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Legge regionale 6 settembre 1988, n. 51 (BUR n. 53/1988)
Convenzione con il C.R.I.A.C.P. Veneto per l'istituzione dell'Osservatorio sulla casa
Sommario
“Legge regionale 6 settembre 1988, n. 51 (BUR n. 53/1988) - Testo vigente”
S O M M A R I O
CONVENZIONE CON IL C.R.I.A.C.P. VENETO PER L'ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA CASA
Legge abrogata dall’articolo 19, della
legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 6 settembre 1988, n. 51 (BUR n. 53/1988) - Testo storico”
S O M M A R I O
CONVENZIONE CON IL C.R.I.A.C.P. VENETO PER L'ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA CASA.
Art. 1
1. Al fine di istituire un Osservatorio sulla casa atto a pervenire a una più completa conoscenza del sistema abitativo del Veneto, la Giunta regionale e' autorizzata ad avvalersi del Consorzio regionale fra gli IACP del Veneto con il quale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione per disciplinare le modalità di affidamento.
2. Il Consorzio regionale fra gli IACP del Veneto anche avvalendosi dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico - sociali del Veneto perverrà alla realizzazione dell'Osservatorio sulla casa attraverso un programma sperimentale e la conseguente verifica della sua attuazione prima del passaggio alla fase operativa dello Osservatorio.
2. Il Consorzio regionale fra gli IACP del Veneto anche avvalendosi dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico - sociali del Veneto perverrà alla realizzazione dell'Osservatorio sulla casa attraverso un programma sperimentale e la conseguente verifica della sua attuazione prima del passaggio alla fase operativa dello Osservatorio.
Art. 2
1. All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 5 - Istituzione dell'Osservatorio sulla casa - del "Fondo globale" iscritto al capitolo 80210 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 e' istituito il capitolo 40098 denominato "Istituzione dell'Osservatorio sulla casa" con lo stanziamento di lire 400 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 e' istituito il capitolo 40098 denominato "Istituzione dell'Osservatorio sulla casa" con lo stanziamento di lire 400 milioni.
Art. 3
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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