Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 13 aprile 1995, n. 20 (BUR n. 36/1995)
Modifica della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 'Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo'
Sommario
“Legge regionale 13 aprile 1995, n. 20 (BUR n. 36/1995) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1991, n. 19 "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO".
Legge abrogata dall’articolo 29, comma 1, lettera b), della
legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 .
SOMMARIO
- Legge regionale 13 aprile 1995, n. 20 (BUR n. 36/1995) (Abrogata)
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1991, n. 19 "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO".
Sommario
“Legge regionale 13 aprile 1995, n. 20 (BUR n. 36/1995) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1991, n. 19 "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO"
Art. 1 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 .
1. L'articolo 30 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 , è sostituito dal seguente:
"Art. 30 - Conservazione degli atti.
1. I verbali delle sedute degli organi di controllo e relativi provvedimenti assunti e allegati, sono conservati illimitatamente.
2. Le deliberazioni degli enti sottoposti a controllo sono conservate per la durata di tre anni, ad eccezione delle deliberazioni di adozione di statuti e regolamenti e di approvazione di bilanci e conti consuntivi, e relative modificazioni, per le quali la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i termini di conservazione unitamente alle modalità di conservazione di tutti gli atti degli enti sottoposti a controllo.
3. Al termine dei periodi di conservazione dei provvedimenti di cui al comma 2, si procede alla eliminazione di tali atti mediante scarto, ai sensi degli articoli 30 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.".
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 13 aprile 1995, n. 20 (BUR n. 36/1995) (Novellazione)
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1991, n. 19 "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO"