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Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 17 (BUR n. 5/1985)

Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 , relativa a 'Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di istituto'

Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 17 (BUR n. 5/1985) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 6 , RELATIVA A "ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI ISTITUTO"

Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 , operata dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 17 (BUR n. 5/1985) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 6 , RELATIVA A "ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI ISTITUTO".

Art. 1
All'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 , come modificato dall'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 1 , dall'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 64 e dall'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1981, n. 46 , sono apportate le seguenti modifiche:

A) al primo comma
-la lettera b) è così sostituita: "un rimborso spese di percorrenza determinato moltiplicando il doppio della distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede della Regione per 1/5 del prezzo di un litro di benzina super, vigente nel tempo. Le variazioni al prezzo della benzina super sono conteggiate, ai fini del calcolo di cui alla presente lettera, a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale le stesse sono intervenute;"
- dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: "c) l'abbonamento autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e il parcheggio a Venezia, in autorimessa, della autovettura propria, con spese a carico dei fondi di bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale".

B) il secondo comma è così sostituito:
- "Le distanze chilometriche sono determinate dallo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in base al percorso stradale più breve risultante dallo stradario esistente. La distanza chilometrica massima utile per l'applicazione del primo comma, lettera b), è stabilita in 150 chilometri".
Art. 2
All'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 , come modificato dall'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 1 e dall'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 64 , nella lettera b), le parole: "connesso alla percorrenza di andata e ritorno fra il luogo di residenza e la sede della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "di percorrenza", e le parole: "i criteri di cui alla lettera b) dell'art. 1" sono sostituite con le parole: "i criteri di cui alla lettera b) dell'art. 1" sono sostituite con le parole: "i criteri di cui al primo comma, lettera b). e al secondo comma dell'art. 1".
Art. 3
Le modifiche di cui ai precedenti articoli hanno decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale.


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