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Legge regionale 18 maggio 1983, n. 28 (BUR n. 22/1983)
Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione della cultura veneta tra gli emigrati
Sommario
“Legge regionale 18 maggio 1983, n. 28 (BUR n. 22/1983) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA VENETA TRA GLI EMIGRATI
Legge abrogata dall’articolo 32, della
legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 18 maggio 1983, n. 28 (BUR n. 22/1983) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 18 maggio 1983, n. 28 (BUR n. 22/1983)
- INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA VENETA TRA GLI EMIGRATI
-
- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Intese con il Governo
- Art. 3 - Interventi e iniziative
- Art. 4 - Iniziative ammesse a contributo
- Art. 5 - Soggetti destinatari di contributi
- Art. 6 - Condizioni di ammissibilità
- Art. 7 - Misura dei contributi
- Art. 8 - Presentazione delle domande
- Art. 9 - Programmazione degli interventi
- Art. 10 - Erogazione dei contributi
- Art. 11 - Riduzione e revoca dei contributi
- Art. 12 - Non cumulabilità dei contributi
- Art. 13 - Disposizioni finanziarie
- Art. 14 - Variazione di bilancio
- Art. 15 - Norma transitoria
- Art. 16 - Dichiarazione di urgenza
INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA VENETA TRA GLI EMIGRATI
Art. 1 - Finalità
La Regione del Veneto, riconosciuta la cultura come strumento essenziale di civiltà e di libertà, favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati di origine veneta e loro discendenti il valore dell'identità della terra di origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con il Veneto.
Art. 2 - Intese con il Governo
Per le attività da svolgersi all'estero, la Regione attiverà le procedure previste dall'art. 4 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, e dal dpcm 11 marzo 1980.
Art. 3 - Interventi e iniziative
Per conseguire le finalità enunciate all'art. 1 la Regione:
- concede contributi per inizitive e attività aventi gli scopi elencati nell'art. 4;
- provvede a inviare alle comunità degli emigrati pubblicazioni e materiale audiovisivo;
- coinvolge, nello svolgimento delle proprie attività all'estero, le comunità degli emigrati.
- concede contributi per inizitive e attività aventi gli scopi elencati nell'art. 4;
- provvede a inviare alle comunità degli emigrati pubblicazioni e materiale audiovisivo;
- coinvolge, nello svolgimento delle proprie attività all'estero, le comunità degli emigrati.
Art. 4 - Iniziative ammesse a contributo
I contributi regionali possono essere concessi per:
1) la realizzazione nei Paesi di emigrazione di iniziative in favore delle collettività di origine veneta, e in particolare dei giovani discendenti veneti emigrati, volte a far conoscere il Veneto nella sua storia, nella sua cultura, nelle sue tradizioni e nella sua realtà attuale;
2) l'organizzazione di soggiorni culturali, di viaggi di studio e di altre iniziative atte a consentire agli emigrati e in particolare ai giovani, ai lavoratori e agli anziani la conoscenza diretta del Veneto;
3) l'invio all'estero di pubblicazioni e materiale audiovisivo;
4) la diffusione di aggiornate informazioni sulla realtà veneta, anche attraverso i giornali delle associazioni.
1) la realizzazione nei Paesi di emigrazione di iniziative in favore delle collettività di origine veneta, e in particolare dei giovani discendenti veneti emigrati, volte a far conoscere il Veneto nella sua storia, nella sua cultura, nelle sue tradizioni e nella sua realtà attuale;
2) l'organizzazione di soggiorni culturali, di viaggi di studio e di altre iniziative atte a consentire agli emigrati e in particolare ai giovani, ai lavoratori e agli anziani la conoscenza diretta del Veneto;
3) l'invio all'estero di pubblicazioni e materiale audiovisivo;
4) la diffusione di aggiornate informazioni sulla realtà veneta, anche attraverso i giornali delle associazioni.
Art. 5 - Soggetti destinatari di contributi
Possono concorrere ai contributi previsti dall'art. 4 le associazioni, gli enti e le istituzioni degli emigrati, aventi la sede giuridica nella regione e operanti all'estero con carattere di continuità da almeno tre anni a favore degli emigrati del Veneto e delle loro famiglie.
Le condizioni di ammissibilità sono accertate dalla Giunta regionale a norma dell'art. 6.
Può essere ammesso ai contributi anche l'Istituto veneto per i rapporti con i paesi dell'America Latina (Ivral), costituito dall'Unione regionale delle province del Veneto.
Le condizioni di ammissibilità sono accertate dalla Giunta regionale a norma dell'art. 6.
Può essere ammesso ai contributi anche l'Istituto veneto per i rapporti con i paesi dell'America Latina (Ivral), costituito dall'Unione regionale delle province del Veneto.
Art. 6 - Condizioni di ammissibilità
Ai fini dell'ammissibilità ai contributi le associazioni, gli enti e le istituzioni di cui all'art. 5 democraticamente costituite devono presentare domanda alla Giunta regionale corredata da:
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta in favore degli emigrati e rimpatriati nel Veneto;
- idonea documentazione attestante la loro struttura organizzativa.
La Giunta regionale verifica ogni 5 anni il permanere dei requisiti prescritti per l'ammissibilità.
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta in favore degli emigrati e rimpatriati nel Veneto;
- idonea documentazione attestante la loro struttura organizzativa.
La Giunta regionale verifica ogni 5 anni il permanere dei requisiti prescritti per l'ammissibilità.
Art. 7 - Misura dei contributi
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione concede contributi fino all'ammontare del 50 per cento della spesa ammissibile sulla base del programma di cui all'art. 9.
Art. 8 - Presentazione delle domande
Le domande rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge devono essere presentate al Presidente della Regione entro il 30 settembre di ogni anno corredate dai seguenti documenti:
a) deliberazione dell'associazione, ente o istituzione relativa all'assunzione dell'iniziativa;
b) programma delle iniziative che si intendono realizzare e relazione illustrativa sui contenuti, modalità di realizzazione e finalità dell'iniziativa;
c) piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili.
a) deliberazione dell'associazione, ente o istituzione relativa all'assunzione dell'iniziativa;
b) programma delle iniziative che si intendono realizzare e relazione illustrativa sui contenuti, modalità di realizzazione e finalità dell'iniziativa;
c) piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili.
Art. 9 - Programmazione degli interventi
La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, sentiti il direttivo della Consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione e la Commissione consiliare competente, approva il programma degli interventi da realizzarsi nell'anno successivo contenente le iniziative da ammettere a contributo e la misura del contributo stesso.
Art. 10 - Erogazione dei contributi
La liquidazione dei contributi ha luogo in due soluzioni: un primo acconto pari al 70 per cento della somma ammessa a contributo, sulla base della deliberazione di approvazione del programma di cui all'art. 9; il saldo, successivamente alla realizzazione dell'iniziativa, previo accertamento della rispondenza della stessa a quanto previsto nel provvedimento di concessione e su presentazione del rendiconto.
Art. 11 - Riduzione e revoca dei contributi
Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con deliberazione della Giunta regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.
Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:
a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.
Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:
a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.
Art. 12 - Non cumulabilità dei contributi
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi statali e regionali concessi per le stesse iniziative.
Art. 13 - Disposizioni finanziarie
Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite:
a) mediante eventuali contributi o finanziamenti statali, comunitari o di altra fonte anche internazionale;
b) con la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei bilanci a partire dal 1983, denominato "Contributi per iniziative culturali a favore degli emigrati veneti".
Per l'esercizio finanziario 1983 è autorizzata la spesa di L. 400.000.000, utilizzando a tal fine l'apposito accantonamento previsto nel fondo globale di cui al capitolo 80210 del bilancio medesimo, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita partita di spesa di cui all'elenco n. 2 annesso alla legge di bilancio per l'esercizio medesimo.
Per gli esercizi finanziari successivi la spesa sarà autorizzata annualmente dalla stessa legge di approvazione del bilancio annuale a norma del primo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 72/1977 .
a) mediante eventuali contributi o finanziamenti statali, comunitari o di altra fonte anche internazionale;
b) con la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei bilanci a partire dal 1983, denominato "Contributi per iniziative culturali a favore degli emigrati veneti".
Per l'esercizio finanziario 1983 è autorizzata la spesa di L. 400.000.000, utilizzando a tal fine l'apposito accantonamento previsto nel fondo globale di cui al capitolo 80210 del bilancio medesimo, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita partita di spesa di cui all'elenco n. 2 annesso alla legge di bilancio per l'esercizio medesimo.
Per gli esercizi finanziari successivi la spesa sarà autorizzata annualmente dalla stessa legge di approvazione del bilancio annuale a norma del primo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 72/1977 .
Art. 14 - Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 80210. Fondo globale per le spese correnti.
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 80210. Fondo globale per le spese correnti.
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Bilancio annuale
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Bilancio pluriennale
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Competenza L. 400.000.000
Cassa L. 400.000.000 |
1983 L. 400.000.000
1984 L. 400.000.000 1985 L. 400.000.000 1986 L. 400.000.000 |
Variazioni in aumento
Cap. 70172. Contributi per iniziative culturali a favore degli emigrati veneti (cni).
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Bilancio annuale
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Bilancio pluriennale
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Competenza L. 400.000.000
Cassa L. 400.000.000 |
1983 L. 400.000.000
1984 L. 400.000.000 1985 L. 400.000.000 1986 L. 400.000.000 |
Codice Istat 1.1.1.06.57.06.2.
Titolo 09 Cat. 01 Sez. 01.
Titolo 09 Cat. 01 Sez. 01.
Art. 15 - Norma transitoria
Per l'anno 1983 il termine di presentazione delle domande, di cui al precedente art. 8, è stabilito in 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale, entro i successivi 60 giorni, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma degli interventi per l'anno 1983, formulato sulla base delle domande già presentate o presentate entro il termine prescritto.
La Giunta regionale, entro i successivi 60 giorni, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma degli interventi per l'anno 1983, formulato sulla base delle domande già presentate o presentate entro il termine prescritto.
Art. 16 - Dichiarazione di urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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- Legge regionale 18 maggio 1983, n. 28 (BUR n. 22/1983)
- INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA VENETA TRA GLI EMIGRATI
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- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Intese con il Governo
- Art. 3 - Interventi e iniziative
- Art. 4 - Iniziative ammesse a contributo
- Art. 5 - Soggetti destinatari di contributi
- Art. 6 - Condizioni di ammissibilità
- Art. 7 - Misura dei contributi
- Art. 8 - Presentazione delle domande
- Art. 9 - Programmazione degli interventi
- Art. 10 - Erogazione dei contributi
- Art. 11 - Riduzione e revoca dei contributi
- Art. 12 - Non cumulabilità dei contributi
- Art. 13 - Disposizioni finanziarie
- Art. 14 - Variazione di bilancio
- Art. 15 - Norma transitoria
- Art. 16 - Dichiarazione di urgenza