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Legge regionale 31 luglio 1984, n. 36 (BUR n. 35/1984)
Modificazione della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 , 'Disciplina dei mercati all'ingrosso'
Sommario
“Legge regionale 31 luglio 1984, n. 36 (BUR n. 35/1984) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1979, n. 20 , "DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO"
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla
legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 .
SOMMARIO
- Legge regionale 31 luglio 1984, n. 36 (BUR n. 35/1984) (Novellazione)
- MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1979, n. 20 , "DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO"
Sommario
“Legge regionale 31 luglio 1984, n. 36 (BUR n. 35/1984) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1979, n. 20 , "DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO"
Art. 1
Alla
legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 , "Disciplina dei mercati all'ingrosso" sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 1 - Il primo alinea del terzo comma è sostituito dal seguente:
"- quelli della produzione in cui le merci sono offerte esclusivamente da produttori singoli o associati. Tali mercati verranno disciplinati con apposita legge regionale".
Art. 4 - Il penultimo comma è soppresso.
Art. 12 - Il sesto comma è sostituito dal seguente:
"La elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati nel mercato".
Art. 16 - Il punto 5) della lettera b) del primo comma è sostituito dal seguente:
"- le società di approvvigionamento e distribuzione anche a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro consorzi".
Il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Con il rispetto dell'orario e delle modalità stabilite dal regolamento di mercati sono ammessi agli acquisti anche i consumatori per almeno due ore giornaliere. A tale scopo l'ente gestore provvederà a pubblicizzare, nell'interno del mercato, il prezzo dei prodotti. Eventuali deroghe potranno essere concesse su motivata richiesta dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i mercati".
Art. 17 - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"La vendita dei prodotti alimentari deve garantire il peso netto con l'osservanza delle modalità stabilite dalla legge in materia. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, con le modalità previste dal regolamento di mercato".
Il secondo comma è soppresso.
Art. 18 - Viene soppresso.
Art. 19 - Il secondo comma è così modificato:
"Le violazioni, di cui al precedente comma, sono altresì soggette alla sanzione amministrativa di un minimo di L. 25.000 a un massimo di L. 1.000.000 irrogata dal Sindaco competente con le modalità fissate dal regolamento di mercato".
Art. 1 - Il primo alinea del terzo comma è sostituito dal seguente:
"- quelli della produzione in cui le merci sono offerte esclusivamente da produttori singoli o associati. Tali mercati verranno disciplinati con apposita legge regionale".
Art. 4 - Il penultimo comma è soppresso.
Art. 12 - Il sesto comma è sostituito dal seguente:
"La elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati nel mercato".
Art. 16 - Il punto 5) della lettera b) del primo comma è sostituito dal seguente:
"- le società di approvvigionamento e distribuzione anche a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro consorzi".
Il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Con il rispetto dell'orario e delle modalità stabilite dal regolamento di mercati sono ammessi agli acquisti anche i consumatori per almeno due ore giornaliere. A tale scopo l'ente gestore provvederà a pubblicizzare, nell'interno del mercato, il prezzo dei prodotti. Eventuali deroghe potranno essere concesse su motivata richiesta dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i mercati".
Art. 17 - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"La vendita dei prodotti alimentari deve garantire il peso netto con l'osservanza delle modalità stabilite dalla legge in materia. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, con le modalità previste dal regolamento di mercato".
Il secondo comma è soppresso.
Art. 18 - Viene soppresso.
Art. 19 - Il secondo comma è così modificato:
"Le violazioni, di cui al precedente comma, sono altresì soggette alla sanzione amministrativa di un minimo di L. 25.000 a un massimo di L. 1.000.000 irrogata dal Sindaco competente con le modalità fissate dal regolamento di mercato".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 31 luglio 1984, n. 36 (BUR n. 35/1984) (Novellazione)
- MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1979, n. 20 , "DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO"