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Legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 (BUR n. 97/1994)
Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie
Sommario
“Legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 (BUR n. 97/1994) - Testo vigente”
S O M M A R I O
DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE
Legge abrogata da comma 1 articolo 9
legge regionale 16 maggio 2019, n. 16 .
SOMMARIO
- Legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 (BUR n. 97/1994) (Abrogata)
- DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE
Sommario
“Legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 (BUR n. 97/1994) - Testo storico”
S O M M A R I O
DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina la determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonchè della chiusura per riposo o per festività o per ferie delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione, al fine di garantire il miglior servizio alla popolazione.
Art. 2 - Orario delle farmacie.
1. Le farmacie della Regione sono tenute ad un orario di apertura pari a quaranta ore diurne alla settimana, suddivise in sei giorni feriali, di cui cinque con un intervallo pomeridiano ed il sesto con solo mezza giornata lavorativa.
2. Le farmacie rimangono chiuse anche durante le festività infrasettimanali riconosciute a norma di legge, nonché durante le ferie annuali disciplinate all'articolo 3.
3. L'orario giornaliero di apertura e chiusura delle farmacie, nell'ambito dell'orario settimanale, è determinato dalle competenti Unità locali socio-sanitarie, previa acquisizione del parere della commissione di cui all' articolo 14, comma 6, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e dell'ordine dei farmacisti, competente per territorio.
4. Il servizio presso i dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali, aperti ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 362 e della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 , viene assicurato dai titolari di farmacia assegnatari o, nel caso di loro rinuncia, dal comune, con un minimo di 2 ore ed un massimo di 6 ore giornaliere previa autorizzazione della competente Unità locale socio-sanitaria.
Art. 3 - Ferie annuali delle farmacie.
1. Le farmacie sono tenute ad osservare un periodo annuale complessivo di ferie non inferiore a quindici giorni, e non superiore a trenta giorni. Ciascun periodo di ferie, comunque, non può essere di durata inferiore a sette giorni consecutivi.
2. Le farmacie localizzate in isole o, comunque, ubicate in zone che presentino gravi difficoltà di comunicazione, hanno facoltà, previa autorizzazione dell'Unità locale socio-sanitaria competente, sentito il sindaco del comune ove è ubicata la farmacia, di rinunciare al periodo di chiusura obbligatoria per ferie o di limitarlo a sette giorni consecutivi in un anno.
Art. 4 - Chiusura per motivi particolari.
1. In caso di decesso di un parente od affine entro il terzo grado, il titolare della farmacia può procedere alla chiusura della farmacia stessa per un periodo massimo di tre giorni, dandone immediata comunicazione, a mezzo telegramma, all'Unità locale socio-sanitaria e all'ordine dei farmacisti, competenti per territorio.
2. Il titolare della farmacia può, altresì, essere autorizzato dall'Unità locale socio-sanitaria competente, sentito il sindaco del comune ove è ubicata la farmacia, alla chiusura della farmacia per comprovati ed eccezionali motivi, che dovranno essere valutati dalla commissione di cui all' articolo 14, sesto comma, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e secondo le norme del Testo unico delle leggi sanitarie e del relativo regolamento. Si prescinde dalla procedura di cui al presente comma nei casi di urgenza manifesta o motivata, dando immediata comunicazione, a mezzo telegramma, all'Unità locale socio-sanitaria ed all'ordine dei farmacisti.
Art. 5 - Turni di servizio.
1. La continuità del servizio farmaceutico è assicurata:
a) durante l'intervallo pomeridiano, a turno e a chiamata, con obbligo di agevole reperibilità e tempestivo intervento del farmacista;
b) durante le festività infrasettimanali, la mezza giornata di riposo feriale, le festività domenicali e le ferie annuali, a turno e a battenti aperti secondo l'orario di cui all'articolo 2;
c) durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura mattutina, in qualunque giorno feriale o festivo a turno: a battenti aperti fino alle ore 22.00, ovvero, per oggettive ragioni di sicurezza, a battenti chiusi dalle ore 20.00 e a chiamata, con l'espletamento completo del servizio attraverso idoneo varco o sportello.
2. I singoli turni sono stabiliti fra tutte le farmacie comprese nel territorio dell'Unità locale socio-sanitaria e, possibilmente, al fine di un migliore servizio, anche tra farmacie di Unità locali socio-sanitarie limitrofe, mediante atto del competente organo dell'Unità locale socio-sanitaria, adottato con le modalità previste dall'articolo 2, comma 3.
Art. 6 - Modalità del servizio notturno.
1. Il servizio farmaceutico notturno è assicurato a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di permanenza del farmacista nella farmacia o, comunque, con obbligo d'immediato intervento. A tal fine la farmacia deve essere munita di idoneo dispositivo che consenta l'immediato colloquio con l'utente che ha effettuato la chiamata.
2. Il diritto di chiamata notturna di cui al decreto del Ministro della sanità del 18 agosto 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1993 inizia alle ore 22.00 e prosegue fino all'orario di riapertura mattutina. Il diritto di chiamata è a carico dell'Unità locale socio-sanitaria qualora il cittadino sia munito di ricetta del servizio sanitario nazionale.
Art. 7 - La chiamata.
1. Agli effetti della presente legge per chiamata si intende:
a) la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione dei caratteri di urgenza della prescrizione;
b) la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di effettiva necessità.
Art. 8 - Cartello indicatore.
1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della Regione di esporre, in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne, un cartello indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza, e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio.
2. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, preferibilmente a forma di croce, affissa perpendicolarmente alla facciata, che ne faciliti l'individuazione.
Art. 9 - Deroghe.
1. Le Unità locali socio-sanitarie, per esigenze di carattere turistico o per particolari situazioni o esigenze locali, possono autorizzare, sentito il sindaco del comune ove ha sede la farmacia, il prolungamento dell'orario di servizio delle farmacie o deroghe al riposo feriale o deroga, anche parziale, alla chiusura per festività.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dall'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, su domanda del titolare della farmacia, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 14, sesto comma, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e dell'ordine dei farmacisti competente per territorio. La domanda deve essere presentata all'Unità locale socio-sanitaria, almeno trenta giorni prima della data in cui s'intende utilizzare la deroga.
Art. 10 - Abrogazione.
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