorchi a uso abitazione
F) autoveicoli attrezzati per campeggio
G) motocicli superiori a 6 cavalli fiscali.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO