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Legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (BUR n. 68/1993)

Proroga di termini di cui alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 'Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere'

Legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (BUR n. 68/1993) (Abrogata)

PROROGA DI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERA".

Legge abrogata dall’articolo 21, della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (BUR n. 68/1993) (Novellazione)

PROROGA DI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE"



Articolo 1

1. Il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 , è prorogato al 31 dicembre 1994. Conseguentemente il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è prorogato al 30 giugno 1994.


SOMMARIO