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Legge regionale 30 aprile 1990, n. 38 (BUR n. 34/1990)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 'Lotta e profilassi della mixomatosi dei conigli'

Legge regionale 30 aprile 1990, n. 38 (BUR n. 34/1990) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 1986, n. 48 "LOTTA E PROFILASSI DELLA MIXOMATOSI DEI CONIGLI"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 aprile 1990, n. 38 (BUR n. 34/1990) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 1986, n. 48 "LOTTA E PROFILASSI DELLA MIXOMATOSI DEI CONIGLI"

Art. 1

1. L'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 , è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - Finalità.
Scopi della presente legge sono i seguenti:
a) realizzare una corretta educazione e informazione degli allevatori di conigli in materia di prevenzione dalle principali malattie infettive e infestive dei conigli con particolare riguardo per la mixomatosi e la malattia emorragica virale;
b) distribuire gratuitamente tramite le unità locali socio-sanitarie idonei prodotti vaccinali.".
Art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - Educazione e informazione dei cunicoltori.
La Giunta regionale provvede a realizzare una capillare e corretta educazione e informazione dei cunicoltori sulla prevenzione dalle principali malattie infettive e infestive dei conigli, con particolare riguardo per la mixomatosi e la malattia emorragica virale, tramite il Dipartimento per i servizi veterinari dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie, mettendo a disposizione degli stessi idonei mezzi divulgativi.
L'Istituto zooprofilattico assume in particolare iniziate sanitarie per la malattia emorragica virale intervenendo con specifiche misure di profilassi diretta e indiretta.".
Art. 3

1. L'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 - Indennizzi.
Gli indennizzi dovuti a seguito di abbattimenti e distruzioni coatte in relazione all'insorgere delle suddette malattie e allo scopo di garantire le relative eradicazioni, saranno corrisposti, nei casi di malattie previste dal regolamenti di polizia veterinaria approvato con dpr 8 febbraio 1954, n. 320; ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 e del relativo regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, negli altri casi, facendo ricorso a quanto previsto dalla legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 .".
Art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Programma annuale. Vaccinazioni.
Allo scopo di realizzare le finalità della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 la Giunta regionale, predispone annualmente un programma articolato secondo i seguenti criteri:
- censimento di tutti gli allevamenti cunicoli, da effettuare a cura delle unità locali socio-sanitarie;
- adozione da parte degli allevatori di rigorose misure profilattiche dirette a impedire l'introduzione e il diffondersi dell'infezione negli allevamenti;
- modalità e limiti degli interventi vaccinali.
La Giunta regionale acquista ogni anno un congruo numero di dosi di vaccino necessarie all'attuazione del programma. Il vaccino stesso dovrà essere riconosciuto valido dalla Giunta stessa, su proposta tecnicamente motivata del Dipartimento per i servizi veterinari.
Il vaccino è assegnato gratuitamente alle unità locali socio-sanitarie che devono presentare al Dipartimento per i servizi veterinari, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello interessato, un programma di vaccinazione dei conigli allevati concordato con gli allevatori interessati, singoli o associati.
Le vaccinazioni devono essere eseguite, di norma, da veterinari dipendenti dalle unità locali socio-sanitarie, per i quali i trattamenti immunizzanti costituiscono compito di istituto o comunque da veterinari liberi professionisti autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 65 del regolamento di polizia veterinaria (dpr 320/1954).".
Art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 , è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - Norma finanziaria.
Gli oneri finanziari connessi all'applicazione della presente legge riguardano:
- l'acquisto dei vaccini;
- le spese per informazioni;
- le eventuali spese per trattamenti immunizzanti.
Alla spesa per l'anno 1990 si farà fronte mediante prelievo dell'importo di lire 400.000.000 dal capitolo 12128.
Per gli esercizi successivi, fino al 1995 compreso, si provvederà mediante istituzione di corrispondenti capitoli nei rispettivi bilanci di previsione.".


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