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Legge regionale 23 gennaio 1986, n. 3 (BUR n. 5/1986)

Realizzazione delle 'Giornate delle genti e delle Regioni d'Europa'

Legge regionale 23 gennaio 1986, n. 3 (BUR n. 5/1986) (Abrogata)

REALIZZAZIONE DELLE "GIORNATE DELLE GENTI E DELLE REGIONI D'EUROPA"

Legge abrogata dall’articolo 11, della legge regionale 30 marzo 1988, n. 16 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 gennaio 1986, n. 3 (BUR n. 5/1986)

REALIZZAZIONE DELLE "GIORNATE DELLE GENTI E DELLE REGIONI D'EUROPA"

Art. 1
La Regione del Veneto, nel quadro delle iniziative culturali volte a valorizzare i rapporti umani e a rafforzare l'interscambio di esperienze nei campi dell'arte, delle scienze, della cultura e delle tradizioni locali, indice le "Giornate delle genti e delle Regioni d'Europa" per richiamare tutte le realtà regionali del Vecchio Continente, sia sotto il profilo etnico-geografico che amministrativo, a una ricognizione dei valori comuni di civiltà e alla verifica delle condizioni di dialogo tra le aree umane d'Europa, al fine di rafforzare la comprensione reciproca e la volontà di pace e di progresso.
Art. 2
La manifestazione ha cadenza biennale e si articola secondo i programmi definiti, di volta in volta, in accordo con il Ministro degli Affari Esteri e con le rappresentanze diplomatiche in Italia dei Paesi d'Europa interessati, che formano un organismo permanente di consultazione con sede presso l'ufficio di rappresentanza della Regione del Veneto in Roma.
Art. 3
Alla realizzazione della manifestazione sono proposti un Comitato d'iniziativa e un Consiglio esecutivo.
Il Comitato d'iniziativa ha il compito di elaborare il progetto organizzativo, sovraintende allo svolgimento delle attività relative alla gestione delle Giornate, approva e trasmette alla Giunta regionale la relazione finale contenente i dati finanziari a consuntivo della manifestazione.
Il Consiglio esecutivo ha il compito di adottare tutti i provvedimenti amministrativi e finanziari inerenti la organizzazione e la gestione della manifestazione e di curare i relativi adempimenti, utilizzando anche le strutture e gli uffici della Giunta regionale, relazionandone periodicamente al Comitato d'iniziativa.
Art. 4
Il Comitato d'iniziativa è nominato ogni due anni dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto ed è composto dal:
- Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;
- venti componenti nominati dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale,
- Segretario generale responsabile del coordinamento della manifestazione, nominato dalla Giunta regionale;
- responsabile dell'organizzazione, nominato dalla Giunta regionale;
- responsabile dei rapporti con l'estero, nominato dalla Giunta regionale.
Il Consiglio esecutivo è nominato dal Comitato di iniziativa ed è composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede, dai tre responsabili della manifestazione e da tre membri eletti dal Comitato d'iniziativa nel proprio seno.
Il Consiglio esecutivo si avvale delle prestazioni professionali di consulenti esterni, esperti nei vari settori interessati, nominati dal Presidente della Giunta regionale in numero massimo di dieci, in base ai criteri previsti dall'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
Art. 5
Il Segretario generale responsabile del coordinamento della manifestazione sovraintende alla realizzazione delle Giornate ed è coadiuvato dai responsabili dell'organizzazione e dei rapporti con l'estero e dai responsabili di settore.
La realizzazione delle singole iniziative potrà essere affidata a ente e a agenzie specializzate.
Al personale dipendente della Regione incaricato di svolgere mansioni relative alle finalità della presente legge è dovuto il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto, in eccedenza ai limiti fissati dall'articolo 35 della legge regionale 3 agosto 1984, n. 30 e in deroga all'articolo 9 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 .
Art. 6
Ai fini della gestione delle attività connesse con la realizzazione delle "Giornate delle genti e delle Regioni d'Europa" e del funzionamento del Comitato d'iniziativa, a titolo di rimborso spese, la Giunta regionale mette a disposizione del Consiglio esecutivo, a mezzo di apposita apertura di credito, le somme di cui al successivo articolo 7, con obbligo di rendiconto.
Art. 7
All'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo della partita n. 3 del "Fondo globale per le spese correnti" iscritto al cap. 80210 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 è istituito il cap. 70002 (Tit. 09 - Cat. 01 - cod. ISTAT 1.11.62.2.06.06) denominato "Assegnazione al Consiglio esecutivo del Comitato d'iniziativa - Giornate delle genti e delle Regioni d'Europa - delle somme occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa" dato di uno stanziamento di lire 1.000.000.000 per competenza e per cassa.
Art. 8
La prima edizione di "Genti e Regioni d'Europa" avrà luogo nell'autunno 1986.
Sono previsti:
a) incontri tematici di specialisti su problemi culturali e sociali di fondamentale importanza e di comune interesse;
b) manifestazioni artistiche e spettacoli popolari che saranno presentati in varie località del Veneto, secondo una distribuzione concordata con i Comuni della Regione che hanno aderito all'iniziativa, concorrendo finanziariamente alla medesima.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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