crv_sgo_leggi

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 49 (BUR n. 77/1994)

Istituzione del nuovo comune di 'Porto Viro' mediante fusione dei comuni di Contarina e Donada della provincia di Rovigo

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 49 (BUR n. 77/1994) (Effetti esauriti)

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "PORTO VIRO" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CONTARINA E DONADA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Legge ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 49 (BUR n. 77/1994)

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "PORTO VIRO" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CONTARINA E DONADA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO



Art. 1 - Istituzione.

1. E' istituito, nella provincia di Rovigo, il comune di Porto Viro mediante la fusione dei comuni di Contarina e Donada.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Contarina.
3. Nello Statuto sono altresì assicurate, alla Comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
Art. 2 - Risultati della consultazione.

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

Comune di Contarina
Comune di Donada
Tot.

elettori aventi diritto al voto

n. 6.922

n. 4.914

n. 11.836
votanti
n. 6.028
n. 4.353
n. 10.381
voti validamente espressi
n. 5.964
n. 4.317
n. 10.281
voti favorevoli
n. 5.384
n. 2.880
n. 8.264
voti contrari
n. 580
n. 1.437
n. 2.017


Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Sino all'adozione da parte del Comune di Porto Viro delle determinazioni di competenza, continuano ad avere vigore, negli ambiti territoriali originari, i regolamenti e ogni altra disposizione di carattere generale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I rapporti conseguenti alla istituzione del Comune di Porto Viro sono definiti, ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , dalla Provincia di Rovigo, con deliberazione della Giunta, sulla base in particolare del criterio, secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
3. In deroga al comma 2 dell' articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , è concesso al Comune di Porto Viro il contributo straordinario di lire 300 milioni al fine di concorrere alle spese connesse al procedimento di fusione.
4. All'onere di cui al comma precedente, si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già autorizzati, con legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994/1996, al capitolo 3474 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio.
Art. 4 - Applicazione della legge.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1995.


SOMMARIO