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Legge regionale 15 novembre 1994, n. 67 (BUR n. 98/1994)

Adempimento delle obbligazioni relative a garanzie fideiussorie concesse dalla Regione del Veneto a favore di organismi cooperativi appartenenti al comparto zootecnico

Legge regionale 15 novembre 1994, n. 67 (BUR n. 98/1994)

ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE A GARANZIE FIDEIUSSORIE CONCESSE DALLA REGIONE DEL VENETO A FAVORE DI ORGANISMI COOPERATIVI APPARTENENTI AL COMPARTO ZOOTECNICO

Articolo 1

1. Al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle garanzie fideiussorie concesse dalla Regione del Veneto, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 o dall'Ente per lo sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), a favore delle strutture cooperative o loro consorzi rientranti nel Piano carni Nord-Est o inclusi nel Piano straordinario regionale previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 , articolo 8, la Giunta regionale è autorizzata a definire le posizioni di debito con gli istituti di credito finanziatori, per la completa liberazione dalle suddette obbligazioni e di tutti gli oneri ad esse connessi.
2. La Giunta regionale, allo scopo di contenere l'onere finanziario a carico della Regione, per le fideiussioni di cui al comma 1 concesse a favore di strutture sottoposte a procedura concorsuale, è autorizzata a procedere anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 25, terzo comma, della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 .

Articolo 2

omissis ( 1)

Articolo 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATO omissis


Note

( 1) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 15 novembre 1994, n. 67 (BUR n. 98/1994)

ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE A GARANZIE FIDEIUSSORIE CONCESSE DALLA REGIONE DEL VENETO A FAVORE DI ORGANISMI COOPERATIVI APPARTENENTI AL COMPARTO ZOOTECNICO



Articolo 1

1. Al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle garanzie fideiussorie concesse dalla Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 o dall'Ente per lo sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), a favore delle strutture cooperative o loro consorzi rientranti nel Piano carni Nord-Est o inclusi nel Piano straordinario regionale previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 , articolo 8, la Giunta regionale è autorizzata a definire le posizioni di debito con gli istituti di credito finanziatori, per la completa liberazione dalle suddette obbligazioni e di tutti gli oneri ad esse connessi.
2. La Giunta regionale, allo scopo di contenere l'onere finanziario a carico della Regione, per le fideiussioni di cui al comma 1 concesse a favore di strutture sottoposte a procedura concorsuale, è autorizzata a procedere anche in deroga a quanto previsto dall’ articolo 25, terzo comma, della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 .
Articolo 2

1. All'onere complessivo di lire 77 miliardi, derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede:
a) mediante l'utilizzo dell'entrata di lire 45 miliardi sul capitolo n. 8502 "Recupero a seguito mancata attivazione del Piano-carni, di somme erogate (articolo 8 comma 5 lettera a), legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 )" di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1994 come da allegata tabella “A” ;
b) quanto alla differenza di lire 32 miliardi, mediante la riduzione di spesa, per competenza e per cassa, dei capitoli n. 11504, 11506 e 11510, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994, come indicato nella tabella “B”.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 lo stanziamento del capitolo n. 88030 è corrispondentemente incrementato per lire 77 miliardi per competenza e per cassa.
3. L'assunzione degli impegni sullo stanziamento del capitolo n. 88030 è subordinata, limitatamente all'importo di lire 45 miliardi, al preventivo accertamento della corrispondente entrata sul capitolo n. 8502.
Articolo 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE A GARANZIE FIDEIUSSORIE CONCESSE DALLA REGIONE DEL VENETO A FAVORE DI ORGANISMI COOPERATIVI APPARTENENTI AL COMPARTO ZOOTECNICO



VARIAZIONI DA APPORTARE AGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1994


TABELLA A
VARIAZIONI DA APPORTARE ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap.
Descrizione
Comp.za
Cassa
Riferimenti a capitoli di spesa e note diverse
Variazioni in aumento



8502
Recupero, a seguito mancata attuazione del piano carni, di somme già erogate (articolo 8, comma 5, lettera a), legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 )
45.000.000.000
45.000.000.000


Totale variazione in aumento stato di previsione dell'entrata
45.000.000.000
45.000.000.000

Variazione netta dell'entrata
45.000.000.000
45.000.000.000

TABELLA B
VARIAZIONI DA APPORTARE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap.
Descrizione
Comp.za
Cassa
Riferimenti a capitoli di spesa e note diverse
Variazioni in aumento



88030
Fondo regionale di garanzia per la concessione di fideiussioni su operazioni di credito (articolo 25, legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 )
77.000.000.000
77.000.000.000


Totale variazione in aumento stato di previsione della spesa
77.000.000.000
77.000.000.000

Cap.
Descrizione
Comp.za
Cassa
Riferimenti a capitoli di spesa e note diverse
Variazioni in diminuzione



11504
Contributi su spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all'articolo 50, primo e secondo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88
15.500.000.000
15.500.000.000

11506
Interventi per agevolare l'espletamento di procedure di cessazione o di dismissione di società cooperative e loro consorzi (articolo 8, comma 5, lettera c), legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 )
14.500.000.000
14.500.000.000

11510
Contributi in conto capitale per il consolidamento patrimoniale di società cooperative e loro consorzi (articolo 8, comma 5, lettera d), legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 )
2.000.000.000
2.000.000.000

Totale variazione in diminuzione stato di previsione della spesa
32.000.000.000
32.000.000.000

Variazione netta della spesa
45.000.000.000
45.000.000.000





Variazione netta entrata/spesa
0
0




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