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Legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (BUR n. 68/1993)
Proroga di termini di cui alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 'Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere'
Sommario
“Legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (BUR n. 68/1993) - Testo vigente”
S O M M A R I O
PROROGA DI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERA".
Legge abrogata dall’articolo 21, della
legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 .
SOMMARIO
- Legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (BUR n. 68/1993) (Abrogata)
- PROROGA DI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERA".
Sommario
“Legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (BUR n. 68/1993) - Testo storico”
PROROGA DI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE"
Articolo 1
1. Il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 , è prorogato al 31 dicembre 1994. Conseguentemente il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è prorogato al 30 giugno 1994.
SOMMARIO
- Legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (BUR n. 68/1993) (Novellazione)
- PROROGA DI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE"