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Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 54 (BUR n. 58/1986)

Integrazione della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 'Contributi straordinari per l'acquisto di autobus per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e materna'

Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 54 (BUR n. 58/1986) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1984, n. 65 “ CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L’ACQUISTO DI AUTOBUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E MATERNA ”.

Legge di novellazione: vedi modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 54 (BUR n. 58/1986)

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1984, n. 65 "CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA"

Art. 1
All'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 , dopo le parole "autobus nuovi" è aggiunto:
", e di autoveicoli nuovi aventi un numero di posti non inferiore a otto, compreso il conducente,".
Il termine "autobus" nell'articolo 2 comma primo, nell'articolo 3 commi primo, secondo, quinto e sesto e nell'articolo 4, si intende riferito ad autobus nuovi o autoveicoli nuovi aventi un numero di posti non inferiore a otto, compreso il conducente.
Il contributo relativo alle quote 1984, 1985 e 1986 del fondo, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 , è esteso agli autoveicoli nuovi aventi un numero di posti non inferiore a otto, compreso il conducente, purchè acquistati o immatricolati successivamente all'1 aprile 1985.
Art. 2
Dall'1 gennaio 1988 gli autoveicoli aventi un numero di posti non inferiore a otto, compreso il conducente, acquistati con il contributo previsto nella presente legge e in servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna, devono essere condotti da persona munita di patente di categoria D.
In caso di mancata ottemperanza, il soggetto intestatario dell'autoveicolo è tenuto a restituire alla Regione il contributo già percepito, entro 40 giorni dallo accertamento della violazione.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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