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Legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (BUR n. 41/1984)
Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche di spesa in diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità d'intervento, assunto in coincidenza con la Legge Regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 (legge finanziaria n. 3)
Sommario
“Legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (BUR n. 41/1984) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (BUR n. 41/1984)
- PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE DI SPESA IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITà D' INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 (LEGGE FINANZIARIA N. 3).
- Art. 1 - (“Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale"”).
- Art. 2 - (“Istituto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli Enti locali. Provvedimenti istitutivi”)
- Art. 3 - (“Rifinanziamento della legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 "Acquisizione del complesso dei beni siti sulla Rocca di Monselice appartenenti alla fondazione Cini "”)
- Art. 4 - (Sviluppo e promozione delle attività sportive)
- Art. 5 - (Razionalizzazione e sviluppo del settore distributivo)
- Art. 6 - (Contributi e spese per l’organizzazione di convegni e congressi di interesse regionale)
- Art. 7 - (Calamità naturali)
- Art. 8 - (Associazionismo tra imprese artigiane)
- Art. 9 - (Investimenti produttivi delle imprese artigiane). (9)
- Art. 10 - (Storno di fondi)
- Art. 11 - (Sviluppo della cooperazione)
- Art. 12 - (Contributi ai Comuni e loro Consorzi per la redazione di strumenti urbanistici relativi ai Centri storici)
- Art. 13 - (Interventi per l’ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera).
- Art. 14 - (Contributo alle associazioni pro-loco)
- Art. 15 - (Navigazione interna)
- Art. 16 - (Interventi nel settore culturale e sportivo)
- Art. 17 - (Interventi nelle aree colpite dal disastro del Vajont)
- Art. 18 - (Variazioni di bilancio)
- Art. 19 - (Dichiarazione d'urgenza)
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE DI SPESA IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITà D' INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 (LEGGE FINANZIARIA N. 3).
Art. 1 - (“Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale"”).
Art. 2 - (“Istituto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli Enti locali. Provvedimenti istitutivi”)
La quota di associazione all’ISAPREL di cui al secondo comma dell’art. 4 della
legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 (Istituto Superiore per l’addestramento del personale della Regione e degli Enti locali - Provvedimenti istitutivi) è elevata a partire dall’anno 1984 da lire 20 milioni a lire 100 milioni (cap. 007400). (
2)
Art. 3 - (“Rifinanziamento della legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 "Acquisizione del complesso dei beni siti sulla Rocca di Monselice appartenenti alla fondazione Cini "”)
Art. 4 - (Sviluppo e promozione delle attività sportive)
omissis (
4)
Art. 5 - (Razionalizzazione e sviluppo del settore distributivo)
omissis (
5)
Art. 6 - (Contributi e spese per l’organizzazione di convegni e congressi di interesse regionale)
omissis (
6)
Art. 7 - (Calamità naturali)
omissis (
7)
Art. 8 - (Associazionismo tra imprese artigiane)
omissis (
8)
Art. 9 - (Investimenti produttivi delle imprese artigiane). (9)
omissis (
10)
Art. 10 - (Storno di fondi)
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare un aumento di lire 3.000 milioni al cap. 021240 mediante riduzione di pari importo del Cap. 021250.
Art. 11 - (Sviluppo della cooperazione)
omissis (
11)
Art. 12 - (Contributi ai Comuni e loro Consorzi per la redazione di strumenti urbanistici relativi ai Centri storici)
I contributi di cui all’art. 7 della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , già assegnati dalla Giunta regionale, sono immediatamente erogati ai Comuni beneficiari, i quali sono tenuti a presentare al Presidente della Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, copia della deliberazione dell’adozione degli strumenti urbanistici riguardanti i Centri Storici, a pena di decadenza dei contributi corrisposti con l’obbligo della loro restituzione.
I Comuni, o loro Consorzi, che non abbiano già beneficiato di contributi in forza all’art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , possono presentare al Presidente della Giunta regionale, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una domanda di contributo sulle spese occorrenti per la redazione dei seguenti strumenti urbanistici:
I Comuni, o loro Consorzi, che non abbiano già beneficiato di contributi in forza all’art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , possono presentare al Presidente della Giunta regionale, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una domanda di contributo sulle spese occorrenti per la redazione dei seguenti strumenti urbanistici:
a) varianti al Piano Regolatore Generale;
b) Piani particolareggiati.
I predetti strumenti urbanistici devono riguardare i Centri Storici inclusi nell’elenco di cui all’ultimo comma dell’ art. 3 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
Alla domanda deve essere allegata:
I predetti strumenti urbanistici devono riguardare i Centri Storici inclusi nell’elenco di cui all’ultimo comma dell’ art. 3 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
Alla domanda deve essere allegata:
a) la deliberazione di predisporre gli strumenti urbanistici;
b) una relazione che illustri le finalità dell’intervento e che indichi la previsione di spesa della relativa elaborazione.
I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile, osservando il seguente criterio di preferenza;
I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile, osservando il seguente criterio di preferenza;
b) interventi relativi a centri storici caratterizzati da particolare pregio architettonico.
L’erogazione dei contributi è disposta immediatamente. I Comuni beneficiari sono tenuti a presentare, entro due anni dalla data di comunicazione dell’erogazione del contributo, copia della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici, a pena di decadenza dei contributi stessi con l’obbligo della loro restituzione. ( 12)
E' abrogato l’art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
L’erogazione dei contributi è disposta immediatamente. I Comuni beneficiari sono tenuti a presentare, entro due anni dalla data di comunicazione dell’erogazione del contributo, copia della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici, a pena di decadenza dei contributi stessi con l’obbligo della loro restituzione. ( 12)
E' abrogato l’art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
Art. 13 - (Interventi per l’ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera).
In deroga a quanto previsto dall’art. 5 - secondo comma - della
legge regionale 28 agosto 1981, n. 55 , la cessione di cui al primo comma dello stesso articolo potrà avvenire a trattativa privata se effettuata a Enti pubblici. (
13)
Art. 14 - (Contributo alle associazioni pro-loco)
omissis (
14)
Art. 15 - (Navigazione interna)
Per gli interventi di cui all’art. 19 della
legge regionale 2 novembre 1983, n. 52 , è autorizzata l’iscrizione in bilancio della somma di lire 250 milioni nel capitolo di nuova istituzione n. 45152 “ Interventi per la realizzazione di segnaletica di entrata e uscita dai porti del Lago di Garda ai sensi dell’art. 19 della
legge regionale 2 novembre 1983, n. 52 ”( cni ISTAT 2.1.2.10.3.09.20.). (
15)
Per l’esercizio finanziario 1984 sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti di lire 1.750 milioni sul Cap. 45140 per realizzazione di porti interni e lacuali a norma dello art. 2, punti 1) c), 2) b), e terzo comma della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 e di lire 7.600 milioni sul Cap 45150 “ Interventi per il completamento delle linee navigabili a norma dell’art. 2 - punto 1) - lettere a) e b), punto 2) - lettera a) e punto 3) della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 ( legge regionale 10 settembre 1982, n. 46 ).
Per l’esercizio finanziario 1984 sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti di lire 1.750 milioni sul Cap. 45140 per realizzazione di porti interni e lacuali a norma dello art. 2, punti 1) c), 2) b), e terzo comma della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 e di lire 7.600 milioni sul Cap 45150 “ Interventi per il completamento delle linee navigabili a norma dell’art. 2 - punto 1) - lettere a) e b), punto 2) - lettera a) e punto 3) della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 ( legge regionale 10 settembre 1982, n. 46 ).
Art. 16 - (Interventi nel settore culturale e sportivo)
Per gli interventi di cui al Cap. 73210 “ Contributi ai Comuni e loro Associazioni per la formazione delle attività ricreative nel settore culturale e sportivo (
legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 ) ” è autorizzato per l’esercizio finanziario 1984 un ulteriore stanziamento di lire 200 milioni. (
16)
Art. 17 - (Interventi nelle aree colpite dal disastro del Vajont)
omissis (
17)
Art. 18 - (Variazioni di bilancio)
Alle variazioni di bilancio conseguenti all’approvazione della presente legge, si provvede con legge regionale di assestamento del bilancio di previsione 1984, approvata contestualmente.
Art. 19 - (Dichiarazione d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello
art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
1) Testo riportato nell’art. 15
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
(
2) La
legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 è stata abrogata dall'art. 1 della
legge regionale 1 giugno 1999, n. 25 .
(
3) La
legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 è stata espressamente abrogata dall’art. 103 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(
4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 12 della
legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 che ha ridisciplinato la materia.
(
5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dalla
legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , a sua volta abrogata dall'art. 13 della
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .
(
6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(
7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(
8) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre le leggi regionali in materia di artigianato finanziate dal presente articolo sono state abrogate, la
legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 è stata abrogata dall'art. 16 della
legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 che ha ridisciplinato la materia e la
legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 è stata abrogata dalla
legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 abrogata a sua volta dall'art. 19 della
legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .
(
9) Vedi penultimo e ultimo comma art. 9
legge regionale 2 aprile 1985, n. 30
(
10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 finanziata e modificata dal presente articolo è stata abrogata dalla
legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 abrogata a sua volta dall’art. 19 della
legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .
(
11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall’art. 14 della
legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 che ha ridisciplinato la materia.
(
12) Comma così modificato da art. 1
legge regionale 26 gennaio 1988, n. 5 . Il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 1990 dall’art. 14
legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 . Vedi anche comma 1 art. 32
legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la trasmissione al Presidente della Giunta regionale degli strumenti urbanistici redatti col contributo regionale sino al 31 dicembre 1996.
(
13) La
legge regionale 28 agosto 1981, n. 55 è da considerare abrogata per effetto dello scioglimento del Consorzio operato dall'art. 15 della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
(
14) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 2 maggio 1980, n. 35 e la
legge regionale 29 giugno 1981, n. 33 sono state abrogate rispettivamente dall’art. 9 della
legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 a sua volta abrogata dalla lettera a), comma 1, art. 130 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e dal comma 1 dell’art. 1 della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
(
15) La
legge regionale 2 novembre 1983, n. 52 è stata abrogata dall'art. 31 della
legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 .
(
16) La
legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 è stata abrogata dall'art. 46 della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
(
17) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Il presente articolo era stato modificato dall’art. 11
legge regionale 6 settembre 1988, n. 43 .
SOMMARIO
- Legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (BUR n. 41/1984)
- PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE DI SPESA IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITà D' INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 (LEGGE FINANZIARIA N. 3).
-
- Art. 1 - (“Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale"”).
- Art. 2 - (“Istituto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli Enti locali. Provvedimenti istitutivi”)
- Art. 3 - (“Rifinanziamento della legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 "Acquisizione del complesso dei beni siti sulla Rocca di Monselice appartenenti alla fondazione Cini "”)
- Art. 4 - (Sviluppo e promozione delle attività sportive)
- Art. 5 - (Razionalizzazione e sviluppo del settore distributivo)
- Art. 6 - (Contributi e spese per l’organizzazione di convegni e congressi di interesse regionale)
- Art. 7 - (Calamità naturali)
- Art. 8 - (Associazionismo tra imprese artigiane)
- Art. 9 - (Investimenti produttivi delle imprese artigiane). (9)
- Art. 10 - (Storno di fondi)
- Art. 11 - (Sviluppo della cooperazione)
- Art. 12 - (Contributi ai Comuni e loro Consorzi per la redazione di strumenti urbanistici relativi ai Centri storici)
- Art. 13 - (Interventi per l’ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera).
- Art. 14 - (Contributo alle associazioni pro-loco)
- Art. 15 - (Navigazione interna)
- Art. 16 - (Interventi nel settore culturale e sportivo)
- Art. 17 - (Interventi nelle aree colpite dal disastro del Vajont)
- Art. 18 - (Variazioni di bilancio)
- Art. 19 - (Dichiarazione d'urgenza)
Sommario
“Legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (BUR n. 41/1984) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (BUR n. 41/1984)
- PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE DI SPESA IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITA’ D'INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 (LEGGE FINANZIARIA N. 3).
- Art. 1 - “Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale "”
- Art. 2 - “Istituto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli Enti locali. Provvedimenti istitutivi”
- Art. 3 - “Rifinanziamento della legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 "Acquisizione del complesso dei beni siti sulla Rocca di Monselice appartenenti alla fondazione Cini" ”
- Art. 4 - Sviluppo e promozione delle attività sportive
- Art. 5 - Razionalizzazione e sviluppo del settore distributivo
- Art. 6 - Contributi e spese per l’organizzazione di convegni e congressi di interesse regionale
- Art. 7 - Calamità naturali
- Art. 8 - Associazionismo tra imprese artigiane
- Art. 9 - Investimenti produttivi delle imprese artigiane
- Art. 10 - Storno di fondi
- Art. 11 - Sviluppo della cooperazione
- Art. 12 - Contributi ai Comuni e loro Consorzi per la redazione di strumenti urbanistici relativi ai Centri storici
- Art. 13 - Interventi per l’ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera
- Art. 14 - Contributo alle associazioni pro-loco
- Art. 15 - Navigazione interna
- Art. 16 - Interventi nel settore culturale e sportivo
- Art. 17 - Interventi nelle aree colpite dal disastro del Vajont
- Art. 18 - Variazioni di bilancio
- Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE DI SPESA IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITA’ D'INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 (LEGGE FINANZIARIA N. 3).
Art. 1 - “Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale "”
All’art. 15 della legge 15 dicembre 1982, n. 55, il quarto comma è così modificato:
“L'erogazione delle somme come sopra ripartite viene effettuata: - quanto alla quota sub a) del comma precedente, in un' unica soluzione senza rendicontazione; - quanto alla quota sub b) del comma precedente, in ragione di una seconda semestralità anticipata pari al 50 per cento dell' importo ammesso a contributo, da erogare all' inizio dell' anno; una seconda semestralità anticipata pari al restante 50 per cento da erogare al 30 giugno, previa dichiarazione da parte del legale rappresentante dell' ente attuatore, che attesti che il progetto - obiettivo è in corso di esecuzione. “.
“L'erogazione delle somme come sopra ripartite viene effettuata: - quanto alla quota sub a) del comma precedente, in un' unica soluzione senza rendicontazione; - quanto alla quota sub b) del comma precedente, in ragione di una seconda semestralità anticipata pari al 50 per cento dell' importo ammesso a contributo, da erogare all' inizio dell' anno; una seconda semestralità anticipata pari al restante 50 per cento da erogare al 30 giugno, previa dichiarazione da parte del legale rappresentante dell' ente attuatore, che attesti che il progetto - obiettivo è in corso di esecuzione. “.
Art. 2 - “Istituto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli Enti locali. Provvedimenti istitutivi”
La quota di associazione all’ISAPREL di cui al secondo comma dell’art. 4 della
legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 (Istituto Superiore per l’addestramento del personale della Regione e degli Enti locali - Provvedimenti istitutivi) è elevata a partire dall’anno 1984 da lire 20 milioni a lire 100 milioni (cap. 007400).
Art. 3 - “Rifinanziamento della legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 "Acquisizione del complesso dei beni siti sulla Rocca di Monselice appartenenti alla fondazione Cini" ”
All’art. 1 della
legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 è aggiunto il seguente comma:
“La Giunta regionale è autorizzata a stanziare per l' anno 1984 lire 150 milioni per manutenzione straordinaria dei beni già appartenenti alla fondazione Cini sulla Rocca di Monselice( PD).”
Lo stanziamento farà carico al cap. 70154 che assume la nuova denominazione << Spese di manutenzione straordinaria dei beni regionali - Castello Cini - siti sulla Rocca di Monselice (legge regionale 22 maggio 1981, nº 25)
“La Giunta regionale è autorizzata a stanziare per l' anno 1984 lire 150 milioni per manutenzione straordinaria dei beni già appartenenti alla fondazione Cini sulla Rocca di Monselice( PD).”
Lo stanziamento farà carico al cap. 70154 che assume la nuova denominazione << Spese di manutenzione straordinaria dei beni regionali - Castello Cini - siti sulla Rocca di Monselice (legge regionale 22 maggio 1981, nº 25)
Art. 4 - Sviluppo e promozione delle attività sportive
Per le finalità di cui alla
legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 “ Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e ricreative ” è disposta per l’anno 1984, l’autorizzazione di spesa di lire 500 milioni (Cap. 073040).
Art. 5 - Razionalizzazione e sviluppo del settore distributivo
La Giunta regionale è autorizzata a stanziare per l’anno 1984 la somma di lire 1.000 milioni per favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo di cui la
legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 (Cap. 32220).
Art. 6 - Contributi e spese per l’organizzazione di convegni e congressi di interesse regionale
Per le finalità di cui alla
legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 , la Giunta regionale è autorizzata a stanziare per l’anno 1984 la somma di lire 300 milioni per spese per fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi (Cap. 003400) e la somma di lire 700 milioni per contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi (Cap. 003402).
Art. 7 - Calamità naturali
Per la realizzazione di opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali di cui alla
legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare per l’anno 1984 la somma di lire 1.000 milioni (Cap. 053010).
Art. 8 - Associazionismo tra imprese artigiane
Al fondo di garanzia a favore dei consorzi tra imprese artigiane, istituito dal Consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia ai sensi dell’art. 17 della
legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 , viene assegnato un contributo straordinario della Regione di lire 100 milioni per l’esercizio 1984 (Cap. 021454).
Per il medesimo esercizio è erogato un contributo straordinario della Regione di lire 300 milioni (Cap 021458) per gli interventi previsti dall’art. 23 della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 .
Tale intervento è destinato:
- al centro regionale di assistenza alla cooperazione artigiana, facente riferimento alla Federazione regionale dell’artigianato veneto, nella misura di lire 200 milioni;
- al Centro regionale delle forme associative tra le aziende e le piccole imprese, facente riferimento al Comitato regionale veneto della Confederazione nazionale dell’artigianato, nella misura di lire 100 milioni.
Per l’esercizio 1984 è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 500 milioni sul Cap. 21410 “ Contributi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia di cui agli artt. 9 e 13 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 .
Per gli esercizi successivi gli stanziamenti di cui al presente articolo saranno determinati dalla legge di bilancio.
Per il medesimo esercizio è erogato un contributo straordinario della Regione di lire 300 milioni (Cap 021458) per gli interventi previsti dall’art. 23 della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 .
Tale intervento è destinato:
- al centro regionale di assistenza alla cooperazione artigiana, facente riferimento alla Federazione regionale dell’artigianato veneto, nella misura di lire 200 milioni;
- al Centro regionale delle forme associative tra le aziende e le piccole imprese, facente riferimento al Comitato regionale veneto della Confederazione nazionale dell’artigianato, nella misura di lire 100 milioni.
Per l’esercizio 1984 è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 500 milioni sul Cap. 21410 “ Contributi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia di cui agli artt. 9 e 13 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 .
Per gli esercizi successivi gli stanziamenti di cui al presente articolo saranno determinati dalla legge di bilancio.
Art. 9 - Investimenti produttivi delle imprese artigiane
Per l’esercizio 1984 è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 2 miliardi sul Cap. 21242 “Contributi a imprese artigiane in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dalle Cooperative artigiane di garanzia”.
Tale intervento viene parzialmente finanziato mediante riduzione dei Capp. 21230 (lire 1 miliardo) e 21452 (lire 250 milioni).
Alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 80 , sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- l’art. 7 primo comma viene così modificato:
“ Le domande intese a ottenere i contributi di cui all' articolo precedente devono pervenire alla Giunta regionale tramite le Cooperative artigiane di garanzia o i loro Consorzi regionali non oltre i sei mesi dal perfezionamento delle operazioni di locazione finanziaria. I Consorzi regionali stipuleranno con le Società di leasing le convenzioni operative, regolando tramite esse le condizioni per la concessione delle garanzie. Tali convenzioni potranno essere stipulate solo con società di leasing autorizzate a operare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane a valere sulla legge n. 240/1981. La Giunta regionale è autorizzata a regolare tramite decreto con i Consorzi regionali e con le società di leasing con essi convenzionate gli aspetti procedurali inerenti alla concessione dei predetti contributi.”
- l’art. 8 viene così modificato:
“ I contributi di cui al presente titolo sono concessi nella misura del 10 per cento del valore originario dei beni oggetto della locazione - e per importi dello stesso non superiori a lire 20 milioni - a parziale copertura dei canoni anticipati alla firma del contratto o comunque del primo canone corrisposto. In relazione all' irregolare svolgimento del rapporto di locazione è data facoltà alla Giunta regionale di ridurre il contributo o di revocarne la concessione. Le operazioni di leasing agevolate tramite l' apposito fondo costituito presso la Cassa per il credito alle Imprese artigiane e aventi valore originario dei beni non superiori a lire 20 milioni sono ammesse a contributo sulla disponibilità del fondo residuo dopo l' ammissione delle altre operazioni. Il contributo concesso alle medesime operazioni non potrà essere per importo e per durata superiore al contributo concesso alle operazioni di credito dello stesso ammontare, così come indicato al terzo comma dell' art. 3. “
- l’art. 9 primo comma viene così modificato:
“ I contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dalle Cooperative artigiane di garanzia o dai loro Consorzi regionali, finalizzati ad agevolare la costruzione, l' ampliamento, l' acquisto, l' ammodernamento, la ristrutturazione e il restauro di laboratori, l' acquisto di macchine, autoveicoli e autoscafi industriali per il trasporto di merci proprie o per conto terzi, autoveicoli e autoscafi in genere purchè costituiscano bene strumentale dell' impresa artigiana, impianti e attrezzature, sono concessi nella misura del 4 per cento per le operazioni aventi i requisiti previsti dalla presente legge.”.
L’art. 14 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , è abrogato con effetto sin dai primi procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale intervento viene parzialmente finanziato mediante riduzione dei Capp. 21230 (lire 1 miliardo) e 21452 (lire 250 milioni).
Alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 80 , sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- l’art. 7 primo comma viene così modificato:
“ Le domande intese a ottenere i contributi di cui all' articolo precedente devono pervenire alla Giunta regionale tramite le Cooperative artigiane di garanzia o i loro Consorzi regionali non oltre i sei mesi dal perfezionamento delle operazioni di locazione finanziaria. I Consorzi regionali stipuleranno con le Società di leasing le convenzioni operative, regolando tramite esse le condizioni per la concessione delle garanzie. Tali convenzioni potranno essere stipulate solo con società di leasing autorizzate a operare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane a valere sulla legge n. 240/1981. La Giunta regionale è autorizzata a regolare tramite decreto con i Consorzi regionali e con le società di leasing con essi convenzionate gli aspetti procedurali inerenti alla concessione dei predetti contributi.”
- l’art. 8 viene così modificato:
“ I contributi di cui al presente titolo sono concessi nella misura del 10 per cento del valore originario dei beni oggetto della locazione - e per importi dello stesso non superiori a lire 20 milioni - a parziale copertura dei canoni anticipati alla firma del contratto o comunque del primo canone corrisposto. In relazione all' irregolare svolgimento del rapporto di locazione è data facoltà alla Giunta regionale di ridurre il contributo o di revocarne la concessione. Le operazioni di leasing agevolate tramite l' apposito fondo costituito presso la Cassa per il credito alle Imprese artigiane e aventi valore originario dei beni non superiori a lire 20 milioni sono ammesse a contributo sulla disponibilità del fondo residuo dopo l' ammissione delle altre operazioni. Il contributo concesso alle medesime operazioni non potrà essere per importo e per durata superiore al contributo concesso alle operazioni di credito dello stesso ammontare, così come indicato al terzo comma dell' art. 3. “
- l’art. 9 primo comma viene così modificato:
“ I contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dalle Cooperative artigiane di garanzia o dai loro Consorzi regionali, finalizzati ad agevolare la costruzione, l' ampliamento, l' acquisto, l' ammodernamento, la ristrutturazione e il restauro di laboratori, l' acquisto di macchine, autoveicoli e autoscafi industriali per il trasporto di merci proprie o per conto terzi, autoveicoli e autoscafi in genere purchè costituiscano bene strumentale dell' impresa artigiana, impianti e attrezzature, sono concessi nella misura del 4 per cento per le operazioni aventi i requisiti previsti dalla presente legge.”.
L’art. 14 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , è abrogato con effetto sin dai primi procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 - Storno di fondi
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare un aumento di lire 3.000 milioni al cap. 021240 mediante riduzione di pari importo del Cap. 021250.
Art. 11 - Sviluppo della cooperazione
E' autorizzato per l’esercizio 1984 un ulteriore stanziamento di lire 400 milioni sul Cap. 21430 “Contributo alle Sezioni regionali delle Associazioni regionali delle Cooperative per lo sviluppo della cooperazione (
legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 )”.
Le domande suppletive di contributo e i relativi programmi devono essere presentati entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Lo stanziamento di cui al presente articolo è esclusivamente destinato al finanziamento dei progetti operativi di intervento di cui all’ultimo comma dell’art. 7 della predetta legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 .
Le domande suppletive di contributo e i relativi programmi devono essere presentati entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Lo stanziamento di cui al presente articolo è esclusivamente destinato al finanziamento dei progetti operativi di intervento di cui all’ultimo comma dell’art. 7 della predetta legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 .
Art. 12 - Contributi ai Comuni e loro Consorzi per la redazione di strumenti urbanistici relativi ai Centri storici
I contributi di cui all’art. 7 della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , già assegnati dalla Giunta regionale, sono immediatamente erogati ai Comuni beneficiari, i quali sono tenuti a presentare al Presidente della Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, copia della deliberazione dell’adozione degli strumenti urbanistici riguardanti i Centri Storici, a pena di decadenza dei contributi corrisposti con l’obbligo della loro restituzione.
I Comuni, o loro Consorzi, che non abbiano già beneficiato di contributi in forza all’art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , possono presentare al Presidente della Giunta regionale, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una domanda di contributo sulle spese occorrenti per la redazione dei seguenti strumenti urbanistici:
a) varianti al Piano Regolatore Generale;
b) Piani particolareggiati.
I predetti strumenti urbanistici devono riguardare i Centri Storici inclusi nell’elenco di cui all’ultimo comma dell’art. 3 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
Alla domanda deve essere allegata:
a) la deliberazione di predisporre gli strumenti urbanistici;
b) una relazione che illustri le finalità dell’intervento e che indichi la previsione di spesa della relativa elaborazione.
I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile, osservando il seguente criterio di preferenza;
a) Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
b) interventi relativi a centri storici caratterizzati da particolare pregio architettonico.
L’erogazione dei contributi è disposta immediatamente. I Comuni beneficiari sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data di comunicazione dell’erogazione del contributo, copia della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici, a pena di decadenza dei contributi stessi con l’obbligo della loro restituzione.
E' abrogato l’art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
I Comuni, o loro Consorzi, che non abbiano già beneficiato di contributi in forza all’art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , possono presentare al Presidente della Giunta regionale, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una domanda di contributo sulle spese occorrenti per la redazione dei seguenti strumenti urbanistici:
a) varianti al Piano Regolatore Generale;
b) Piani particolareggiati.
I predetti strumenti urbanistici devono riguardare i Centri Storici inclusi nell’elenco di cui all’ultimo comma dell’art. 3 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
Alla domanda deve essere allegata:
a) la deliberazione di predisporre gli strumenti urbanistici;
b) una relazione che illustri le finalità dell’intervento e che indichi la previsione di spesa della relativa elaborazione.
I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile, osservando il seguente criterio di preferenza;
a) Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
b) interventi relativi a centri storici caratterizzati da particolare pregio architettonico.
L’erogazione dei contributi è disposta immediatamente. I Comuni beneficiari sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data di comunicazione dell’erogazione del contributo, copia della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici, a pena di decadenza dei contributi stessi con l’obbligo della loro restituzione.
E' abrogato l’art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
Art. 13 - Interventi per l’ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera
In deroga a quanto previsto dall’art. 5 - secondo comma - della
legge regionale 28 agosto 1981, n. 55 , la cessione di cui al primo comma dello stesso articolo potrà avvenire a trattativa privata se effettuata a Enti pubblici.
Art. 14 - Contributo alle associazioni pro-loco
Per l’esercizio finanziario 1984 è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 200 milioni sul Cap. 31010 “Contributi alle associazioni pro - loco (
legge regionale 2 maggio 1980, n. 35 e
legge regionale 29 giugno 1981, n. 33 )”.
Art. 15 - Navigazione interna
Per gli interventi di cui all’art. 19 della
legge regionale 2 novembre 1983, n. 52 , è autorizzata l’iscrizione in bilancio della somma di lire 250 milioni nel capitolo di nuova istituzione n. 45152 “Interventi per la realizzazione di segnaletica di entrata e uscita dai porti del Lago di Garda ai sensi dell’art. 19 della
legge regionale 2 novembre 1983, n. 52 ”( cni ISTAT 2.1.2.10.3.09.20.).
Per l’esercizio finanziario 1984 sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti di lire 1.750 milioni sul Cap. 45140 per realizzazione di porti interni e lacuali a norma dello art. 2, punti 1) c), 2) b), e terzo comma della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 e di lire 7.600 milioni sul Cap 45150 “ Interventi per il completamento delle linee navigabili a norma dell’art. 2 - punto 1) - lettere a) e b), punto 2) - lettera a) e punto 3) della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 ( legge regionale 10 settembre 1982, n. 46 ).
Per l’esercizio finanziario 1984 sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti di lire 1.750 milioni sul Cap. 45140 per realizzazione di porti interni e lacuali a norma dello art. 2, punti 1) c), 2) b), e terzo comma della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 e di lire 7.600 milioni sul Cap 45150 “ Interventi per il completamento delle linee navigabili a norma dell’art. 2 - punto 1) - lettere a) e b), punto 2) - lettera a) e punto 3) della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 ( legge regionale 10 settembre 1982, n. 46 ).
Art. 16 - Interventi nel settore culturale e sportivo
Per gli interventi di cui al Cap. 73210 “Contributi ai Comuni e loro Associazioni per la formazione delle attività ricreative nel settore culturale e sportivo (
legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 )” è autorizzato per l’esercizio finanziario 1984 un ulteriore stanziamento di lire 200 milioni.
Art. 17 - Interventi nelle aree colpite dal disastro del Vajont
Per gli ulteriori interventi di ripristino di opere pubbliche danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont (Cap. 53021) di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 4 novembre 1963, n. 1457 e successive modifiche, con priorità per le opere igienico - sanitarie, di edifici scolastici e di collegamenti viari al servizio degli abitanti è autorizzata l’iscrizione in bilancio di complessive L. 9.500.000.000 di cui L. 1.000.000.000 nel 1984, L. 4.000.000.000 nel 1985 e lire 4.500.000.000 nel 1986.
Per la realizzazione del “ Ponte della Vittoria ” e delle relative opere stradali in Comune di Belluno è autorizzata l’iscrizione in bilancio della somma di L. 3.800.000.000 di cui L. 760.000.000 nel 1985 e L. 3.040.000.000 nel 1986 (Cap. 53021 c.n.i.).
Gli interventi di cui ai precedenti commi sono disposti a valere sulle assegnazioni statali di cui alla Legge 10 maggio 1983, n. 190 (Cap. 2650/ E).
Per la realizzazione delle opere pubbliche sopracitate la Giunta, sentite le Amministrazioni locali interessate, predispone i relativi programmi pluriennali di intervento ed è autorizzata ad affidarne ai Comuni interessati, mediante apposite convenzioni, la progettazione e l’esecuzione.
I progetti previsti dai programmi di cui al primo comma del presente articolo sono approvati dal dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici su parere degli organi consultivi, mentre all'esecuzione delle opere provvedono i singoli Enti locali con l'applicazione delle norme vigenti in materia di opere pubbliche di interesse regionale.
L’assunzione dell’impegno di spesa verrà effettuato contestualmente all’approvazione dei progetti .
In sede di approvazione dei singoli progetti previsti dalla convenzione di cui al primo comma, la Giunta regionale può autorizzare a norma dell' art. 95/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , l' accreditamento in favore dei legali rappresentanti degli Enti beneficiari delle somme corrispondenti agli impegni assunti.
All' accreditamento provvede il Dipartimento per i Lavori Pubblici su richiesta del legale rappresentante dell' Ente beneficiario di norma secondo le seguenti modalità :
- un primo acconto pari al 50 per cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell' Ente beneficiario comprovante l' avvenuta stipulazione del contratto con l' impresa esecutrice dei lavori principali;
- un secondo acconto pari al 40 per cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell' Ente beneficiario attestante l' avvenuta erogazione di almeno due terzi del primo acconto;
- il restante 10 per cento al saldo, sulla base della prescritta certificazione di regolare esecuzione o collaudo a norma di legge previo decreto di liquidazione finale del contributo ovvero sulla base di domanda dell'Ente.
Per la realizzazione del “ Ponte della Vittoria ” e delle relative opere stradali in Comune di Belluno è autorizzata l’iscrizione in bilancio della somma di L. 3.800.000.000 di cui L. 760.000.000 nel 1985 e L. 3.040.000.000 nel 1986 (Cap. 53021 c.n.i.).
Gli interventi di cui ai precedenti commi sono disposti a valere sulle assegnazioni statali di cui alla Legge 10 maggio 1983, n. 190 (Cap. 2650/ E).
Per la realizzazione delle opere pubbliche sopracitate la Giunta, sentite le Amministrazioni locali interessate, predispone i relativi programmi pluriennali di intervento ed è autorizzata ad affidarne ai Comuni interessati, mediante apposite convenzioni, la progettazione e l’esecuzione.
I progetti previsti dai programmi di cui al primo comma del presente articolo sono approvati dal dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici su parere degli organi consultivi, mentre all'esecuzione delle opere provvedono i singoli Enti locali con l'applicazione delle norme vigenti in materia di opere pubbliche di interesse regionale.
L’assunzione dell’impegno di spesa verrà effettuato contestualmente all’approvazione dei progetti .
In sede di approvazione dei singoli progetti previsti dalla convenzione di cui al primo comma, la Giunta regionale può autorizzare a norma dell' art. 95/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , l' accreditamento in favore dei legali rappresentanti degli Enti beneficiari delle somme corrispondenti agli impegni assunti.
All' accreditamento provvede il Dipartimento per i Lavori Pubblici su richiesta del legale rappresentante dell' Ente beneficiario di norma secondo le seguenti modalità :
- un primo acconto pari al 50 per cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell' Ente beneficiario comprovante l' avvenuta stipulazione del contratto con l' impresa esecutrice dei lavori principali;
- un secondo acconto pari al 40 per cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell' Ente beneficiario attestante l' avvenuta erogazione di almeno due terzi del primo acconto;
- il restante 10 per cento al saldo, sulla base della prescritta certificazione di regolare esecuzione o collaudo a norma di legge previo decreto di liquidazione finale del contributo ovvero sulla base di domanda dell'Ente.
Art. 18 - Variazioni di bilancio
Alle variazioni di bilancio conseguenti all’approvazione della presente legge, si provvede con legge regionale di assestamento del bilancio di previsione 1984, approvata contestualmente.
Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ALLEGATI OMESSI
ALLEGATI OMESSI
SOMMARIO
- Legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (BUR n. 41/1984)
- PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE DI SPESA IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITA’ D'INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 (LEGGE FINANZIARIA N. 3).
-
- Art. 1 - “Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale "”
- Art. 2 - “Istituto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli Enti locali. Provvedimenti istitutivi”
- Art. 3 - “Rifinanziamento della legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 "Acquisizione del complesso dei beni siti sulla Rocca di Monselice appartenenti alla fondazione Cini" ”
- Art. 4 - Sviluppo e promozione delle attività sportive
- Art. 5 - Razionalizzazione e sviluppo del settore distributivo
- Art. 6 - Contributi e spese per l’organizzazione di convegni e congressi di interesse regionale
- Art. 7 - Calamità naturali
- Art. 8 - Associazionismo tra imprese artigiane
- Art. 9 - Investimenti produttivi delle imprese artigiane
- Art. 10 - Storno di fondi
- Art. 11 - Sviluppo della cooperazione
- Art. 12 - Contributi ai Comuni e loro Consorzi per la redazione di strumenti urbanistici relativi ai Centri storici
- Art. 13 - Interventi per l’ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera
- Art. 14 - Contributo alle associazioni pro-loco
- Art. 15 - Navigazione interna
- Art. 16 - Interventi nel settore culturale e sportivo
- Art. 17 - Interventi nelle aree colpite dal disastro del Vajont
- Art. 18 - Variazioni di bilancio
- Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza