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Legge regionale 10 agosto 1983, n. 41 (BUR n. 37/1983)
Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 'Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali'
Sommario
“Legge regionale 10 agosto 1983, n. 41 (BUR n. 37/1983) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 1979, n. 6 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI"
Legge abrogata per effetto della abrogazione della
legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 , operata dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
SOMMARIO
- Legge regionale 10 agosto 1983, n. 41 (BUR n. 37/1983) (Abrogata)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 1979, n. 6 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI"
Sommario
“Legge regionale 10 agosto 1983, n. 41 (BUR n. 37/1983) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 1979, n. 6 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI"
Art. 1
Alla
legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 , concernente: "Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali" sono apportate le seguenti modifiche:
"A) all'articolo 1
- il primo comma è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal primo gennaio 1983 ai consiglieri regionali inviati in missione fuori dal collegio elettorale, compresi il Presidente del Consiglio, il Presidente e i membri della Giunta regionale, spetta un'indennità giornaliera di lire 44.800;"
- il terzo comma è sostituito dai seguenti tre commi:
"Agli interessati è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, il rimborso delle spese di alloggio, in albergo di prima categoria, e delle spese di vitto. Il rimborso delle spese di vitto, qualunque sia l'ammontare della fattura o ricevuta fiscale, non può eccedere, per ogni pasto, l'importo che verrà, annualmente, predeterminato dall'ufficio di presidenza.
In questi casi la misura dell'indennità di trasferta è ridotta di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio, della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di due terzi se vengono rimborsate le spese di alloggio e di vitto.
La facoltà di chiedere il rimborso delle spese, prevista dal terzo comma, è esclusa ove la missione compiuta non dia titolo all'indennità di trasferta."
B) all'articolo 2
- le parole:
"A decorrere dal primo gennaio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge."
- sono sostituite dalle seguenti:
"A decorrere dal primo gennaio 1984."
C) dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:
"Art. 2 bis (Missioni all'estero)
Per le missioni all'estero il trattamento economico di missione dei consiglieri è pari a quello stabilito, per le qualifiche indicate al punto 1) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dal decreto del Ministro del tesoro emanato ai sensi dell'art. 1 del dpr 31 marzo 1971, n. 286."".
"A) all'articolo 1
- il primo comma è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal primo gennaio 1983 ai consiglieri regionali inviati in missione fuori dal collegio elettorale, compresi il Presidente del Consiglio, il Presidente e i membri della Giunta regionale, spetta un'indennità giornaliera di lire 44.800;"
- il terzo comma è sostituito dai seguenti tre commi:
"Agli interessati è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, il rimborso delle spese di alloggio, in albergo di prima categoria, e delle spese di vitto. Il rimborso delle spese di vitto, qualunque sia l'ammontare della fattura o ricevuta fiscale, non può eccedere, per ogni pasto, l'importo che verrà, annualmente, predeterminato dall'ufficio di presidenza.
In questi casi la misura dell'indennità di trasferta è ridotta di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio, della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di due terzi se vengono rimborsate le spese di alloggio e di vitto.
La facoltà di chiedere il rimborso delle spese, prevista dal terzo comma, è esclusa ove la missione compiuta non dia titolo all'indennità di trasferta."
B) all'articolo 2
- le parole:
"A decorrere dal primo gennaio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge."
- sono sostituite dalle seguenti:
"A decorrere dal primo gennaio 1984."
C) dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:
"Art. 2 bis (Missioni all'estero)
Per le missioni all'estero il trattamento economico di missione dei consiglieri è pari a quello stabilito, per le qualifiche indicate al punto 1) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dal decreto del Ministro del tesoro emanato ai sensi dell'art. 1 del dpr 31 marzo 1971, n. 286."".
Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la dotazione del capitolo 000010 "Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 e del bilancio pluriennale 1983/1986, che presenta sufficiente disponibilità.
SOMMARIO
- Legge regionale 10 agosto 1983, n. 41 (BUR n. 37/1983) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 1979, n. 6 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI"